L'epilogo del dramma in San Pietro

L'epilogo del dramma in San Pietro L'epilogo del dramma in San Pietro La svedese assolta per infermità di mente, scarcerata e rinviata ad Oslo • La condotta del Vescovo Smith dichiarata incensurabile i e e . é a a e i a e i a e r a l a za a er ni eoare oiela ieala mri7. a: te ual e le ori so ali re di et le te tti Città del Vaticano, 13, notte. L'Osservatore nomano pubblica sta sera la sentenza colla >|uaie si è chiusa l'istruttoria a carico di Margherita Kamstiid Gudum. Eccola nel suo testo: . « Stato della Citta del Vaticano. Tribunale di prima istanza. . In nome della SantissImaTrlnitil, regnando Sua Santità Pio Papa XI. il giudice istruttore comm. Luigi Angelini Rota ha emesso la seguente sentenza nel procedimento penale a carico di Ratnsiad Gudum Margherita, fu Giovanni e Gurli Yagurstroin, nata in Skon Vaster (Sveziaj il l.o maggio 1800. detenuta, imputata: a) del delitto di cui agli art. 61, 364, 366 n. 2 Codice Penale del Regno d'Italia In relazione ai canoni 2212, 2218 del Codex Juns Canonici e agli art. 1 e 4 della Legge / giugno 1929, n. 2, sulla fonte del diritto, per avere, nella Città del Vaticano, basilica di San Pietro, il 24 novembre 1329, tentato di uccidere il Vescovo mons. Giovanni Smith con una rivoltella, senza per altro conseguire l'intento per circostanze indipendenti dalla di lei volontà con l'aggravante della premeditazione; b) della contravvenzione di cui all'art. 5 della legge di Pubblica Sicurezza 7 giugno 1929. n. 6. per avere nelle medesime circostanze di tempo e di luogo, portata seco una rivoltella senza permesso deMe competenti autorità. « Vista la requisitoria dell'Ill.mo Signor Promotore della Giustizia in data 7 dicembre 1929, con la quale si richiede che, dichiarata chiusa l'istruttoria, venga assolta l'Imputata non essendo essa punibile per avere agito in tale stato di Infermità di mente da non avere libertà dei propri! atti ; vista l'Istanza dell'avv. comm. Cristofaro A stoni, difensore nominato di ufficio del"Imputata, ai sensi dell'art. 196 Codice „i Procedura Penale del Regno d'Italia in relazione agli art. 1, 7, e 16 della Legge 7 giugno 1929. n. 8. sulle fonti del diritto, con cui si chiede parimenti l'assoluzione della Ramstad da entrambe le imputazioni. L'attentato Ritenuto — prosegue il documento — in latto e in diritto : La seva del 24 novembre 1929, verso le 16, nella Basilica di San Pietro in Vaticano, e precisamente nella Cappella detta del Coro, terminate le sacre funzioni, ì canonici che avevano ad esse partecipato, si avviavano alla porticina che dalla destra dell'altare dà accesso alla Sagrestia, quando improvvisamente una giovane donna, avanzatasi rapidamente fin presso 1 gradini dell'altare stesso, e dopo avea- latto invano cenni di richiamo per attirare su di sè l'attenzione di uno di detti prelati, alzava, dirigendola verso di lui, la mano destra in cui teneva impugnata una rivoltella facendo atto di sparare; ma, visto riuscito vano il tentativo di iar partire anche un colpo, desisteva dalla criminosa impresa abbassando la mano Frattanto sopraggiungeva un aliro prelato il quale, avvertito il gesto della donna, le dava un colpo sul braccio destro, provocando la caduta a terra dell'arma. Raccolta questa e fermata la donna da persone accorse, essa era condotta nel corpo di guardia della Gendarmeria Pontificia e ivi trattenuta in arresto: quindi veniva tradotta alle carceri di questo Stato. La donna veniva identificata per Gudum Margherita Hamstad e il canonico da lei voluto uccidere per il vescovo Giovanni Smith. Iniziata subilo regolare istruttoria, su ricniesta dell'Illustrissimo Signor Promotore di Giustizia, e compiuta, secondo le norme del rito [ormale vigente in Italia, a mente dell'art. 7 della leggo 7 giugno 1929 N 2 sulle Fondi del Diritto, essa ha po sto In essere gli elementi che qui ven gono presi in attento esame ad ogni elleno di legge. ■ Un primo rilievo va fatto Intorno alle circostanze materiali nelle quali il tentativo criminoso della Ramstad fu preparato e compiuto con speciale ri guardo all'arma di cui si servi jier attuare la sua risoluzione di uccidere il vescovo Smith. Nonostante il rifiuto dell'unputaitt a voler palesare la pio venieriza dell'arma stessa, è stato accertato che essa apparteneva all'avv. Emilio Panni di Roma, presso cui la Hamstad era occupata quale governante; che ivi essa ne rimase colpita per averla occasionalmente veduta che quella stessa arma asportò seco la domenica da lei destinata alla consumazione del delitto, senza per altro essersi prima informata del suo funzionamento e senza aver fatto alcun esperimento in proposito, ma contenta solo di aver collocato al suo posto il caricatore colle pallottole, si accinse a compiere un atto di estrema gravità. E cosi risulta che l'arma, una rivoltella Browning, fu dalla Ramstad adoperata in condizioni di assoluta inoffensività.sia perchè non era stata fatta la manovra necessaria per Introdurre la prima pallottola nella canna, sia perche la rivoltella aveva perfino la sicura ingranata In modo da impedire ogni movimento pericoloso. Da ciò due conseguenze: la prima di carattere obbiettivo che fa classificare il reato compiuto dalla Ramstad come tentato anziché mancato; la seconda di carattere subiettivo. Quel modo di agire infatti, stranamente contrastante col grado di coltura indubbiamente notevole onde la Ramstad è dotata, dimostra certo che il turbamento delle sue facoltà mentali, in relazione all'idea dominante che la riallacciava a monsignor Smith, era arrivato al punto di averle fatto perdere il serio controllo del suoi atti. Che, se non si può mettere in dubbio che il delitto sia stato dalla Ramstad premeditato, e ciò si desume sia dal fatto dell'aver preso l'arma già da lei veduta, sia dell'aver dato, sia pure velatamente, avviso di quanto era per compiere a persona di sun conoscenza in Svezia con un telegramma spedito appena un'ora prima del delitto; e altrettanto certo che questo fu preparato con una tale deflcenza da far soigere 11 dubbio che la Hamstad volesse veramente uccidere il morui idimochadal prvaspmmgnprmnomzaa nolinricscdimceviveanlaundcoingrti stIbatue cuciemmcolopdtosasvcclepadneqvSdppcpt a e e i , , r a o il pretato e non soltanto incutergli timore. Il dubbio è stato decisamente rugato dalle recise affermazioni deli imputata, essere cioè la sua volontà diretta precisamente alla uccisione di mons. Smith, e non può disconoscersi che quella volontà, benché viziata, era adatta a percorrere l'iter crimini* fino al conseguimento del fine con mezzi propri ed efficaci. Le facoltà mentali dell'imputata « Altri indizi frattanto venivano avvalorando nell'animo del giudice il sospetto sulla integrità delle facoltà mentali della Ramstad, e cioè le sue manifestazioni attuali, quali il contegno tenuto durante l'interrogatorio, la presenza tra i suoi effetti personali di medicinali che all'analisi chimica sono apparsi come Veronal, sali di bromuro, morfina; infine la corrispondenza e gli scruti trovati tra gli oggetti a lei appartenenti: brani di poesie nordiche a sfondo generalmente malinconico e pessimistico, frasi erotiche ricopiate forse da qualche romanzo o scritto di altro genere, lettere a lei indirizzate e contenenti consigli di fermezza e tranquillità, non senza accenni particolari a situazioni di sua vita bisognosa di ordine, o di rimprovero, come quando essa voile provare anche l'emozione dei palcoscenico e la vita delle Compagnie teatrali; tutto un insieme di religioso e di passionale die caratterizza un temperamento psicopatico, facilmente impressionabile, incapace a resistere n suggestioni di grandi idee, facile preda di sentimenti di diversa natura e delle più funeste illusioni. I rapporti tra la svedese e il Vescovo i Non è questa la sede in cui si debba approfondire l'indagine sulla natura dei rapporti corsi tra mons. Smith e la Ramstad; ma questo può con sicura coscienza essere affermato, che cioè dall'Istruttoria compiuta nulla è emerso che venisse a fare fondatamente pensare che il detto Vescovo nel confronti della Ramstad, durante la loro permanenza ad Oslo, abbia oltrepassato 1 limiti a lui segnali nella doverosa cura del gregge à lui affidato dalle leggi conseguenti al carattere sacerdotale in lui impresso. E' la stessa Ramstad che ne ha fornita la prova quando ha sicuramente affermalo, consapevole del valore della sua dichiarazione, che Mons. Smith era da lei ritenuto un ottimo iprelaio. D'altra parte essa ha lascialo trascorrere un anno dalla partenza di Mons. Smith du Oslo (e in détto periodo di tempo nessuna comunicazione è corsa tra essi) prima di venire a Roma. Giunta qui si è limitata a vederlo, anche non vista, durante le sacre cerimonie in San Pietro nel giorni lasciatile liberi dalle ordinarie occupazioni. Infine, dopo ben tre mesi, si è avvicinata alla porta dell'abitazione del Vescovo e, ricevuto un brusco diniego di varcarne perfino la soglia, si è armata ed ha tentato di uccidere. a e a • A questo punto si è ritenuto necessario procedere a una vera e propria Perizia psichiatrica nella persona dell'imputata. L'incarico, affidato al prof. Fausto Costantini, primario nell'Ospedale di Santa Maria della Pietà per le malattie mentali con l'assistenza del prof. Aminta Milani, direttore del servizi sanitari della Città del Vaticano, e dai medésimi diligentemente eseguita, ha pienamente confermata l'opinione del giudice: la conclusione infatti a cui sono giunti i periti è da seguente: L'esame della condotta e del contegno della Ramstad, i risultati dell'interrogatorio e la disamina degli scritti rinvenuti inducono a considerare la Ramstad come una psicopatica e con tutta verosimiglianza affetta da paranoia religiosa. Essa quindi è da ritenere completamente irresponsabile del reato ascrittole. U dispositivo « Date le su esposte risultanze — conclude la sentenza — e tenuto presente quanto dispone l'art. 2200 del Codex Juris Canonici, non c'è dubbio :he concorra nella specie quel de'ectus libertutls che si oppone al dolo, jondizione indispensabile .per una qualilasl imputabilità, e pertanto il giudice istruttore, visti e applicati gli ari. 1. 4 e 7 della legge 7 giugno 1929 n. 2 delle fonti del diritto, i canoni 2200, 2212 paragrafo l.o del Codex Juris Canonici, gli art. 61, 364, 366 n. 2 Codice Penale per 11 Regno d'Italia, l'art. 5 della legge di P. S. del 7 giugno 1929, n. 61, nonché gli art. 274 e 275 Codice Procedura Penale per il Regno d'Italia, su conforme richiesta del Promotore della Giustizia, dichiara chiusa l'Istruttoria; dichiara non doversi procedere a carico della Ramstad Gudum Margherita per 1 reati a lei come In epigrafe ascritti, per avere essa agito in istato di tale infermità di mente da non avere la libertà dei propri atti; ordina che la medesima venga Immediatamente scarcerata, se non detenuta per altre cause, e, salvo I provvedimenti di competenza dell'Eccellentissimo Signor Governatore dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del la legge 7 giugno 1929 n. 3 sui cittadini e loro soggiorno; ordina ta restituzione all'imputata degli effetti personali a lei sequestrati e la confisca dell'arma adoperata dalla imputata St 6S5& « Città del Vaticano, li 10 dicembre 1929. 8.o di Pontificato di Sua Santità Pio XI ». Fin qui ta sentenza dalla quale risulta la piena esattezza delle informazioni date dalla Stampa nel giorni immediatamente seguenti il fatto, sia nel senso che la Gudum è una paranoica affetta da mania religiosa, sia riguardo la perizia e la consegna della giovane svedese aile autorità del suo Paese. La Gudum. infatti, messa in libertà ieri sera a tarda ora, è stata consegnata al Console svedese a Roma. Essa ha lasciato la capitale questa sera diretta a Oslo.