La futura legislazione

La futura legislazione La futura legislazione sulla delinquenza minorile Il testo definitivo del nuovo Codice penale, che il Ministro Guardasigilli ba presentato al Duce e che in questi giorni sarà preso in esame dalla Commissione speciale di senatori e deputati a ciò delegata, tra molte altre nuove vedute, contiene importantissime modificazioni in materia di delinquenza minorile. Il concetto della necessità di una magistratura dei fanciulli è un principio oramai ammesso nelle legislazioni più progredite. Ne sono esempi ins:gni la legge inglese del l.o aprile 1009 (Children Ad), che è forse la riforma più vasta in materia, sebbene non possegga la rigorosa organicità del nuovo progetto italiano le disposizioni relative, comprese nei Codici austriaco, tedesco, svizzero; la legge francese proposta da Desrhnnel nel 1910 sulla istituzione dei tribunali speciali pei minori, e varie altre. Quanto al perdono giudiziario, da un ventennio un esleso movimento in favore di questo istituto si era affermato in Italia e in altri Stati. Nel progetto di legge « Provvedimenti per la prevenzione della recidiva e per la riparazione degli errori giudiziari », presentato alla Camera dei Deputati nel marzo 1903 si ammetteva il perdono giudiziale per i minori dai 9 ai 14 anni, colpevoli di lievi reati. La legge inglese sui fanciulli accorda al magistrato la facoltà di non (giudicare il minorenne. Il Codice penale germanico accoglie il perdono giudiziale. Non v'ha dubbio che questo istituto imporla una deviazione dalla linea logica, secondo cui il giudice, accertata In c ilppvoWza dell'imputato, deve dichiararla e non già astenersi dal Kiuriicare o dall'emanare condanna. Ma la questione è di vedere se convenga, sia pure attraverso una formale violazione de! dovere punitivo, accogliere il perdono giudiziale come integrazióne di quel complesso di norme con le quali si pn.dispone uno speciale regime protettivo per il minorenne che dà i primi segni di traviamento. Posta la questione in rapporto con l'interesse sociale a salvare le giovani esistenze dalla perdizione, ogni esitazione dottrinaria è bandita. Quanto alla libertà vigilata, essa si connette con il complesso degli istituti di carattere preventivo e con essi egualmente, la riforma delle case di correzione secondo metodi più razionali e moderni. La legislazione francese si appoggia di preferenza sull'istituzione della libertà vigilata, che fu compresa già nella legge Deschanel, che abbiamo ricordato. Un'altra legge, dell'aprile 1910, dava 4L giudice istruttore la facoltà di ordinare la messa in osservazione del minore presso una famiglia; e nn terzo progetto del giugno dello stesso anno stabiliva l'assoluta irresponsabilità fino ai 12 anni compiuti, istituiva il tribunale dei fanciulli per i minori dai 12 ai 18 anni, ed allargava il principio della libertà sorvegliata. Nel Belgio, la legge del 1912 contiene numerose disposizioni per l'enfanl de justice. La legislazione tedesca conferisce al Pubblico Ministero la facoltà di non instaurare azione penale contro minori, qualora, in luogo della pena, siano da preferirsi provvedimenti di educazione e correzione. In tal caso il P. M. invia gli atti al giudice di tutela. Se il giudice di tutela ritiene il minore colpevole del fatto imputatogli, deve infliggergli un'am monizione e sottoporlo alla vigilanza del suo legale rappresentante o del maestro, o collocarlo in un pubblico istituto di educazione o di correzione. Può, inoltre, sottoporlo per un periodo di tempo determinato alla vigilanza di persona all'uopo designata. A tale ufficio debbono essere particolarmente chiamate persone esperimentate nel campo della protezione e dell'infanzia e anche donne. • • * Anche il progetto della Commissione reale italiana del 1910 ammise 1 principii della magistratura pei minorenni, della libertà vigilala e dello sviluppo dei sistemi preventivi, attraverso le case di correzione. Non giunse invece al principio del perdono giudiziario, che troppo contrastava con la dottrina giuridica prevalente. In generale, però, quel progetto, senza dubbio sapientemente studiato, si sminuzzava in una eccessiva analisi casistica, a detrimento di una veduta organica dell'argomento. Su tal punto, invece, il nuovo progetto Rocco è mirabilmente architettonico. Tenendo conto scrupolosamente dei progressi conseguiti dalla dottrina e dalla codificazione in questi ultimi tempi, ma con largo spirito critico, e introducendo anche ardite idee originali più in armonia con la dottrina fascista, il progetto Rocco non ha nulla di eclettico, ma è un blocco mirabile, nel quale si equilibrano dottrina ed esperienza di vita. Dove esso porta innovazioni del tutto originali ed in contrapposto anche con la recente legislazione straniera sull'argomento è il punto capitale che riflette la responsabilità. La difficoltà specifica di ciò sta nel fatto che, mentre nel maggiorenne cosciente la responsabilità è chiaramente determinata (a parte ogni discussione filosofico-giuridica sul contenuto di essa); nel minorenne ci troviamo davanti ad un processo di sviluppo della coscienza e quindi della responsabilità. E' iniquo presupporre arbitrariamente anzi tempo l'esistenza di una responsabilità; ma è socialmente pericoloso cadere nell'estremo opposto, ed allargare indefinitamente la zona della irresponsabilità minorile. Tanto la nostra antica lejrislazione quanto quel la recente straniera, su questo argo mento si tengono in un campo di puro empirismo p non prendono di fronte il grave problema. Il progetto Rocco fa un grande e deciso passo innanzi. Esso dichiara anzitutto non imputabile colui che, nel momento }n cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i quattordici anni (art. 100); estende cioè a quattordici anni la non imputabilità fissata a nove anni dal vecchio Codice penale ed elimina ogni indagine sul discernimento del piccolo imputato (art. 54 Cod. Pen.) per il periodo che va dai nove anni compiuti ai quattordici non ancora compiuti. In secondo luogo, il Progetto determina un periodo — dai quattordici anni compiuti ai diciotto non compiuti, a! momento del fatto — durante il quale l'imputabilità è subordinata alla prova che il minore abbia la capacità di intendere e di volere. Ove ale prova sussista, il minore è im putabile, ma la pena è in ogni caso diminuita. In terzo luogo, il Progetto stabilisce la maggior età, agli effetti penali, al diciottesimo anno compiuto, non al ventunesimo come fa (art. 56) il Codice in vigore. La determinazione dell'imputabilità al quattordicesimo anno è stata oggetto di qualche dissenso, essendo sembrata a taluno in contrasto con le condizioni generali di sviluppo intellettivo dei nostri tempi e, in genere dei paesi meridionali come l'Italia; ma la grande maggioranza delle Università, delle Magistrature e del Foro ha approvata l'innovazione, riconoscendo che, di solito, il quattordicesimo anno coincide con i fenomeni della pubertà, decisivi della formazione fisica e psichica dell'individuo. E' poi evidente che al diciottesimo anno compiuto la maturità psichica è raggiunta, di modo che ogni riduzione di pena appare ingiustificata per i maggiori degli anni 18 e minori dei 21. Il concetto dell'avere agito con discernimento, inserito nel Codice vigente, è poi impreciso e incerto nel suo contenuto e nella sua estensione, si che il progetto lo ha abolito, richiamandosi, invece, come si è accennato, alla sussistenza, nel minore degli anni 18, della capacità di intendere e di volere, ossia della normalità psichica, che è il presupposto della imputabilità. Il progetto ammette, per i minori, la sospensione condizionale della pena entro limiti più larghi: invero per i maggiori il limite è di un anno di reclusione o di arresto, per i minori di diciotto mesi. Il limite attuale, com'è noto, è di sei mesi per i maggiori e di un anno per i minori. A differenza del endice vigente, la sospensione condizionale della pena può concedersi anche se l'imputato non sia presente. • • • A questo punto s'ingrana l'istituto del perdono giudiziario. Il progetto Rocco lo ammette senza esitazioni per tutti i minori indistintamente — cioè fino ai 18 anni — quando per il reato sia stabilita una pena restrittiva della libertà personale non superiore ad un anno, ovvero una pena pecuniaria non superiore a lire 10.000, anche se conseguita alla pena restrittiva. . II perdono giudiziale può assumere una duplice forma: quella dell'astensione, da parte del giudice, del rinvio del minore al giudizio; ovvero, se già sia avvenuto il rinvio al giudizio, quella dell'astensione dal pronunciare condanna. In ambedue le ipotesi il giudice può concedere il perdono, quando, avuto riguardo alle circostanze dalle quali, secondo il progetto, si desumono la gravità del reato e la capacità a delinquere, presuma che il minore si asterrà dal commettere ulteriori reati. Il perdono giudiziale non può essere concesso a colui che abbia riportata precedente condanna per delitto, né ai delinquenti o contravventori abituali o professionali e ai delinquenti per tendenza. Si può beneficiare del perdono una sola volta. Sono restrizioni ovvie, delle quali non occorre dare particolareggiate spiegazioni. Anche per quello che riguarda le facoltà punitive e preventive il progetto si stacca non poco dalle vecchie norme. Queste, in verità, disponevano in termini alquanto generici intorno alle case di correzione e al trattamento dei minori delinquenti in rapporto ad esse. Il progetto è scrupolosamente preciso su questo punto. In primo luogo esso si preoccupa che sia eliminato ogni contatto con la delinquenza degli adulti, disponendo che il minore, fino al compimento del diciottesimo anno, sconti le pene detentive in stabilimenti distinti da quelli destinati agli adulti, ovvero in sezioni distinte di tali stabili menti. Sono istituiti riformatori ordinari e speciali. Questi ultimi pos sono essere costituiti da stabilimen ti separati, ovvero da sezioni spe ciali degli stabilimenti ordinari. Sono assegnati ad uno stabilimen to speciale i minori dei quali debba essere ordinato il ricovero senza che debba precedere accertamento di pericolosità sociale (pericolo sita presunta); possono esservi as segnati quei minori, i quali, duran te il ricovero^ in stabilimenti ordinari, si siano rivelati particolarmente pericolosi. Il sistema del progetto è, eviden temente, più organico di quello del Codice in vigore, perchè rende obbligatorio il ricovero nei casi più gravi; fornisce al giudice precisi criteri circa la pericolosità sociale; precisa il carattere della misura di sicurezza, da eseguirsi in stabilimenti destinati a tale scopo e in limiti prestabiliti nel minimo. Anche il principio della libertà vigilata è stato accolto dal legisla loie; ma in correlazione con l'isti tuzione già esistente dell'Opera per la maternità e l'infanzia, che già tanti buoni frutti ha prodotto. A questo riguardo, anzi, è da ricordare che una recente circolare del ministro Guardasigilli (24 set tembre 1929) ha fin d'ora provveduto a disciplinare ancora meglio quella istituzione, rafforzando nel suo seno i poteri e il prestigio della rappresentanza dei magistrati. A questo modo l'Opera Nazionale per la maternità e l'infanzia si av via ad inquadrarsi, senza scosse, nella grande costruzione organica della nuova legislazione italiana sulla delinquenza minorile, GERMANIA Le linee della riforma finanziaria Berlino, 30 notte. Aderendo alla sollecitazione dì chiarimenti da parte di tutti i partiti e di tutti i giornali, il ministro Hilferding si è lasciato indurre finalmente a fare dinanzi alla Commissione del bilancio del Reichstag alcune dichiaro zloni sulla situazione finanziaria. Ma bisogna subito dire che le dichiarazio ni di Hilferding non hanno brillato p-jr eccessiva chiarezza e non hanno contentato nessuno. Il ministro ha annunzialo chp durante la sessione autunnale a! Reichstag sarà chiesto un supplemento di bilancio per il 1929 e saranno quindi presentati il bilancio preventivo del 1930 e la riforma finanziaria. la riforma si Ispirerà al concetto di un alleggerimento tributario che è necessario per aumentare la produttivi ta dell'economia nazionale. Quest'ali mento della produzione è poi nel tempo stesso la migliore politica sociale perchè porta automaticamente alla diminuzione della disoccupazione ed p condizione e premessa di ulteriori mi sure sociali. I.a riforma non omette rà una diminuzione della tassa di rie chezza mobile ed im ispecie provvede rà ad elevare il limite di espnzione per I salari minori. Non trascurerà inoltre la tassa fondiaria. Il fine della riforma sarà uno sgravio generale del l'economia nazionale e di tutti i suo' esponenti. Questi sgravi permetteranno di potere senza inconvenienti, in una cena misura, elevare la tassa sulla birra. Toccando quindi l'argomento dei monopoli reso scottante dal la recente decisione del monopolio dei fiammiferi, sul quale il ministro si è astenuto dal fare dichiarazioni, "gì ha detto che ad una politica di monopolio per 11 momento non si pensa. 11 ministro ha poi detto che il movi¬ mento di risanamento della cassa non può avvenire che a mezzo di prestiti a lunga scadenza, come il Keichsiag stesso ha più volte riconosciuto. E' stato quindi necessario provvedere a trasformare almeno in parte i prestiti a breve scadenza in prestiti a lunga, scadenza e il minisiro ha detto che a tale scopo egli ha approfittato dell'occasione che gli si offriva di accettare il prestito h render e Toll, che gli era offerto a condizioni favorevoli. Questo prestito dunque serve per coprire 1 prestiti a breve scadenza, la qual cosa segna un sran p,-iss0 sulla via del risanamento. Le dichiarazioni del ministro hanno suscitato in seno alla Commissione una vivace discussione a cui hanno preso parie tutti i partiti, dai tedesconazionali al Centro e ai comunisti, e tutti concordemente si sono dichiarati assolutamente insoddisfatti delle dichiarazioni del ministro che hanno brillato per una quasi assoluta assen za di cifre e per mancanza di precisione, sp"Cie in certi argomenti vivi, come, ad esempio,' quello del monopolio sui fiammiferi istituito in cambio de! prestito Kreuger. circa il quale si vorrebbe sapere dal ministro qualche cosa di preciso. Egualmente insoddisfatti si sono dichiarati gli oratori per le insufficienti e troppo ge.nertche dichiarazioni sulla riforma finanziaria e sulla politica dei prestiti. In quanto ai risultati della petizione per il plebiscito, è ancora troppo presto percnè qualche cosa di preciso si possa ufficialmente conoscere, e passeranno ancora alcuni giorni perche questo possa essere detto Si è soltanto in possesso di risultati già definitivi in talune parti del Reich, risultati 1 quali presentano le oscillazioni più disparate che vanno nientemeno da 1/3 per cento, come per esempio a Treviri, fino al 4-4 per cento, come per esempio a Kolberg in Prussia. G. P.

Persone citate: Deschanel, Duce

Luoghi citati: Belgio, Berlino, Germania, Italia, Prussia, Treviri