Ricchezze e follie

Ricchezze e follie Ricchezze e follie milonun uomomonoequeunoesà 11 testamento dell'ex-podestà di Robassomero ritenuto valido dopo «m'appassionante vertenza l ' Abbiamo in questi giorni dato notizia di una lunga e complessa vicenda giudiziaria che da anni si sta trascinando intorno alla cospicua eredità di un eccentrico milionario, l'avv. Luigi Colongo, il cui testamento è slato impugnato dagli eredi i quali ritengono l'atto itihrmabiie per insanita di inente del testatore. Matrimoni di vedovi La Sezione prima della Corle d'Appello, avanti la quale venne discussa ia causa Colongo, si è pure occupata di un'altra lite in materia testamentaria, quella cioè ritlettente la successione ereditaria dei comm Bernardino Olliveri, podestà di Hobussumero, di cui, a suo tempo, diffusamente abbiamo riferito a*i nostri lettori. Le due cause, quantunque imperniate su fattispecie completamente diverse, presentano pur tuttavia una certa analogia, e possono offrire lo spunto a considerazioni e paralleli di non scarso interesse anche all'infuori del campo strettamente giuridico, Entrambe vertono intani sulla impugnativa di un testamento, olografo nei caso Colongo, pubblico nel caso Olliveri in' quanto che l'atto fu ricevuto il 10 gennaio 1928 dai notaio Valente. La stessa tesi è sostenuta dai contendenti: nullità del testamento derivante da vizio di mente del testatore, colpito da provvedimenti d'interdizione, affetto da' paralisi progressiva, autore di stranezze invocate dalle «arti a dimostrare il suo grave turbamento psichico. Altra coincidenza si ritrova nella cìrcostan za del matrimonio in età matura, vo luto dal Colongo e dall'Olliveri, già vedovi di prime nozze e desiderosi di accasarsi ad ogni costo. Ma v'ha di più. Colui che promosse 11 giudizio d interdizione contro l'avv. Luigi Colongo, riprendendo poi con eguale accanimento la medesima procedura ■ ita per qualchj tempo sospesa, fu precisamente il comm Bernardino Ol 'ivert, legato da vincoli di parentela al Co'ongo, di cui era cugino. Infatti, come i lettori ricorderanno, soven le ricorre il nom-» dell'Olliveri nella sentenza Colongn e anche nel capitoli di nrova testimoniale dedotti dal nipoti del defunto avvocato ed ammessi dalla Certe. 1 magistrati si sono pronunciati diversamente nelle due cause Mentre per il Colongo hanno ritenuto equo riformare la decisione del Tribunale che aveva senz'altro respinto la impugnativa del testamento per vizio di mente, nella vertenza Olliveri invece la Corte ha pienamente confermalo la sentenza di prima Istanza ritenendo valido e perfetto il testamento del Po desta dt Robassomero. E' interessante per 1 vari! punti dì contatto frp le due questioni seguir" il ragionamento del giudici nella sen lenza Olliveri In cui si giunge a con clusioni diametralmente opposte a quelle della vertenza Colongo pure partendo, in entrambi 1 casi da pre messe analoghe. Richiamiamo brevissimamente, nelle sue linee essenziali, ti fatto Un documento d'eccezionale importanza il 30 settembre 1928 moriva a Robassomero il comm Bernardino Olii veri, persona assaf facoltosa e nota per le importanti cariche ricoperte la sciando a succeder/li l'unica figlia 1i prime nozze Enrichett-i Olliveri in Va ralrìa e la mogli0 d> secondo letto 1 eonilde Ceresole Le disposizioni testamentarie dei defunto comm Olliveri erano consa crate in atto pubblico, ricevuto dal notalo Valente il 10 gennaio 1928: ve nivano nominate eredi in parti egua la figlia di prime nozze Enrlchetta, ! moglie di Francesco Varalda e la se- conda moglie Leonilde Ceresole, assai r o a , o i i a i a i più giovane dell'Olliveri. sposata otto anni addietro. La figlia dell'Olliveri, Enrlchetta Va ralda spiccava atto di citazione dichiarando d'impugnare 11 testamento de! padre. Essa adiuceva che il genitore, con sentenza 14 maggio 192S era stato dichiarato interdetto dal Tribunale d Torino. La Varalda sosteneva ancora clié il comm. Olliveri, già anteriormente si era venuto a trovare in con dizioni d'infermità mentale che lo ren (levano incapace di curare i propri in teresst. Promoveva cosi un giudizio avanti la nostra magistratura, contro la moglie del defunto Leonilde Cere -ole, chiedendo si dichiarasse nullo 11 testamento dell'Olliveri. 1! Tribunale di Torino in data 18 marzo 1929 stria nava sentenza con la anale, ritenev T-ienamente valido ed efficace il testa mento pubblico del comm. Olliveri e condannava '.'attrice nelle spese di causa. Pipe e piante d'arancio Contro questa decisione la signora Varalda interponeva appello deouceniso, a maggior sostegno della propria tasi, parecchi capitoli di prova ten denti a dimostrar.' lo stato d! infermi ta me'itale che atfliggeva 11 comm. Ol liver!. nei periodo in cui egli aveva rassegnato le sue ultime volontà al .notaio Alcuni testimoni potevano riferire come il comm. Olliveri avesse manifestato apertamente il desiderio tt) far giunger :. Robassomero un vagone di pipe d' una certa qualità, riuscita di suo frusto, qualche migliaio di piante d'arancio da mettere in giardino in sostituzionv di tutte le altre col robrfudrl'are argndevaspIresdeil aelame tesmpadei OlotragriobltetachvrdodivadeunlatepanidisopuocnLidimsuanmdatrlveedrilairdempamtepol'pè dcedl'cuoimpdnmstmStoTasidcon;efee■;CdCstam!ledcdvdglra1«t-esdilCstivazioni preesistenti. Ct-.-l avrebbe pti-, i-'re voluti eseguire un impianto di luce nnell- sin cascine situate in Itelettrici a-1mezzo ai boschi; nell'ottobre del ite. a i l'Olliveri gesticolando e gridando si o sarebbe fermato davanti allo stabili 1 mento di tessuti Losa, in Robassome- vaBa o. Uscito fuori il direttore della Fabbrica, lo udì urlare: — Vi è Fiano uori quadro... vi è Fiano fuori quadro I... Entrato quindi negli unici del'azienda, l'Olliven spiego al direttoe che due delle colonne di cemento armato fatte costruire dal defunto signor Losa per li recinto del Parco della Rimembranza di Piano, appariano, a si.j parere, asimmetriche e postate. Invocava per contro la signora Ceesole ved. Olliveri il ben giudicato del Tribunale richiamando soprattutto l contenuto della perizia psichiatrica ael prof. Tirelli secondo il quale soamente ai primi di febbraio del 192H e cioè posteriormente al rogito del estamento si era Iniziata la malattia mentale, paralisi progressiva galoppante, che ebbe poi rapido e fatale decorso causando infine la morta del Olliveri. La seconda moglie li Tribunale tia giustamente conloeraio ia circostanza che non si ratta di un semplice testamento olografo redatto direttamente dal testa ione, ma di lesumMuto per ano pubblico ad opera di notaio, al quale il estatore ha manifestato la sua voiouta. 11 notaio, se avesse constatato qualche indizio di insanità di mente, la vrebbe senza dubbio rilevato, ricusando di ricevern l'atto, mentre invece dichiaro che U conun. uiliveii si tro vava • sano di mente ■.. il contenuto del testamento poi non solo rivela una melile equilibrata, ma dimostra la ragionevolezza e la coscienza del testatore. Egli uifatti ha diviso in due parti uguaLi h suo cospicuo patrimo nio, tra la figlia e la moglie, ed ha dimostrato un particolare affetto verso la prima col dispensarla dall'ina putar quanto essa aveva ricevuto in occasione del suo matrimonio col. si nor Varalda. per somma superiore a Lire cento mili, nè ha dimenticato le disposizioni di carattere religioso, ri mettendosi per il sufiragio dell'anima sua alla pietà degli eredi, provvedendo anche a nominare un esecutore lesta mentano. Ques'.i dice che il commen datore Olliveri a giusta ragione, nutriva affetto per la seconda moglie, lie gli aveva dato e che gli dava prò ve di • amore devozione e deferenza ed essendo di animo sincero ed equo riteneva di avere già fatto molto per la figlia, sia in occasione del suo ma irimonio sia anche dopo, in favore del genero ed il suo testamento non meravigliò alcuno degli amici e dei parenti. Il TribunaU cosi concluse: c testamento più perfetto sarebbe difficile pretendere, ed In esso vi è una parte importante, estranea completamente all'opera dell' ufliciale rogante, ma che promana soltanto dal testatore e che è Indice irrefragabile, della sua luci dita d! mentfi .. Il Podestà era sano di mente La Corte ha ora ritenuto infondata a censura mossa al Tribunale, per aver dato la preferenza alla perizia Tirelli: l'illustre psichiatra fu anche medico curante dell'Olliveri, e vi è perciò la ogica presunzione che maggiormente isponda a verità la sua constatazione, mentre la perizia Lugaro si presentaevldentemente errata in moiti punti. lì magistrato !a sua la tesi sostenuta dalla signora Leonilde Ceresole. Essa nvocava, infatti, la circostanza che il marito rivestiva le funzioni di Podestà nei Comuni di Fiano e Robassomero, di Commissario Prefettizio, di Segretario politico del Fascio, di Direttore dell'Istituto delle Case Popolari di Torino, ricoprendo altresì la carica di amministratore presso l'Istituto Professionale R. Albergo di Virtù. Le ultime deliberazioni prese dal comm. Olliveri come Podestà di Robassomero. nei gen nato del 1929, furono tutte regoiarmen ;e approvale. Quale Commissario Prefettizio di Fiano nella stessa epoca egli ebbe ad accompagnare ring. For■;hesato. tilrettore dell'Istituto delle Case Popolari di Torino, per il collau do delle Scuole e del Cimitero di qudl Comune, fornendo delucidazioni esatte sui lavori da lui fatti eseguire. Segretario politico dei Fascio di Robasso mero, disimpegnò fino al 7 febbraio !92s. nel modo più corretto e zelante, le sue mansioni. Membro del Consiglio dei R. Albergo d! Virtù, in Torino, il comm. Olliveri, intervenne alla seduta del 18 gennaio m%, e prese parte alle varie discussioni e deliberazioni, noe dando segno di squilibrio mentale. « Gli elementi di fatto risultanti da gli accennati documenti — conchiude la sentenza della Corte di Appello rafforzano pertanto la convinzione che all'epoca de! testamento. 10 gennaio 1928, il comm. Olliveri non fosse In «ano di mente o vittima d! insanita tale da togliergli la consapevolezza dei -uoi atti ». In questo modo la Corte d'Appello, esaminata in tutte le sue parli la causa, mentre approva pienamente II gin dizio del Tribunale, e ne conferma la impugnata decisione, statuisca l'asso luta validità del testamento Olliveri Patrocinavano la signora Leonilde Ceresole ved. Olliveri gli avvocati Giuseppe Cravera e Guido Bechis. Soste affitevacnae necesscoEgavnedaluiavcapeacglinenlPcòdeimoufapinonato nemtinvitromboscqunesi sebigel'elespmlittuchgicosiadnefesttitnapem, neva le ragioni della signora F.nrlcne Ita Olliveri Varalda il comm <ivv. (ilo vanni Frola, con l'ausilio del pine avv. G. Balla. 11 comm. avv. Carlo Barberis, esecutore testamentario, era assistito dall'avv. Alessandro Lupo. LMfazriaa suBcrpsli!oterescfurecalegfastFacurndmccrdgtapdtgdcazavtsqzuari ptcdfcl>pzl