La validità delle prove

La validità delle prove La validità delle prove Ma la dliesa dell'ex-ricoverato negò vmie decSe e0"^!^,661',1""^,0 UPua ztaie decisione e sostenne che alle pru- teve esibite dai P. M. non poteva essere attribuita alcuna efficacia in quanto erauo siate raccolte senza le garanzie fondamentali stabilite dalla legge di diritto civile e senza neiiuneno le formalità prescritte dal codice di Procedura Penale per la istruzione formale. Questa tesi — dice la sentenza — non e accogiibile. L'unica prova diretta da cui potrebbe desumersi la identità controversa, sarebbe la confessione giudiziale la quale monca. L'indole del rapporto in esame è tale da non consentire altri mezzi diretti di accertamento. E' quindi necessario ricorrere, per vedere se l'identità sussista o meno, a prove indirette. E la Corte richiamandosi agli accertamenti condoni dalla Procura dei Re, afferma che bene fu dal P. M. promosso l'incidente di esecuzione e che d'altro lato non è consentito affermare che le prove raccolte non possano avere nel procedimento civile alcun valore. L'esame delle prove dimostra come larga sia la messe dei materiali probaiorii offerti e come tali materiali costituiscano fonti attendibili dalle quali emerge chiara e sicura la dimostrazione della identità del conve nuto con Mario Bruneri. Si conoscono attraverso l'incarto presentato dal P. M. le vicende di Mario Bruneri lino al 10 marzo 1926, la vita dell'exricoverato a partire da questo giorno, le indagini compiute per l'identificazione, gli atteggiamenti del soggetto durante il corso delle medesime. Furono raccolti dati relativi a Mario Bruneri, al ricoverato ed al prof. Giulio Canelli e scritti di costoro; vennero assunte numeroso testimonianze ed esperite diligenti ricerche sopra ipotesi affacciate dai famigliari del prof. C.a nella. L'attendibilità dei testi Sulla efficacia delle notizie desunte da copie di atti di pubblici uffici (certificati di Staio Civile, estratti di matricole militari, cartelle cliniche di ospedali in cui fu ricoverato Mario Bruneri) non può sorgere dubbio. U materiale poi che servi alle indagini dattiloscopiche fu desumo da registri ufficiali e da rilevamenti diretti, av venuti con intervento di ufficiali di polizia giudiziaria e di magistrati. La provenienza del materiale fotografico e stabilita da dichiarazioni di uffici pubblici e da testimonianze. Esso non d'altronde contestato. Solo all'udienza del 2 luglio l'ex-ricoverato dichiarò di disconoscere formalmente un.e. le lettere attribuitegli. Sono acquisiti agli atti scritti presentati dal Giudice istruttore al convenuto durante il corso delle indagini (verbali li e 20 marzo 1U27) e riconosciuti da questi come propri; altri portanti le firme Lapegna, Mighettl, Bruneri, o senza sottoscrizione; e in parte presentati all'identificando e disconosciuti dal medesimo, in parte non presentati allo stesso; molte lettere scritte da costui durante il corso delle indagini e portanti la firma < Giulio Canella »; infine scritti esibiti dal famigliari dì questi e da essi dichiarati come di mano del loro congiunto. La dichiarazione di disconoscimento dell'appellante è generica e non distingue fra le varie categorie di scritti. Evidentemente essa non concerne quelli che il convenuto vergò durante la sua permanenza in manicomio e sottoscrisse col nome di Giulio Canella. 11 disconoscimento però non impedisce che degli scritti si possa in Musa tenere conto. Infatti, non 'si tratta di accertale con le formalità di cui agli articoli 289 e seguenti del codice di Procedura Civile la autenticità di scritture private sottoscritte dalla parte agli effetti di attribuire alle stesse l'efficacia probatoria di cui all'ari. 1320 Cod. Civ,. bensì di stabilire da chi gli scritti in questione provengano e se siano tutti della stessa mano, all'effetto di desumere da tale identità e dalle circostanze enunciate nel medesimi, presunzioni utili all'acceriam#>nto in esame. Una siffatta ricerca può compiersi — afferma la Corte — con qualsiasi mezzo. Valgono quindi a quesio scopo i riconoscimenti da parte del ronvennto, le fstimonianze di coloro elio esibirono gli scritti, l'opinione dei periti che lì esaminarono, Il raffronto direno fra gli scritti stessi e il loro contenuto. Stabilito rosi il carattere delle provp. e la portata che esse assumono nel giudizio, la sentenza osserva che la valutazione del materiale probatorio, tenuto conto di ogni emergenza, induce a credere come le asserzioni dei testi e le opinioni dei periti siano attendibili, cosi da non consentire di respìngere le varie fonti di prove. Rilevante, tra la somma degli accertamenti compiuti, è la perizia psichiatrica eseguita dal prof. Coppola. La difesa dell'ex-ricoverato ha contestato la validità e la ritualità di questa perizia. Ma, secondo la Corte, ncn può dirsi che questa perizia sia irrituale, perchè compiuta da un solo perito. Essa fu disposta dal Presidente del Tribunale a sensi dell'art. 595 Cod. Proe. Pen., le cui norme escludono il diritto del ricoverato e della difesa sua di nominare esperti I quali debbano concorrere all'accertamento. Neppure è fondata la censura di eccesso nel mandalo da parte del perito prof. Coppola. Poiché allo stesso era chiesto se la liberazione, dell'internato potesse presentare pericoli per la persona dello stesso, in considerazione dei propo siti di suicidio a costui attribuiti, è chiaro come l'esperto, per accertare se tali proposili fossero o meno seri, dovesse stab'Iirr- se il soggetto simulasse la malattia infittale, in quanto siriana ptiledenrerasuCerrariladenblail idcope chrefurentogpopInerpapriegmziredtrridaacibsinemo ptàl'nveddifudstracarerancovaesdterlel'BmLcnandcVloscptecpctrtitiloai tintlegdnSsdanrpnne——rgsmrczsdtigtmsimulazione erti ctnosianzH iilonru udì rescludere la serietà ii«i detti propo- ositi. Ne l'indagine sulla simulazione epoteva esser disgiunta da quella sulla! d vera personalità del soggetto La nerizìa C^ola aAalitica fclta?'etauriene, costituisce anch'essa un materiali un materiale prezioso per l'accertamento della idenità del convenuto. La perizia Coppola Ma altre critiche vennero mosse ale perizie del prof. Coppola. La difesa dell'ex ricoverato, invocando a sosteno del proprio assunto una perìzia redatta a sua richiesta dai proti. Perrando e Pellegrini, sostenne che i riultati dell'indagine condotta dal prof. Coppola non sono attendibili per la erroneità del metodo con cui vennero raccolti. Secondo i periti di parte, le ricerche furono avviate partendo dala premessa che già fosse certa la identità del ricoverato con Mario Bruneri; l'indagine venne compiuta sulla base del dilemma « Bruneri o Canela?»; col proposito di dimostrare che l soggetto doveva necessariamente dentificarsi col primo e non col secondo, fu trascurato lo studio della personalità biologica dell'Identificando e non si tenne conto della eventualità che costui non fosse Bruneri e neppure Canella. « Questi rilievi — nota la Corte confutando tali obbiezioni — hanno valore puramente accademico. Intanto vanno tenute presenti le situazioni di latto e la successione degli eventi. Il soggetto appariva sconosciuto. Si credette poi che egli dovesse identificarsi col prof. Canella e come tale fu rilasciato. ndi pervenne la denuncia che egli era invece Mario Bruneri. Subito si procedette alla raccolta di prove in appoggio a tale ipotesi. Per contro, ii ricoverato insistette nell'affermaro che egli era il prof. Canella ed i suoi famigliari appoggiarono tale affermazione. Al Procuratore del Re non interessava affatto lo studio del soggetto dal puro punto di vista dèlia psichiaria. Aveva l'obbligo di accertare se il ricoverato fosse o meno Bruner! per dare esecuzione in caso affermativo alle condanne da costui riportate. Perciò le ricerche furono avviate per stabilire se il ricoverato fosse Bruneri e siccome egli affermava ria essere Canella, il problema venne necessariamente fissato sul dilemma ■ Bruneri o Canella». Certo, in linea teorica potrebbe sussistere anche la possibilià che il soggetto non sia nè l'uno né 'altro di costoro, ma in realtà l'ipotesi non fu prospettata neppure dal ricoverato il quale sostenne e sostiene ora di essere Canella. Data la situazione di fatto e dati gli scopi pratici della icerca, l'impostazione del problema u corretta. Non sussiste poi che le indagini siano state compiute al fine dì stabilire ad ogni costo che il ricovorato fosse Bruneri. La lettura dell'incario sta a dimostrare con quanta serenità le ricerche furono condotte. Durante tutto il corso di esse furono tenute presenti le ipotesi prospettate dai congiunti del prof. Canella, vennero vagliati gli elementi da essi offerti, escussi testi dai medesimi indicati ». Le prove dell'identità Da queste premesse la sentenza de duce la attendibilità in genere del ma eria-le probatorio, e prende a conside rame le emergenze. GIS episodi, gli eementi, le circostanze che provano 'identità dell'ex-ricoverato con Mario Bruneri sono infiniti. Essi sono stati messi in risalto dalle testimonianze Le affermazioni dei testi sono cosi con catenate l'una all'altra e concordanti nei punti comuni, che non è possibile aver dubbi sulla veridicità del testimo ni, avvalorata d'altra parte da prove documentate. Il sospetto che per la condizione personale della Ghidini, del Vitretti e del Vesco può sorgere sulla loro credibilità, viene meno ove si consideri che quanto essi narrarono trova conferma in parecchie circostanze Ma la identità del soggetto emerge pure dall'esame della grafia e dal contenuto degli scritti. Furono posti a confronto, dai periti Ghio e Caiievero, parecchi scritti vergati dall'identiflcando e da lui riconosciuti, altri at tribuiti a Mario Bruneri ed al sedicenti Lapcgna e Mighettl, ed infine, scritti presentati dalla moglie e dal fratello del prof. Canella, qualificati come autentici di costui. Orbene, riferirono i periti che tutti gli scritti dell'idem! tic-indo e quelli attributi a Mario Bru neri e ai sedicenti Lapegna e Mighettl' sono scritti da identica mano, ed esclusero che il convenuto avesse vergato quelli presentali dai famigliari del prof. Ganella come propri di costui L'identità trova ancora conferma nelle relazioni e nella perizia della Scuola di Polizìa scientifica a propo sito dei rilievi, dattiloscopici. Tutti dubbi circa eventuali falsità ed enror a proposito di questi accertamenti so no infondati. Non ci fu confusione d! rilievi e ia prova dattiloscopica non può essere revocata in dubbio. Una nuova indagine peritale su! repert non potrebbe dare risultati diversi eli siessi proff. Perrando e Pellegrin — conclude il relatore su questo punto — pur sostenendo l'inaccettabilità del responso non indicano errori da cui i giudizio in esame risulti infirmalo. Nella loro perizia di parte, i profes sori Perrando e Pellegrini si soffe; mano specificatamente sulle carau.: ristiche somatiche. Essi negano la con cludenza. agli effetti della identifica zione, di taluni dati, contestano l'esistenza di altri, affermano che alcuni dati escluderebbero l'identità e lamen tano l'omissione di parecchie ricerche in questo campo. Va notato, in linea generale, che le notizie circa i caratteri somatici di Bruneri, raccolte possono per lamezzo rii tcMiinoir.arizi.'. non ritenersi tecnicamente nrecis ovvia incapacità dei testi di percepire e ricordare con esattezza scientifica, 1 da:i relativi. Più esatte sono certo le e a e a o à e n o l a é i a e a a ì «i h„Ldesunte daUe cartelle cliniche, sebbene anche in queste non possa "me ' <JUaICUe c'rrore di an"ota Ciò premesso, è necessario fare specifico cenno alle particolarità, con ridu^n^>»alle basini peritali e a taluni dati somatici relativi al prof. Canella,, richiamati dai periti e risultanti da testimonianze e dal foglio matricolare dello stesso. Un valore assoiSri? nanno t dati relativi alla statura dello sconosciuto. E l'estensore della sentenza aggiunge: i h è, raeione dì argomentare che V? esame mentre non contrastano alla identificazione di Mario Bruner) col convenuto ed anzi la consentono, escludono che questi possa identificarsi col prof. Canella. Le particolarità somatiche « Dalle dichiarazioni dei famigliari di costui e dallo fotografie in atti, appare come il professore avesse una fronte spaziosa ed ampia. Invece la ■?? J*\ inserzione anteriore dei capelli del convenuto, risulta nelle fotografie assai più bassa, con una lieve prominenza a punta nella parte mediana, particolare questo notato anche dal perito Carrara. Gli stessi famigliari del prof. Canella rivelarono in questa particolarità un coefficiente di differenzi azione tra il soggetto e il loro congiunto, ma ritennero di spiegarlo con la asserita possibilità di crescita dei capelli a livello più basso in caso di malattia mentale, in proposito furono interpellati i medici del manicomio di Collegno ed anche un infermiere, i quali esclusero tale possiblìtà, e questa fu pure esclusa dalla sentenza in esame. Lamentano i prof. Perrando e Pellegrini che non siano state disposte Indagini peritali intese ad accertare se realmente questa possibilità sia da escludersi, allegando che un sanitario dell'ospedale di Venezia avrebbe constatato un siffatto fenomeno. Poiché questo solo caso è citato, è lecito quanto meno supporre la possibilità suindicata sia molto problematica o o i i e e a l a a e a , e o td i a a ! n a o l i n e a t« L'indagine d'altra parte — prosegue la sentenza — non appare opportuna. Quand'anche fosse stabilito che negli anormali nossa abbassarsi 11 limite frontale del capilizio, verrebbe soltanto messo in dubbio un criterio di differenziazione tra 11 prof. Canella e il convenuto, ma non già esclusa l'identità di questi con Bruneri, provata da molteplici altri elementi. « Contestano questa identità le concordi e tenaci dichiarazioni del famigliari del prof. Giulio Canella, i quali affermano di aver riconosciuto il loro congiunto nella persona dell'appellante. Sono conformi a tali asserzioni numerose testimonianze di colleglli, commilitoni e conoscenti del detto professore. Altri affermano infine che il prof. Giulio Canella sarebbe sopravvissuto al fatto d'armi di Nitzo-Paie e, smemorato, avrebbe fatto ritorno in patria dopo lunghe peregrinazioni. Il randagio che molti testi affermano di aver veduto errante per l'Italia Settentrlo naie, dovrebbe essere identificato con il convenuto e sarebbe il prof. Canella Ma questa tesi è inattendibile. La sua inattendibilità è dimostrata dall'e same degli atti. E su questo punto importa fare preliminarmente cenno di due stranissime Ipotesi che si erano dai famigliari del prof. Canella afiac ciate durante 11 corso delle ricerche. Si era affermato che la persona arre stata al cimitero il 10 marzo 1926 non fosse quella internata nel manicomio 10 stesso giorno. Si volle supporre che Bruneri fosse l'arrestato al cimitero che incontratosi col convenuto negli uffici della Questura avesse potuto scambiare con costui 1 proprli abiti e poscia evader?. Una apparente differenza tra l'immagine dell'arrestato al cimitero, raffigurato in una fotografia presa negli unici della Questura l'immagine del convenuto presa dal dott. Ferrio, l'esistenza presso gli uffici della R. Questura di due incarti che si dissero relativi a due persone diverse furono addotte a sostegno di tal-.ipotesi. < Tesi inattendibili » • La fondatezza di essa fu però esclusa dalle indagini esperite. L'apparente differenza tra ie immagini riprodotte nelle due fotografie è dovuta al metodo seguito dal dottor Ferrio nel ritrarre il ricoverato. L'identità tra l'arrestato riprodotto nella fotografili eseguita negli uffici della R. Questura col detto ricoverato è provata da testimonianze, da una relazione del dott. Sorrentino e dalla perizia fotogratlea dell'avv. Baravalle. A torto, questa perizia t dall'appellante censurata in considerazione della professione dell'esperto. E' nolo che i'avv. Baravalle è valentissimo cultore dell'aite fotografica, e come tale è citato da pubblicazioni di questa materia. Risulta Inoltre che i due incarti esistenti negli uffici delle R. Questura riguardano non due persone diverse ma bensì uno 11 procedimento penale, l'altro la pratica per il ricovero dell'arrestato nel manicomio. L'altra ipotesi, più ardita della prima, ebbe origine da una supposizione del tenente Parisi il quale aveva creduto di riconoscere nell'internato 11 prof. Canella. Secondo il Parisi, Bruneri e la Ghidini. incontrato a Milano il prof. Canella in stato dì incoscienza, avrebbero indotto costui a presentarsi sotto ii nome di Alfonso Mighetti a don Re e suggestionato il demente fino a fargli credere di essere egli Mario Bruneri. Ciò avrebbe permesso di spiegare l'identificazione da parte di don Re e di altri del ricoverato col o I sedicente Mighetti, ii possesso da para, t-> del convenuto del soprabito donato nmUasvldcsRpnfsfdscsdgdvldlDrmgusbcnnarpcMlpsrngssnpafCIcsnvncpntacgptlrcgnspdozfcdmstcdnavdqsnscbacifidtntzlCconMBsstcdzle da don ite e altre circostanze con-1P 1 traile alla lesi dei famigliari del prof, rei Canella. L'ipotesi 6 affatto fantastica'd e contraddetta da molteplici elementi quali il tenore degli scritti del sedicente Mighetti, 11 contegno tenuto dal medesimo a Milano, ove mostrò di conoscere fra l'altro il mestiere del tipografo, l'identità della giacca indossata ■ini sedicente Lapegna a Genova con quella portata a Milano dal sedicente Mighetti e dal convenuto all'atto del suo arresto ed altri ancora. L'ipotesi del randagio assorda Sgombrato, attraverso una confutazione logica e serrata, il campo da queste tesi e da queste ipotesi assurde, la sentenza mette in evidenza come non esista alcun elemento atto a fare apparire verosimile la sopravvivenza del prof. Canella, ed aggiunge: « E nemmeno è accettabile l'Ipotesi della identità del convenuto con il randagio di cui sopra, poiché le testimonianze relative non offrono elemen1 per siffatte identificazioni. Va ricordato come due testi che avevano asserito di aver veduto il randagio a Torino posti a confronto con l'identificando non riconobbero In lui la persona da essi menzionata ». Il relatore passa quindi a considerare l'atteggiamento assunto dai partigiani della tesi canelliana: «Riboccanti di sincero e commovente fervore sono invece le dichiarazioni della moglie, dei famigliari e di parecchi coleghi commilitoni e conoscenti del prof. Canella. Come sia avvenuta da parte di queste persone l'identificazione di costui col ricoverato, appare In modo chiaro dalla lettura dell'Incarto. Una rassomiglianza fisica, sebbene non accentuata, fra le due persone, fece sorgere dapprima l'ipotesi che il ricoveralo potesse essere il prof. Canella; e male arti del convenuto e il desi derio del congiunti di ritrovare il loro caro, diedero causa alla fallace illusione. Dopo la visita fattagli dal prof. Renzo Canella. l'appellante riuscì, a poco a poco, a formarsi un corredo di notizie sul prof. Giulio Canella e sulla famiglia dello stesso, a destare con la simulata, faticosa rievocazione di frammentari, ricordi, la commozione dei visitatori e a infondere nei mede sìmi la credenza della propria identità con lo scomparso ». Spiegato questo processo di suggestione da una parte e di simulazione dall'altra, il relatore aggiunge: «Non giova allegare un ipotetico, profondo disfacimento della coscienza del ricoverato per spiegare la possibilità dell'oblio di tutto il patrimonio culturale del prof. Canella (filosofia, pedagogia, etteratura, religione, musica, lingue). Dagli scritti dell'appellante vergati durante la sua permanenza in manicomio, e dagli esperimenti cui fu assoggettato, appaiono non già 1 relitti di una cultura superiore ed organica distrutta da una malattia mentale, slbbene molteplici cognizioni raccogliticce, le quali rivelano come il soggetto non abbia mai avuta una istruzione neppure secondaria, ma abbia invece appreso nozioni superficiali e disparate ». La sentenza spiega quindi le ragioni per cui non sono da accogliersi le conclusioni della perizia di parte del prof. Mingazzini e di quella del prof. Calligaris. E dopo aver osservato a proposito di quest'ultima perizia che • assai significativa è la superficialità del ricordi culturali in essa contenuti », nota : « La mina intellettuale del soggetto avrebbe dato origine a questo singolarissimo stato di cose: oblio assoluto di ciò che sapeva il prof. Canella, ma ricordo vivo di ciò che sapeva o che in poche settimane poteva apprendere Bruneri. E' pertanto manifesta la inanità del metodo del prof. Calligari* agli effetti dell'accertamento In esame ». Esaurito l'esame di merito, la Corte considera le istanze rivolte dalla dite sa dell'ex-ricoverato ed intese ad ottenere nuovi accertamenti e nuove pròve. La Corte nega l'utilità e l'opportu nità di assumere nuove prove e con chiude: «Da quanto si è esposto ap pare legittima la decisione del Tribù naie che accolse la domanda degli attori. Assai di rado il giudice civile ha a sua disposizione un materiale cosi copioso ed attendibile quale quello che gli è offerto. « Emerge da queste vicende un complesso di elementi che dimostrano la identità del soggetto con Bruneri, mentre d'altro lato, manifesto appare il doloroso errore in cui sono caduti coloro i quali credettero di riabbracciare o di rivedere il prof. Canella. Vero che le prove furono già vagliate dal giudice penale, il quale ritenne non raggiunta la dimostrazione della Identità. Non è il caso di prendere in con siderazione 1 singoli motivi della pronuncia di detto giudice. L'analitico ed obiettitvo esame di tutte le risultanze di causa dissipa le ombre che resero dubbioso 11 magistrato penale, memore soprattutto del favor Ubertatis, e lm pongono un responso diverso. 11 dispositivo « Per ritenere che 11 convenuto non debba con Mario Bruneri Identificarsi, occorrerebbe ripudiare tutte le menzionate fonti di prove, negare valore alla identità delle impronte digitali, oppure supporre che si siano potute falsificare quelle esistenti sui registri carcerari, disattendere, come inconclu denti, le coincidenze somatiche, ara mettere che i testi 1 quali deposero sulle vicende di Mario Bruneri presentarono scritti, riconobbero abiti, indicarono dati, tutti si siano intesi al danni del ricoverato, asserendo fatti non veri, formando scritti falsi, e ciò allo scopo di permettere a Bruneri di vivere ignorato e di evitare i rigori della legge. Tutto ciò è assurdo. E quando fosse possibile, rimarrebbe pur sempre la inconciliabilità, della personalità di Giulio Canella, quale è descritta dai famigliari e conoscenti, con quella dell'appellante, inconciliabilità che costituisce pure argomento a favore della tesi accolta. A giustifl care urna diversa decisione non sono idonee le produzioni e le deduzioni offerte dall'appellante ». E la Corte, illustrate le ragiont che impongono la reiezione della Istanza dell'ex ricoverato, e ribadita l'inutilità dii sentire nuovi testimoni, di ordinare altre perizie ed altri accertamenti, viene a questa pronuncia: P. 0. M. ■ La Corte, respinte le istanze, eccezioni e deduzioni proposte dall'appellante, già ricoverato nel Manicomio di Collegllo col n. 44.170 e presente in causa sotto il nome di Giulio Canella ■ conferma i capi della sentenza 22 ottobre - 5 novembre 1928 del Tribunale di Torino, coi quali venne sta Millo che il detto ricoverato è Mario Bruneri fu Carlo e che allo stesso spetta lo stato di cui negli atti di na scita e matrimonio prodotti in causa^ « Conferma parimenti il capo di detta sentenza col quale il convenuto tu condannato al pagamento delle spese di lite. Pone le spese di questo giudizio e di questa sentenza a carico dell'appellante ». # La sentenza è soiiosrritiri iìhI Primo Presidente S. E. Casoli, dai consiglio ri Burzio. (ialino, Aimone Marsan e dall'estensore comm. Cartasegna.

Luoghi citati: Carrara, Collegno, Genova, Italia, Milano, Torino