I provvedimenti del Consiglio dei Ministri

I provvedimenti del Consiglio dei Ministri I provvedimenti del Consiglio dei Ministri II matrimonio degli ufficiali « Agevolazioni ai produttori di vini == La difesa della oIivi= cultura == Per i combustibili nazionali « Il consorzio per il marmo i Roma, 17 notte. Il Consiglio dei Ministri si è nuovamente riunito oggi, alle ore 16, a Palazzo Viminale, sotto la presidenza del Capo ilei Governo e con l'intervento di tutti i Ministri e del Segretario del Partito. Segretario l'on. Giunta. Guerra Su proposta di?l Capo del Governo, Ministro della Guerra, il Consiglio dei Ministri ha approvalo i seguami provvedimenti : 1) Uno schema di decreto apportante modilicuziuui nella composizione della commissione centrale per i collaudi in appello; 2. Uno schema di provvedimento apportante modifica al Testo Unico delle leggi sul matrimonio degli ufficiali; 3) Uno schema di provvedimento apportante modifica alla legge 11 marzo 1926, n. 396 sull'ordinamento del Ilo Esercito; i) Un disegno di legge che stabilisce la competenza a giudicare dei reati militali consumati nella circoscrizione del Corpo d'armata di Udine; -5) Un disegno di legge ' riguardante il compito, al fini delle campagne di guerra, del tempo passato in luoghi di cura, in licenza di convalescenza, in aspettativa ecc., per ferite e malattie riportate nelle guerra nazionale VJij1918; 0) Uno schema di decreto recante modulazione dell'articolo 3 del R. D. 28 luglio 1911, n. 894, relativo al matrimonio degli ufficiali del R. Esercito; 7) Uno schema di decreto per U ritorno in ruolo di parte del personale del Genio militare, collocato a disposizione del Ministero dei Lavori Pubblici: 8) Uno schema di provvedimento recante mortificazione all'ordinamento e all'organico dell'alma dei Carabinieri Reali; 9) Uno schema di provvedimento recante modificazioni allo 6tato del sottufficiali dell'amia dei RR. CC. Marina e Aeronautica Il Consiglio dei Ministri ha poi op provato, su proposta del Capo del Go verno, Ministro della Marina: 1) Un disegno di legge relativo olla soppressione del vincolo di età per 'a concessione del regio assentimento al matrimonio degli ufficiali della R.a Marina; 2) Uno schema di decreto che porta modificazioni al r. decreto dieci gennaio 1920, n. 245, circa corresponsione del cambio sulle competenze del personale imbarcato. In seguito su proposta del Capo del Governo, Ministro dell'Aeronautica, il Consiglio ha approvato un disegno di legge che modifica il decreto commissariale 24 agosto 1924, riguardante la costituzione del corpo equipaggi della R. Aeronautica. Sgravi fiscali Inoltre il Consiglio su proposta del Ministro delle Finanze ha approvato 1) Uno schema di provvPdimento concernente agevolazioni fiscali per la destinazione dell'alcool di vino alla preparazione del cognac e agli aceti liei; 2) 'Uno schema di provvedimento concernente agevolazioni doganali per la istituzione di stabilimenti destinati alla raffinazione desili ohi di oliva nell'Italia meridionale ed insulare; 3) Uno schema di provvedimento concernente norme circa le anticipazioni da concedersi agli armatori del la Venezia Giulia per requisizioni na Vi da parte del governo austriaco. Economìa nazionale Successivamente, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della Economia .nazionale, ha approvato i seguenti provvedimenti: l.o) Un disegno di legge concernente disposizioni per la produzione ed il commercio degli olii commestibili. La necessità di difendere l'olio di oliva dalla concorrenza degli olii di seme, che rende sempre più difficile 11 mercato 'di detto olio d'oliva, con conse guente danno della olivicoltura nazio naie, ha determinato l'adozione di tale provvedimento diretto a vietare la messa in vendita deglt olii « miscelati » sotto l'attuale denominazione, a termini del R. D. L. 15 ottobre 1925. n. 2035, sono attualmente venduti gli olii provenienti da tagli di olii di oliva con altri olii vegetali in proporzione questi ultimi non superiore al 50 per cento. E pertanto, dal l.o gennaio 1930, non sarà consentita la vendita che di puro olio di oliva e di olii di semi, rimanendo vietata qualunque miscela. 11 termine della entrata in vigore del provvedimento al l.o gennaio 1930 è stato fissato per consentire ai detentori degli olii miscelati lo smaltimento dei quantitativi esistenti. ' 2.o) Uno schema di decreto portante modificazioni al R. D. 4 marzo 1880, di costituzione della Commissione centrale di beneficenza in Milano. Con tale provvedimento il numero dei l componenti la Commissione centrale di beneficenza in Milano, ammlnlstratrice della Cassa di Risparmio delle Provincie lombarde, è portato da 13 a 15, attribuendosi il 14.0 e 11 15.o rappresentante, rispettivamente, alla provincia di Varese, di recente costituita, ed a quella di Novara, in seguito alla avvenuta fusione della Cassa Novara con quella di Milano. 3.o) Uno schema di provvedimento per il riordinamento del Consiglio di amministrazione della Cassa Nazionale per le Assicurazioni sociali. Il decreto tende ad adeguare la costituzione del Consiglio alla organizzazione sindacale formatasi in seguilo agli ultimi provvedimenti legislativi, facendo partecipare al Consiglio predetto i delegati di quelle Confederazioni che non erano finora rappresentate. 4.0) "Uno schema di provvedimento mediante il quale è prorogato, per un periodo di tre anni, il R. D. L. 26 febbraio 1924, n. 346, concernente agevolezze fiscali in favore dell'industria estrattiva carbonifera dell'Istria. Le disposizioni del decreto si Inspirano al criterio di daiv incremento alla produzione del combustibili nazionali e di favorire l'estrazione dell'indispensabile materia prima nelle regioni che ne sono provviste, conservando all'industria estrattiva carbonifera istriana la concessione dell'esonero do ganale per i macchinari ed i materia il ad essa destinali. In tal modo potrà essere raggiunta in pieno la finalità di agevolare convenientemente lo sviluppo dell'irniustria carbonifera dell'Istria, finalità rlie per circostanze di vario ordine, non si era potuta conseguire nel periodo di applicazione della precedente legge, che prevedeva la concessione delle stesse agevolezze. 5.o) Un disegno di legge che modifica l'art. 70 del R. D. L. 7 novembre 1925, n. 1950, sul diritto di autore. 6.0) Uno schema di provvedimento concernente la fusione di società di assicurazioni. 7.o Uno schema di .provvedimento recante modificazione all'articolo del R. •O. L. 22 dicembre 1927 n. 2450 concernente la costituzione di un Consorzio obblisratorio tra gli Industriali e Ira i commercianti di marmo greggio e segato dei Comuni di Carrara e Frizzano e al R. D. L. 26 febbraio 1028 n. 581, che detta le norme Integrative che regolano il funzionamento'di detto consorzio. 11 provvedimento approvato ha lo scolio di rendere più semplice il funzionamento del Consorzio e nello stesso, tempo di assicurare l'industria e 11 commercio dei marmi da esercitarsi dalle Ditte relative 'sia attraverso il Consorzio sia direttamente. Il Consiglio dei Ministri, inoltre ha preso conoscenza delle modificazioni allo Statuto e al regolamento del Consorzio dei marmi di Carraia, modificazioni predisposte dal Ministro dell'Economia Nazionale. Le modificazioni sono ispirate allo stesso criterio fondamentale da cui discende lo schema di provvedimento approvato. Esso riguarda i contingentamenti resi più agevoli e spediti, le ordinazioni che i consorziali possono eseguire anche direttamente, le esclusive che il Consorzio avessn già concesso e quelle, limitate ni mercati nuovi, che potrà concedere, la restituzione delle quote pia versate dai consorziati che rinunciano ad eventuali finanziamenti da parte del Consorzio. 8.o Uno schema di provvedimento legislativo chfr estende all'Istituto federale della Provincia di Ferrara per l'esercizio del credito agrario le disposizioni contenute nell'articolo 21 del R. n. L. 20 luglio 1927 II. 1600. Il provvedimento Intende di facilitare, colle agevolazioni fiscali previste nel detto articolo, lo sviluppo dell'attività creditizia a favore dell'agricoltura ferrarese, in considerazione dei vasti ed importanti problemi economico-sociali che dall'agricoltura attendono, in quella zona, la loro rapida e proficua soluzione. Il Consiglio del Ministri, la cut seduta ha avuto termine alle ore 18,45, tornerà a riunirsi venerdì, 19 corrente, alle ore 17. La portata dei provvedimenti per i vini e gli olii Roma, 17 notte. Il Consiglio dei Ministri ha appro vaio una serie di provvedimenti intesi ad alleviare il disagio di cui si sono fatti eco, sia direttamente che attra verso le rispettive organizzazioni sindacali ed i Consigli provinciali del l'Economia, i produttori di vini e di olio. E' noto, infatti, che per l'abbondante produzione vinicola a bassa gradazione alcoolica, avutasi nell'ultima vendemmia. Ingenti quantità di vini deboli non hanno potuto trovare collocamento sul mercato interno, e tanto meno su mtello estero. Tale situazio ne si è aggravata in questi ultimi mesi per il sopraggiunio calure e per l'approssimarsi della nuova produzione, che si annunzia favorevole ove la vite non ha sofferto i danni del gelo o attacchi di malattie crittogamiche. Anche per l'olio di oliva si è verificata una rimanenza di partita, donde la necessità di favorire il più possibile la raffinazione del prodotto nell'Italia meridionale ed insulare, e adottando altresì misure atte ad aumentare avunque nell'interno il consumo degli olii di oliva genuini. Le provvidenze che il Consiglio dei Ministri ha approvato, su proposta dei Ministri dell'Economia Nazionale, delle Finanze e delle" Comunicazioni, i quali ebbero già ad esaminare d'accordo la situazione, sulle tracce delle direttive personalmente date dal Capo del Governo, sono le seguenti: Per quanto riguarda i vini deboli e guasti è stato stabilito che il ricavato della distilTazione del vino eseguita entro il 31 dicembre 1929, abbia a godere, quando l'alcol sia destinato alla preparazione del cognac, di agevolazioni molto più ampie di quelle consentite dal vigente testo unico di legge sugli spiriti. Infatti, l'abbuono che secondo le attuali disposizioni è inizialmente del 24 per cento, dopo il primo quadriennio di invecchiamento, è stato portato al '40 per cento, e proporzionalmente ritoccato per i successivi periodi, in modo da giungere alla fine del dodicennio alla completa franchigia dell'imposta. L'importanza di tale provvedimento, che tende ad incoraggiare sempre più la costituzione dei magazzini fiduciari dì invecchiamento dello spirito da vini, va rilevata anche in rapporto all'utile ripercussione sulcredito per l'ampliamento che ne deriva della base delle garanzie, per ottenere a norma delle disposizioni in vigore finanziamenti su pegno. Sempre nell'intento di facilitare l'I più possibile l'utilizzazione di detti vini poco conservabili, si è altresi deliberato di concedere io sgravio di tutta la ridotti-, imposta di fabbricazione allo spirito da vino ricavato entro il 31 dicembre 1929 e impiegato entro il 31 dicembre 193o nella fabbricazione dell'aceto. Per ciò che si riferisce alla produzione olearia, si è stabilito che oltre alle agevolazioni di cui è già possibile godere in materia d'imposte di ricchezza mobile e fondiaria, a norma delia prorogata legge sul Mezzogiorno, gli stabilimenti che si impianteranno par la raffinazione dell'olio di oliva, nell'Italia meridionale e insu'lare, siano ammessi ad usufruire di altri benefici tributari, consistenti nella completa franchigia doganale, su quanto costituisce il primo impianto desti stabilimenti medesimi, e nel regime di deposito fianco, che potrà essere ad essi accordato cosi come è disposto nella legge in vigore per il risorgimento della città di Napoli. E' stato deliberalo di vietare, a partire dal l.o gennaio 1930, la messa in vendita degli olii miscelati, sotto la quale denominazione a termine del decreto legge 15 ottobre 192"), sono attualmente venduti ffll olii provenienti da taglio di olio di oliva con altri olii vegetali, in proporzione, questi ultimi, non superiore al 50 per cento. Il termine dell'entrata in vigore del provvedimento, al l.o gennaio 1930, è stato fissato per consentire ai detentori degli olii miscelati lo smaltimento dei quantitativi esistenti. Nei riguardi dei trasporti, si è autorizzata l'amministrazione ferroviaria a consentire che, in analogia alla riduzione del 20 per cento sulla tariffa già in vigore per il trasporto del vino destinato ai valichi per l'Inoltro all'estero, sia concessa eguale facilitazione per ili trasporto del vini deboli diretti alle distillerie o agli opifici, a condizione, beninteso, che trattisi di quantità tivi previamente concordati e raccolti dalle organizzazioni provinciali di agricoltura o del commercio. Identico beneficio, e cioè la riduzione del venti per cento sulle tariEfe in vigore, sarà accordato per il trasporto degli olii che dal Mezzogiorno verran no spediti alle raffinerie della Liguria a condizione, fcnche in questo caso, che si tratti di quantitativi concordati e garantiti dalle organizzazioni provinciali dell'agricoltura e del commercio. +■*•+■ Fiume e i lavori nel porto di Sussak Fiume, 17 notte, Già da tempo ei nota da parte Jugoslava l'intenzione di far assorbire dai porto di Sussak l'Intero traffico portuario, impedendo In tutte le maniere la vita regolare del gran porto di Fiume, compresa la banchina ceduta dal Trattato di Nettuno In godimento alla Iugoslavia. Le tariffe ferroviarie malgrado il Trattato non sono eguati per la stazione di Fiume e di Sussak, le facilitazioni e gli accordi colle varie nazioni obbligano In tutti 1 modi 1 plro scafi, compresi quelli italiani, a prete rire 11 piccolo porto Baros, non attrezzato per tanto lavoro, all'ampio e ma derno porto di Fiume. Le relazioni impossibili Ad allargare le possibili Ita di carlcOt si è già da tempo ingrandito il porto con lavori alla sinistra della Fiumara, il porto di Braidizza. e si è cercato di far affluire le navi agli approdi più prossimi della costa croata.

Persone citate: Baros