Le denunzie e le penalità in materia di imposte dirette

Le denunzie e le penalità in materia di imposte dirette Le denunzie e le penalità in materia di imposte dirette IV La imposta complementare Oggetto dell'imposta complementare, a carattere prettamente personale, è il complessivo reddito netto possedu to da ciascuna persona tìsica, qualunque sia la fonte da cui il reddito stesso deriva e purché raggiunga la cifra di lire 6000 al netto delle detrazioni ammissibili e di L. 3000 imponibili dopo le diluzioni per i carichi di famiglia, Esso è costituito dalla somma: fl) del reddito domenicale dei terreni, calcolato nella base di un coefficiente fìsso che per l'anno 1929 è stabilito in 3 volte l'estimo censuario; b) del reddito dei fabbricati nella somma imponibile inscritta a ruolo ; c) del reddito di ricchezza mobile, corrispondente alla- cifra definitiva inscritta a ruolo, oppure all'ammontare presunto in caso di contestazioni pendenti, salvo le conseguenze della definizione. Entrano a far parte del reddito complessivo anche i redditi che in forza di leggi speciali sono esenti dalle imposte relative (interessi dei titoli di Stato, dei Buoni del Tesoro, ecc.) e quelli che godono di moderazione o di riduzioni temporanee o permanenti d'imposta (fabbricati od industrie esenti temporaneamente). Sono state per contro ritenute non assoggettabili le pensioni di guerra, gli assegni per medaglie al valore e per le decorazioni dell'Ordine Militare di Savoia. La determinazione del soggetto • delle detrazioni Sono tenute alla dichiarazione le sode persone fisiche che hanno la residenza nel Regno, o che, avendola all'estero, posseggono redditi in Italia o quivi consumano anche in parte redditi prodotti all'estero. Ogni persona, risponde, non solo.pei redditi propri, ma anche per quelli di 'altre persone, quando di essi abbia la libera disponibiLità, l'amministrazione e l'uso senza l'obbligo dellla resa dei conti (redditi delHa moglie anche paratannall e dei figli minorenni non emancipati). Sono quindi esclusi dal tributo i corpi morali, le società commerciali e tutti gli enti ed associazioni, ma . redditi da essi corrisposti vanno tenuti a calcolo nei confronti delle singole persone fisiche che li percepiscono e che sono tenute alla dichiarazione (stipendi, pensioni, compensi di ogni genere, interessi, dividendi, partecipazioni, ecc.). La somma dei redditi, come sopra indicati, non costituisce però sempre la base imponibile perchè essa può esse re gravata da varie passività e può non rappresentare ancora tutto ciò di cui il contribuente abbia la completa disponibilità e l'integrale godimento. Occorre quindi depurarla delle spese deducibili nonché delle detrazioni per 1 carichi di famiglia. Fra le prime si comprendono le spese e perdite sopportale per la produzione dei singoli redditi sempre quando non rientrino tra quelle detraibili ai fini della valutazione dei redditi medesimi, le imposte, sovrimposte, addizionali e tasse di ogni specie dovute allo Stato, alle Provincie, ai Comuni ed agli Enti autorizzati ad imporre tributi, gli interessi di debiti contratti per Val'titto o per il miglioramento del terreni, gli interessi sui debili ipotecari, le ritenute pensioni ed i premi di assicurazione sulla vita, i contributi a Casse di Previdenza per invalidità, malattia o vecchiaia. Inoltre dal reddito complessivo, depurato di tutte le spese, perdite ed annualità passive, sopra indicate, è ancora ammessa la detrazione di un ventesimo, che non può mai eccedere le lire 3000, per ogni persona di famiglia a carico, escluso nel novero il contribuente ed il coniuge. Nel concet to di famiglia rientrano tanto i Agii e le figlie minorenni, quanto quelli maggiorenni ma inabili al lavoro, co me pure tutte le altre persone, verso le quali, giusta gli articoli 139 e seg. 186 e 187 del Cod. Civile, si è tenuti alla somministrazione degli alimenti. lltlltcmcpppdrffi Modalità e termini delle dichiarazioni La denunzia redatta analiticamente per la parte attiva e per le detrazioni su un apposito stampato, va presentata all'Ufficio delle Imposte del luogo in cui il contribuente ha la residenza, ossia la dimora abituale (ovvero al Podestà per i Comuni non sede dell'Ufficio) e deve comprendere tutti i redditi in qualunque luogo essi si produ cano o siano posseduti. Ricordiamo ancora che la presenta zione delle dichiarazioni per le singole imposte non dispensa dall'obbligo di quella complessiva per l'imposta complementare. Il termine normale per la dichiarazione scade col 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui il reddito netto complessivo non inferiore a Li re 6000 sorge o raggiunge la cifra predetta. Però pel corrente anno, in seguito all'introduzione della legge sulle penalità, 11 termine è spostato al 30 giugno c. m. con l'abbuono di ogni aggravio anche di penalità per gii anni precedenti quando nessun atto di accertamento dell'Ufficio abbia preceduto la dichiarazione del contribuente. Per le variazioni in aumento il termine decorre dal l.o maggio al 31 luglio dell'ultimo anno del triennio dal precedente accertamento, con effetto dal l.o gennaio dell'anno successivo, avvertendo che il triennio di stabilità attualmente in corso scade col 31 dicembre 1930. Si discute però se siano da dichiararsi i redditi derivanti da cespiti nuovi sorti nel corso del triennio; le opinioni in proposito sono varie e contrastanti, nia l'indirizzo della Amministrazione è per l'affermativa e noi consigliamo pertanto i contribuenti a presentare per essi denunzia supple:iva entro il 30 giugno, sia pure con (a riserva di sottostare alla tassazione rolo quando la norma sia generalmente p pacificamente affermata. Ricordiamo da uftimo che gli impiegati ed operai, dipendenti dallo Stato, dalle Provincie, dai Comuni e da altro Aziende assimilate, per 1 quali la corresponsione dell'imposta sugli stipendi ed assegni è fatta dagli enti salvo rivalsa, sono tenuti a dichiarare .-:!i altri redditi posseduti senza limitazione di cifra ed a pagare su di essi ■.'imposta al nome proprio. L'imposta sui celibi Di questa imposta ci siamo già intrattenuti a lungo su queste colonne nel numero 12 del 13 gennaio c. a., ci limitiamo perciò a rammentare che essa colpisce tutti coloro che, tra i 25 ed i 65 anni, non hanno costituita una famiglia propria, poiché l'obbligo dell'imposta si. inizia col l.o gennaio successivo al compimento del 25.o anno e cessa col l.o gennaio successivo a quello in cui si è contratto matrimonio o si è compiuto il 65.o anno di età L'imposta sii compone di una quota fissa dovuta da chiunque in relazione all'età per il solo fatto di trovarsi nello stato di:>celibato e di una quota integrativa a carattere progressivo da commisurarsi sul reddito complessivo netto del celibe. Pertanto, salvo alcune esenzioni per¬ sonali e ]s eccezioni di cui appresso, sono tenuta alla dichiarazione tutu i celibi che devono dichiarare i redditi di qualsiasi natura e senza limitazione alcuna di cifra con avvertenza che, se il contribuente è già soggetto all'imposta complementare, indicherà il solo reddito netto complessivo accertalo, evitando la dimostrazione analitica; se, invece, non è colpito dall'imposta complementare, la -dichiarazione deve contenere, oltre l'elencazione dei redditi, anche l'indicazione delle passivila e detrazioni ammissibili. Sarà bene in proposito tener presente che, in mancanza di ogni reddito lassato, è consentita all'ufficio anche la valutazione indiziaria e presuntiva sulla base del tenore di vita del contribuente. I figli di famiglia a gli operai Por i figli di famiglia 'ossia per quei celibi che vivono a carico della famiglia di origine, l'obbligato alla dichiarazione ed al pagamento dell'imposta è il padre ed, in mancanza del padre, la madre. E poiché essi non hanno redditi proprii, la legge stabilisce una presunzione, quella cioè che il reddito del celibe corrisponda ad una quota ragguagliata al complessivo reddito famigliare, diviso per il numero del figli, conviventi o non, aventi o non redditi proprii. Ciascun datore di lavoro poi, fatta eccezione per lo Stato, le Provincie ed i Comuni, che anche occasionalmente abbia alle sue dipendenze operai celibi al l.o gennaio e al l.o luglio, de¬ ve presentare una dichiarazione in duplice esemplare su appositi stampati entro il giorno 31 di detti mesi e versare in Tesoreria o all'Ufficio del Registro la quota fissa anticipata riferibile al semestre, con tassativo obbligo della rivalsa. Uno degli esemplari, nei quali saranno indicate le generalità degli opsrai celibi, la loro età ed il salario corrisposto, dopo esser stalo vistato dagli Uffici suddetti, dovrà essere presentato all'Ufficio delle imposte competente entro 10 giorni dal versamento eseguilo, per gLi opportuni controlii. Modalità e termini per le dichiarazioni La dichiarazione va compilata sullo stampato in uso per l'imposta complementare (che si adatta benissimo) e deve contenere le generalità del contribuente, la data ed il luogo di nasc.ista, l'indirizzo, la professione ed i redditi secondo le norme sopra indicate. Essa deve essere presentata e riimposta è dovuta nel Comune dove il contribuente ha la propria residenza. Se detto Comune è sede dell'Ufficio doìle Imposte, va presentata a questo sempre entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui il celibe abbia compiuto il venticinquesimo ed il trentac.inqtte.simo anno di età e transitoriamente per quest'anno entro il 30 giugno p. v. con l'abbuono delle annualità arretrate purché nessun atto d'accertamento abbia, preceduto la denunzia. Per i datori di lavoro valgono le norme ed i termini più sopra specificati. lr

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