Contratto collettivo e patti agricoli

Contratto collettivo e patti agricoli Contratto collettivo e patti agricoli 11 disegno di legge, per estendere le norme contenute nella legislazione vigente quanto al contratto collettivo di lavoro ai rapporti di mezzadria, di colonia parziaria e alte piccole affittanze agricole, rappresenta un notevole passo sulla via che muove alla generalizzazione dell'istituto del regolamento professionale (intersindacale) degli interessi di categoria. Già il Gran Consiglio, organo prò pulsivo del Regime, aveva deliberato, mesi or sono, l'adozione di « capitolati generali » in questa materia dei patti agricoli, avvisando alla necessità di conferire alla categoria dei produttori agricoli il mezzo di organizzazione e di disciplina che è costituito dal cosidetto « contratto collettivo ». Non è affatto necessario ricercare se i rapporti di mezzadria, colonia, piccola affittanza, rientrano o meno nella nozione di « rapporto di lavoro ». Una simile indagine incontrerebbe difficoltà tecniche insuperabili. Occorre tener presente che nè la leg- ?e 3 aprile 1926, nè il regio decreto .o luglio del medesimo anno, e nemmeno il regio decreto 6 maggio 1928, recante norme sul deposito e sulla pubblicazione dei « contratti collettivi di lavoro » si sono attentati a definire che si debba intendere per « rapporto di lavoro ». Nella dottrina e nella giurisprudenza relative al sistema social-liberale del « contratto collettivo di diritto privato » e del '« sindacato libero », nel rapporto di lavoro è Individuata essenzialmente la figura del lavoro subordinato, la quale è propria, soprattutto, dell'impresa industriale. Come è noto, in quel sistema gl'interessi del sindacalismo industriale prevalgono. Ma in un sistema totalitario, per cui l'inquadramento sindacale è esteso ad ogni posizione professionale, in ogni ©rdine di attività e in ogni ramo della produzione, perseguendo il fine di organizzare tutti gli elementi professionali per assicurarne l'equilibrio e l'armonico svolgimento nell'interesse unitario dello Stato [Ordinamento Corporativo), non è possibile mantenere quanto al contratto collettivo una concezione limitativa, per cui gli effetti del regolamento professionale si riducano ai minimi termini. Se cosi si facesse, e si interprejtasse restrittivamente ogni forma ed ogni norma della legislazione fascista, persìstendo a riferirne i concetti alla tradizione social-democratica, sarebbe il caso di rinunciare ad ogni prospettiva di Stato corporativo. In regime fascista, il cosidetto contratto collettivo di lavoro non può essere considerato, come purtroppo parecchi ancora lo considerano, tanto tra 1 datori di lavoro quanto fra i prestatori di lavoro, lo strumento di una semplice giustizia distributiva tra 1 fattori della produzione, e quindi la manifestazione tipica della lotta di Classe, sia pure condotta nell'ordine riuridico. Il contratto collettivo, o più precisamente il regolamento professionale dei rapporti di categoria, in un ordinamento integrale come quello fascista, dove ogni categoria possiede a ugual titolo il diritto a qualificarsi come una categoria del lavoro, Jiel senso umano economico e politico della parola, ha un ben diverso e ben più alto compito da adempiere. Si tratta di una funzione positiva e progressiva, nella quale si concreta tutto il ministero politico sociale attribuito dalla Carta del Lavoro ai sindacati, è nella triplice missione di « assicurare l'uguaglianza giuridica fra i datori di lavoro e i lavoratori, mantenere la disciplina della produzione e del lavoro, e promuoverne il perfezionamento ». Questi obbiettivi non si raggiungono senza il mezzo del « contratto collettivo », vale a dire in genere del L« regolamento professionale ». Lo dimostra l'esperienza, precisamente nel campo dei patti agricoli. I capitolati regionali provinciali e anche comunali per i contratti di mezzadria sono da tempo condotti fra le associazioni dei proprietari e dei mezzadri, specialmente in quelle zone agricole della Toscana e della Romagna, dove per l'appunto l'agricoltura è più progredita. Dovunque tale pratica, in anticipo al legislatore, ha valso non solo ad assicurare l'ordine drl lavoro, ma a introdurre metodi di coltivazione e di trattamento che hanno migliorato il red dito della produzione. In qualche re. gione d'Italia, poi, l'introduzione del regolamento professionale anche sui rapporti di piccola affittanza significherà l'intervento dello Stato, per tramite del sindacato che ne è l'istituzione, in un'opera di vera e propria civiltà, a favore di masse agricole ancora abbandonate a forme di speculazione che non sono sempre compatibili colle esigenze della vita moderna. Il disegno di legge per l'estensione del patto collettivo ai patti agricoli, è adunque un atto logico sperimentale, perfettamente consono ai presupposti e ai fini del programma corporativo, e ai risultati di una pratica quasi decennale. Esso ha inoltre un vero e proprio Valore costituzionale. Sono le classi numerose e benemerite dei mezzadri, dei coloni, e dei coltivatori diretti che acquistano per esso, non già la rettorica arma del suffragio elettorale, ma l'uso di un istituto potente di organizzazione giuridica, economica e sociale, entrando nella comunione attiva della « Corporazione integrale fascista ». Di fronte a tali considerazioni è augurabile che la legge, precorsa del resto dalla recente giurisprudenza, ottenga la pi fi immediata attuazione In linea tecnica, però, aprii Uffici sì è affacciato qualche dubbio. Bisogna riconoscere che, per mancanza Idi altri modelli, il legislatore fascista ha congegnato l'istituto del regolamento professionale (contratto collettitvo), esclusivamente secondo il tipo in uso nel lavoro iudut>triale, come sopra si è detto. Orbène, pure ammessa come indiscutibile la necessità di estendere il regolamento professionale anche fuori del rapporti del lavoro subordinato, e nella sfera per intanto dei patti agricoli, non è sembrato a qualcuno che ciò si possa compiere con una pura e semplice estensione delle norme legiferate. Nella stessa formula di « capitolato generale » adottata dal Gran Consiglio, parrebbe contenuta la richiesta di una forma di regolamento diversa e più appropriata alla materia, implicitamente ammettendosi chi la forma di regolamento professionale disciplinata nel tipo del cosidetto « contratto collettivo di lavoro » non può valere per la sfera dei patti agricoli. In effetto, nella sfera dell'attività agricola, l'organizzazione dei rapporti professionali ha esigenze di disciplina diverse da quelle dell'impresa industriale. Vi è poi nella « zona agricola » un dato che impone un criterio di particolare specializzazio ne pel regolamento, méntre non è forse opportuno che tutti gli elemen t: del rapporto individuale possano essere influenzati dal regolamento professionale, come invece possono esserlo dal contratto collettivo di lavoro nell'industria. Si ò richiesta a dunque, da qualcuno, qualche speciale disposizione integrativa e complementare. E non è certo un male che cosi anche il problema della giuridica organizzazione dell'istituto del regolamento professionale sia venuto alla luce sotto un punto di vista generale e sistematico. Carlo Costamagna. Il disegno di legge all'esame della Commissione Roma, 28 notte SI è oggi riunita sotto la presidenza dell'on. Marghinotti la Commissione nominata per l'esame del disegno eli legge che estende la disciplina giuridica dei contratti di lavoro ai rapporti di colonia, mezzadria e piccola affittanza. La Commissione ha continuato la discussione sugli articoli del disegno di legge e sulle proposte avanzate dagli agricoltori e dal lavoratori agrari per la loro modificazione. SI è deliberato di tenere un'altra seduta il i giugno prossimo venturo allo scopo di formulare una serie di quesiti ria sottoporre al Guardasigilli Rocco ed al Sottosegretario alle Corporazioni Bottai, sui caratteri e le finalità dell'Importante progetto. ,arrestati dalla polizia a Karbin; CINA Due. Consoli russi Altre settanta persone catturate nella sede del Consolato Pechino, 28 notte. .Si ha da Karbin che le autorità cinesi locali hanno fallo invadere dalla polizia la sede del Consolalo Generale dei Sovieti che è siala messa a soqquadro per cercare documenti che, secondo i cinesi, dovrebbero provare la complicità del generale Feng-Yu-Hsiang con i Sovieti. Durante l'azióne della polizia è stalo arrestato il Console russo. 1/accupazione del Consolalo ha aruto luogo in questo modo-. Un cetilinaio di poliziotti, circondalo repentinamente il Consolalo, vi ha fottio irruzione. L'inattesa comparsa della polizia ha provocato grande confusione nella rappresentanza sovietica. Si chiusero le porte interne ,ma gueste vennero tosto sfondate, ; <.0SiCC/iè u tentativo da funzionari di bruciare una grande quantità di documenti venne in buona parte frustralo. Ciò non ostante, il personale del Consolato riuscì ad appiccare il fuoco a fasci di carte. Di questa opera di distruzione si preoccuparono tanto che non si curarono che le fiamme si fossero appiccale ai mobili. L'incendio si è esteso presto allo stesso stabile del. Consolato tanto che dovettero accorrere i pompieri. La, polizia cinese, dopo aver posto sotto sequestro tutti i documenti rimasti intatti, ha proceduto all'arresto di quanti si trovavano nei locali del Consolalo e cioè oltre che del Console di Karbin e del Console Generale a Mukden e dei funzionari, di 70 altri sudditi russi fra cui tre donne.

Persone citate: Bottai, Carlo Costamagna, Classe, Feng, Marghinotti

Luoghi citati: Cina, Italia, Karbin, Mukden, Pechino, Roma, Romagna, Toscana