L'importanza della riforma

L'importanza della riforma L'importanza della riforma Roma, 11 notte. Dagli studi condotti tenacent'tiie da S. E. Bottai, in ossequio Ielle direttive tracciate dal Capo lei Governo, è uscito, dopo lunga elaborazione il progetto che costruisce un organismo assolutaiicnie nuovo, che esce dai quadri ristretti del Ministero delle Corporazioni e si inserisco fra gli organi fondamentali dello Stato: il Consiglio nazionale delle Corporazioni. La diversità profonda fra l'organo primitivamente designato e il nuovo Consiglio delle Corporazioni, quale uscirà dall'attuale riforma, è contrassegnata da questa distinzione di cui non sfuggirà il significato: mentre il vecchio e non mai costituito Concio suneHore delle Corporazioni era presieduto dal Ministro delle :orporazioni, la presidenza del nuoio Consiglio sarà assunta dal Primo Ministro. La presidenza del Duce Non si tratta, come potrebbe pensarsi, di una presidenza onoraria, di una specie di patronato decorativo, ma di una presidenza effettiva, che è presupposta da tutte le disposizioni del progetto, le quali affidando al Consiglio superiore delle Cornorazioni funzioni supreme di coordinamento delle attività sindacali produttive ed anche economiche, hanno bisogno di richiamarsi alla lutorità del Primo Ministro quale •apo del potere esecutivo e coordinatore di tutta l'attività nazionale per legittimarne le decisioni. Da ìotarsi che in questo — che in uno Stato liberale sarebbe apparsa come una anomalia costituzionale — non c'è nulla che sia in contrasto con le leggi attuali. C'è anzi il rispetto più ortodosso e l'applicazione -"i rigorosa della posizione creata al Capo del Governo dalla legge sul Primo Ministro e dalle funzioni che •on quella legge gli vengono attri Imito. Cento membri e sette sezioni La composizione del Consiglio su periore delle Corporazioni è stabilita in sette sezioni e più precisamente nelle seguenti: 1. a sezione delle professioni li nere e delle arti, suddivisa in due sottosezioni delle professioni e dele arti; 2. a sezione dell'industria e del'artigìnnatn nnchp essa suddivisa nelle due sottosezioni dell'indùstria e dell'artigianato; 3. a sezione dell'agricoltura; 4. a sezione del commercio; 5. a' sezione dei trasporti terrestri e della navigazione interna; 6. a sezione dei trasporti marittimi ed aerei suddivisa nelle sottosezioni dei trasporti marittimi e dei trasporti aerei; , 7. a sezione delle banche e degli istituti finanziari. La prima sezione è l'unica che non sia a base paritetica non aven do gli artisti ed i professionisti di regola una categoria di rimpettaia di datori di lavoro. La caratteristica saliente di queste suddivisìo ni in sezioni e sotto-sezioni, in ognuna delle quali si raccoglierà la rappresentanza paritetica dei datori di lavoro e dei lavoratori, è l'assoluta elasticità e modalità dell'ordinamento che ne risulta, così che le varie parti del Consiglio, pure essendo collegate intimamente fra loro nell'organismo generale, conservano, ognuna per proprio conto la più grande possibilità di vita e di azione autonome. Potrà quindi il Consiglio riunirsi in seduta plenaria con le sue sette sezioni e quella specie di ottava se zione fuori ordinamento che sarà costituita come vedremo da persone non investite di rappresentanza sindacale (studiosi, tecnici, funzionari, rappresentanti le opere, gli organi smi assistenziali, ecc.). Ciò sarà ne cessario ogni qualvolta dovranno essere discusse questioni di interesse generale e vedremo realizzata in questa formazióne del Consiglio quella corporazione integrale di cui si è tanto discusso a proposito ed a sproposito, ma che deve consistere in sostanza nella rapprcsentan za organica di tutte le Corporazio ni, del Partito, delle Opero Nazionali, delle . Amministrazioni dello Stato, degli Istituti di previdenza e di assistenza, della Scienza e del Diritto corporativo. La composizione dell'Assemblea è ormai nota — almeno nelle linee essenziali —; possiamo precisare che in seduta plenaria il Consiglio Nazionale delle Corporazioni si compor¬ rà di circa cento membri A tanto si arriverà aggiungendo al Capo del Governo, al Segretario del Partito, al Ministro e al Sottosegretario delle Corporazioni, i rappresentanti delle Associazioni professionali (che saranno designati dalle Assemblee confederali), i rappresentanti delle Associazioni dipendenti dal Partito (Pubblico Impiego, ferrovieri, postelegrafonici, ecc.) del Patronato Operaio, delle Opere Nazionali, degli Istituti di assistenza e previdenza, dei principali Ministeri, dell'Ente della Cooperazione; e le persone particolarmente competenti di questioni sindacali. Da notare che del Consiglio Nazionale delle Corporazioni farà parie anemie il Procuratore Generale della Cassazione del Regno, la cui presenza è stata ritenuta indispensabile date le funzioni affidate alla Magistratura nel campo dei rapporti di lavoro, sia collettivi che individuali. Le funzioni del nuovo Consiglio sono di varia natura. Vengono innanzi tutto le funzioni constiltive che possono essere necessarie o facoltative a seconda che si tratti di questioni sulle quali è fatto obbligo di sentire il parere del Consiglio, o di questioni sulle quali il Ministro può chiedere o anche non chiedere consiglio. Inoltre il Consiglio avrà funzioni di formulazione di progetti di legge e di regolamenti in materia di disciplina della produzione e del lavoro, e di formazione di norme per il coordinamento dell'attività assistenziale, nonché per il coordinamento delle varie discipline dei rapporti di lavoro stabiliti da contratti collettivi. La disciplina dei rapporti di lavoro Su questa funzione — quella del coordinamento delle varie discipline dei rapporti di lavoro stabiliti da contratti collettivi — sarà opportuno qualche chiarimento. La formula non significa già che il Consiglio Nazionale delle Corporazioni dovrà intervenire nella stipulazione dei contratti collettivi, ma soltanto che esso potrà intervenire a impedire che un contratto di lavoro concluso per una determinata categoria, pur essendo in sè e per sè considerato ottimo e inattaccabile, possa avere interferenze dannose e ripercussioni sfavorevoli in altri settori della produzione. Questa ipotesi data l'interdipendenza tra i varii settori della produzione, è tutt'altro che teorica e quindi potrà essere veramente utile l'azione del Consiglio delle Corporazioni, il quale potrà se del caso promuovere la rettifica e la correzione di quelle clausole dei contratti di lavoro che possano ostacolare gli interessi di altre categorie. Con questa opportuna disposizione il Consìglio sarà quindi in grado di svolgere una preziosa opera equilibratrice, ovviando a pericoli che l'opera dei singoli Sindacati per la tutela degli interessi degli iscritti possa degenerare in un chiuso egoismo di categoria. Infine il Consiglio Nazionale delle Corporazioni avrà il compito di « regolare i rapporti economici collettivi tra le varie categorie di produzione rappresentate dalle Associazioni sindacali regolarmente riconosciute anche in deroga alle disposizioni della legge sindacale e del relativo regolamento » Ci troviamo di fronte — con questa disposizione — ad una genuina applicazione della Sesta dichiarazione della Carla del Lavoro la quale dispone fra l'altro: « quali rappresentanti degli interessi unitari della produzione, le Corporazioni possono dettare norme obbligatorie sulla disciplina dei rapporti di lavoro e anche sul coordinamento della produzione tutte le volte che ne abbiano avuto i necessari poteri dalle Associazioni collegate ». Tanto la disposizione della Carta del Lavoro, che quella del progetto sul Consiglio Nazionale delle Corporazioni rispondono ad una esigenza sentita ed imperiosamente affermata dalle organizzazioni sindacali. E' da queste che a mano a mano che esse estendono e consolidano l'attività loro, parte la spinta ad uscire dal rapporto di lavoro vero e proprio e ad entrare nel vivo del rapporto economico. Finora sempre su istanza delie parti più volte il Ministero delle Corporazioni era intervenuto a regolare i rapporti economici della produzione, come, ad esempio, fu fatto con la fissazione del prezzo del seme bachi e come sarà fatto in base ada prossima importantissima legge per i rapporti di colonia, mezzadria ed nfhuanza. ("osi pure economica e non sin dacaU' è 'a natura del rapporto di quella vastissima categoria di prò prielarl e conduttori di bastimenti da carico, che esercitano il trasporto delle cose per conto di terzi nei confronti dei quali chiedono però ed otterranno probabilmente presto di p?£.erc tutelati mediante contra ti collettivi di lavoro. La Corporazione non annulla il Sindacato In tutti i casi analoghi a questi il Consiglio Nazionale delle Corporazioni avrà facoltà e veste di intervenire dettando norme obbligatorie le quali, però, per essere tali, dovranno avere due requisiti: o essere provocate dalla richiesta delle parti ed avere l'assenso del Capo del Governo. Quanto sopra si è detto intorno alla natura e alla composizione dalle varie sezioni, rende agevole comprendere come a queste siano affidate le funzioni dele corporazioni. Sono in esse sezioni infatti, che si realizza il contatto fra le organizzazioni corrispondenti datori di lavoro e lavoratori dello stesso tipo. Organi di stato privi di personalità giuridica collegando l'organizzazioni sindacali nazionali dei vari fattori della produzione per il determinato ramo di produzione, le sezioni del Consiglio posseggono in pieno i reauisiti richiesti dal decreto l.o luglio 1926, là dove si di sciplinano appunto gli organi cen trali di collegamento corporativo. Non sarà inutile ricordo.re che le Corporazioni non annullano nè sop primono il Sindacato; esse non sono dei sindacati misti dove si realizza il contatto permanente fra i vari fattori della produzione in dtlerminati rami, ma organi di collegamento periodico e temporaneo sotto la egida dello Stato. In seno al Consiglio Nazionale delle Corporazioni sarà costituito il Comitato corporativo centrale che sarà presieduto dal segretario del Partito e che conserverà presso- a poco la formazione dell'attuale Comitato intersindacale centrale. .Oltre alla considerazione di utili funzioni svolte nel Comitato intersindacale in momenti non facili, sindacalmente ed economicamente, per la vita della. Nazione, la £ reazione di questo organo in seno al Consiglio Nazionale delle Corporazioni, è dovuta alla necessità di dare un organo centrale di collegamento e di coordinamento all'azione dei Comitati intersindacali provinciali, trasformati in corporazione (provinciale. Il compito del Comitato corporativo centrale sarà assai importante: esso dovrà esaminare tutti i problemi dell'ordinamento corporativo e della produzione che implicano direttive di carattere politico. Come funziona la Corporazione provinciale La sistemazione giuridica dei Comitati intersindacali provinciali, trasformati come si è detto in corporazioni provinciali, è regolata da un altro disegno di legge che consta di pochi articoli. Il termine di corporazione provinciale è veramente improprio perchè la colorazione è l'organo di collegamento di associazioni sindacali omogenee ed affini. Non può essere quindi presa strido jure, per indicare un organo di collegamento per tutte le più"svariate forze produttive viventi ed operanti nell'ambito di una provincia. Comunque le corporazioni provinciali e l'organo territoriale misto di coordinamento, avranrtb il compito di conciliare le vertenze sia collettive e individuali di lavoro e di promuovere la stipulazione dei contratti di lavoro fra i sindacati. Questa seconda funzione assumerà una grande importanza soprntutto quando l'obbligo del contratto di lavoro pria stabilito come principio dalla Carta del lavoro, sarà divenuto affermazione di leggo e nessuna categoria di lavoratori potrà restare priva di regolare contratto. La corporazione provinciale non avrà nè funzioni normative nè funzioni deliberative; potrà avere però funzioni arbitrali per la fissazione delle mercedi, ove però l'arbitrato sia richiesto dalle parti concordemente e sia poi sottoposto alla ratifica del Ministero. Una funzione assai importante affidata alla corporazione provinciale è quella della sovrintendenza alla funzione del collocamento, ciò rientra perfettamente nelle disposizioni del decreto-legge l.o luglio 1926, che faceva dell'istituzione degli uffici di collocamento una delle funzioni fondamentali delle Corporazioni Niente di più logico e naturale quindi della soppressione della quarta sezione dei Consigli provinciali dell'Economia, la cui funzione del collocamento fu affidata in via assolutamente temporanea, non esistendo ancora le Corporazioni, e che del resto non sono mai stati costituiti. La Corporazione provinciale sarà presieduta dal Segretario federale che la convocherà, (presi gli ordini dal Prefetto. La composizione è presso a poco, cioè con lievissime modificazioni, quella dei Comitati intersindacali provinciali che hanno svolto, come è noto, anche in momenti difficili una utilissima opera, soprattutto orientando il partito verso il problema sindacale e permeando l'azione dei Sindacati di spirito fascista e politico, col risultato di creare una magnifica atmosfera di collaborazione. I due progetti, di cui abbiamo dato le linee essenziali e lo spirito animatore, non saranno portati al Consiglio dei Ministri alla prossima sessione, contrariamente a quanto si riteneva essendo giusto intendimento di S. E. Bottai, di far procedere di pari passo la definitiva elaborazióne dei progetti con la elaborazione del regolamento, in modo che la legge non appena entrata in vigore possa essere applicata. Conseguentemente la discussione parlamentare sul' due progetti avrà luoeo nel prossimo autunno e il Consiglio nazionale delle Corporazioni potrà essere insediato dal Duce alla fine dell'anno corrente.

Persone citate: Bottai, Duce

Luoghi citati: Roma