Le funzioni e i compiti del Consiglio delle Corporazioni

Le funzioni e i compiti del Consiglio delle Corporazioni Le funzioni e i compiti del Consiglio delle Corporazioni | Nuovo, ordinamento Le deliberazioni del Gran Consiglio in merito al regolamento della Camera e in merito al progetto per la costituzione del Consiglio Nazionale delle Corporazioni concretano finalmente il sistema della funzione legislativa nello Stato Corporativo FTaHta'deliberazioni, specialmente!per quanto si attiene alle attribuzioni demandate al Consiglio Nazionale delle Corporazioni, meritano un attento esame che è opportuno compiere in altra occasione. Limitiamoci a rilevare che, secondo quanto io avevo cercato di illustrare con anteriori articoli su questo giornale, la funzione normativa nello Stato Fascista ci si presenta oramai sistemata a due titoli diversi ma complementari nel Parlamento e nelle Istituzioni dell'ordinamento corporativo delle professioni. In sostanza lo Stato Corporativo Fascista viene a possedere una organizzazione delle funzioni legislative notevolmente più estesa, più complessa e più specificata che non avvenga nello Stato parlamentare.; Le rappresentanze economiche o professionali adottate da alcuni sistemi stranieri e particolarmente in Francia, Geimania e Lussemburgo, per citare i tipi caratteristici, sono destituite di proprie competenze. Esse operano in subordine o in margine all'Istituto parlamentare; operano, beninteso, soltanto quando questo istituto loro lo consente, il che avviene di rado. Ciò è conforme alla concezione marginale che la dottri na democratica ha della funzione so ciale dello Stato e alla considerazione, per contro, centrale che essa attribuisce al Parlamento, investito di una funzione che non è soltanto le gislativa ma, anche e soprattutto, direttiva. Siffatte condizioni non si verificano nell'ordinamento corporativo del Fascismo. La Camera dei Deputati in Italia avrà una funzione politica, nel senso che essa non avrà carattere professionale. Essa adempirà i suoi compiti alla discussione dei bilanci e alla elaborazione dei progetti di legge sugli argomenti di interesse generale. Viceversa, il Consiglio Nazionale delle Corporazioni avrà delle competenze di carattere nettamente professionale, ma pure con valore positivo e indipendentemente dalle competenze della Camera dei Deputati. , Bisogna fissare con precisione il diverso profilo che la rappresentanza a»sumè nell'uno e nell'altro organo. Lo Stato corporativo è quello che eleva ad elementi della sua struttura, le istituzioni sociali (Sindacati, Enti parastatali, Associazioni autorizzate, Istituti di Cultura, ecc.), u ^lizzandole, sia a fini intrinseci alla particolare natura di ciascuna di esse,-sia a fini estrinseci, cioè comuni a tutta la società nazionale. Quando si tratta di elaborare la legge gene rale e di controllare i servizi gene rali dello Stato, evidentemente le singole istituzioni sociali non hanno titolo per operare in modo autonomo, per esprimere una propria opi nione, per affermare una propria individualità, nessuna di esse avendo un titolo di preferenza a discutere e a deliberare su problemi che sono comuni a tutti i cittadini. Quindi ai fini di tal genere la funzione delle istituzioni sociali, e in particolar modo dei Sindacati, si limita a concorrere alla formazione di una rappre sentanza unitaria nazionale (Camera dei Deputati) .senza avere voce diretta e propria in essa. La Camera dei Deputati è corporativa per il suo reclutamento, ma non è professionale la sua funzione. I suoi componenti non possono assumere la veste di rappresentanti o di delegati delle singole Istituzioni ohe li hanno designati in primo grado e attenderanno ai lavori legislativi secondo un indirizzo di carattere tecnico. Per contro i problemi che hanno carattere professionale, vale a dire che si determinano nei rapporti fra categorie contrapposte di interessi e di attività organizzate sindacalmente, sono regolati e disciplinati come funzione specifica delle singole Istituzioni, dei singoli Sindacati legalmente riconosciuti che queste categorie rappresentano. Precisamente è attraverso il contratto collettivo (legge rorofessionale) che si esercita il il potere di supremazia dei Sindacati, operanti con uguaglianza di titolo di fronte allo Stato, in proprio nome, sia pure nell'interesse dello Stato e sotto il controllo degli orfani diretti dello Stato stesso. Il Consiglio Nazionale delle Corporazioni non è che le strumento centrale per il coordinamento di questa delicata funzione della legge professionale, attribuita ai Sindacati in tutta l'estensione del territorio nazionale, e che è una funzione indispensabile per raggiungere il fine specifico del l'ordinamento corporativo delle professioni, vale a dire la disciplina e il potenziamento delle energie prò. duttive del Paese. Così mentre la Camera dei Deputati si applicherà esclusivamente ai problemi di carattere non professio naie, il Consiglio Nazionale delle Corporazioni costituirà l'organo spe ciuco per cui l'azione sindacale viene subordinata alle direttive unitarie del Governo, supremo moderatore di tutta la funzione professionale. E a questo effetto il Consiglio Nazionale delle Corporazioni assume e merita la qualifica di una vera e propria rappresentanza nazionale a titolo diverso, sebbene equivalente a quello parimenti rappresentativo della Camera dei Deputati. E' profondamente errato, come pure persistono a ritenere parecchi scrittori italiani, confondere il Consiglio Nazionale delle Corporazioni con un semplice organo consultivo dell'amministrazione, alla pari di un qualsiasi Consiglio Superiore di uno dei diversi Ministeri dello Stato. Il Consiglio Nazionale delle Corporazioni è un Istituto costituzionale «°me > Camera dei beputati, deve vale a dire essenziale alla struttura e all'indole dello Stato fascista. Esso integra la funzione legislativa dello Stato nella sfera dei rapporti sociali cioè dei rapporti fra le categorie professionali, secondo il concetto corporativo fascista, perchè tale funzione legislativa in questa sfera, per ragioni politiche e per ragioni tecniche, non potrebbe essere adeguatamente oempiuta da un organo che, procedere collegialmente e per via di norme universali. Dalla creazione del Consiglio Nazionale delle Corporazioni viene adunque eliminata quella preoccupazione di adeguare la funzione legislativa dello Stato moderno alle esigenze della struttura sindacale « professionale della società moderna, che domina tutti i sistemi i quali si ostinano a mantenersi fissi sulla tradizione del parlamentarismo. Non è soltanto mercè la legge 31 gennaio 1926 sulla « facoltà al Governo di emanare norme giuridiche » che la Rivoluzione Fascista ha superato e vinto la tradizione parlamentaresca. E' sopratutto mediante la creazione del Consiglio Nazionale delle Corporazioni, per cui si concretano i poteri normativi che la legge 3 aprile 1926 ha affidato ai Sindacati per la disciplina e il regolamento degli interèssi sociali italiani. Noi dobbiamo vedere In tal modo realizzata in Italia quella doppia rappresentanza del corpo sociale cui tendevano i fautori 'della « doppia scheda», nei progetti turbinosi del dopoguerra. La rappresentanza sociale si colloca nell'ordinamento corporativo fascista accanto alla rappresentanza politica per integrarla e completarla, respingendo definitivamente la proporzionale, la rappresentanza degli interessi, e tutti gli altri espedienti coi quali, mantenendosi sul terreno del parlamentarismo, si cercava e si cerca piuttosto di eludere, che di soddisfare resilienza fondamentale della civiltà moderna, vale a dire l'affermazione dell'assoluta coincidenza nello Stato del potere politico col potere sociale. L'avvenire dimostrerà giorno per giorno l'importanza vitale di questa riforma. . Carlo Co stamagna

Persone citate: Carlo Co

Luoghi citati: Francia, Geimania, Italia, Lussemburgo