Insegnamenti

Insegnamenti Insegnamenti di un patto di lavoro Sarebbe desiderabile che l'opinione pubblica e la stampa quotidiana prendessero maggiore interesse al; l'esame delle norme che man mano vengono emanate e promulgata per la disciplina dei rapporti del lavo, ro nei diversi rami delle attività produttive. E per vero si tratta di ii testi », i quali hanno ùn notevole valore organizzativo, come quelli che esercitano efficacia, specie trattandosi di Patti Nazionali, sull'esistenza di enormi masse lavoratrici è sulle condizioni di intraprese vitali per la economia della Nazione. In sostanza, il valore di un patto di lavoro come quello concernente gli operai edili, che ascendono in Italia a circa 300.000, anche sotto l'aspetto pratico è di gran lunga superiore a quello di parecchie leggi regolanti la consueta attività civile dal cittadina Il patto di lavoro edilizio, di cui brevemente ci vogliamo occupare a seguito delle comunicazioni fatte circa il definitivo concordato intervenuto testé presso il Ministero delle Corporazioni, non presenta un eccessivo interesse di novità. In fondò si tratta di condizioni di lavoro già attuate a seguito di precedenti stipulazioni fra le organizzazioni sindacali interessate. Anche come contenuto questo patto di lavoro non fa in ultima analisi che uniformarsi alle condizioni generali prescritte dalla « Carta del Lavoro » quali garanzie del lavoro medesimo. Sono le note clausole relative alla conservazione del posto in caso di richiamo alle armi e di malattia, all'indennità in caso di morte a fa'-' vore del coniuge o dei congiùnti, a carico, alla costituzione di Casse mutue per malattia, ecc. Di specifico questo patto nazionale ha che determina una indennità di licenziamento»ferie non inferiore a tre giorni, e precisamente di un giorno per ogni quadrimestre, dopo dodici mesi di ininterrotto servizio presso la stessa impresa. Esso poi introduce a carico dell'imprenditore l'obbligo di rilasciare il libro-paga in rapporto alle norme vigenti per l'assicurazione infortuni, cosi che viene facilitata la determinazione dell'indennità sulla base di un preciso certificato del guadagno giornaliero. Sotto il punto di vinta organizzativo vi è di notevole in questo pattonazionale una clausola relativa al- ' l'impianto di scuole professionali; ma concepita in termini molto varii e generici. Interessante come spunto per ulteriori svolgimenti è la disposizione per cui è fatta facoltà al datore di lavoro, «ove lo ritenga; compatibile con le esigenze dell'industria », di procedere alla riduzione dell'orario e dei turni di lavoro, in luogo di ricorrere al licenziamento, quando si verifichino rarefazioni di attività. "Ma è al riguardo formale, nei riguardo cioè dei requisiti e delle condizioni imposti dalla legislazione ita» liana come condizione della « regolarità » dei contratti collettivi, che il caso del patto nazionale operai edili merita un più attento esame. Prima di tutto colpisce la circo* stanza che solo oggi l'amministrazione competente si sia trovata la' grado di approvare e promulgare, autorizzandone la pubblicazione, un patto nazionale già elaborato nel primi mesi del decorso anno e quindi già entrato e< di fatto » in vigore prima dell'intervento e del compimento del controllo governativo. Questa circostanza può per avventura, ove dovesse verificarsi come normale e generale condizione di cose, pregiudicare seriamente l'aui torità della norma dlsciplinativa del rapporti di lavoro, la serietà del controllo governativo in merito e l'ordine delle relazioni fra i datori di lavoro e i lavoratori. E' indispensabile a tutti questi fini che l'entra* ta in vigore effettivo di ogni con* cordato di lavoro coincida con l'api provazione di esso da parte del competente ministero o prefetto. In* fatti il valore del contratto collettivo di lavoro dipende unicamente dal potere di supremazia che lo Statò ha conferito ai sindacati legalmente riconosciuti, potere il quale va esercitato dai sindacati stessi in con* corso con gli organi diretti dello Stato, senzachè si dovrebbe dire che; l'autonomia individuale degli im* prenditori e dei lavoratori è esposta" ad essere manomessa dall'azione ar* bitraria ed extra-legale.delle singola associazioni sindacali. Inoltre, il patto nazionale per gli operai edili ha rilevato, anche in questa sua ultima fase, un altro grave problema, il quale concernei la convenienza e la giuridica possibilità di adottare per la disciplina dei rapporti di lavoro la forma del patto nazionale, valevole cioè per tutto il territorio del Regno, anziché la forma del patto locale, in eiil il requisito della specialità si concreta non soltanto come adeguamen* to delle condizioni di lavoro alla ape* cialità del lavoro, ma anche alle esigenze fisiche ed economiche dei de* terminati ambienti locali. In particolare si disputò a lungo se all'industria edilizia dovesse riferirei il carattere d'industria a lavoro continuo, ovvero d'industria a lavoro stagionato. E non si mancò di oé- ' servare che se la prima interpretazione poteva adottarsi per le provin-' eie della Media e della Bassa Italia, le stesse condizioni climatiche/ impedivano di riferire tale carattere^ alla industria edilizia quale si svolge nelle provinole dell'Alta Italia. ' Per fortuna il carattere nazionale del patto non è stato esteso alle.condizioni della retribuzione, le.quali, espressamente, sono s.tate demandate ai contratti collettivi da concreta rsi fra i sindacati provinciali. f-wt-* ? 1—"ma. '

Luoghi citati: Bassa Italia, Italia