Le pensioni operaie

Le pensioni operaie Le pensioni operaie " La legge per gli aumenti in attuazione Roma, 81, notte. II provvedimento relativo all'aumento delle pensioni operale sta per avere completa attuazione, a pochi mesi appena dalla sua emanazione. Infatti la Cassa nazionale per le Assicurazioni sociali sta provvedendo alla revisione di tutte le pensioni per l'invalidità e la vecchiaia — categoria V e I — per aumentarne !a misura in conformità di quanto dispone la legge. Questo lavoro ingente, che riguarda oltre 100.000 pensionati, è dalla Cassa nazionale condotto in mndo che la consegna dei nuovi certificati di rendita possa avvenire quasi simultaneamente in tutte le Provincie e per tutti gli iscritti entro il 21 aprile, festa del lavoro. Per i mesi fino a tutto aprile, informa l'Agenzia Italia d'oggi, le pensioni saranno ancora pagate presumibilmente nell' antica misura. AH' atto del pagamento della rata l.o aprile, l'Ufficio pagatore ritirerà il certificato di rendita per la variazione che dovrà esservi apportata. Con la rata scadente a maggio sarà restituito il certificato di rendita debitamente corretto e saranno pagati gli arretrati per la differenza tra la nuova e la vecchia misura per 1 mesi precedenti e sarà pagata la pensione per il mese di maggio nella nuova misura. La legge stabilisce che la pensione sia aumentata di un decimo per ogni figlio di età inferiore ai 18 anni vivente a carico del pensionato. Perciò coloro che hanno figli a carico di età inferiore ai 18 anni dovranno per ottenere tale aumento farne subito domanda all'Istituto di previdenza sociale, indicando il numero del proprio certificato di rendita ed accompagnando la domanda con l'atto di nascita in carta libera di ciascun figlio o figlia nubile inferiore ai 18 anni. t La legislazione Italiana relativa ad istituti di previdenza sociale conta appena un trentennio di vita, essendo*! iniziata con la legge 17 luglio* 1898, n. 350, che istituiva la « Cassa Nazionale di previdenza per l'invalidità e la vecchiaia »; ma quale e quanto cammino si è compiuto in questo pur cosi breve periodo! Una pietra miliare di esso è indubbiamente costituita dalla legge 21 aprile 1919, n. 603 con la quale al sistemai dell'assicurazione volontaria 6i sostituiva quello dell'assicurazione obbligatoria; ma negli effetti pratici si constatò ben presto che ne risultavano pensioni assolutamente Inadeguate ai bisogni di coloro ebe, o per vecchiaia è por Invalidila che U avesse privati d'olire due terzi della nomale capacità lavorativa, maturavano 11 diritto alla pensione. Particolarmente insufficienti erano poi le pensioni minime, quelle cioè cho si liquidavano dopo un periodo di soli 5 anni di assicurazione; basti pensare che nella migliore ipotesi, anche cioè appartenendo alla classe più aita di salario prevista per la misura dei contributi assicurativi, che era di oltre 10 lire giornaliere, l'assi curato non poteva liquidare che una pensione annua di L. 5751 Dal che derivala anche un inconveniente di carattere generale molto grave; in quan to scarsissima essendo nelle masse operaie la persuasione nell'utilità prati ca dell'istituzione, si verificava in larga misura l'evasione alla legge, specie 'da parte degli assicurano! rr^no facll mente perseguibili, cioè 1 lavoratori a domicilio e gli addm'i ai servizi priva ti: donde il numero rilevante del re nitenti alla leva degli assicurati che tenne la legge assai lontana da quella applicazione integrale che necessariamente doveva avere, date le sue alte finalità sociali. Nè la situazione migliorò sensibil mente per effetto del R. Decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3184, nonostante gli innegabili benefici da esso apportati all'istituto dell'assicurazione, special mente introducendo, a somiglianza di altre analoghe :eggi siraniere, 11 principio nuovo dei versamenti volontari effettuati in aggiunta ai contributi obbligatori Ma poiché tali versamenti vennero naturalmente computati, per la determinazione della misura di pensione, secondo le norme dell'assicurazione facoltativa, non se ne ottennero praticamente gli sperati effetti dì ordine psicologico, benché dal 1923 al 1928 11 numero complessivo degli assicurai sia aumentato del 50 %, Di fronte a tale condizione di cose non poteva il Governo Nazionale nonnensare da par suo ai rimedi, tanto * •_ più quando la XXVII dichiarazione della € Carta del Lavoro » gli fissava un ampio programma di riforme in materia di legislazione previdenziale: programma alla cui attuazione non avrebbe potuto meglio por mano se non cominciando col migliorare sensibilmente le normali pensioni di invalidità e vecchiaia. Due facili e comode vie gli si offrivano per il raggiungimento di lai fine: aumentare da un lato la misura dei contributi assicurativi, sia elevando semplicemente le aliauote della legge vigente, sia rivedendo le classi di salarlo costituenti la base di quei contributi e oggi non rispondenti più alle reali condizioni del mercato; portare dall'altro la quota fissa a carico dello Stato, fissata dalle precedenti disposizioni legislative nella modesta quofa di li. 100 per ogni pensione liquidata, ad una cifra alquanto più elevata'. Ma 11 primo di questi mezzi, portando un aumento d'oneri cosi ai datori di lavoro come al prestatoti di opera, avrebbe prodotto un aggravio alla produzione che avrebbe potuto risolversi in grave danno di quella stessa classe operaia cui si Intendeva Invece giovare; il secondo, soverchiamente gravoso per l'erario, non sarebbe stato conforme alla politica di rigorosa economia costantemente seguita in materia di pubblica finanza, lui ecco allora il Governo risolvere elegutitiunente l'arduo problema per altra via. Accurati studi molto opportunamen- te disposti presso gli organi competenti, e da questi condotti con rigorosi criteri, sui primi otto anni di gestione assicurativa (1920-1928) consentirono di accertare tre ordini diversi di economie verificatesi nel pur non lungo periodo: che da un lato 11 numero delle pensioni liquidate In quei primi anni di esercizio era stato di gran lunga inferiore a quello Inizialmente previsto; dall'altro il frutto dei capitali accumulatisi con la percezione dei contributi era stato molto superiore alle previsioni, in quanto il tasso d'impiego preventivato nella mi sura del 4 %, aveva in realtà raggiunto la media del 5,90; infine le spese generali di amministrazione, preven tivamente calcolate in proporzione al 12 % dei contributi annuali presi nel loro complesso, grazie ai criteri di rigida economia cui lodevolmente s'Informarono gli amministratori della Cassa, risultarono contenute nel limiti strettissimi del 4,25%. Sulla persistenza del primo cespite di economie non si poteva fare, naturalmente, molto assegnamento; che troppo breve era il periodo di esperimento, troppo scarsa la conoscenza che della legge si aveva in quei primissimi anni, trop po esigua la misura delle pensioni e quindi più facile la resistenza da |parte degli assicurati a farsi dichiarare inabili, per conservare la più favorevole oondizione del salariato o dello stipendiato: cause tutte che 1n avvenire andranno progressivamente perdendo la loro dannosa efficacia. Ma il maggior reddito dei capitali aveva data una reale economia di 120 milioni, e il minor costo d'amministrazione aveva fatti economizzare altri 180 milioni. Ecco pertanto una riserva di 300 milioni, che ha consentito al Governo di aumentare le pensioni operaie senz'onere nò per la produzione nò per l'erario. Di tre ordini diversi sono 1 benefìci! a.rrecati agli assicurati dalla legge 13 dicembre 1928, N. 2900, che qui si illu stra. Anzitutto, si è addirittura innovato il sistema di calcolo delle pensio mi per la parte corrispondente ai con tributi dell'assicurato e del suo datore di lavori: mentre infatti prima della riforma il calcolo era basato esclusiva mente sull'importo dei contributi versati, ora la misura di quella parie della pensione sarà la risultante di due elementi: H-contributo medio annuale versato durante tutto il periodo dell'assiouraz>ione e l'importo totale dei contributi; che in base ailie nuove disposizioni ogni pensione sarà d'ora innanzi costituita dà una quota-base eguale a cinque volte il contributo annuo medio versato, e una quota suppletiva eguale ai tre decimi dell'importo complessivo di tutti 1 contributi obbligatori versati, aggiungendosi da ultimo la quota fissai integrativa dello Stato. « Corrispondono questi due elementi — osserva il benemerito Direttore Generale della Cassa Nazionale, Paolo Medolaghl, uno del più valorosi attuari italiani, illustrando la nuova legge in un lucido articolo pubblicato nella rivista i Le assicurazioni sociali » (anno IV, N. 5) — alle due essenziali condizioni, che caratterizzano ogni assicurato: la classe di salario e la durata della iscrizione. Siccome le nostre pensioni obbligatorie debbono provvedere ai bisogni elementari dell'esistenza, la legge italiana ha sempre giustamente considerato che non esistono nemmeno In questo argomento termini assoluti, e che il sistema il quale gradua la nenslone secondo W salarlo è preferibile all'altro della pensione uniforme, perchè quest'ultimo, o si livella sui salari inferiori, e concede In tal modo protezione inadeguata agli operai qua'iflcati, o si livella sui più alti salari, ed aggrava in tal caso oltre 11 giusto l'economia nazionale. Però, diversamente dalla legge tedesca, che fissa rgidamente la pensione-base sulla classe del salarlo, la nostra, seguendo l! sistema olandese, assume a fondamento 11 contributo medio annuale versato durante tutto il periodo della assicurazione... L'altro elemento è l'importo totale dei contributi, il quale evidentemente è 1n funzione della durata della iscrizione ». Praticamente le pensioni ne hanno avuto tutte un aumento notevole, da un massimo dell'80 % a un minimo del i20- con un aumento medio del 75 % [dell'attuale misura per le pensioni mi- I n Irvi a vaarrinn rrnn A r\ si nel nr* jiVi n In - *»'•> nime, raggiungendo cosi anche lo scopo socialmente doveroso e umanamente sacrosanto di dare alla invalidità una protezione tanto più efficace quanto più precocemente essa colpisce l'assicurato. Valga 11 seguente prospetto a dare un'idea dell'effettivo aumento delle pensioni recato dalla riforma per la classe di salario più elevata (contributo annuo lire 144): -.2 ,: ii Ssl 'J If | |c| lot §5 « ii5 ir 2 s i ■ b anni 575 io36 80 10 » 835 1562 33 15 > 1115 1468 32 90 • 1905 1684 30 35 p 1475 1900 -79 30 » 1655 2116 28 35 » 1835 3333 27 40 » 3015 2548 26 Altro considerevole beneficio consiste nella valorizzazione, agli effetti della liquidazione delle pensioni, dei versamenti di contributi facoltativi eventualmente fatti dall' assicurato. Anche la legge del 1913 ammetteva, come si è visto, * versamenti volontari ; ma polche a questi si era fatto il trattamento dell' assicurazione volontaria, non ne potevano derivare per la pensione che benefici irrisori, e comunque tali da non incoraggiare certamente gli atti spontanei di previdenza. D'altra parte se ai versamenti volontari si fossero concessi senz'altro tutti i vantaggi dei versamenti obbligatori, si sarebbe messa in certo e gravissimo pericolo la consistenza patrimoniale della Cassa. All'arduo problema la legge Martelli ha dato una soluzione nuova e geniale, in quanto ha ammesso i contributi facoltativi allo stesso trattamento degli obbligatori, ma sino al limite dei contributi fissati per la classe di salario più elevata; al di dà di tal limite, 1 contributi volontari sono ancora accettati, ma trattati secondo le precedenti disposizioni. Cosi la doverosa prudenza amministrativa si è potuta conciliare col più largo incoraggiamento alla previdenza volontaria, dando modo agli iscritti a qualunque classe di salario di aspirare, mediante versamenti facoltativi, alle pensioni concesse ai salari più elevati. Infine, è stata dalle nuove norme introdotta un'aliquota speciale di aumento nella misura di un decimo per ogni figlio di età Inferiore ai 18 anni a carico dell'assicurato. In perfetta aderenza quindi alla politica demografica del Regime si è introdotto un nuovo elemento di valutazione, desunto dalla situazione famigliare, a somiglianza di quanto si è fatto in altre leggi straniere, ma con maggiore liberalità, in quanto che non si è posto alcun limite al numero dei figli produttori del beneficio; cosi se un assicurato avesse all'atto della.liquidazione della pensione dieci figli nelle condizioni predette, si vedrebbe senz'altro raddoppiate le quote derivanti dai contributi versati. Riferirò, a conclusione, l'esatto giudizio sintetico che del provvedimento ha dato la Commissione Parlamentare — Fera presidente. Gatti relatore — che lo ha preso in esame: • il disegno di legge apporta un effettivo e notevole miglioramento del sistema di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai e segna indubbiamente un perfezionamento della legislazione italiana in materie! di assicurazione obbligatoria. Il contenuto e la diretta portata delle disposizioni proposte sono importanti, perchè viene elevata la misura delle pensioni e migliorato il calcolo di esse in modo da adeguarle ai bisogni elementari della vita; ma ancora più importante è il significato e la portata politica del provvedimento. Esso deve essere riaflacciaito al prin¬ cipio sancito dalla Carta del Lavoro, che pone la previdenza come uno del caposaldl della collaborazione delle classi. Merita anzi di essere rilevato che, mentre al capitolo XXVII dello storico documento si preannunciano il perfezionamento, la integrazione e la adozione di varie forme di assicurazione obbligatoria, tacendosi però della assicurazione «per la invalidità e la vecchiaia, questa viene ora riformata in modo da recare un beneficio che non è stato promesso, e giunge inaspettata alle classi lavoratrici, a testimoniare ancora una volta la virtù realizzatrice del Governo fascista. Il Regime che ha reso possibile lo sviluppo di tutte le energie produttive, attuan do le condizioni fondamentali di sicurezza, di ordine e di disciplina nazionale, che va inquadrando tutte le categorie della produzione in un nuovo saldissimo ordinamento sociale e poli tlco, questo Regime dimostra il suo preciso orientamento verso il mondo del lavoro, favorendo sistematicamen te con provvedimenti concreti e coor dinati il continuo miglioramento delle condizioni di vita dejla massa dei la 1 voratori ».

Persone citate: Fera, Paolo Medolaghl

Luoghi citati: Roma