Come saranno applicati

Come saranno applicati Come saranno applicati gli accordi del Latcrano I cardinali Gamba e Maffì senatori? e a e a i a a e i 4 e a e e Roma, 4 notte. La prossima attuazione del Trattato di Conciliazione e del Concordato tra Italia e Santa Sede desta intense e giustificate curiosità intorno a vari punti che ancora non sono conosciuti, forse più perchè da troppo tempo in Italia, data la speciale situazione in cui questa si trovava nei confronti della santa Sede, una larga parte dei cittadini, anche se praticanti della religione, è rimasta estranea al linguaggio, alle consuetudini, alla attività diplomatica, e più ancora alle norme interne e al cerimoniale della Sede Apostolica. Così vediamo non solo formulate domande che possono anche apparire ingenue da parte del pubblico, ma anche, leggiamo scritti di persone non ignote nel mondo delle lettere e del giornalismo, che rivelano nozioni alquanto superficiali sull'argomento. Non sarà pertanto inutile dare qualche informazione supplementare che valga ad impedire inesatte intrepretazioni, clte potrebbero anche provocare apprezzamenti errati. La scorta d'onore del Papa Parlando della uscita del Papa dal Vaticano, si sono fatte induzioni circa la scorta d'onore che lo avrebbe accompagnato e si è affermato che il Papa, essendo per l'Italia un Sovrano estero, sarebbe scortato, come avviene per i Sovrani che visitano in forma ufficiale il Re d'Italia, dai corazzieri e dalla truppa italiana. Orbene, a parte quanto potrebbe essere stabilito nel cerimoniale che è allo studio della Se greteria di Stato vaticana e della ap posila Congregazione del Cerimonale e che rappresenta una novità, dato che mancano i precedenti in materia, si può affermare che per consuetudine costante, il Papa, per privilegio della sua altissima posizione, in qualunque luogo si rechi, è sempre scortato dalla sua Guardia nobile. Si è pure affermato che nella berlina, sia essa <i cavalli, o come pare più probabile, automobile, del Papa prenderebbe posto anche il Sovrano. Anche questa asserzione, a giudicare dai precedenti,-appare inesatta, che il Pontefice siede sempre solo nella sua vettura. ' ■ Il cerimoniale-.-consente- unicamente che due personaggi'délla sua famiglia prendano posto di fronte a lui. in se> filli molto più bassi, non come coin pagni, nia come addetti al suo servizio. Per quanto si riferisce alla eventuale nomina a senatori di alcuni alti dignitari della Chiesa, opportuno ricordare che lo Statuto del Regno, nel determinare le categorie dei cittadini entro le quali possono essere scelti i membri dell'Alto Consesso, indica co me prima categoria quella degli arcivescovi e vescovi dello Stato. E' quindi facile prevedere che, avvenuta la Conciliazione, il Senato rivedrà fra i suoi membri le figure più note dell'Episcopato italiano. Vi saranno fra essi dei cardinali? Lo Statuto non parla di essi por ragioni ovvie. I membri, del Sacro Collegio formano il Senato della Chiesa e come tali appare opportuno, in linea di massima, che restino estranei alla Assemblea vitalizia italiana. Ma non è detto che uno o più cardinali possano essere chiamati a farne parte, non nella loro qualità di cardinali, bensì in quella di vescovi italiani. Così si parla del cardinale Gumba, arcivescovo di Torino, del cardinale Malli, arcivescovo di Pisa, e del futuro arcivescovo di Milano. Vescovi e prelati italiani fecero, prima del 1870, parte del Senato. Ricordiamo monsignor Billet, nominato il 3 aprile 184S e dimissionario il 21 giugno 1850; mons. D'Augennes, nominato il 3 aprile 18-48; mons. Di Giacomo, nominato il • 24 maggio 1863; mons. Fantini, nominato il 18 dicembre 1849: mons. Nazari di Calabiana, il 3 maggio 1848, e al altri membri del clero chiamati a far parte della Assemblea vitalizia per speciali meriti, come il sac. Aporti (19 dicembre 184S) l'abate Lambruschini (23 marzo 1860), l'abate Moreno (10 luglio 1849), il sacerdote Merini (29 febbraio 1860), il sac. Peyron (3 aprile 1848, dt missionario il 21 agosto 1849). il sacerdote Robecchi (8 ottobre 1865). Dopo le epoche surriferite nessun membro del clero, come tale, fu più chiamato a sedere al Senato, eccezione fatta del can. Spano, cRie fu nominato il 15 novembre 1871. U saoerdote con la sciarpa tricolore Passando alla materia contemplata dal Concordato, è sorto il quesito se il parroco, o il sacerdote che ne fa legittimamente le veci, dovrà cingere la fascia tricolore nell'atto di leggere gli articoli del Codice agli sposi dopo averne celebrate le nozze. Si osserva, a tale proposito, che, essendo stati attribuiti al matrimonio religioso tutti gli effetti civili, il sacerdote che compie tutte le formalità e gli atti tassativamente prescritti dal Codice di Diritto Canonico non ha necessità di indossare la sciarpa tricolore per rendere valido il matrimonio stesso. Nulla si oppone tuttavia a che, per atto di deferenza verso il potere civile che il sacerdote stesso rappresenta nell'atto di leggere gli articoli del Codice, egli cinga la sciarpa tricolore; cosi pure si ritiene che nella sala annessa alla sacrestia dove avverrà la cerimonia sarà affisso il ritratto del Sovrano. A proposito delle norme che regolano gii istituii di istruzione superiore, si è chiesto se l'Università Gregoriana riceverà dallo Stato un riconoscimento. Si risponde che l'Università Gregoriana è un istituto esclusivamente ecclesiastico, alle dirette dipendenze della Santa Sede, tanto che la sua sede è anche materialmente compresa fra quegli edifici che godono speciali privilegi. Non si vede pertanto la necessità di un riconoscimento da parte del Governo italiano. Per le lauree in Diritto canonico che essa conferisce, non è necessario il riconoscimento, dato che le cause di nullità matrimoniale verranno d'ora innanzi discusse soltanto dai Tribunali ecclesiastici, i quali, nell'esame dei titoli per l'ammissione degli avvocati alla difesa, esigeranno naturalmente la laurea conferita da qrmclpvapSlsrrcgpdaboPagndtlicsvltoslpca2 i a e o o e o a e a e e o o e l o , e i a , a e a l n o e a quelli istituti che giudicheranno essere in grado di conferirla. Le cause matrimoniali Per quanto si riferisce agli emolumenti che gli avvocati potranno percepire in siffatte cause, vige per ora la Legge Propria « de matrimonio » promulgata da Papa Pio X. Essa aveva già apportato alcuni lievi ritocchi alle disposiziond precedenti. E' ovvio però che, pur essendo proposito della Santa Sede di mantenere le tariffe in limiti minimi perche esse siano accessibili a tutti i ceti di cittadini, sarà ripresa in esame la parte che si riferisce agli emolumenti degli avvocati, che non risponde oramai più alle esigenze della vita, attuale. Ricordiamo in proposito che gli avvocati ammessi a difendere dinnanzi alla Sacra Rota e alla Segnatura Apostolica, oltre all'obbligo di prestare gratuitamente, dietro ordine del Decano della Rota o del Prefetto della Segnatura l'opera loro a quelli che ottennero il beneficio del gratuito patroteinio, hanno l'obbligo di non chiedere (dice la legge propria della Rota) « straordinari emolumen ti » e di non « attribuirsi parte intimo derata della cosa rivendicata». I violatori di tale disposizione possono essere puniti, e il patto concluso con il cliente è perfettamente nullo. Ecco quanto tassatdvamente dispone il testo della legge nell'appendice al capo III, circa gli emolumenti degli avvocati e dei procuratori: per un'istanza, lire 5; per la coordinazione dei dubbi, lire 5 ogni dubbio; per l'intervento nell'esame del testi in qualunque sessione, lire 5; per l'assistenza all'esame o per il giuramento delle partì, lire 5; per i congressi con il cliente o con terzi agli effetti della causa, a seconda del numero, da lire 10 a 100: per accesso al tribunale, da lire 5 a 50; per la discussione davanti al tribunale, da lire 10 a 25; per l'esame dei documenti, da lire 50 a 300; per il coordinamento di essi e per 'a compilazione del sommario, da lire 50 a 100; per stendere la difesa, da Mire 200 a 1000; per la replica, da lire 100 a 200-, per la semplice assistenza, da lire "100 a 200. La liquidazione di queste tariffe viene fatta dal Presidente del Tribunato. ■ " Per quanto riguarda poi gli emolumenti dovuti all'erario della Santa sede la legge stabilisce che tutti gli atti giudiziali debbono essere stesi sopra fogli di carta portanti il sigillo della Santa Sede, eccettuata la prima istanza ed eccettuati pure i fogli destinati alla stampa. Ogni foglio consta di quattro pagine e ogni pagina di trenta righe. li prezzo dei fogli per la Rota è di L. 1. per la Segnatura di L. 2. L'inserzione dei documenti nel protocollo della Rota è soggetta ad una tassa di L. 1. Per le perizie dovrà essere deposta una somma fissata volta a volta dall'aiutante di studio del Presidente del Tribunale. Per le spese processuali le parti dovranno versare nella cassa della Rota o della Segnatura, a seconda dei casi, una somma che varia da L. 100 a 500 secondo il prudente parere dell'Uditore Ponente. Tutti gli accennati proventi appartengono all'erario della Santa Sede e alla fine di ogni mese la cassa dei due Tribunali lì trasmette, con regolare specifica al suddetto erario. Il Governo provvisorio del Valicano Il Pontefice ha provveduto alla costituzione della Commissione che fungerà da Governo provvisorio della Città del Vaticano strio alla creazione del Governo deilnitivo. Tale Commissione dovrà restare in funzione non più di tre mesi ed ha l'incarico di provvedere a quanto possa occorrere al passaggio dall'antico stato di cose al nuovo. La Commissione è- presieduta da mons. Bcxrgoncini-Duoa, segretario della Congregazione degli affari ecclesiastici straordinari e ne è segretario mons. Pàzzardo, sostituto della Segreteria di Stato e ne fanno parte come membri mons. Mariani, amministratore dei beni della Santa Sede, e l'avvocato concistoriale Pacelli. Il Pontefice ha nuovamente ricevuto il senatore architetto Beltrame che è presidente della Commissione per la sistemazione edilizia della città del Vaticano. Sollecitamente sarà provveduto allo sgombero della città da tutti gli estranei, da coloro cioè che non hanno diritto alla cittadinanza vaticana. A tal riguardo abbiamo pubblicato le disposizioni del Cardànale segretario di Stato, le quali suscitarono molta preoccupazione fra certa parte del personale vaticano il quale dette alla notifica una interpretazione non perfettamente esatta. La notifica infatti concede la cittadinanza a tutti i. dipendenti dalla Santa Sede con i loro ascendenti, discendenti e colla1>jrali 1 quali però non abbiano famiglia e accenna che la Santa Sede si riserva il diritto di cambiare gli alloggi a quelli cui spettano, ma non e vero, come da taluni era stato interpretato, che tutti indistintamente dovranno sloggiare dalle loro attuali abitazioni, salvo a esservi poi riammessi. Questa interpretazione è infatti semplicemente assurda. Il Vaticano avrà degfi aeroplani 7 Nel trattato politico tra la Santa Sede e l'Italia che crea la Città del Vaticano oltre alla clausola che stabilisce il funzionamento dei servizi pubblici vengono contemplati altresì ulteriori accordi tra la Santa Sede e lo Stato Italiano per la circolazione nel territorio di quest'ultimo dei veicoli e degli aeromobili appartenenti alla Città del Vaticano. Da ciò sarebbe lecito credere che, almeno in ipotesi, non è esclusa la possibilità per la Santa Sede del possesso e dell'uso degli aeromobili per comunicazioni con l'estero dal proprio territorio. Oggi il Papa ha ricevuto l'ambasciatore di Spagna, marchese Magaz, il quale ha presentato al Pontefice le felicitazioni del suo Governo e le sue personali per l'accordo concluso con l'Italia. Nel prossimi giorni e per lo stesso motivo saranno ricevuti dal Papa gli altri membri del Corpo diplomatico. 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