Le basi morali e giuridiche dei nuovi Codici nella relazione del Guardasigilli al Re

Le basi morali e giuridiche dei nuovi Codici nella relazione del Guardasigilli al Re Le basi morali e giuridiche dei nuovi Codici nella relazione del Guardasigilli al Re I decreti di approvazione del testo definitivo pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale» Una cerimonia significativa: i due Codici saranno depositati oggi in Campidoglio Roma, 27 mattino. Un numero straordinario della Gazetta Ufficiale, uscito oggi, domenica, pubblica 1 due decreti 19 ottobre 1930, numero 1393 e 1399 riguardanti l'approvazione del testo definitivo del Codice Penale e del Codice di Procedura Penale. Domani, con una significativa cerimonia, i due Codici saranno depositati nel Campidoglio, mentre un esemplare di ciascuno di essi, irmato dal Re e contrassegnato dal Ministro Guardasigilli, sarà depositato e custodito nell'Archivio del Regno per servire da originale. Pur essendo rimasti, come è naturae, integri i principii e il sistema che erano già stati approvati con la legge del 1925, che delegava al Governo i pieni (poteri in materia, nella redazione del testo definitivo è stato tenuto conto delle opinioni espresse e dei voti formulati dalla Commissione paramentare, opinioni e voti che il Guardasigilli ha esaminato con la massima e più deferente attenzione, allo scopo di introdurre possibilmente nell'opera egislativa nuovi perfezionamenti. Tanto l'uno che l'altro Codice sono preceduti da un'ampia, esaurientissima relazione al Re del Ministro Rocco, nel miale si dà ragione di tutti gli istituti del nuovo diritto penale e sono indicate (juaii proposte degli organi consultivi e della Commissione min iste nule siano siate accolte. « Invidili in armis, in Itfibus «pieni » La relazione premessa al Codice Pe naie cosi incomincia: » Sire, bene a ragione la storia riputerà per voi il massimo elogio con cui pussa esultarsi un regnante: Invictiix in armis, in legibus sapiens. Nel vosuo Regno, invero, si sono felice melile associate le conquiste delle almi rivendicatrici e la. iifonna legislativo, destitiutu a rinnovare la vitti dello Stato e del popolo italiano. Fra i più insigni monumenti di questa leillazione rimarrà la riforma legislativa penale, imponente iiianifestazio iiu della potenza del genio giuridico italiano che la nuova coscienza nazionale, creata dalla guerra e dal fascismo, ha svincolato du ogni influsso di idee e di tradizioni straniere, indi rizzandola verso concezioni sempre più originalmente e schiettamente italiane. L'avvenimento die si compirà in quo sto ottavo annuale del Regime l'asci stu e stuto più solenne e memorando, iti quanto eri trainili 1 nuovi Codici Penali, (niello di diritto materiale e «mollo di diritto processuale, vengono contemporaneamente emanati, ciò non accadde mai per codici nuovi nello Stato nostro. Nella stessa riforma napoleonica in Francia, tra il Codice di procedura penale Ufifcsj ed il Codice Penale ilttlU) corse un intervallo di due anni. La simultanea pubblicazione dei due Codici sarò feconda di notevoli vuiiuiixi. 'l'ale simultaneità ha reso poi-siliilo un perfetto coordinali i e ino tra usai, ii che non si sarebbe potuto ottenere rimaneggiando il C»tlicc di procedura penule del 1013 per adattarlo ulìe esigenze del nuovo Co.i-penale. Lungi dall'essere nnprov visata, questa grande riforma, intensaiueuie meditata, vanta il prunaio anche tielia durata dell'elaborazione, li' vero che gli studi elle portarono alla formazione del Codice pena!-; nel furono compi liti iti circa ventisei anni; ina a lucere di più o menu lungi intervalli contenuti in questo periodo di tempo, in esso vennero eia- solatasptazrVnvCvddasgni toedlendpsMiefpnedncpgNcnNrnligebpctrusvdpasesmcsmcpirDvalcsssidndznni fiorali non meno ili dieci progetti di ' versi, a ciascuno de: quali non fu mai ricdVato più di un biennio, cioè un l'uopo di moite inferiore a quello nel quale vennero parallelaiiieiile elaboiiiuilo>i il Codice penale ed il Codice di procedura p-.-nale, che oggi atien- utprdoni» l'Augusta approvazione della i Maestà Vostra. L'attuazione degli sco- rl>i e dei principi: informatori della|tnuova legislazione penai" richiedeva hutùrnlmeme un pili energico tratta¬ mento della delinquenza che no-> f»s se quello --iti i|iii adottato. Ma in realtà il nuovo Codice risulterà assai più ni ile del precedente, in tutti i rasi in citi vi ó ragione di ei-sero indulgenti. E' nr'»rio del Codice nuovo, infatti, l'avere applicato il '-riierio dell'individualizzazione giudi/aria della pena, fornendo ni giudice con la previsioni: dello circostanze generali e speciali di attenuazione ed anche di esclusione della p°!'a. ! mozzi più *»ft1 -ari ed insieme più .aliti per togliere ogni ripidezza alle norme genera!' e '.or nssicurare Tu Ubera applicazione (L'indiziale dei principi di equità ». Opara originala il Guardasigilli premette quindi alcune considerazioni generali per determinare i lapponi clic corrono tra il sistema d"l nuovo Codice penule e la lllosulla sociale, politica e giuridica ilei Fascismo, e passando a precisare liliale sin lu posiziono del nuovo Codice pollalo di fronte alla cosi detta lotta delle scuole eliminali in Italia e ali'estero, osserva: • U nuovo Codice penale non ha creduto, in verità, di dover aderire in loto ai postulati di una piuttosto ohe di un'ultra seuula criminolugica. Anzitutto perdio l'opera di riforma legislativa' si compie non in virtù e In contemplazione di astratte disquisizioni Uiosoliclie e teoriche, pensi in vista ed in considerazione dei reali bisogni della vita collettiva, ossia delle esigenze sociali e delle opportunità e convenienze politiche. Pertanto il legislatore, nell'opera sua di riforma, non ha bisogno di professare alcun particolare credo Blosoflco o dottrinale, ma deve ispirarsi a molivi di necessità sociale e di opportunità politica, adoperandosi nella ricerca dei mezzi tecnici legislativi atti » soddisfarò tali necessita ed esigenze In secondo luogo perchè il Ovidio fra le due scuole dominanti ili liaiin l'uno che prende il nome di classica u giuridica, l'altra di positiva i. aiitropologica o sociologica, se pur ■;u--ii<ie ancóra nella sfera dei principii teorici, sembra in verità essersi orinai placalo sul terreno pratico delle relazioni legislative. Il nuovo Codice iponalo. perciò, ha ritenuto miglior avv:so non giurare in modo esclusivo nel veib» «li ima o di altra scuola scientifica. Esso ha ritenuto opportuno prendere da ciascuna scuola soltanto ciò che in esse vi è di buono e di vero, poco curandosi di creare un sistema legislativo logieanv'nto dedotto fino jnt'i,. estreme e più assurde conseguenze uhi un principio teorico unilaterale e molto preoccupandosi, invece, di fog|giare un sistema che tutte lo, scuole Icomponesse nell'unità di un piti alto organismo allo a soddisfare I reali bi- sogni e le effettive esigenze di vita della società e dello Stato >. La pina ai moria A proposito del sistema penale adottato dal nuovo Codice, la relazione osserva : « Alla sommità della scala penale è posta la pena capitole, li ripristino di tale pena in Italia è dovuto alla iniziativa di una legge approvata dai duo rami del Parlamento a cui la Maestà Vostra si degnò già di dare la sovrana sanzione. Non è pertanto una novità legislativa introdotta dal nuovo Codice. La novità consiste solo nellaverne esteso 11 campo di applicazione dai delitti politici, ai quali è. secondo tale legge, limitata, ai più gravi e atroci delitti comuni, cioè a quelli rispetto ai quali più indubbio e più largo è il consenso della pubblica opinione. Vero è che la legge contenerne i provvedimenti sulla difesa dello Stato ha il carattere di legge temporanea ed eccezionale, mentre il Codice penale, come tutti i Codici, è legge permanente e ordinarla, donde il ripristino della pena di morte nel sistema delle pene del nuovo Codice penale rende stabile l'adozione della pena capitale. Ma è vero altresì che la pena di morie anche dopo l'abolizione legislativa fattane nel 1890, e rimasta pur sem pre nel sistema della nostra legislazio ne penale speciale se non ordinarla essendo stata mantenuta per il tempo di pace come per il tempo di guerra nei Codici penali militari vigenti e conservata alwesi nel nostro diritto penale coloniale. Ne può far meravl gita che l'Italia, che fu prima fra le Nazioni d'Europa ad abolire tale specie di pena, si induca oggi a ripristinarla nella sua legislazione ordinaria. Nessuna contraddizione può rimproverarsi al legislatore italiano. Anzitutto non è possibile istituire confronti fra le condizioni dell'Italia prima e dopo il 1890 e le condizioni dell'Italia d'oggi. F, ciò che poteva apparire inutile e superfluo rigore 40 anni or sono, puà bene oggi più non apparire tale. 11 problema della pena di morte non è, come ogni problema legislativo, soltanto un problema di filosofia, sia pure scientifico. Ksso è principalmente un problema di politica sociale, e ben s'Intende che le mutate condizioni di vita di un popolo possano, a distanza di quasi mezzo secolo, portare al ripristino di una nera In precedenza abolita, se mutate appaiono le neces siià della vita sociale e le opportunità e le convenienze politiche. La necessità della pena di moite non s1 tlcsn me soltanto dalla sua innegabile efficacia, ma anche dal fatto che la coscienza pubblica, in un determinato momento slotico, la reclami come, necessaria. Quando ciò avviene, solo la pena suprema è capace di soddisfare il seniimento pubblico e di evitare le reazioni e.Tt.ra-ieeaJi contro il delitto. Del resto, quando il legislatore si trova a dover decidere in materia di alta penalità, ha di fronte a sè un d lemma paurn«n e difficile r-he pur tri conviene Comunque risolvere: o far soffrire senza lai' inorili', o far morire seiiza far soffrire. Non è detto che la seconda soluzione àcì problema a cu il nuovo Codici» si f> attenuto sia meno drlla prima equa ed umana». Cosi prospettata la questione, cado no tutte le obbiezioni che la polemica degli abolizionisti aveva me?so innan zi e che si trovano riassunte In ma niera chiara e perspicua nella relazione Zanarrtelll ni progetto di Codice Penale del 1S89 •. L'irraaarabilita dalla pana - Qui 11 Guardasigilli confuta una ad una tali obbiezioni, osservando tra l'altro, a proposilo dell'argomento Iella irreparabilità della peria capitale, argomento che è forse quello più atro ad impressionare, che nep pure esso è decisivo in quanto l'erro re è purtroppo inseparabile dalla na i tura umana'e se il timore di lncor - reni dovesse trattenere dall'azione, a|tuita la vita individuale e sociale ne ù n . , : i e l a a e e a o i n a e e e e i d l i i a r e e l ò o, a o e e ge o i- risiiltoreblie paralizzata. Gli errori dei medici e dei chirurghi che cagionano la morte del malato sono a«sal più numerosi degli errori giudiziari, ep puro nessuno ha mai pensato di sup prhuere la medicina e lu chirurgia Del resto non la sola pena di morte, ma tinte le peno sono in sè irreparabili, perchè vi sono conseguenze della condanna che nessuna riparazione vale a cancellare. • « L'irreparabilità della pena — continua la relazione — non può condurre che ad una sola conseguenza; quelte. di subordinarne l'esecuzione a particolari cautele. Così deve avvenire cortamente anche per la pena di morie, la quale non deve essere eseguita se non quando le prove siano evidenti e le responsabilità del colpevole rigorosamente accertale. In ogni altro caso interverrà la clemenza del Re ad evitare anche la più lontana possibilità di quello che si è convenuto chiamare un errore giudiziario. Del resto, che la pena di morie nell'attuale moment» storico sia dalla coscienza pubblica accettata, come la pili efIleaoe por i più gravi delitti è dimostrato dall'atteggiamento della pubblica opinione di fronte all'applicazione in questi ultimi tempi fatta della pena capitale dal Tribunale Speciale per la diresa dello Staio. Tuie consenso dell'opinione pubblica non viene da alcuno negato, ma si vorrebbe da qualche scrittore dedurne l'opportunità della introduzione della pena suprema per I soli più gravi crimini contro lo Stato. Ma una tale limitazione non è possibile. Anzitutto perchè vi sono delitti che pur non avendo come principale obbiettività giuridica 1'otfpsa allo stato si riflettono però gravemente sulla sicurezza dello Stato, come la strage. I delitti di brigantaggio, eccetera. In secondo luogo, la coscienza pubblica non noceiterebbe certo una distinzione per cui i delitti comuni atrocissimi che attentano gravemente alla sicurezza della vita sociale fossero trattati con maggioro indulgenza dei delitti pure gravissimi determinati da moventi politici ». Il Guardasigilli conclude pertanto, per quanto riguarda la pena capitale, osservando che con il ripristinare nel Codice la pena di morie la nuova legislazione non segna punto un regresso, non abbandona alcuna grande tradizione di cui l'Italia debba essere fiera, ma ai contrario costituisce un altro felice segno del mutato spi rito della Nazione italiana, della riacquistala virilità ed energia del nostro popolo, della totale liberazione deli-i nostra cultura giuridica e politici! dagli Influssi di ideologie straniero alle quali l'abolizionismo si ricongiunge direttamente. tagorisiMGprriè pePrepezieqsiazacomOnqrasriaslogmDzntocbpasvlelesngpdvlanlapgddrssgbildctIasunnpzamiccssssp1staptcptesstsqrlqscsvlqgddcag e i o ù , e e a i d o l e n e a o n à a i o r e a n e ti o, e, el eensce pi acro i-i ci! ro nParve olla Commisslo-.io parlamentare che le pene comminate per 1 singoli reati fossero In generale troppo rigorose, tanto più che a molte di esse si aggiungono le misure di sicurezza. Ma — osserva a questo proposito 11 Guardasigilli — devesi peraltro tenere presente che uni- delle ragioni della riforma e uno degli scopi del Codice è ii rinvigorimento della repressione penule e questo line approvato dal Parlamento non si potrebbe conseguire se non si rendessero più gravi le pene. Tuttavia ii Codice fornisce mezzi efficacissimi per fare luogo alla equità e alla indulgenza in tutti t casi in cai siamo giustificate ». La pardita dalla eitladiaanxa 11 progetto annoverava tra le pene accessorie la perdita della cittadinanza e la confisca generale dei beiU del condannato. La Commissione parlamentare ne propose la soppressione. Osserva il MiniSiro Rocco che egli non si è inai dissimulata la gravità di queste pene, che soltanto impellenti ragioni di politica penale possono giusti ile are in determinati momenti storici, e perciò le aveva ammesse come ana dura necessità Ma ora la proposta della Commissione parlamentare lo ha trovato già preparato ad accoglierla non' tanto per ragioni sentimentali, quanto pe* motivi giuridici. Da un lato la perdita della cittadinanza e la confisca generale dei beni danno luogo nella sfera del diritto privato a ripercussioni ed a complicazioni che conviene evitare. Dall'altra è' sembrato al Guardasigilli che il Codice penale, legge permanente, possa fare a meno di queste pene destinate a soddisfare piuttosto bisogni repressivi contingenti e transitori, mentre tale omissione non può impedire che leggi speciali emanate appunto per sopperire a siffatti bisogni, stabiliscano le pene medesime quando le ritengano necessarie. Sono quindi scomparse dal Codice quelle disposizioni del progetto definitivo che riguardavano la perdita della cittadinanza 0 la confisca, det beni. A proposito delia pena di morte, nessuna osservazione è stata fatta dalla Commissione parlamentare, tranne per ciò che concerne la scelta del luogo della esecuzione che si vorrebbe designato volta per volta dal Ministro della Giustizia. Il progetto preliminare dava facoltà al giudice di fare questa scelta, ma il progetto definitivo stabilisce che la pena capitale si' esegua di regola nell'interno di uno stabilimento penale è eccezionalmente In i-ii.ro luogo indicato dal Ministro della Giustizia, potendo esservi ragioni di opportunità contingente, lo quali consigliano l'esecuzione pubblica o altrimenti in luogo diverso dal carcere. II progetto dava facoltà al giudice di aggiungere alla condanna dell'ergastolo l'isolamento anche diurno per un tempo non inferiore a 6 mesi e non superiore a 2 anni: e alla condanna alla reclusione l'isolamento diurno per un tempo non inferiore ad un terzo della pena infli'.in e non superiora ad un anno. La Commissione parlamentare propose In soppressione deli isolamento diurno, salvo il coso di concorso di delitti, n Guardasigilli conviene, infatti. ch° il sistema della segregazione cellulare continua non solo non ha prodotto l'effetto dello sperato ravvedimento dei rei. ma è stato causa indiretta di un positivo peggioramento fisico e morale; onde 11 testo definitivo ha soppresso la possibilità di applicare l'isolamento continuo ni condannati all'ergastolo o alla reclusione nel casi ordinari. L'Isolamento continuo è rimasto solo per i casi di un concorso di un delitto che importi la pena dell'ergastolo con uno o piti delitti che Importino pene detentive temporanee; non potendosi prolungare la pena perpetua e d'altra parte essendo necessario lar sentire al colpevole il peso delle responsabilità per gli altri delitti, 'altrimenti si verrebbe a favorire l'ulteriore delinquenza di chi ha già commesso un reato punibile con l'ergastolo\ e aggiungendo l'isolamento diurno per un periodo di tempo non inferiore a fi m°s| e non superiore a i anni. La pena capitala par i rtali comuni L'articolo 72 dPl nuovo Codice stabilisce che quando la slessa persona ha commesso due delitti, ciascuno dei quali importi in concreto l'ergastolo, .-i applica la pena di morte. La commi-- "ii- parlamentare, ritenendo che la pena di morte non debba essere Ìnfima se non quando lo consenta ti titolo del reato e che non possa giustificarsi con lo solo ragioni della pericolosità del delinquente, propose di eliminalo in questo caso la pena capitale di inasprire invece quella dell'ergastolo mediante l'isolamento conlinno. Ma il Guardasigilli osserva al riguardo che non vi e ragione per la quale due dolitli gravissimi non possano imporrare la pena di morie anche, se isolatamente considerati, essi siano punibili con l'ergastolo. « La pena, aggiungo la relazione, deve essere proporzionato all'attività delittuosa esplicata dal colpevole, epperò ossa devo salire al massimo givuio quando l'attività di costui ha raggiunto, comunque, il massimo grado di criminosità. L'applicazione di un diverso criterio dimosircrebbe o l'Impotenza del sistema lionate o la incoerenza del legislatore. Se si ricorresse soltanto all'espediente di inasprire l'ergastolo con la segregazione continua, la peno, almeno por ciò che attiene olla sua esemplarità ed alla sua efficacia preventiva, non conseguirebbe il proprio scopo ». Le predette ragioni servono a giustificale anche l'applicazione dell'ergastolo nel caso di concorso di più delitti per ciascuno dei quali debba infliggersi la pena della reclusione non inferiore a 24 anni. Il nuovo Codice espressamente stabilisce che gli stati emotivi o passionali non hanno sè per soli alcuna efllcacia sulla Imputabilità, ma soltanto in determinati casi nel concorso di particolari circostanze, certi stati emotivi o passionali sono presi in speciale considerazione allo scopo di attenuare la pena. Quando il fatto fu commesso sotto razione di sostanze stupefacenti, sé lo stato di stupefuziono con • derivato da caso fortuito o da forza maggiore, non vi è ne esrlu-ione, nè diminuzione di imputobillià. Anzi, so lo stato medesimo è stato preordinato ot ine S commettere il reato n di procurarsi una -.usa', la pena e eumeni ita come per In ii briachezza. I delitti confro lo Stato Pei (manto riguarda ; delitti .ontro h personalità dello Stato. In Commissione pa lamentare in via generala

Persone citate: Opara, Sire

Luoghi citati: Europa, Francia, Italia