Gravi sanzioni contro gli amministratori di Società Commerciali che cagionino danni alla massa degli azionisti

Gravi sanzioni contro gli amministratori di Società Commerciali che cagionino danni alla massa degli azionisti11 Consiglio dei Ministri Gravi sanzioni contro gli amministratori di Società Commerciali che cagionino danni alla massa degli azionisti a E e Roma, 15 notte. 11 Consiglio del Ministri si è riunito stamane, alle 10, a Palazzo Viminale, sono la presidenza del Capo del Governo e con l'intervento di tutti l Ministri. Segretario l'on. Giunta. Su proposta del Capo del Governo. Primo Ministro, Segretario di Stato, li Consiglio dei Ministri ha approvato i seguenti provvedimenti: 1) l.'no schema di provvedimento con il quale si approva e si rende esecutiva ia convenzione concernente la donazione fatta dal comandante Gabriele D'Annunzio allo Stato italiano del Vittoriale e di tutto quanto in esso esiste e quanto m seguito possa esservi apportato, nonché la esecuzione delle opere da eseguirsi su direttive del comandante D'Annunzio, per 11 completamento del Vittoriale stesso. 2) Uno schema di piowedimento con il quale, per le medesime ragioni che hanno consigliato l'emanazione del R decreto-legge 24 luglio 1930, circa la decadenza, per perdita della cittadinanza italiana, dal diritto a conseguire o a godere pensione, assegni e indennità. si estendono le disposizioni In detto decreto-legge contenute anche alle pensioni, assegni e indennità a carico dei bilanci della Beai Casa, degli Ordini equestri, civili e militari degli Istituti di previdenza ammini stratt-datta- C&SsaMepositi e prestiti e di ogni altro pubblico Istituto. Il provvedimento medesimo sancisce anche la decadenza, per perdita della citta ci : nanza Italiana, del diritto a conseguire pensione, assegni e Indennità di guerra, soprassoldi annessi alle me daglie al valore e liquidazione delle pedali polizze di assicurazione concesse agli ex-combattenti, nonché del godimento delle pensioni, assegni e dei soprassoldi stessi già conseguiti. 3) Un disegno di legge con il quale si affidano al Ministero del Lavori Pubblici tutti i servizi reiativi alla ese dizione di opere pubbliche e attualmente esistenti prpsso vari Ministeri allo scopo di realizzare il migliore or dinomento del servizi stessi. Il calendario delle feste civili Il censimento dalla popolazione 4) Uno schema di disegno di legge con 11 quale si coordinano in un unico provvedimento le varie deposizioni attualmente in vigore per dlscipli nare le feste civili e nazionali e le so lennltà civili, aggiornando nello stesso tempo opportunamente la materia. E" stato all'uopo compreso fra le feste naziona.ll il 28 ottobre, anniversario della Marcia su Homa, che finora era stato considerato soltanto come solennità ci vile, ed è staio aggiunto all'elenco delie solennità civili il 23 marzo, annuale delia fondazione dei Fasci, che venne ogni anno festeggiato come tale senza però che ciò fosse sancite in un formale provvedimento. Inoltre, in considerazione che. con il Trattato Lateranense è stata definitivamente chiusa la questione romana, si è soppresso dall'elenco delle festività il XX <;-ttenibre come data che è venuta necessariamente a perdere la sua significazione di riconsacrazione annuale del diritto dell'Italia alla sua capitale, ed è stata conseguentemente aggiunta alle solennità civili quella dei1*11 febbraio. J. , . 5) Uno schema di provvedimenti che detta norme per i censimenti generali della popolazione e che indice il Vii censimento generale per il 21 aprile 1031 Con questo provvedimento si stahilirce, fra altro, che 1 censimenti generali delia popolazione si effettueranno ogni cinque anni alla data fissa e immutabile del 21 aprile. 6) Uno schema d; provvedimento con 11 quale un raporesentante del rartito Nazionale Fascista designato dal Segre'ario del Partito vene chiamato a far parte della Commissione incaricata di esaminare le proposte per il conferimento delle- decot azioni della Stella al merito del Lavori- 7) Uno schema di decreto concernente i diritti di cancelleria sul prov' vedimenti araldici L'Opera per gli orfani di guerra 8) Uno schema di regolamento per la esecuzione delia leege 26 luglio 1929, con il quale fu istituita l'Opera Nazionale per gli orfani d' guerra In questo regolamento sono concretamente stabilite le modalità di funzionamento degli organi dell'Opera n<n Regno, nelle Colonie ed all'estero, e le modalità per il riconoscimento del diritto degli orfani di guerra all'assistenza, mentre tassative disposizioni sono dettate per l'esercizio delle varie Torme di assistenza, che occorre ora intensificare, in relazione alla accresciuta età degli orfani come borse di Studio, forniture di strumenti di lavoro e concessioni in genere per agevoiorne il collocamento in posti di lavoro olire le forme di assistenza sanitaria, e per il conferimento, altresì degli speciali benefici dalla legge previsti in favore delle orfane che passino a matrimonio (sussidi doteliTe degli orfani contadini, cioè della categoria più numerosa fino al raggiungimento della maggiore età (assegnazione di p(»»w>li fondi rustici' " Appositi rapito., trattano della protezione giuridica degli orfani e del collocamento di essi presso amminizioni pubbliche ed aziende privartuando, su quest'ultimo punto, ice sistema coordinativo delle go norme della ricordata legge con quelle, strettamente connesse, che riguardano il collocamento degli invalidi di guerra. Si uniformano, nell' insieme, le norme di assistenza: organi molteplici un tempo, con il danno di duplicazioni ed interferenze; organi fusi oggi nell'unica Opera nazionale autonoma a carattere parastatale, con la quale cooperano poche istituzioni coilegate con fini ciascuna di entità ristretta, in situazione, quindi, di accentuata dipendenza. Successivamente, su proposta del Capo del Governo, Ministro dell'interno sono stati approvati : 1) Uno schema di provvedimento legislativo recante l'interpretazione autentica delle norme relative alla liquidazione della pensione ai maestri elementari dei Comuni che conservano l'autonomia scolastica. Il provvedimento è diretto ad eliminare la possibilità di ingiustittcati aggravi a carico delle, finanze comunali. 2) Uno schema di provvedimento legislativo contenente norme per la disciplina dell'uso dell'alcool metilico. 3) Un disegno di legge in virtù del quale, per esigenze topografiche, finanziarie -td amministrative, là trazione di San Benedetto del Querceto, appartenente al comune di Lo:ano. in provincia di Bologna, viene aggregata al comune di Monterenzio. della stessa provincia. La censura teatrale 4) Un disegno di legge recante modifiche alle vigenti norme sulla censura teatrale. Con quest disegno di legge la competenza nd esaminare, sotto i riflessi della morale e dell'ordine pubblico, le opere, i drammi, le rappresentazioni coreografiche e le altre produzioni teatrali già appartenente al Prefetto, in virtù dell'articolo 72 della legge di P. S. vien» trasferita al Mi nlstro dell'Interne il quale può sen tire il parere di una speciale Commissione composta da! Capo della polizia che ia presiede dall avvocato generale presso la Corte d'Appello di Roma, da un rappresentant-; del Partito Nazionale Fascista. da> Capo della Divisione della polizia amministrativa e da tin rappresentante del Sindacato naziona le fascista autori e scrittori. Il provvedimento che accoglie i voti degli autori e delle imprese teatrali, varrà ad assicurar.- uniformità di cri teri, semplicità di procedura e maggior severità nella revisione delle prò duzioni teatrali 5) Uno schema di decreto col quale si approva il nuovo regolamento per il corpo degli agenti d P. S Deille innovazioni introdotte le più importanti sono quelle con le quali si aumenta il grado dì istruzione, nonché II limite minimo di statura richiesti per l'ammissione ne! corpo; si favorisce la condizione degli agenti, per quanto riguarda l'istituto della rafferma; si agevola la promozione e l'inquadramento degli elementi più meritevoli: si conferisce carattere normale e definitivo alla facoltà del Governo, già prevista in via straordinaria, di dispensare dal servizio elementi comunque inidonei; e, infine, si eleva dal 30 al 50 % la percentuale degli agenti, che possono essere autorizzati ad ammogliarsi, Le disposizioni del nuovo regolamento varranno ad assicurare il sempre migliore funzionamento del benemerito corpo degli agenti di P. S. che, colla recente concessione dell'uso della bandiera nazionale, è stato parificato anche a questo riguardo, agli altri corpi armati dello Stato. Il Consiglio dei Ministri ha poi approvato, su propost' del Ministro degli Affari Esteri, fra gli altri i seguenti provvedimenti : I processi verbali della Commissione per la revisione p» confine italo-svizzero, firmati a Berna il 50 dicembre 1929. Uno schema di R Decreto per la approvazione del Trattato di' arbitrato fra il Regno d'Italia e eli Stati Uniti d'America, firmato a Washington il 19 aprile 1928. Un disegno di legge per l'approvazione della convenzione firmata a Parigi l'8 luglio 19?'' fra l'Italia e la Francia, concernente la rettifica di frontiera sulla line-i ferroviaria CuneoVpntimlalia. Uno schema di provvedimento relativo all'approvazione dei seguenti accordi stipulati in Roma tra l'Italia e la Polonia il 22 luglio 1930: i) accordo in materia di probazioni e restrizioni all'Importazione; 2) convenzione sanitaria veterinaria. Un disegno di legge per l'approvazione dell'accordo italo-norvegese concluso in Roma il 31 luglio 1930, per l'abolizione delle formalità del visto consolare sui certificati d'origine e sulle fatture eommeTciall. Il nuovo Codio* di Commercio Su proposta del Ministro della Giustizia e deeiM Affari di Culto ti Consiglio dei Ministri ha approvato une schema di disegno di legge che autorizza il Governo del Re a pubblicare il nuovo Codice di Commercio a libri o titoli separati In conformità di onanto venne già disposto ppr il Codice civile con la legge 2-5 diopmhre 1925. con questo disegno di legge viene autorizzato H Governo a pubblicare 11 nuovo Codice di commercio anche a libri o a titoli separati. Di questa facoltà si varrà particolarmente li Governo per attuare la riforma compieta delle nonne relative alle Società commerciali. La riforma di questa pane della nostra legislazione presenta infatti urgenza in confronto del resto deii Codice, essendosi già provveduto a modificare le disposizioni Più essenziali sull'istituto del fallimento. Inoltre è stato approvato uno schema di provvedimento contenente disposizioni penali in materia di Società commerciasi. Le disposizioni di questo provvedimento sostituiscono quelle degli articoli dal 246 a 250 del vigente Codice di Commercio, che prevede e punisce diverse specie di reati in materia di Società commerciali. La insufficienza di queste norme antiquate del Codice sia per la configurazione delle varie ipotesi delittuose, sia per la mitezza delle sanzioni, è risultata manifesta durante una esperienza di oltre un quarantennio. Occorreva quindi riprendere in esame tutta questa materia per adeguare le accennate disposizioni alle reali esigenze della giustizia punitiva, in armonia con i d'iteri della' nuova* legislazione penale, e avendo riguardo anche alle proposte già fatte per la riforma del Codice di Commercio Gravi pene che vanno Ano.alla reclusione .per '-10 anni ?ono comminate contro i promotori, gli amministratori. 1 sindaci ed 1 liquidatori delle Sortela commerciali, che con la loro opera fraudolenta cagionano danni gravissimi a*Ha massa degli azionisti con dolorose ripercussioni sulla pubblica economia. Ai molteplici reati già contemplati dal Codice di Commercio, che ricevono da questo provvedimento una nuova disciplina, sono aggiunte particolari disposizioni per reprimere fatti che il vigente Codice lasciava senza sanzioni penali. Cosi sono puniti gli ammiri.-fatort e 1 direttori generali che sin direttamente, sia per interposta persona, contraggono pre tdcas1zdlsdntpapcfl,La disposizione tiene per^ ponto delle\ditf%mp>eC1v'tando nd'comodo ••he "i singoi: amministratori si'avvan- 'aggiro a danno delia Società. Sono egualmente stabilite rigide norme perj jssimrare che i Sindaci esercitino «f- stitì- con la Società che amministrano o con Società da oupsta controllate. fettivarnente il ronrrolto ad essi affi "iato dalla Leege La condanna dei Mtniaro importa pprclò di diritto in 'apaeità ad esercitarne le funzioni Quando poi sì tnt.tl di sindaco eh' sia un profpssionista anche se avant la condanna renale, qualsiasi accerta mento giudizinr'o di fatti che costi tuiseario !nartpreoimprrto d«i dovpri del. suo ufficio, deve essere sempre se milito da! j-itidir.io disciplinare da par te degli organi professionali rompe tenti, con la conseguenza della so spenslone a d»"a cancellazione dall'Albo. H d?s6*ng di legge TI provvedimento proposto, che contribuirà effieacemente con le sue sanzioni penali ad assicurare il sano svolgimento delle attività delle Società commerciali, 6 del seguente tenore: Art. 1. - Gli articoli 246. 247 . 243. 249, 250 del Codice di Commercio sono sostituiti dalle disposizioni contenute negli articoli seguenti. Art. 2. — Sono puniti con la reclu sione da 3 a 1(1 anni e con la multa da lire 10.000 a lire 100.000 1) i vromotori, gli amministratort e i sindaci delle Società commerciali che nelle relazioni o comunicazioni fatte al pubblico o alle assemblee o nei bilanci, espongano tatti falsi sulla costituzione o sulle condizioni economiche delle società e nascondano fraudolentemente in tutto o in parte fatti concernenti le condizioni medesime. 31 oli amministratori che in difetto del bilancio o in difformità dal medesimo, ovvero in base ad un bilancio falso, hanno riscosso o pagato dividendi o partecipazioni sotto qualunque forma ver utili che non si sono realizzati o che non possono essere distribuiti. Art. 3. — Sono puniti con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire 1000 a lire 10.000: 1) gli amministratori e direttori che hanno emesso azioni per somma minore del loro valore nominale, acquistato azioni della Società contrariamente alla disposizione dell'art. 144 del Codice di Commercio o accordato anticipazioni sopra azioni della Società, emesso obbligazioni in violazione delle disposizioni della prima parte dell'art. 172 del Codice medesimo; 2) gli amministratori e i direttori che hanno eseguito una riduzione di cavitale o una fusione di Società violando le disposizioni degli articoli 101 e 195 del Codice di commercio; 3) gli amministratori e i direttori delle Società di assicurazione sulla vita che hanno violato le disposizioni dell'articolo 145 del Codice di commercio ; 4) i liquidatori che hanno riparti- adiapmqrcmto l'attivo sociale Ira i soci, contro le disposizioni dell'articolo 201 del Codice di commercio Alla stessa vena soggiacciono gli amministratori.: , 1) che non hanno convocato l'assemblea nel caso previsto dall'articolo 159 del Codice di Commercio ; 2) che non hanno prestato la cauzione prevista dall'articolo 123 del Codice di commercio entro 30 giorra dalla nomina. Art. 4. — Sono puniti con la reclusione tino ad un anno e con la multa do lire 1U00 a lire lo.oou i Sindaci che nei casi indicati nel numero ì.dell'articolo 2 e nelle norme 1, 2, 3. 4 della prima parte dell'articolo 3 non hanno adempiuto gli obblighi che ad essi incombono per legge. Art. 5. — Gli amministratori che per procurare a sé o ad altri un profitto [con danno della Società Ufion.auuu [false notizie o con altri mezzi traudo-ìlenti producono sul pubblico mercato 'f/w"6^^SJS^JSS io del valore delle azioni della società o di altri titoli, ad essi appaneneiai.i sono puniti con la reclusione da 1 a 5 anni e con la multa da lire 2U00 a' lire 20.000. Art. 6 - Gli amministratori e i direi tori generali che contraggono prestiti sotto qualsiasi torma, sia direttamente. sia per interposta persona, con tu So-lcietà che amministrano u con una So \cìelà che es*a controlla o da cui essalsia controllata, o che si tanno da una\t^r^CÌeta pre*ta% <>aT<"!zie frdebili propri, sono puniti con la reclu\Mone aa 1 anno a 3 anni e con la multa\,ila lire 2000 a 20.000. La disposizione .\non si applica agli amministratori <iel ' :'c Società die nonno ver pnucipulcì ""'-ieUo 1 esercizio del credito, sempreU 'he essi non abbiano la firma anche]j iongiuntamenie con altri della Società] . ette le operazioni preciste nella pri \t i i o a i o o o e a e l , i i i i pri Via pane di questo articolo smrto state nei singoli casi autorizzate dal con !tiglio d'amministrazione. Art. 7. — £' pun da lire 1.000 a W bligaio par legge ad esei/uire e a tareìeseguire depositi di otti, pubblicazio [ni e comunicazioni presso quatsioo- unito con l'ammenda Muo chi essendo ob [glia ufficio, omette di eseguirli o di tarli eseguire nei termini stabiliti o li esegue in modo incompiuto. Art. 6. — E' punito con t'ammenda da lire soo a 5.000 chi contravviene a! le disposizioni degli articoli 104. 155 165 e 198 dei primi due capoversi del l'articolo 172 del Codice di commercio Art. 9. — Il Sindaco che senza giù stiflcato motivo dà notizie di tatti u di documenti di cui è venuto a cono scenza ver ragione del suo ufficio ov vero se ne seroe a proprio o altrulprofitto è punito a querela ài parte.con la reclusione fino ad 1 anno o conla multa da lire l.OOU a 10.000. Art. 10. - La condanna alla vena della reclusione pronunziata a caricodi sinaaci per falli ineunti al loro ut fido, importa incapacità alla caricadi sindaco per un periodo di lu anni, Anche se non è intervenuta condanna alia reclusione, se U sindaco e iscritto in un Albo professionale, l'accertamen lo in sede civile o penala di fatti checostituiscono inadempimento dei dove ri del suo ufficio, deve essere seguito ini giudizio disciplinare a suo carico La pena disciplinare non può mai es sere inferiore alla sospensione dal l'esercizio della professione ver unanno e imporla incapacità di esercì tare l'ufficio di sindaco per un vcrio do di 5 anni. A tale effetto di ogni sentenza civile o penale pronunziata a carico di un Sindaco di società commerciate, sarà data comunicazione d'uftìcio all'orga no che esercita la funzione disciplinare sugli iscritti nell'Albo a cui il Sindaco appartiene. Colonie Infine vari provvedirnenli sono stali adottati su proposta del .Ministro delle Colonie. Tra gii altri: Uno schema di R. D. che accorda nella piana di Tessenei a S. E. il senatore Jacopo Gasparini per conto ea in nome di una costituenda società, una conerssione di 16.u(Ki ettari di ter reno a scopo agricolo, a decorrerò dal 1. luglio 1931 li Coniglio dei Ministri, la cui se-duia ha avuto termine alle ore 13,15. tornerà a riunirsi domani 16 corrente alle ore 10 a Palazzo Viminale.

Persone citate: D'annunzio, Gabriele D'annunzio, Homa, Jacopo Gasparini