Il delitto di Tortona

Il delitto di Tortona Il delitto di Tortona Quel che dicono l'avvocato di Parte Civile e il difensore di Carrega e Leggero dopo le conclusioni del Procuratore Generale a o e a I innocenza. Nel loro animo non vi Ine risentimento né, tanto meno, odio La Parte Civile Le vicende giudiziarie relative alla lunga catena di delitti, che da Milano a Mede, da Tortona a San Remo, ha reso tristamente nota la figura del Pollastro, del Peotta e degli altri, stanno ora per avere una nuova fase. Sembra infatti che da questa sequela di misfatti imputati allo stesso od agli stessi individui, debba essere ancora staccato, almeno per taluno, il delitto di Tortona, del quale fu vittima, come è noto, il cassiere di quella Banca Popolare, Achille Casalegno. La Corte di Assise di Alessandria aveva giudicato colpevoli dì tale delitto il Pollastro allora contumace, nonché Pasquale Leggero e Attilio Carrega, condannando questi ultimi a trentanni di reclusione. E' noto altresi che i due proclamarono sempre disperatamente in loro innocenza e che in seguito alle ultime confessioni del Pollastro parve che una nuova luce stesse per farsi sul delitto di Tortona, del quale sembrava fossero colpevoli, oltre al Pollastro, confesso, il Peotta ed il De Luisi, già condannati come appartenenti alla banda. Pertanto era stata sporta denuncia contro il Peotta ed il De Luisi, quali autori del delitto di Tortona, allo scopo di poter ottenere poi dalla Cassazione la revisione del processo di Leggero e di Carrega. Ma in questi giorni il Procuratore Generale ha conchiuso la sua requisitoria in proposito, dichiarando che non apparirono fatti sufficienti per procedere contro il Peotta ed il De Luisi per tale reato. Non appare quindi possibile, allo stato attuale delle cose, che possa addivenirsi alla revisione del processo di Leggero e di Carrega, subordinata appunto alla sentenza imminente dela Sezione d'accusa relativa all'imputazione contro Peotta e De Luisi. L'avv. Armando Demarchi, che in tutta questa inrrica'a vicenda giudiziaria rappresenta la famiglia del povero cassiere Casalegno, ci ha fatte e seguenti dichiarazioni: — Durante la lunpa istruttoria, che vagliò l'accusa lanciata contro il De " uisi ed il Peotta, noi ci siamo Imposti un silenzio assoluto, che abbiamo mantenuto anche quando certe rivelazioni giornalistiche ci offrivano lo spunto a fare delle pubbliche dichia- nzioni. Se dicessi oggi, dopo le con Iasioni del Procuratore Generale, che la parte nostra era prevista la fine riservata all'accusa lanciata contro il De Luisi ed il Peotta, potrebbe sembrare che ci si voglia attribuire doti di profeta. Ma questo posso dire prima ancora di aver visto Don Ettore Casalegno, fratello dell'assassinato di Tortona: che le conclusioni del Procuratore Generale non possono costituire per noi una sorpresa. Non è possibile, anche a lama distanza di tempo, aver dimenticato il cumulo di prove che portò alla condanna di Carrega e Leggero. Tuttavia, se attraverso la colpevolezza dei due denunciati, fosse rifulsa l'innocenza di Carrega e Leggero, la famiglia del povero Casa legno, che è'animata da sensi veramente cristiani, avrebbe accolta la nuova piega assunta dall'istruttoria con la massima serenità. Che cosa deve importare ad essi che, autori del delitto, risultino piuttosto gli uni che gli altri? A questo punto abbiamo chiesto all'avv. Demarchi se. dopo quella che sarà la probabile sentenza di assolti toria del De Luisi e del Peotta per nane della Sezione d'accusa, si potrà ancora pensare alla possibilità di una revisione del processo contro Carrega e Leggero. — Le prove raccolte ad Alessandria, e che convinsero i giurati della colpevolezza di Carrega e Leggero, furono molte e gravi, per convincerci che giurati si sono ingannati, bisogne ■ehnp provare che 1 testi sentiti ad Messandria hanno deposto il falso. 1 a revisione di quel processo — dnpo 'i requisitoria del Procuratore Generale, e dato che la Sezione d'accusa faccia sue le conclusioni del P. G. — m rende sempre più difficile. F, non bisogna dimenticare che la Corte di Cassazione, pronunciandoci sulla istanza di revisione a suo tempo avanzata dai valorosi difensori di quelli che si dicono condannati innocenti, dichiarò -he essa era inammissibile finn al ■inrno in cui non venisse provata la nipevolezza di altre persone. O.'gi si -ta facendo un passo Indietro; la ri■•hies'a di non lungo a procedere enn'ro De Luisi e Peotta dall'accusa con 'ro di essi elevata per parte delle faniglie dPi due pretesi condannati in•!oeenti pe-r non aver essi commesso il fnlto, e assai grave e consentirebbe perfino una denuncia per calunnia — Avremo, dunque, degli ulteriori sviluppi di questa già !unga vicenda riudizlaria ? — Senza dubbio. Ma non credo che «l venga alle armi cor!.? di una denunzia per calunnia. Per parte nostra — dichiaro, l'avv. Demarchi — non in• orverrenm nel dibattito se non quando saremo richiesti. I bambini del povero cassiere Casalegno. rhe è "nduto per difendere la sua Banca, 5ono cresciuti senza le carezze paterne e materne. Si ricorderà che-la loro mamma è morta proprio il giorno in cui essa ricevette la citazione per il processo. Questi bambini so™ cresciuti a.llo scuola del dolore e comprendono benissimo la situazione delle famiglie del Carrega e del Legger.), le quali, convinte della innocenza dei loro cari, non riescono a trovare lavia per documentare questa asseritai. a Le dichiarazioni del difensore Alessandria, 16 notte. Appena conosciute le conclusioni del Procuraiore Generale di Torino circa la nuova istruttoria per l'assassinio del cassiere delia Banca Popolare di Tortona, Ach Ile Casalegno. compiuto il 14 luglio 19-J2 e per cui furono condannati nel giugno 1924 dalla Corte d'Assise di Alessandria il bandito sante l'oliasi ro, contumace, alla pena dell'ergastolo e a trent'anni di reclusione i coimpuiati Pasquale Leggero e Attilio Carrega, ci siamo recati dall'avv. Carlo Suriano, che dell'innocenza di questi due condannati si ò fatto strenuo assertore. « Ho fiducia estrema — ci ha dello l'intervistato, profondamente sorpreso delle conclusioni del Procuratore Generale — nella Sezione d'Accusa e confido che, per la giustizia, si possa avere la chiara dimostrazione dell'innocenza di Carrega e Leggero, che io assisto da due anni a questa parte e che sono privati, secondo me, ingiustamente, della loro libertà da oltre otto anni, lo non posso non sentirmi tutto penetrato di dolore nel vedere negata oggi l'innocenza dei due presunti colpevoli da quella stessa Procura Generale che due anni fa non esitava a domandare alia Cassazione direttamente la revisione del processo, proclamando cosi implicitamente la nessuna responsabilità del Carrega e del Leggero nel delitto Casalegno. E tanto più questa domanda di revisione era una proclamazione di innocenza, in quanto veniva basata sulle dichiarazioni del Pollastro, latitante, rese, come è noto, a Costante Girardengo e al suo masseur Cavanna. « Discutendosi il processo di revisione — ha continuato l'avv. Suriano — la Corte di Cassazione poteva dire cosi che affrettata e monca era stata ,la corroborazione della domanda stessa per la mancanza dei mandati di cattura, ma se qui c'è un giusto rilievo di difetto procedurale, c'è per contro la prova provata elio la Procura Generale di Torino aveva la certezza assoluta non solo dell'innocenza di Carrega e di Leggero, ma anche della responsabilità di terzi e sopra tutto dello « zingaro i>. il Peotta. E noti che nella banda, Pollastro il luogotenente Peotta era, appunto, denominato lo zingaro n, definizione questa accertata e stabilita indiscutibilmente dal questore Rizzo, come ne è larga prova nella stessa istruttoria orale per i falli di Mede e di Milano, per 1 quali Pollastro e Peotta hanno avuto l'ergastolo. Ma seguendo i punti precisi di questa istrutto-ia di revisione, la difesa di Carrega e di Leggero subito dopo il rigetto della domanda di revisione presentava una denuncia specifica contro Peotta e De Luisi. Si veniva così ai mandati di cattura e alla relativa istruttoria veramente laboriosa e condotta con ogni cura e zelo dal giudice istruttore cav. Maranionio e dal Procuratore del Re, cav. Moy, del Tribunale di Alessandria. Non abbiamo portato la prova provata sulla responsabilità di questi due? Non abbiamo porialo testimonianze precise e indiscutibili? E non era decisivo poitare la prova provata, il riconoscimen 10 di testi oculari e auricolari ? Certa mente si, ed è pure certo che a distan za dì anni non è agevole il poter com pintamente portar'; questa prova, spe eie quando si pensa che il Peotta e 11 De Luisi hanno amici che non li tradiscono e comunque chi deve testi montare paventa sempre la lunga ma no di questi banditi anchp se detenuti Voglio dire che qualche teste, ad e sempio il Penorìi, se non lo stesso Cavanna. non ila ancora voluto dire e forse non dirà quanto sa per paura della malavita. Certo si e che e impossibile affermare che lo « zingaro » non sia l'appellativo di Peotta e che questi non sia stato a Novi Ligure per una buona settimana di seguito.e fino alla sera prima del delitto di Tortona, essendo stato . isto rial Penodì e da altri. E quando non ci fossp altro, c'è su questo punto un lelespresso all'indomani del delitto Casalegno dei reali carabinieri che cosi si esprime: « Onesto Comando viene convincendosi che il delitto è stato commesso rialla banda Pollastro. Fino al giorno antecedente al delitto sono state viste in Novi Ligure persone sospette ora scomparse * E stabiliva, il maresciallo Melchiorre, che queste persone appartenevano alla banda Pollastro. L'istruttoria d'allora pass^ da un giudice all'altro e quindi ad altri ancora e il particolare grave denunciato dal carabinieri veniva diluito e disperso con l'avanzarsi delle dure giornate d'istruttoria. Si veniva però a stringere di prove il Pollastro o, si noti, proprio per l'acranimento del Leggero il quale si sforzava di stabilire che la bicicletta abbandonata sul luogo del delitto da uno degli assassini apparteneva a certo Comollo. il Comollo contestava questo asserto, negando contro evidenza e contro i,a parola di diversi testi portati dal Leggero, che la bicicletta gli fosse mai appartenuta. Comollo finiva po* per dire che la bicicletta era sua e die l'aveva prestata a un tale denominato •• rangugnin » 'nomignolo del Pollastro!. Comollo nveva voluto cosi difendere il Pollastro, suo cognato morganatico, ma Inutilmente perchè il bandite di Novi venne in seguito condannilo per quel delitto all'ergastolo in contumacia ». a lo non posso per nessun motivo pensare — conclude con accento accorato l'avv. Suriano — che la Sezione d'Accusa di Torino possa comunque tra la proclamazione di innocenza di agcvacndumgCsmvsPn3letmpasplcvatdtapdlctsctszzsSa Carrega e Leggero e quella del Peotta i ritenere più attendibile questa e non . ' quella »