Problemi del lavoro al Comitato Corporativo Centrale

Problemi del lavoro al Comitato Corporativo CentraleProblemi del lavoro al Comitato Corporativo Centrale Roma, 24 notte. Lunedì, 30 corrente, convocato dal Capo del Governo si riunirà il Comitato corporativo centrale, che è l'organismo del Consiglio Nazionale delle Corporazioni che ha carattere politico in quanto è limitato nella sua compo sizione ai Ministri interessati all'attività economica, al Segretario del Partilo, ai Sottosegretari dei predetti Ministeri e al Presidenti delle Confederazioni dei datori di lavoro e dei luvoraiori. Nella seduta del 30 corrente il Comitato porterà il suo esame su varie, interessanti questioni. La ricchezza mobile sui salari Cno dei più Importanti argomenti all'ordine del giorno è quello concernente la ricchezza mobile sui salari operai. La questione che fu già sottoposta lo scorso anno dalla Confederazione dei Sindacati del commercio all'esame del Comitato intersindacale centrale, 6 stata nuovamente sottoposta all'esame del Comitato corporativo centrale, su domanda delle Confederazioni dei Sindacati dell'industria e del commercio, entrambe interessate ad una equa' definizione di quésto problema, che è di notevole interesse per i lavoratori i uuali, con l'appncazione della ricchezza mobile sui salari, come fu a suo tempo disposto dal Ministero delle Finanze per alcune categorie operaie, si vedrebnero gravati i salari in maniera preoccupante, am:he perche dovrebbero pagare gli arretrati non esatti per la sospensione del provvedimento. Su questa questione, che è già stata ampiamente dibattuta e che è di notevole importanza, il Comitato corporativo centrale darà il suo parere dopo un esame ampio e definitivo. E' all'ordine del giorno anche il riconoscimento giuridico della Confederazione della Corporazione. La trasformazione dell'Ente nazionale delle cooperative in Confederazione, riconosciuta agli effetti della legge 3 aprile 1026, è stata richiesta dai dirigenti dell'Ente stesso perchè, con l'ordinamento confederale, vi è la possibilità, oltreché dell'inquadramento economico, anche della formazione, con validità legale, dei rapporti di lavoro tra cooperatori e cooperative, e della partecipazione della Confederazione alla stipulazione di rapporti collettivi di lavoro nell'interesse dei proprii organismi. 11 Comitato corporativo centrale esaminerà poi le variazioni da portare agli statuti di alcune Confederazioni, per renderle sempre più perfettamente rispondenti alle finalità organizzative; e porterà il proprio esame anche sulle, modifiche all'inquadramento di alcune categorie di lavoratori. Il Comitato esaminerà infine, in questa laboriosa sessione di lavori, anche l'eventualità della modifica delie tabelle annesse alla Legge sul Consiglio delle Corporazioni, per quanto si riferisce alla composizione delle Sezioni ed al numero delle rappresentanze assegnate ai vari! organismi confederali. Alcune Confederazioni hanno motivato proposte per una modifica al numero del proprii rappresentanti, e l'opportunità dell'accoglimento o meno di questa richiesta sarà deciso dal Comitato, del quale i Capi delle varie Confederazioni sono membri. La tutela delle lavoratrici madri Il Consiglio dei Ministri nella sua seduta di venerdì scorso ha approvato tra l'altro due importanti schemi di provvedimenti disposti dal Ministro delle Corporazioni. Lo schema di regolamento per l'attuazione del decreto 13 maggio 1929 per la tutela delle impiegate durante lo stato di gravidanza e puerperio', e lo schema di decreto che modifica il regolamento sulla disciplina nazionale della domanda e della offerta del lavoro. Il primo provvedimento ha una grande importanza sociale e prepara l'entrata in vigore di una legge che segnò un passo innanzi decisivo nella tutela della donna lavoratrice, nello stato di gravidanza. Si tratta di assicurare alle operaie ed alle impiegale un congnio periodo di riposo prima e dopo il parto, e, insieme con il riposo, quelle indennità e quei sussidi necessari a superare in tranquillità fisica e morale la delicata contingenza, preservando tempestivamente la salute della madre e della prole. Il regolamento, che consta di una sessantina di articoli, è il fruito di un'attenta opera di studio cui hanno partecipato oltre al Ministero delle Corporazioni, il Ministero dell'Interno, l'Opera Maternità ed Infanzia, la Cassa Nazionale delle Assicurazioni Sociali. Esso precisa anzitutto che 11 divieto di adibire al lavoro le donne riguarda il mese prima del parto ed il mese successivo al pnrlo, cioè un periodo complessivo di due mesi. In caso di malattia 11 divieto è imposto, come dice la legge e precisa il regolamento, alle aziende industriali e commerciali di qualunque natura, anche se abbiano carattere di istituto di insegnamento professionale o di beneficenza, ed alle loro dipendenze. Si eccettuano unicamente, per ovvie, ragioni, le aziende in cui siano occupate soltanto le persone di .famiglia dell'imprenditore. Successivamente il regolamento determina il procedimento attraverso il quale, con il certificato medico, il periodo di interdizione dal lavoro può essere ridotto a tre settimane prima ed a tre settimane dopo il parto, quando 11 genere di lavoro e le condizioni di saline della donna ne permettano le occupazioni senza pregiudizio. Ribadito l'obbligo fondamentale del datore di lavoro di conservare il posto alle dipendenti che si assentano per questi motivi, il regolamento introduce una notevole precisazione all'articolo 23 secondo comma, del decreto 13 maggio 1929. Tale articolo prescrive che ove l'operaia rimanga assente dal lavoro per un periodo più lungo di un mese, in conseguenza di una malattia prodotta dallo stato di gravidanza, il datore di lavoro è tenuto a conservarle il posto per la durata di tre mesi. Ora. a. tale proposito, in sede regolamentare, si è voluto tenere conto oltreché delle malattie vere e proprie, anche di quelle speciali complicazioni della gravidanza che sovrattutto nei primi mesi richiedono speciali cure L'allattamento Inoltre il regolamento disciplina minuziosamente i reciproci doveri della donna e dell'imprenditore agli effetti della conservazione del posto e. della riammissione al lavoro, e regola l'obbligo delle camere di allattamento, e dei periodi di riposo consentiti alla madre che provvede direttamente all'allattamento. Ciò è in relazione alla norma che stabilisce infatti che nelle aziende industriali e commerciali il datore di lavoro deve dare alle madri da lui occupate, che allattano direttamente 1 proprii bambini, e per un anno dalla nascita di essi, due periodi di riposo durante la giornata di la¬ voro per provvedere all'allattamento. Tali periodi di riposo hanno la durata di un'ora ciascuno e, quando il datore di lavoro non abbia adibito un locale adatto per l'allattamento, comportano per le donne il diritto di uscire dall'azienda. Quando invece il datore di lavoro mette a disposizione della donna una camera di allattamento, che soddisfi a determinate condizioni tassativamente specificate nel regolamento, i periodi di riposo saranno di mezz'ora e non daranno diritto all'uscita. Tali riposi sono indipendenti da quelli fissati dalla legge del 10 novembre 1907. Il provvedimento contiene inoltre le norme per il versamento dei contributi relativi alla assegnazione per la maternità, c quelle per il pagamento dei sussidi di puerperio e di disoc cupazione. Per effetto di esse verrà assicurato alla lavoratrice madre un notevole aiuto economico; infatti, prendendo ad esempio il caso di un'operaia a venie una retribuzione giornaliera superiore alle lire 8. essa, per effetto del patto, e per l'astensione dal lavoro per il periodo di 60 giorni (durante il quale avrà anche diritto alla conservazione del posto) avrà diritto al sussidio di maternità di lire 150 e ad un sussidio di disoccupazione di circa 260 lire, c cioè, in totale, ad un aiuto economico di circa lire !00. L'altro provvedimento, deliberato venerdì dal Consiglio dei Ministri, costituisce una necessaria rettifica ed una opportuna Integrazione delle norme relative al collocamento della mano d'opera, di cui prepara la graduale applicazione. Come è noto, finora, beneh* alcune categorie mediante, aecnrdo diretto abhiano anticipato l'entrata in vigore della legge, non è stata disposta l'applicazione del divieto di assumere personale se non facendo rapo agli Uffici di coilor-amonto. Il più stretto controllo degli Uffici di collocamento sulle assunzioni, attraverso la rigorosa applicazione di quel divieto, dovrà ora essere stabilito di volta in volta per le singole categorie con decreto del Ministro delle Corporazioni.

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