La vicenda Belli-Carano in Appello

La vicenda Belli-Carano in Appello La vicenda Belli-Carano in Appello Riduzione di pena a Carano[Corte d'Appello dl Torino) Si è avuto ieri alla Corte d'Appello il riesame della vicenda giudiziaria nella quale sono coinvolti il comm. Piero Belli fu Sabatino, di 48 anni, da Spoleto, e Vincenzo Carano fu Vincenzo, di 38 anni, da Palagiano. I fatti che hanno determinato la vicenda sono noti ; essi, d'altra parte, sono rispecchiati chiaramente dalle imputazioni mosse ai due accusati. Piero Belli e Vincenzo Carano erano incolpati di estorsione per avere, nel luglio scorso « incutendo timore cri gravi danni all'onore ed agli averi del gr. uff. Riccardo Gualino ed ai 6uoi collaboratori nelle aziende da esso Gualino presiedute e dirette » costretto i componenti del Gruppo Gualino u a mettere a loro disposizione e consegnare la somma di 135 mila lire, delle quali 70 mila vennero intascate dal Belli e 115 mila dal Carano ». Vincenzo Carano doveva rispondere anche di appropriazione indebita quaificata per avere convertito in proprio profitto la somma di 10 mila lire rimessagli, nel settembre 1928, dalla Soc. An. Snia Viscosa perchè la versasse alla « Agenzia Stefani » di cui egli, in quel periodo, dirigeva l'ufficio torinese. 11 processo contro i due imputati si svolse nel febbraio scorso dinanzi alla VII Sezione del Tribunale e si conchiuse con una sentenza di condanna per entrambi. Piero Belli fu ritenuto colpevole di estorsione e condannato a tre anni di reclusione ed alla vigilanza della Pubblica sicurezza per un anno. Vincenzo Carano venne ritenuto colpevole di estorsione e di appropriazione indebia qualificata (secondo il capo di accusa) e condannato a cinque anni di reclusione, a 5000 lire di multa ed alla vigilanza della P. S. per due anni. Nel determinare la pena nei confronti del Carano, il Tribunale tenne conto del suoi precedenti e cioè applicò la aggravante conseguente alla sua qualità dl ree idi v.i in seguito ad una condanna per truffa riportata cincrue anni addietro. Contro questo giudicato del Tribunale Interposero appello tanto gli imputati che il Pubblico Ministero. Men tre gli imputati, attraverso i loro pa troni, addussero a sostegno dell'appello la insussistenza giuridica del fatto delittuoso per cui era intervenuta la condanna, ed, in subordine, un'eccessività di pena, il rappresentante della Legge impugnò la sentenza per « tenuità di pena >. La discussione dell'appello, come già l dibattimento dinanzi ai primi giudici, è avvenuta per intero a porte chiuse. Non appena aperta l'udienza, l Presidente della Corte, comm. Benettini, ha ordinato l'esclusione del pubblico. Gli imputati erano entrambi presenti, ed apparivano calmi. Non esendosi presentati i patroni di fiducia del Belli, avv. Danesi di Milano e aw. Giannini di Trieste, il Presidente ha incaricato d'ufficio della difesa del'Imputato l'avv. Gino Colla del nostro Toro. Vincenzo Carano era assistito dai suoi patroni, avv. Dal Fiume e Giulio, i quali, iniziandosi l'udienza, hanno presentato alla Corte, perchè fosse unita agli atti, una relazione peritale sulle condizioni psico-fisiche dell'imputato dovuta al prof. MarioCarrara. Nel documento rassegnato alla Corte, l prof. Carrara spiega di aver visitato ripetutamente nella locali carceri il Carano e di aver riscontrato in lui atti e fenomeni di indole patologica e psico-patologica tali da indurre a ritenere che il Carano sia un psicastenico. A porte chiuse è proseguito quindi il dibattimento, con la relazione dela causa fatta dal consigliere cav. Maro, e quindi con la requisitoria del P. G- comm. Aroca e le arringhe dei patroni: aw. Dal Fiume e Giulio per Carano; avv. Gino Colla per Belli. Il gr. uff. Gualino aveva mantenuto la costituzione di Parte Civile e le sue ragioni vennero sostenute ancora dal'avv. Orazio Quaglia. 11 dibattito si è protratto sino a tarda ora. Infine la Corte, dopo una non breve permanenza in camera di coniglio, ha pronunciato la sentenza. Nei riguardi di Piero Belli la Corte ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal primi giudici. Ha ri ormato invece tale sentenza nei riguardi di Vincenzo Carano, cui — accordando il beneficio delle attenuanti generiche — ha ridotto complessivamente la pena per i due reati a 2 anni e 6 mesi di reclusione, fili imputati hanno accolto la lettura della sentenza in silenzio.

Luoghi citati: Carano, Milano, Palagiano, Spoleto, Torino, Trieste