Il fallimento del "Crédit Valdôtain" dichiarato dal Tribunale di Aosta

Il fallimento del "Crédit Valdôtain" dichiarato dal Tribunale di Aosta Il fallimento del "Crédit Valdôtain" dichiarato dal Tribunale di Aosta Le ragioni per le quali è stato respinto il concordato preventivo y Aosta, 23 notte. Nel pomeriggio di oggi è stata pubblicata la sentenza del nostro Tribunale nel giudizio per l'omologazione del concordato preventivo sull'istanza dell'istituto bancario < Credit Valdótain ii, in persona del suo presidente avv. prof. Serafino Bethaz, rappresen tato dall'avv. Vittorino Bondaz, coll'intervento del fideiussore comm. Gastone Gastaldetti, di Torino, rappresentato dall'avv. Carlo Torrione, di Aosta, e in contraddittorio dei ere ditori: Banco di Santo Spirito, con sede in Roma, in persona del suo amministratore delegato comm. Alessandro Carrettoni, rappresentato dal procuratore Siggia; Lale-Demoz Oreste, domiciliato a Villanova Baltea; Lale-Demoz Armice, Ceriauo Sisto Gerbore Eugenio, Gerbore Celestino, rappresentati dall'avv. Siggia. I^a determinazione del Tribunale presieduto dal cav. uff. avv. Giovanni Marchetti, e composto dei giudici Carlo Storto e cav. Alberto Fabi, Pretore di Aosta, venne presa in Camera di Consiglio il 22 maggio, e mantenuta segreta. L'Istituto bancario, di cui sono note le peripezie, è stato dichiarato fallito, e in conseguenza nel tardo pomeriggio di oggi sono stati apposti i sigilli della legge alla sede principale di Aosta e in altre filiali. L'esame del Tribunale Il Tribunale ha esaminato in pa.rucolar modo: la relazione dell'avv. Giovanni Bertone commissario giudiziale; le conclusioni delle parti comparse nell'udienza del .28 aprile scorso con le quali si chiedeva l'omologazione del concordato preventivo, proposto dall'assemblea degli azionisti del 25 febbraio, e si forniva la fideiussione solidale del comm. Gastaldetti, prestata con ano del 26 aprile, per l'esecuzione degli obblighi di concordato; l'istanza in via principale per la verifica da parte di uu perito, con la scórta del libri dei « Crédit ». per conoscere se le maggioranze di legge furono raggiunte; e in via subordinata l'istanza con cui si demandava a un perito contabile o a un collegio di periti contabili di esaminare i bilanci depositati, e specie quelli del 1926 e del 1927, per accertare se era vero che sulle risultanze dei predetti bilanci, non corrispondenti al vero, furono distribuiti dei dividendi manifestamente insussistenti e consumato non solo il patrimonio sociale ma anche l'avere dei creditori in operazioni aleatorie e manifestamente imprudenti, e ciò anche in aperta violazione all'art. 4 dello statuto sociale, nonché occultata la vera situazione della Banca nelle relazioni presentate alle assemblee e nei bilanci, a partire almeno dal 1926, e omessi i provvedimenti prescritti in conseguenza della perdita del capitale sociale. 11 « Crédit Valdótain ». come si ricorda, presentò il 31 gennaio 1930 al Tribunale di Aosta istanza per essere ammesso all'esperimento di concordato preventivo sulla base delle seguenti proposte: 1° pagamento Integrale dei crediti privdlegiati e spese; 2° tacitazione integrale del credito della Banca d'Italia; 3° riparto di una cifra appros. simativa del 50 per cento ai creditori ehi rogna fari, salvo a precisarne il dettaglio. Il minimo richiesto dalla legge del 40 per cento sembrava assicurato e garantito dal valore reale delle attività. Il Tribunale, sentito il parere del Pubblico Ministero, non si era opposto all'accoglimento .della Istanza del « Crédit • e ordinava la- convocazione dei creditori per. 11 25 dello stesso mese. All'adunanza il « Crédit > presentava nuove proposte in sostituzione delle precedenti e cioè: 1° pagamento integrale dei crediti privilegiati e spese; 2° pagamento del 40 per cento al chirografari nel modo seguente: a) 10 per cento a due mesi dalla sentenza di omologazione di concordato; b) 10 per cento a quattro mesi come sopra; c) 10 per cento a sei mesi; d) 10-per cento in buoni di ricupero dal realizzo delle attività del • Crédit Valdótain », che sarebbe stato messo in liquida zione. Le garanzie offerte pel concordato Il concordato sarebbe stato garantito dalla percentuale in contanti da un nuovo istituto di credito di sicura solidità, o in altra forma di tutto riposo per i creditori. Il realizzo dell'attività del « Crédit » sarebbe stato impiegato a pagare i crediti privilegiati e le spe se del concordato, oppure a rimborsare l'istituto garante, che avrebbe provveduto a tale pagamento, a pagare le spese di liquidazione, alla graduale estinzione dei buoni di ricupero, con assegno agli stessi del 50 per cento dell'eventuale supero di realizzo. Procedutosi alla votazione, risultò raggiunta la maggioranza numerica. In seguito alle adesioni pervenute nei venti giorni successivi, risultò poi raggiunta anche quella di somma. In base alla relazione del commissario giudiziale, il Tribunale doveva decidere se il concordato preventivo meritasse o no l'omologazione. La prima questione che si presentava all'esame del collegio era quella sollevata dal Late Demoz Oreste per l'unione del giudizio alla lite precedentemente in pendenza col ■ Crédit Valdótain ». L'incidente venne senz'altro respinto, difettando per la connessione ì più essenziali estremi voluti dalla legge. Si sostenne poi l'illegittimità dell'intervento in giudizio del fideiussore coinm. Gastaldetti, però senza alcun fondamento di fronte all'esplicita dizione dell'art. 25 della legge. Quanto al Banco di Santo Spirito non sussistevano motivi per respingerne, come tardivo, l'intervento. D'altra parte si instava da diversi conchiudenti per l'ammissione di mezzi istruttori, specialmente peritali. Ma qualunque sia stato l'oggetto e il fine di tali prove, esse andavano tutte reiette perchè la loro ammissione avrebbe complicato il giudizio e differito indeterminatamente l'esito, in contrasto con l'indole del procedimento di concordato preventivo. il Tribunale doveva pertanto decide re unicamente sul materiale già in causa. Il compito affidato al Tribunale doveva essere quello di esaminare, sugli atti e sui documenti prodotti, se sussistevano le maggioranze di legge, se vi erano contestazioni di crediti, se le proposte di concordato erano legittime e se presentavano si curezza di esecuzione, nonché di ac certare con spassionato apprezzameli to se il debitore fosse meritevole o meno del beneficio del concordato preventivo. Percentuale Interiora al minimo df legge Ora, il passivo chirografario del • Crédit Valdótain» era di lire 15-800.000, i cui tre quarti formano L. 11.850.000. 1 risultati della votazione, secondo verbali 25 febbraio e 18 marzo e le adesioni successivamente pervenute danno una cifra di 11.929.061. Non vi era dubbio che le maggioranze di legge erano state raggiunte: Ne erario state poi sollevate contestazioni sui crediti. Quanto poi allo proposte di còncor dato, il Tribunale ha rilevato che la percentuale offerta era inferiore al minimo di legge; essa infatti consiste va nel 30 per cento in contanti, senza interessi, da pagarsi in tre rate entro sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di omologazione, e in un 10 per cento in buoni di ricupero egualmente senza interesse, da estin¬ guere in tempo indeterminato. In tal modo il i Crédit Valdótain » sarebbe venuto a pagare al creditori un capitale sensibilmente inferiore. Infatti, il pagamento protratto riduce senz'altro la percentuale di tanto quanto corrisponde all'interesse, nè poteva essere tenuta in considerazione l'obiezione che i creditori hanno in maggioranza accolto le proposte, in quanto le proposte stesse erano in contrasto con la legge. Alla mancanza di imo degli estremi cardinali del concordato preventivo, andava aggiunto il fatto che le proposte non portavano affidamento di sicura esecuzione, e mancava la prova tangibile e tranquillante che il « Credit Valdótain » potesse corrispondere pot . ai creditori chirografari il 40 per cento di lire 15.800.0it0 cioè lire 6.320.000, di cui 4.700.000 in contanti ed entro sei mesi. Delle tre garanzie offerte, la prima consisteva in diverse attività del « Credit» e cioè: immobili, mobili, crediti ipotecari, effetti Puccinelli, altro portafoglio decurtato, ricavo crediti corrispondenti, debitori diversi, consolidato in deposito, il unto per un valore di 2.950.000 lire. Tuttavia un attento esame permetteva di escludere che tutte queste partite si potessero realizzare entro sei mesi e conseguentemente la somma necessaria a coprire la prima quota del io per cento sarebbe risultata insufficiente. Garanzie insufficienti Altra garanzia era data dalle proprietà possedute in Courmayeur dalla S. A. Acque Minerali, formante un solo organismo col « Credit ». La bontà di tale garanzia sarebbe consistita nella probabilità di immediata e vantaggiosa realizzazione. Però, pure essendo noto al Tribunale attraverso la relazione del commissario giudiziale, che erano state avviate trattative di vendita con un gruppo inglese, di ciò mancava agli atti ogni dimostrazione che potesse convincere del prossimo buon esito; appariva, anzi, che da parte dei compratori non si era ancora addivenuti al pagamento della caparra stipulata in un compromesso del 20 marzo 1930, ed era certo, ad ogni modo, che la vendita non era stata ancora conclusa, sebbene quel compromesso fissava per il 31 maggio l'ultimo termine utile per la vendita medesima. In tali condizioni appariva dunque dubbioso l'immediato realizzo delle proprietà di Courmayeur e non si potevano fondare su di esso allo stato attuale eccessive speranze. La terza garanzia consisteva nella fideiussione prestata dai comm. Gastaldetti e dagli amministratori del «Credit». Essa, tuttavia, non risultava da atto formale, ma da semplice dichiarazione in bollo. Ma, anche a prescindere da ciò, la fideiussione non presentava i requisiti richiesti, infatti, dall'ultima relazione del commissario giudiziale risultava che il comm. Gastaldetti era l'esponente di un forte gruppo ligure, composto di autorevoli e doviziose persone, di guisa che la garanzia prestata si profilava sotto un duplice aspetto di fideiussione personale del comm. Gastaldetti e di fideiussione di detto gruppo finanziario. Quanto alla prima, cui soltanto si riferiva la dichiarazione in atti, venne dal Tribunale osservato che nessun elemento possedeva il Tribunale riguardo alla posizione economica del comm. Gastaldetti; quanto alla seconda, si rilevava che il gruppo,- cui si attribuiva anche «l'intenzione di rilavare la Banca concordataria'. Intendevamantenersi nel massimo rtsèrbbV il che impediva di prendere visione completa della estensione e dell'importanza della fideiussione. Quanto all'effettuato versamento di 400 mila lire, le quali bastavano appena a coprire le spese e i crediti privilegiati, esso non poteva servire a far presumere una maggiore o minore dovizia di capitali. Da! repertori degli ufficiali giudiziari è risultato intanto che due degli amministratori del « Credit » hanno subito varie procedure esecutive e hanno mobili pignorati. Ciò escludeva che sulla loro fideiussione si potesse fare serio affidamento, mentre invece sembrava sicura la fideiussione per essi presentata dal Credito Ligure, limitatamente a un milione di lire. In riassunto, le proposte di concordato non presentavano sicurezza di esecuzione, almeno per il pagamento della percentuale in contanti, perchè non poteva farsi assegnamento che sul limitato realizzo dell'attività del « Credit », a cui si sarebbe potuto aggiungere, al più, il milione offerto dal Credito Ligure. Il Tribunale ha esaminato se il « Credit » sia stato meritevole del beneficio richiesto. Non vi è dubbio, in base alle indagini del commissario giudiziale, che della propria rovina i! i Credit Valdótain » ha responsabilità dirette e indirette, derivanti in parte dalle operazioni manifestamente aleatorie e imprudenti, e in parte dallo stato di inerzia in cui quando, già la crisi pareva insormontabile, per un anno e mezzo si mantenne. Dei principali affari in cui la Banca espose i propri capitali nessuno sorti esito fortunat/, e da tutti essa uscì gravemente minata, con una perdita complessiva di almeno otto milioni. Delle cinque operazioni considerate dal commissario giudiziale, tre rappresentano ingenti finanziamenti- fatti a persone o ad Enti, dichiarati quasi subito dopo in stato di fallimento, e sulla cui posizione economica era mancato ogni controllo. Esattamente quindi il commissario giudiziale afferma che gli ammtoiistra tori sono colpevoli di errori e di Illusioni, e che ad essi fece difetto l'esperienza bancaria, • argomento questo contro la concessione del beneficio Invocato. Rovinosi affari • responsabilità dei dirigenti L'andamento degli affari dimostra che la Banca avrebbe dovuto, fin dall'aprile del 1918, pensare alla misura del concordato preventivo. Le falle del bilancio erano troppo grosse perchè si potesse sperare di chiuderle con le risorse ordinarie, e l'aumento di capitale a tale epoca era addirittura una chimera. Il « Credit » in quel tempo aveva ancora intatti otto milioni di deposito che, uniti alle altre attività, avrebbero acconsentito proposte di concordato di gran lunga migliori deUe attuali; ma la Banca non ebbe il coraggio di chiedere al Tribunale quel beneficio, lottando contro la diffidenza già serpeggiante nella massa dei creditori, dispensando imprudentemente le sue ultime risorse ai depositanti che si affollavano agli sportelli e rimborsando così, in meno di un anno, i restanti otto milioni. Il « Credit • continuò a tenere aperti gli sportelli e nello stesso tempo si rifiutò con speciosi pretesti di pagare i depositanti non ancora soddisfatti, ed evocato in giudizio si oppose senza fondamento alla legittima richiesta dei creditori, tentando di procrastinare l'esito delle liti, e, condannato al pa ganiento, resistette agli atti esecutivi. Solo dopo un anno di questa vita fittizia che costo 400 mila lire di spese generali, il « Credit » si derise a chiedere il concordato preventivo. Le conclusioni Berciò, se oggi le garanzie non bastano a coprire una percentuale che è al di sotto del minimo legale, la re¬ Lsssmltcno1drvripcipcteolfGqcml a i i d a i e . e sponsabilità ricado sui dirigenti della Banca, sugli amministratori, e in particolar modo sul direttore, che agiva in proprio, e inilne sull'assemblea sociale che non ebbe l'energia sufficiente di agire verso gli amministratori. E poiché gli elementi raccolti provano che sin dal 1° gennaio 1929 il « Credit Valdótain » era in stato di cessazione di pagamenti, a tale data il fallimento viene retrodatato dal Tribunale. Il Tribunale, respinta quindi l'istanza di riunione del giudizio con la causa del Lalo Demoz e dichiarato legittimo l'interveijfo del fideiussore comm. Gastaldetti e del Banco di Santo Spirito, in rigetto dell'istanza del « Crédit Valdótain » per l'omologazione del concordato preventivo, ha deliberato il fallimento e ha determinata al 1° gennaio 1929 la data di cessazione dei pagamenti ordinando l'apposizione dei sigilli a termine dì legge e nominando a curatore provvisorio del fallimento il comm. rag. Ugo Lanza di Torino. Ha fissato poi al 16 giugno 1930 la data della prima adunanza dei creditori e ha stabilito un termine di giorni trenta da oggi, nel quale i creditori dovranno presentare nella cancelleria del Tribunale le dichiarazioni dei loro crediti, determinando al 15 luglio venturo, ore 10, la data di chiusura del processo verbale di verifica dei crediti. Il Tribunale ha inoltre ingiunto al « Crédit Valdótain » di depositare,, entro tre giorni, il bilancio, a norma di legge, e i suoi libri di commercio. Si assicura che il « Crédit Valdótain » ricorrerà in appello. La vertenza dei metallurgici genovesi dinanzi alla Magistratura del Lavoro Genova, 28, notte. Nella sala delle udienze della prima sezione della nostra Corte d'Appello è stata portata oggi, dinanzi alla magistratura del lavoro la nota vertenza fra i datori di lavoro e gli operai metallurg-ici per la stipulazione del contratto di lavoro. Presiedeva S. E. Gilberto Baratono e fungeva da P. M. il comm Giuseppe Toesca. Sono in causa il Con sorzio ligure industriali meccanici dei metallurgici navali, rappresentato dall'on. Ardissone e dall'ing. Ichino per i datori di lavoro, e per gli operai il Sindacato provtncriale degli operai me tallurgici e per esso l'Unione provin ciale di Genova del sindacato fascista in persona dell'on. Clavenzani, fiancheggiato dalla Confederazione nazio naie deri sindacati fascisti, intervenuta in persona dello stesso suo presidente, on. Arnaldo Fioretti. E' da ricordare che il 15 febbraio 1928 fu stipulato in Roma, tra gLi industriali e gli operali, e per essi dalle rispettive organizzazioni, con l'intervento delle due Confederazioni superiori, un contratto collettivo nazionale per l'industria meccanica e metallurgica, che è attualmente in vigore; ma in questo, contratto si stabiliva the le parti dovessero integrare il contratto collettivo nazionale con contratti collettivi locali, provincia per provincia. In esecuzione del compito assegnato alle organizzazioni locali dal contratto collettivo nazionale, il 14 dicembre 1928 furono conclusi 'per le provinole di Genova, Spezia, Savona e Imperia quattro singoli contratti collettivi locali in cui precisamente ■ si fissavano quei minimi di paga e quelle percentuali la cui determinazione era stata rimessa alle locali organizzazioni. . La vertenza è stata originata dal fatto, che il .contratto, collettivo per la provincia dd Genova tra 1 datori di lavoro e gli operai metallurgici fu -firmato, per gli industriali, dal Consorzio ligure, rappresentato dall'on. Ardissone, e per gli operai, dal Sindacato provinciale degli operai .meccanici, ed approvato dalla supcriore Confederazione dell'industria non veniva ratificato dalla superiore Confederazione deLSindacati fascisti, quantunque praticamente fosse già applicato dalle aziende. Il Sindacato provinciale degli operai adiva la Magistratura del lavoro perchè essa formulasse un contratto locale in sostituzione del contratto che il Sindacato aveva firmato ma che la sua superiore organizzazione non aveva ra tificato. Secondo quanto ci consta, il Sindacato proporrebbe l'adozione di clausole contrattuali più favorevoli ai lavoratori e più onerose per le aziende industriali di quelle contenute nel contratto precedente, non ratificato, e per parte sua il Consorzio controproporrebbe un contratto contenente clausole meno onerose per gli industriali di quelle che sul terreno dell'accordo amichevole aveva accettato. Aperta l'udienza, il presidente Bara tono ha invitato le parti, a norma del le leggi, ad addivenire a una conciliazione e queste, pure non dissimulando le difficoltà, hanno dichiarato di aderire all'invito. Il Presidente, previo accordo con le parti, ha rinviato la causa in sede di conciliazione al 25 giugno,, ed ha fissato l'udienza del 5 luglio per le eventuali discussioni della vertenza. Questa causa, che è la prima e indubbiamente tra le più importanti per la formazione dei contratti collettivi portati dinanzi alla Magistratura del lavoro, desta il più vivo interesse. Le parti sono assistite, per gli industriali dagli avvocati Corrado Medina e Sciaretta di Genova e Ecanccsco Sope Quarta di Roma ; pepre organizzazioni operaie dagli avvocati Antonio Uckmar di Genova e , Piero Pisenti di Roma. Gli esami di perito agrario • i licenziati dalle scuole pratlohe Roma, 28 notte. Il Ministro dell'Educazione Nazionale, accogliendo le richieste del Sindacato nazionale fascista tecnici agricoli, ha consentito ai licenziati dalle ex Scuole pratiche di agricoltura, compresi quelli dell'anno scolastico 19251926, la possibilità di ammissione come privatisti ai prossimi esami ordinari di perito agrario presso le attuali R. Scuole Agrarie medie. I candidati potranno chiedere di essere esaminati presso una qualsiasi delle Scuole agrarie medie che esistono in Italia. Dovranno sostenere tutte le prove stabilite per gli alunni dei corsi ordinari, e avranno a disposizione una seconda sessione, per gli eventuali esami di riparazione^ DI nuovo II maltempo Trento, 28 notte. Il maltempo continua in tutta la regione con acquazzoni in città e nel fondo valle e con nevicate sulle cime dei monti, che hanno provocato un repentino abbassamento della temperatura. In Val Giudicane la brina ha danneggiato i raccolti. 11 torrente Duina, ingrossato dalle pioggie, ita asportato per la terza volta in poco più di ua mese, la passerella che serviva come comunicazione diretta tra i capiluoghi del Lomaso e del Bleggio. Alcuni valichi della zona alta delle Do lomiti sono tuttora chiusi al transiti! Novara, 28 notte. La persistente pioggia di questi giorni minaccia di gravi danni la, campagna bacologica e i raccolti per la rigidezza delta temperatura. Durante la notte sopra ieri le alte regioni montane furono nuovamente ricoperte di 'neve e nelile vallate è caduto un nevischio durato parecchie ore. Il maltempo continua ed in montagna soffia la bufera.