I contratti collettivi per i metallurgici delle zone di Vercelli e di Biella

I contratti collettivi per i metallurgici delle zone di Vercelli e di Biella I contratti collettivi per i metallurgici delle zone di Vercelli e di Biella Roma, 14 notte. Fra l'Associazione industriale metallurgici e affini per il Piemonte e l'Unione provinciale dei Sindacati fascisti dell'industria si sono stipulati i contratti collettivi da valere per tutti gli operai dipendenti dalle aziende meccaniche, metallurgiche, fonderie e affini (escluse le siderurgiche) nella zona di competenza dell'Unione di Vercelli e nella zona di competenza dell'Unione industriale fascista di Biella. Ecco quanto è stato convenuto nel patto. Le categorie Art. 1. — Categorie degli operai:' A) Operai specializzali: sono gli operai qualificati che compiono lavori per l'esecuzione dei quali è necessaria una capacità tecnico-pratica che si acquista'soltanto attraverso il necessario irocinio, o mediante preparazione avua in scuole professionali; o che compiono a regola d'arte lutti i lavori ineenti alle specialità che vengono loro affidate. A titolo di esempio 6i conviene che appartengano a questa categoia i seguenti operai, purché rivestano e caratteristiche proprie della categoia sopraindicata: utensilisti, 'attrezziti, calibristi. stampisti, scoccai, ebaniti, tappezzieri di lavori fini, verniciaori, filettatori a mano, incartatori, modellatori, tracciatori, fucinatori non a stampo, incisori a bulino, elettriciti, collaudatori di complesse operaioni di collaudo, montatori di machine, di apparecchi o di complessive oro parli; addetti all'attrezzatura e messa a ipunto delle macchine automatiche, specialisti di tempera e cementazione, conduttori patentati d'imortanti impianti di caldaie a vapore, ormatori, animisti a mano, ramolatoi che lavorano su disegno o su sagome, o comunque eseguiscono tipi o modelli in metallo fuso per placche modello. B) Operai qualificati: sono gli opeai che eseguiscono lavori ebe richiedono una specifica capacità pratica. A itolo di esempio, si conviene che appartengano a questa categoria, oltre a quelli elencati nella categoria degli specializzati, che però non rivestano e caratteristiche previste peir la categoria stessa, i seguenti operai: aggiu- tatOTi meccanici, telaristi per biciclete, meccanici alla manutenzione, fabbri, carpentieri in ferro, fucinatori, ncartatori, calderai, ribattitori di -caldaie, tubisti comuni, lattonieri, saldaori a gas e ad elettricità, tornitori n genere ed alesatori, fresatori, piallatori, timpanisti, montatori di macchine a serie, pulitovi, nichelatori, argentatori e doratori (elottrogalvanica), smaltatori, verniciatori, falegnami carpentieri in legno, operai alle' macchine di lavorazione del legno, avvolgitori e hobinatoi'i, fuochisti autorizzati, muratori, strozzatori e scalpella tori, formatori od animisti a mano e su modello. C) Monacali specializzati : devonsl intendere tutti, coloro che sono adibiti a lavori per i quali non occorre che breve periodo di pratica, oppure, coloro che sono assegnali n particolari servizi per i quali occorre qualche attitudine e conoscenza. Ai titolo d'esempio, «i conviene che appartengano questa categoria: gruisti, imbracatori, stuccatori di grosso, 'bollonisii, filettatori di nolloni e simili, cesoiatori ( trinciatori, trapanisi! di lavori comu ni, punzonatori, lienichiodi e lienileva. ribattitori comuni, ausiliari ai magli pneumatici e bilanceri, batti mazza, segantini, molatori, limatori addetti a macchine od attrezzi automatici e guidàmacchìne attrezzate, sabbiatori, smerigliatoti, fornaioli, addetti a forni e strozzatile! per lavori comuni, addetti alla lavorazione di isolanti, riparatori di cingine per trasmissione e lavori simili, imballatori, addetti ai gasogeni, raddrizzatori di profili, Ingrassatori, sbavatoli, tracciatori su sagoma, scaldachiodi, colatori forni, tagliatori autogeni, saldatori a puntò, operatori in gotti e simili, addetti alla pulitura, brunitura, nichelatura, argentatura >; doratura elettro-galvànica, smaltatori comuni, addetti alle macchine per la lavorazione del legno, addetti alla tempera, formatori o animisti aMe macchine e su placca, e addetti n lavori equiparabili. D) Manovali comuni: sono coloro che in genere compiono lavori di pulizia, di trasporto fi mano di materiali, ed altri simili lavori. E) Apprendisti : sono coloro che.non avendo raggiunto i venli anni, ina superato i sedici, compiono lavori diretti ad acquistare la conoscenza del mestiere. Cesseranno dalla qualifica di apprendisti coloro che abbiano vaifgitinlo tre anni di assiduo apprendis-agiriii neirinclusiria metallurgica, anche se non abbiano compililo l'venti anni. Per quelli mimili di licepza di scuole professionali riconosciute, basterà un apprendissaggio di due anni. L'apprendissaggio può continuare anche oltre 1 venti anni, al solo scopo di completare 11 periodo rispettivamente di ire e di due anni, che sia stato anteriormente iniziato. P<t gli apprendisti saranno fissati tre minimi di paga, uno dai 16 ai 18 anni, uno dai 18 ai 20 ed uno oltre i 20. F) Vanne: cat. a) donne addette alle macchine, al banco o adibite a lavori faticosi e nocivi ; cat. li) donne manovali o addette a lavori semplici, tinche se compiuti alle macchine o al banco. G) nnaazsl r ragazze: sono i garzoni fino n 10 anni. I minimi di paga ATt. 2. — Minimi di paga. Zona di competenza dell'Unione Industriale di Vercelli: A) per gli stabilimenti in città e cioè quelli nei comuni di Vercelli e Siiiitliià: operai specializzati L. ",20; operai qualificati L. 2..10: manovali specializzati !.. 3.20; operai comuni !.. -'; apprendisi! olire i 20 anni !.. 2.10; apprendisi! fini 18 ni 2n anni, l. ì.W; apprendisti dai 10 ai 1S anni ?.. 1,10; donne gruppo a) L. 1,30; donne gruppo &) !ILredLvmaLLgadLncnnndgScngdstncdmi sdrllcmdmto3cdcoqasdlncrncVcrBoceecpqdcs.'s !.. 1,10: ragazzi e ragazze inferiori ai Iti anni L. 0,60. L R) per gli stabilimenti in campagna, re cioè quelli situali in altre località della provincia : operai specializzati L. 3,10; operai qualiticati L. 2,40; manovali specializzati L. 2,10; manovali comuni L. 1,90; apprendisti oltre i 20 anni L. 2; apprendisti dai 18 ai 20 anni L. 1,30; apprendisti dai 16 ai 18 anni L. 1; donne gruppo a) L. 1,20; donne gruppo b) L. li ragazzi e ragazze fino ai 16 anni L. 0,55. Zona di competenza dell'Unione industriale di Uiella: operai specializzali L. 3,20; operai qualitlcati L. 2.G0; manovali! specializzati h. 2.25; manovali comuni L. 2; apprendisti oltre i 20 anni L. 2,10; apprendisti dai 18 ai 20 anni L. 1,40; apprendisti dai 16 ai 18 anni L. 1,13; donne gruppo o) L. 1,30; donne gruppo li) !.. 1,10; ragazzi e ragazze inferiori ai 16 anni L. 0,00. Art. 3. — Deroga ai minimi di paga. Si conviene dalle parti che il tre per cento della massa operaia compresa nel presente contratto possa essere pagato dalle ditte al di sotto dei minimi di paga come sopra stabiliti, e ciò al solo espresso scopo di consentire di tenere ancora in servizio quelle persone che per condizioni fisiche sono incapaci di dare il rendimento normale della loro categoria. Cottimi e straordinari Art. 4. — Giorni festivi: a complemento dell'art. 8 si stabilisce che oltre i giorni festivi del calendario civile sia pure considerato festivo il giorno del Santo patrono locale. Art. 5. — Determinazione delle tariffe di cottimo: a complemento dell'art. 9 si stabilisce che per gli stabilimenti meccanici e metallurgici, esclusi i siderurgici, le tariffe di cottimo devono essere detcrminate in modo che all'operaio laborioso e di normale capacità lavorativa sia consentito di conseguire un guadagno minimo, oltre la paga base, nella misura del 35 per cento della paga base stessa. Art. G. — Supplemento per gli operai che lavorano in economia; L'art.,,!! del nuovo contratto di lavoro \iene cosi completato: Idia'paga base degli novataditrneinL'vrnegrspinanli davevenoalIgacotatte,laconrifvobr1il alqumtranesudINaiiasigcumerazio385scedimreoperai, compresi gli specializzati, Vequando lavorino in economia, dovrà' aggiungersi un supplemento nella misura del 30 per cento sulla paga base. Art. 7. — Compenso per le ore straor. dinarie: Ai sensi dell'art. 13, la tabel- Dla per il compenso delle ore straordi-: <olnarie notturne e festive viene cosLui completata- I deal orp qt'nnrrlinnriP tipi friorni Invo-i mii ti? ? MI JE: JÌLiVrti occratiyi, per le prime due ore straordi- vonane il 20 per cento; per le successi- i ziové ore straordinarie: nelle zone di jtrlcompetenza dell'Unione industriale dunuVercelli 40 per cento; nella zona di ! cocompetenza dell'Unione industriale di prrubiti wi nr.r mntn-'1 [nonBiella, M per cerno, _ { li) lavori nei giorni festivi: tutte le ore lavorative saranno compensate con un -aumento' del 40 per cento se eseguite al mattino, del 60 per cento se eseguite al pomeriggio; c) le ore di lavoro notturno saranno compensate per cento. con un aumento del 20 Non.v transitorie Allo scopo di dare attuazione a quanto stabilito negli articoli precedenti, si conviene quanto segue: A) Computo della, paga normale: Per ciascun operaio attualmente in forza si sommeranno tutti gli elementi salariali di carattere continuativo (paga baso e supplemento per il lavoro ad economia, premi, caro-viveri, ecc.) da esso percepiti all'entrata in vigore del presente contratto. Tale somma verrà divisa per 13U ed il quoziente moltiplicato per cento costituirà la nuova paga base. Le paghe dovranno essere arrotondate di cinque centesimi nella scomposizione. Le frazioni uguali o superiori a due centesimi e mezzo audranno a favore "della paga base; quelle, invece, inferiori, andranno a favore del supplemento per gli operai che lavorano a cottimo. In relazione al conglobamento dell'eventuale quota di caro-viveri nella paga si procederà come in appresso: 1) la liquidazione dei cottimi in corso verrà fatta col sistema precedente; 2) le tariffe di cottimo, ivi comprese quello in corso, saranno determinate in modo che gli operai interessati non subiscano diminuzioni salariali per effetto col conglobamento della quota caro-viveri. 1J) Applicazione dell'art. 10 del contralto nazionale: Agli effetti dell'applicazione dall'art. 10, la percentuale media di guadagno di cottimo all'atto dell'applicazione' delle nuove paghe Ijhsu si calcola col rapporto fra i guadagni percepiti in quel momento e iti nuova paga base.' Per esempio, un operaio ha guadagnato L. 3 e aveva tuia paga base di !.. 2,50, che ora è stata flr-sntji in 2, ha percentuale di alile in base al sistema precedente era del 20 per cento. La nuova, vale a dire quella da prendere in considerazione per il futuro agl,i efretti dell'upiilicazione' dell'art. 10, e del 50 per cento; C) Acconti ai cottimisti: Agli operai cottimisti gli eventuali' acconti settimanali o quindicinali, secondo la consuetudine dello stabilimento, saranno corrisposti in misura non inferiore a quella precedente all'entrata, in vigore del presente contratto. D) Comunicazione delle catégorie: Le ditte comunicheranno personalmente ad ogni operaio la-categoria alla quale è stato assegnato lì) Le parti demanderanno alle Confederazioni l'esame dèlia richiesta avanzata dai Sindacati di includere nel contratto la clausola: « Suruiuio mantenuto le condizioni Individuali più favorevoli ». K) 11 presente contratto andrà in vigore il 21 aprile 1930 - Vili, dal periodo di lavoro, settimana o quindicina, che si inizia immediatamente dopo; avrà la durata di (Ine anni dalia data di pubblicazione ' (20 febbraio 1929-VII), del contratto nazionale, u si intenderti tacitamente rinnovalo di anno in unni), uve tieni sia disdetto da una delle mo800sa liapoNetevtoneresallaediNDAsti notrfe00è clCalegldotaMstcaappe38Dnald'felaane l'ona LdcohDPCochnoDluglrolenei- ri- zetapoache prprtlnDliVci'loviisi, il parti almeno due mesi' prima della « .'scadenza; - ' I ja

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