Il discorso del Ministro Sirianni

Il discorso del Ministro Sirianni Il discorso del Ministro Sirianni a a n e o d n i a e ee a e one a a o, a. ol- A sua volta l'ammiraglio Sirianni. a nome di S. E. Grandi e dei delegati italiani e del Governo italiano, ha dichiaralo quanto segue: A nome del mio capo, signor Glandi, spiacente rìi non poter assistere a questa cerimonia, ho l'onore di esprimere la soddisfazione delia alienazione italiana per l'accordo raggiunto in questa. Conferenza. La delegazione italiana considera, questo accordo e i lavori che ad esso hanno condotto, tanto dal punto di vista dei risultati positivi raggiunti, quanto da quello dei futuri risultati: mag.giori e più caste riduzioni debbono seguire a quelle oggi deliberate, e non nel solo campo navale. Se questi tre mesi di negoziati hanno messo in evidenza le molteplici difficoltà contro cui uria un vasto programma di disarmo, essi hanno fornito altresì la riprova della necessità che l'opera intrapresa si sviluppi e si compia. Nelle varie opinioni pubbliche non sono mancati, in questi tre mesi, segni indubbi ad indicare quale sia la decisa volontà popolare e la deliberata aspettativa con cui essa considera l'importante problema. Se l'opera di pacificazione e di ricoslmzione nazionale ed internazionale di questo faticoso dopoguerra non vuole essere compromessa, è ormai palese ogni giorno di più che gli armamenti debbono ridursi in misura sempre maggiore e il disarmo diventare una realtà effettiva. Quantunque l'odierna occasiona porli a constatazioni liete, non sarebbe giusto nascondersi che la via da percorrevi resta anche essi: lunga. E' però motivo di sincera soddisfazione, come dicevo incominciando, di constatare il progresso che in questa direzione rappresenta l'accordo raggiunto fra i tre Governi del Giappone, dell'Impero britannico e degli Stati Uniti. Le parole di soddisfazione che sono state così autorevolmente pronunciale a questo proposito trovano eco simpatica nel ìiostro animo, lo desidero felicitarmi coi nostri illustri e valorosi collegio per i risultali conseguiti. Lo slesso sentimento, oltre che a nome della Delegazione italiana, esprimo anche a nome del Governo d'Italia ai Governi dei tre grandi Paesi amici. Anticipo ad un tempo e con genuino piacere, il momento in cui, ripresi in modo appropriato e condotti con la ferma volontà di riuscire, i negoziati fra l'Italia la grande Sazione vicina e amica, l'acordo die ancora manca possa ve nire ad aggiungersi e a completare quello fra Giappone, Gran Breta gna e Stati Uniti. Un'altra parte dell'accordo che viene oggi firmalo merita particolare attenzione: quella che stabilisce la vacanza annuale delle costruioni delle navi da battaglia. Mi sia consentito di ricordare qui che la elativa proposta ■ fu formalmente avanzata dal Capo del Governo italiano fin dal 1928. Noi siamo lieti che questo ideale sia oggi diventalo realtà, e lauto più lo saremo se la vacanza navale si rinnovi e si consolidi e possa condurre per via naturale all'abolizione delle navi da battaglia e aprire in tal modo la via alle possibilità di future e maggiori riduzioni anche di altre categorie di navi. Dopo le dichiarazioni fatte 'dal Capo del Governo italiano e, nel corso di questa Conferenza, dal Capo della delegazione, e dopo quelle che ho indicato ft.no ad ora, non occorre illveblfacoduesQupesetepicasiraconmzitataarpcdlae'che la Delegazione italiana torni ad sgppvslgampatdlnrlpagdoaMstvis a a e i o a a a l l o e e llustrare ?;.' spirito con cui il Governo e la Nazione guardano al problema del disarmo. La concezione ascista- è retlilinca e si mantiene costante. Gli armamenti debbono ridursi al più basso livello possibile: essi debbono avere scopo difensivo. Qualunque ragionevole iniziativa per la loro riduzione troverà il consenso e la collaborazione più volenerosa dell'Italia. Mi resta un ultimo e gradilo compito: esprimere anche a nome del capo e dell'intera delegazione, il simpatico ricordo che portiamo dei rapporti avuti in questo periodo coi colleghi di tutte le altre delegazioni; rinnovare i nostri ringraziamenti alla città di Londra e alla Nazione britannica per la cortese ospitalità, manifestare al Governo britannico e al suo Primo Ministro, all'illustre presidente della Conferenza, riconoscenza e ammirazióne per l'opera sagace e infaticabile compiuta al fine di dirigere e condurre a compimento il nostro lavoro. La cerimonia d Dopo le prudenti e alquanto meste dichiarazioni del capo delegato giapponese, i delegati si sono alzati per recarsi al tavolo centrale e apporre la loro firma al trattato navale. Primo a firmare è stato Stimson, séguito dai membri della Delegazione americana. Le altre Delegazioni hanno firmato per órdine alfabetico di nazionalità, ed al momento in cui la seduta vera e propria 6t>ava per chiudersi, si è alzato a parlare Briand. Egli ha dichiarato essere stato pregato dai colleghi di tutte le Delegazioni di prendere la parola per ringraziare MacDonald per l'opera da lui svolta durante la Conferenza, per l'imparzialità di cui ha sempre dato prova e per l'ottimismo che non lo ha mai abbandonato e che ha infuso coraggio e fede a tutti i delegati. A nome delio diverse Delegazioni, Briand ha offerto la tradizionale penna d'oro a. MacDonald. Ancora una volta il Ministro francese degli Esteri riusciva ad esercitare il suo ormai noto fascino sui più diversi uditori. Delegati e pubblico non vi resistevano e accoglievano la fine della improvvisazione di Briand con calorosi applausi, i primi che siano scoppiati in quest'aula solenne di San Giacomo da quando essa si è trasformata in sede delia Conferenza di Londra. MacDonald ha ringrazialo Briand ed i membri delle diverse Delegazioni per il prezioso loro dono della simbolica penna, e subito dopo la parola è stata data al nostro ambasciatore, barone Bordonaro, il quale ha tenuto a che non si dimenticasse, fra tanti scambi di cortesie, una persona che aveva tanto cooperato al successo della Conferenza e che era stata di così prezioso aiuto a tutte le Delegazioni, e cioè il Segretario generale della Conferenza, sir Maurice Hankey. La cerimonia è terminata in una sala attigua, ove MacDonald, sotto l'accecante luce dei riflettori cinematografici, ha rivolto parole calorose di commiato e di ringraziamento ai giornalisti che, egli ha detto, hanno prestato un valido aiuto alle Delegazioni e hanno facilitato il successo della Conferenza. La Delegazione americana è partita stasera da Londra alia volta di Southampton, per imbarcarsi domattina all'alba diretta a New York. Briand e Dumesnil Jianno pure abbandonato Londra nel pomeriggio e saranno seguiti domani dal resto del personale della Delegazione francese. Domattina alle 9 partiranno dalla stazione di Victoria gli ammiragli Sirianni ed Aeton e gliesperti della Delegazione italiana. Il preambolo del Trattato La vacanza navale li preambolo del trattato navale di Londra è così concepito: «11 Presidente degli Stati Uniti d'America, il Presidente della Repubblica Francese, S. M. il Re diGriIdGrtsisznmdevicccripdgmn e o o e . e i i Gran Bretagna, ed Irlanda e dei territori britannici al di là dei mari, Imperatore delle Indie, S. M. il Re d'Italia, e S. M. l'Imperatore del Giappone, ansiosi di prevenire i pericoli e di ridurre i gravami inerenti a una rivalità di armamenti, desiderosi di far progredire l'opera iniziata dalla Conferenza di Washington e di facilitare la realizzazione progressiva di una limitazione e di riduzione generale degli armamenti, hanno risoluto di concludere un trattato per la limitazione e la riduzione degli armamenti navali, ed hanno a tal uopo designati i loro plenipotenziari ». La successiva parte prima, che comprende cinque articoli, stipula che dal 1931 al 193G le alte parti contraenti non eserciteranno il diritto per essi sancito dal capitolo 2, parte 3.a, del trattato d Washington di mettere in cantiere il tonnellaggio di rimpiazzo di navi di linea con facoltà tuttavia di sostituire le navi perdute o distrutte accidentalmente.'La-Francia e l'Italia potranno costruire il tonnellaggio di rimpiazzo che esse erano autorizzate ad impostare nel 1927 e nel 1929 in conformità del trattato stesso. Seguono le disposizioni di carattere tecnico inerenti alla riduzione e demolizione entro trenta mesi dell'entrata in vigore del trattato di navi di linea americane, inglesi e di una giapponese. Tuttavia una. di queste unità per gli Stati Uniti, l'Inghilterra e il Giappone potrà essere con servata nella flotta rispettiva per uso di nave scuola. Il trattato estende la definizione di Washington alle navi portaaerei, alle unità superiori alle 10.000 tonnellate e stipu la il divieto per tutte le parti con traenti ad acquistare o costruire entro la propria giurisdizione a partire dalla entrata in vigore del trattato, navi portaerei di dislocamento uguale o inferiore alle 10.000 ton nellate armate con cannoni di cali bro inferiore ai 155 millimetri. La parte seconda si compone di otto articoli e di tre allegati. Essa è di carattere strettamente tecnico e riguarda la determinazione del dis locamento « standard » delle unità di superficie e dei sommergibili. Es sa sancisce il divieto di acquistare e di costruire entro la propria giurisdizione sommergibili di spostamento superiore alle 2000 tonnellate o armati di artiglierie di calibro superiore a 130 millimetri, lascian do però facoltà di conservare, costruire o acquistare un numero massimo di tre sommergibili dì spostamento non superiore alle 2800 tonnellate ed armati di artiglieria da 155 millimetri. A questo proposito la Francia può conservare una unità già varata di 2800 tonnellate armata con artglieria da 203 millimetri. Vengono così definite le navi cosidette esenti, non soggette a limitazioni. L'articolo 1 stabilisce poi la redola di notificazione delle nuove costruzioni precisando che nel mese successivo alla data di messa sullo scalo e di completamento di una nave da guerra, le Potenze contraenti si comunicheranno le dimensioni principali dello scafo ed il calibro massimo della artiglieria. Il primo allegato si riferisce alle regole di rimpiazzo, il secondo alle radiazioni, il terzo alle navi speciali che ciascuna Potenza contraente potrà conservare per la durata della loro vita. La parte terza si riferisce all'accordo delle Potenze oceaniche (Gran Bretagna, Stati Uniti, Giappone) e si compone di otto articoli. In essa vengono definiti gli incrociatori (di visi in due sottoclassi distinte dal calibro delle artiglierie superiori o inferiori a 155 mUli-metri) e i cacciatorpediniere, il tonnellaggio dei quali per queste Potenze non può superare il dislocamento di 1850 tonnellate. Alla data del 31 dicembre lìtoO il tonnellaggio totale delle classi di navi limitate dal trattato non deve essere superiore alle cifre seguenti: Incrociatori con artiglieria superiore al calibro di 155 millimetri: Stati Uniti 180.000; Gran Bretagna 146.200; Giappone 108.400; con artiglieria inferiore al calibro di 155 min.: Stati Uniti vvsaizarusacabgtanmdtrvnlgpplvlarr1tsddCgcn2vsnda143.500; Gran Bretagna 192.200; Giap- a e à e o pone 100.450. Cacciatorpediniere: Stati Uniti 150.000; Gran Bretagna 150.000; Giappone 105.500. Sommergìbili: 52.700 per tutti e tre i Paesi. Il numero di incrociatori armati con cannoni di calibro superiore a 135 millimetri non potrà superare i 18 per gli Stati Uniti, i 15 per l'Impero Britannico e i 12 per il Giappone. E' autorizzato per gli incrociatori armati con artiglieria inferiore a 155 millimetri e per i cacciatorpediniere un trasferimento non oltrepassante il dieci per cento del tonnellaggio totale della classe nella quale questo si effettuerà. La clausola di salvaguardia Infine l'art. 21 concernente la noia clausola di salvaguardia che è cosi livellata: « Se nel corso della durata del presente trattato una delle altre parti contraenti ritenga che le esigenze della sua sicurezza nazionale, per quanto riguarda le navi da guerra limitate dalla parte terza del presento trattato, siano militarmente influenzate dallo numerose costruzioni di oltre Potenze all'infuori di quelle vincolate alla parte terza del presente trattato, tale alta parte contraente notificherà alle altre parti l'aumento al quale essa avrà bisogno di procedere in una o più classi di navi da guerra, specificando in particolare l'aumento considerato e la ragione per cui avrà diritto di procedere a tale aumento. «In conseguenza di ciò, le altre parti aVran.no il diritto di procedere all'aumento proporzionale nelle classi considerate e si consulteranno prontamente per via diplomatica sulla situazione così creata ». La parte quarta, composta di un solo articolo, adotta come regola stabilita di diritto internazionale l'obbligo per i sommergibiLi di conformarsi noi riguardi della loro azione contro le navi mercantili alle stesse regole stabilite per le navi da guerra di superficie e il divieto per tutte le navi da guerra, salvo il caso di rifiuto persistente i fermarsi ovvero di attiva resistenza alla visita, di affondare o di rendere incapace alla navigazione una nave mercantilo senza averne salvato passeggeri, equipaggio e carte di bordo. Le imbarcazioni di bordo sono considerate come luoghi di salvezza, a meno che la vita dei passeggeri e dell'equipaggio non sia garantita dallo stato del mare e dal tempo, dalla prossimità di terra o dalla presènza di un'altra nave atta a prenderli a bordo. Tutte le altre Potenze non interessate al presente trattato sono invitate ad esprimere la loro decisione a tale regola. La durata del patto La parte quinta ed ultima stabilisce che il trattato rimarrà in vigore fino a tutto il 1936, salvo la parte concernente la regola di impiego dei sommergibili che non ha limite di durata; che se non intervenga un accordo più generale di limitazione degli armamenti navali, al quale tutte le Potenze parteciperanno, le parti contraenti si riuniranno in nuova Conferenza nel 1935 per concludere un nuovo trattato che sostituisca il presente. Nessuna disposizione del quale pregiudica però il futuro atteggiamento dei contraenti stessi a tale nuova Conferenza. 11 trattato entrerà in vigore per gli Stati Uniti, l'Impero Britannico e il Giappone non appena saranno depositate le ratifiche della Francia e dell'Italia. Le parti 1, 2, i, 5 del trattato entreranno in vigore per le dette Potenze. In caso contrario, questo parti entreranno in vigore nei riguardi della Francia e dell'Italia all'atto del deposito delle ratifiche rispettive. I diritti e gli obblighi risultanti, dalla parte terza sono limitati agli Stati Uniti, all'Impero Britannico e a! Giappone. Le parti contraenti si accorderanno circa le date e le condizioni secondo le quali gli obblighi assunti con la parte terza dalle Potenze oceaniche legheranno queste nei riguardi della Francia e dell'Italia. Un accordo determinerà nello stesso tempo i corrispondenti obblighi della Francia e dell'Italia nei riguardi delle altre alte parti contraenti. B. P.