La convenzione commerciale firmata a Ginevra

La convenzione commerciale firmata a Ginevra La convenzione commerciale firmata a Ginevra Fieno riconoscimento delle proposte italiane Ginevra, 24 notte Si è 'chiusa stasera la Conferenza preliminare per un'azione economica concertata, iniziatasi a Ginevra il 17 .febbraio scorso sotto il nome di Conferenza per la conclusione di una tregua doganale. Questo cambiamento di home non è privo di significato. Infatti l'oggetto principale della Conferenza, e cioè la conclusione di una convenzione intesa a vincolare i dazi doganali dei Vari Paesi per la durata di due anni, è venuta completamente a mancare .date le enormi difficoltà di ^realizzatone pratica. Tali difficoltà, come si ricorderà, erano state messe in luce con schiettezza fascista mei discorso pronunziato all'inizio ideila Conferenza da S. E. Bottai, il quale aveva dichiarato l'idea della tregua doganale come prematura e iaveva segnalata la necessità di orientare la collabrazione economica 'degli Stati europei sopra il principio dei trattati bilaterali e non su quello dei trattati plurilaterali. Ispirandosi a questo concetto, la Delegazione italiana ebbe a proporte alla Conferenza una clausola secondo la quale le parti contraenti tei impegnano a non fare uso, prima del primo luglio 1931, della facoltà di denunciare i trattati di commercio bilaterali in vigore attualmente tra essi. Tale concetto è stato accolto dalla Conferenza, e infati la convenzione commerciale che essa ha approvato stasera ha, come base essenziale, il principio 'della proroga dei trattati di commercio. Le disposizioni che seguono sono dirette a prolungare i rapporti tra le parti contraenti per quanto riguarda gli aumenti dei dazi Hocanali non consolidati nei trattati di commercio. Tuttavia la convenzione non sancisce alcun divieto di aumento di tali dazi. Essa si limita a spiegare che quando una delle parti "ontraenti ritenga di essere lesa da eventuali aumenti di dazio effettuati da un'altra parte contraente, la prima ha il diritto di domandare l'apertura dei negoziati per ristabilire l'equilibrio degli scambi turbati dagli aumenti in parola. Ove tali negoziati non debbano condurre ad un componimento amichevole, la parte lesa avrà la facoltà di denunciare la convenzione: ciò è quanto d;re che i rapporti tra le parti in «•ausa ritornerebbero in questo caso allo stato in cui si trovavano prima della firma della convenzione. Come si vede, il principio della tregua che aveva determinato la convocazione della Conferenza completamente tramontato e la convenzione qual'è stata definitivamente approvata rimane inoperante ver la parte che riguarda l'aumento dei dazi doganali vincolati. Essa invece costituisce un risultato concreto per la pai-te che riguarda la proroga dei trattati bilaterali. Questo risultato concorda pienamente colla previsione fatta da S. E. Bottai ed è dovuto all'opera sagace ed oculata della delegazione italiana, che non ha perduto nessuna occasione per richiamare alla realtà i membri della Conferenza. Non meno efficace collaborazione e stata prestata dalla delegazione italiana ai lavori della Conferenza per quanto riguarda la elaborazione del protocollo concernente il programma degli accordi futuri sotto la abile direzione di S. E. De Michelis, che dopo la partenza di S. E Bottai è rimasto a capo della dale gazione italiana, e con l'efficace col lab&razic-ne dei delegati aggiunti, ministro plenipotenziario Cianciarel, dott. Troise, dott. Pilotti, dott. Mariani e degli esperti Anzillotti, Colombo, Caravalle, Rovck e Ferrante. La Delegazione italiana, come ha contribuito al raggiungimento dei risultati sopra ricordati nella discussione per la conclusione della convenzione commerciale, cosi ha costantemente partecipato con instancabile attività alla elaborazione 'del protocollo e, inspirandosi ai principii di una collaborazione razionale degl' stati in vista del miglioramento delle condizioni economiche europee, la Delegazione italiana ha inteso portare il suo contributo ai lavori della Conferenza nel senso di elaborare un programma di lavori agevole .semplice e razionale. Essa ha fatto valere a^pitì riprese, in seno alla Conferenza, il suo fermo convincimento che la complessità della materia mwwaallo studio richiedeva la massima prudenza nella fissazione ^Procedura da seguire per giungere ad una soluzione. Alcune delegazioni, e tra queste la britannica e la francese, avevano 'consentito perchè la Conferenza precisasse senz'altro la data ai convocazione di una seconda conferenza destinata a mettere in opera i suggerimenti espressi dal protocollo. La delegazione italiana, ha ritenuto opportuno far presente il pericolo di una tale procedura che avrebbe potuto trascinare la Società delle Nazioni alla convocazione di nuovi congressi internazionali destinati per insufficiente preparazione a trasformarsi in accademie vane. D'altra parte essa ha ritenuto necessario far rilevare come il compitp dell'attuale Conferenza non potesse essere che quello della elaborazione di un programma di carattere generale, rinviando agli organi responsabili della Società delle Nazioni o^ni decisione definitiva circa il seguito da dare alle indagini e agli studi della presente Conferenza. Queste considerazioni hanno pre*o la loro forma definitiva nell'artijBÓlo primo del protocollo che affida all'organizzazione economica della Società, delle Nazioni il compito di domandare ai Governi il loro avviso circa il seguito da dare alle varie proposte formulate dal protocollo. La procedura ulteriore sarà fissata dal Consiglio della Società delde NTa zioni. Nelle disposizioni successive il protocollo segnala le materie sulle quali potrebbero essere intrapresi i negoziati, e tra queste: l'adozione di una nomenclatura doganale unificata; la semplificazione delle formalità doganali, i premi alle espor fazioni, il protezionismo indiretto nelle questioni di doppia imposta, 1 trattamento degli stranieri, la que stione veterinaria., eccetera. Come si vede, la Conferenza ha finito, sia pure dopo lunghe e labo riose discussioni, per accettare in pieno i principi sostenuti dalla Delegazione italiana e deve quindi essere messo in luce il successo brillantissimo riportato dalla Delegazione ita/liana in queste riunioni nelle quali si è affermata tra le più attive e meglio preparata. Nella seduta di quest'oggi, gli atti internazionali predetti, e cioè la convenzione commerciale e il protocollo concernente il prorgamma degli accordi futuri, sono stati presen tati alla approvazione e alla firma. La convenzione commerciale è stata firmata dai seguenti paesi : Italia. Francia, Inghilterra, Germania, Belgio, Austria, Svizzera, Olanda. Lussemburgo, Spagna e Finlandia. Il protocollo concernente gli accordi futuri ha raccolto 15 firme, e "ioè quelle dei Paesi predetti, più la Lettonia, la Lituania, la Grecia e il Portogallo. (Stefani). La portata degli accordi Ginevra, 24 notte. La Conferenza ginevrina ha oggi proceduto all'approvazione e alla firma dei tre documenti che sono asciti dalle discussioni durate oltre cinque settimane: convenzione commerciale protocollo relativo ai futuri accordi economici e l'atto finale. La prima è stata firmata dai seguenti Paesi: Italia, Francia, Inghilterra, Germania, Belgio, Austria, Svizzera, Olanda, Lussemburgo, Estonia e Finlandia. Il (protocollo è stato firmato dagli undici Paesi suaccennati a cui si sono aggiunti la Grecia, la Lettonia, la Lituania e il Portogallo. L'atto finale ha raccolto 17 adesioni, e cioè in più quelle della Norveglia e della Svezia. -Dei tre documenti 11 primo appare in dubbiamente come il più importante. S. tratta, come già abbiamo detto, di un impegno preciso, tra le varie parti, di non valersi per un periodo di un anno, a partire da oggi, della facoltà di denunziare 1 trattati di commercio attualmente in vigore. Per quanto concerne poi i Paesi senza tariffe contrattuali, ma a unica tariffa generale autonoma, come l'Inghilterra, l'Olanda, la Danimarca, Il Portogallo, la Norvegia, la convenzione comporta l'impegno di non introdurre alcuna maggiorazione nei diritti protettivi durante il periodo considerato. L'economia generale della convenzione commerciale si può pertanto riassumere in questi due termini : proroga dei trattati di commercio e quindi immutabilità temporanea delle tariffe consolidate tra i Paesi a regime protezionista e impegno di non elevare i proprli diritti doganali da parte dei paesi a regime liberista La maggior .ibertà lasciata al Paesi del primo ruppo. i quali sono impegnati esclusivamente per la parte contrattuale delle loro tariffe, mentre i secondi si impegnano genericamente per tutti i loro dazi di protezione, è stata temperata da alcune disposizioni che impongono allo Stato, che intende effettuare una maggiorazione tariffaria, un preavviso di 20 giorni all'altra parte contraente e l'accettazione di una proceiura amichevole per ottenere l'intesa con 11 Paese che si credesse leso. Tuttavia si fa accenno anche all'obbligo del preavviso e dei negoziati In certi determinati casi, come quelli dei dazi-catenaccio, imposti specificatamente dalle leggi nazionali e nei casi cosiddetti d'urgenza, fra 1 quali sono compresi nauralmente quelli dei dazi imposti o modificati con' decreti legge, come In Italia. In' tutti i casi anzidetti, lo Stato .ihe si ritiene leso ha comunque la facoltà di recedere dalla convenzione e di riprendere piena libertà d'azione per quanto concerne gli obblighi e i diritti dipendenti dal trattato di commercio che lo legano con l'altra parte Questa facoltà della denunzia della convenzione è la sola remora — se tale importanza essa può avere — all'aumento delle tariffe doganali durante il periodo previsto dalla convenzione stessa. A chi ha seguito le alterne vicende della Conferenza ginevrina e l'attività ivi svolta dalla nostra delegazione, a cominciare dall'incisivo discorso di S. E. Bottai, appare manifesto che la convenzione commerciale firmata oggi nella sala vetrata del Consiglio societario, si informa nelle sue grandi linee alle tesi propugnate dall'Italia. Riconosciuta l'immaturità degli accordi doganali collettivi e la irrazionalità della tregua doganale — oggi sepolta perfino nel nome con la adozione della nuova qualifica di convenzione commerciale — la Conferenza, sotto la costante pressione delle proposte della nostra delegazione, si è* poco alla volta, piegala ad ammettere' 11 concetto della utilità fondamentale del trattato bilaterale di commercio informando su tale concetto ] suoi lavori Per giudicare del valore e della importanza del risultati raggiunti con l'approvazione de) documento odierno, bisognerà naturalmente attendere là convenzione alla prova dei fatti, vedere cioè da quali Stati essa sarà ratificata, e come sarà accolla. E' da tener presente, infatti, che la convenzione commerciale non entrerà In vigore che dopo 11 primo novembre pros- Simo, allorquando cioè gH Stati che l'avranno da qui ad allora ratificata, si riuniranno peir fissare la data della sua entrata in vigore e le relative modalità. Dato che nel frattempo la convenzione non costituisce un impegno legale, ma tutt'al più un obbligo morale è evidente che il carattere della convenzione dipenderà tutto dallo spinto con 1- quale essa sarà considerata ed eseguita da singoti -Governi. La convenzione durerà fino al primo aprile 1931 e potrà poi essere prorogata di sei mesi in sei mesi. Il Protocollo e l'atto linaio Il protocollo concernente gli accordi economici futuri, cosi come l'atto finale della Conferenza, non costituisco no degli impegni definiti a scadenza fissa, come la convenzione commercia le, limitandosi entrambi a precisare le grandi linee di un programma di stu di e di consultazioni, programma affi dato alla organizzazione economica della Società delle Nazioni, e sui qua li sarà chiamato poi a pronunziarsi Hi Consiglio In vista degli eventuali! ulteriori sviluppi. G. T.

Persone citate: Anzillotti, Bottai, De Michelis, Ginevra Fieno, Mariani, Pilotti, Troise