La gente di mare dinanzi alla Magistratura del lavoro

La gente di mare dinanzi alla Magistratura del lavoro La gente di mare dinanzi alla Magistratura del lavoro Finora le sole categorie di lavoratori del mare per le quali sia stato possibile concludere i patti di lavoro sono gli Stati Maggiori e gli impiegati amministrativi dipendenti dalle Società aranatrici sovvenzionate dallo Stato. Per le altre categorie di personale della marina passeggeri, della marina da carico, di quella velica e dei servizi minori portuali, mancano tuttora i contratti. Fin da due anni fa, furono iniziate le trattative fra le due Confederazioni per la stipulazione del contratto collettivo di arruolamento per la Marina da carico, nella speranza che questo potesse servir di base o di modello per i contratti delle altre categorie. Ma le trattative dirette fra le due Associazioni non approdarono ad alcun risultato e Invano furono continuate presso il Ministero delle Corporazioni e quello delle Comunicazioni, alla presenza dei due Ministri. Solo un punto nel frattempo veniva risolto: quello del trattamento salariale. Per tutto il resto, essendo stata chiaramente dimostrata la impossibilità di un accordo fra le parti, la vertenza è stata, del pari, portata avanti alla Magistratura del Lavoro di Roma: la quale, quindi, dovrà formulare il contralto collettivo di arruolamento per i marittimi di ogni categoria addetti sia ai servizi nautici, sia a quelli complementari delle navi, nazionali da carico. Come è noto, la discussione della causa avrà inizio oggi: ci sembra, pertanto, opportuno riassumere brevemente e con la maggiore chiarezza possibile le questioni principali su cui le parti sono in conflitto e che hanno originato la grave vertenza. Tipi di contratto La prima di esse è quella del tipi di contratto di arruolamento. Un marittimo può essere arruolato o per un certo viaggio o per un certo periodo di tempo o per un periodo di tempo indeterminato. La gente del mare chiede che sia mantenuta la possibilità di stipulare contatti di arruolamento di tutti i tre V*: il contratto a viaggio a quello a tempo determinato dovrebbero esser mantenuti perchè sono contemplati dal Codice di commercio e sono attualmente in uso nella marina; quello a tempo indeterminato perchè rappresenta il normale rapporto di impiego in tutte le industrie. Gli Armatori, invece, chiedono che sia mantenuto il contratto a tempo indetcrminato come noi~male e quello a viaggio per casi speciali, ma che sia soppresso il contralto di arruolamento a tempo determinato. Essi osservano che, per le navi da carico, non si può in precedenza determinare la durata del viaggio e che,quindi, non è possibile, praticamente, far coincidere la scadenza del termine del contratto col ritorno-della nave ad un porto di armamento. Queste le richieste delle due parti: e il divario, sul terreno formale, non è grande. La Gente del ma* re, infatti, dichiara di non avere alcuna particolare simpatia per il contratto a tempo determinato; e gli Armatori, alla loro volta, non 6ono assolutamente contrari a che questa forma di arruolamento 6ia mantenuta, purché si ammetta che il marittimo possa esser licenziato prima della scadenza del termine e senza indennità. Il divario, invece, è grande nella parte sostanziale della questione: la Gente di mare mira ad ottenere ! l'arruolamento a tempo indeterminato e una disciplina di esso tale da Rassicurare ai marittimi «la contil""1'" re,a,'l'a del rapporto di lavoV0" ossi!a',una cert? stabilità; gli ' gli Armatori, invece, difendono egualmente l'arruolamento \ tempo indeterminato, ma proprio nell'intento opposto di riservare al datore di lavoro la maggiore libertà possibile di fronte al marittimo : e cioè la libertà di licenziarlo col minore dispendio. Lloenziamenta La Gente del mare chiede: 1. ) che l'armatore, per risolvere il contratto a tempo indeterminato, debba fare all'arruolato un pr«aut'i>o-di un certo numero di giorni prima del licenziamento: precisamente da 15 a 3 giorni secondo il grado; 2. ) che la risoluzione del contratto possa avvenire solo nel porto di armamento della nave; 3. ) che sia pagata al marittimo licenziato una determinata indennità, in proporzione del servizio prestato e, in osni caso, non inferiore ad un mese di salario. Gli Armatori, invece, chiedono: 1. ) che sia abolito il preavviso; 2. ) che la risoluzione dei contratto possa avvenire anche fuori del porto di ari-uolamenlo, salvo, in questo caso, l'obbligo per l'armatore di « restituire » l'arruolato a quel' porto; 3. ) che le indennità di licenziamento siano ridotte a proporzioni più modeste e che sia abolito il minimo di indennità. Le ragioni ili qiuste opposte richieste sono evidenti c non è qui il caso di discuterle. Vale solo la pena di chiarire perchè gli Armatori sian contrari a che venga introdotto l'obbligo del preavviso, il quale, viceversa, ha larga applicazione nelle altre industrie. Gli Armatori, in sostanza, dicono: o il preavviso vien fatto durante la navigazione, e in questo caso il marittimo non può profittarne, ossia non può cercare un'altra occupazione; o il preavviso vien fatto quando la nave è in un porto estero e, del pari, il marittimo non può profittarne; o, infine, vien fatto quando la nave si trova in patria, e in questo caso il marittimo non può ritirare il libretto di navigazione sino allo sbarco e, senza il libretto, non può iscriversi ai turni di collocamento, nò può documentare la sua pratica professionale agli armatori eventualmente dispu.-ii ad assumerlo in servizio. La Cento di mare, dal canto suo, sostiene che la soppressione del pre»

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