I lavori parlamentari

I lavori parlamentari I lavori parlamentari Il bilancio delle Corporazioni alla Camera Il disegno legge sulla cittadinanza al Senato Roma, 10 notte. Alla Camera questa sera è stato di sLribulto il bilancio del Ministero delle Corporazioni, l'ultimo in ordine di tempo presentato dal Ministero delle Finanze, e die è assai Interessante, perchè oltre a risultare Innovalo per il passaggio del capitoli dell'industria, del commercio e del lavoro dal cessato dicastero dell'Economia Nazionale, contiene per la prima volta il bilancio del fondo speciale delle Corporazioni e le cifre complessive delle entrate e delle spese per le varie Confederazioni. Le spese per l'esercizio 1930-31 vengono previste per i servizi dipendenti dal Ministero delle Corporazioni in un complesso di L. 42.507.344,80, con aumento di L. 41.031.744,80 in confronto del 1929-30. Non tutta però la somma di !.. 41.031.744,80 si traduce in aumento di spesa, in quanto la massima parto di essa e cioè L. 40.423.904.S0 proviene da fondi trasferiti dal bilancio del cessato Ministero dell'Economia Sazio naie. Le spese del Ministero sono cosi ripartite: Spesa ordinaria — Spese generali: L. 2.78S.000; pensioni ed indennitàL. 320.000; industria e miniere: L. 20.325.000; commercio e politica economica: L. 7.263.500; lavoro e previdenza: L. 2.293.000; Comitato centrale annonario: L. 1.400.000. Totale della parte ordinaria: L. 34.389.500. Spesa straordinaria — Spese generali: li: 1.000.000; industria e miniere: 8.000.464,80: commercio e politica economica: L. 8.2S0.000. Totale della parte straordinaria: L. 18.117.744,80. Lo slato di previsione delle entrate del fondo speciale delle Confederazioni reca complessivamente V* 46.150.000. Ad altrettanto ammontano le 6pese. che sono cosi ripartite: spese per gli organi centrali corporativi L. 1.150.000; per propaganda e cultura corporativa L. 1.970.000; per assistenza economica e sociale L. 4.800.000; per vigilanza L. 900.000; per amministrazione e generali L. 3.370.000; rimborsi e concorsi L. 1.500.000; spese di primo impianto e per contribuzioni straord. L. 9.600.000; operaz. per conto di terzi L. 20.450.000. 1 bilanci delle Confederazioni pareggiano nelle seguenti cifre: Confederazione generale fascista dell'Industria italiana: L. 13.2OO.U00; Confederazione nazionale fascista del commercio L 8.296.000: Confederazione nazionale fascista agricoltori: L. 8.700.000; Confederazione gener"ale bancaria: L. 330.000: Confederazione imprese trasporti marittimi ed aerei:!.. 988.636; Confederazione trasporti terrestri e navigazione interna: !.. 3.771.77'J; Confederaz. sindacati fascisti dell'industria: !.. ll.680.0f» Confederazione sindacati fascisti de! commercio- !.. 2.731.033; Confedcrazlo ne sindacati fascisti dell'agricoltura: L. 5.360.000; Confederazione sindacati fascisti bancari: L. 390.000; Confederazioii? genie di mare e dell'aria: L. 5.227.840; Confederazione sindacati fascisti trasponi terrestri e navigarlo ne interna: L. 5.524.014; Confederazione nazionale lascista professionisti ed artisti: L. 1.110.000. Totale L. 67.342.352, Il riordinamento dell'Opera Combattenti •Mia Camera è stato presentato il di segno di legge del Capo de! Governo Primo Ministro, Segretario di Stato, per la conversione del decreto legge concernente l'attribuzione di poteri straordinari al commissario del Governo presso l'Opera Nazionale Combattenti per i! riordinamento degli urlici dell'Opera medesima. Nella relazione del Capo del Governo si legge tra l'altro: , , . , 1 « Da accertamenti compiuti dal Comminarlo governativo presso l'Opera Nazionale combattenti risultò l'urgente necessità di straordinari provvedimenti per meglio adeguare il funzionamento del servizi, e la situazione del rispettivo personali ai concreti interessi dell'ente. Le nonne del regolamento per il personale medesimo prescrivendo contratti di impiego a tempo indeterminato, ne consentivano già la rescissione in rnmlunque momento « per dispensa dal sei-vizio nell'interesse de! servizio ». Tuttavia la procedura all'uopo stabilita era di ostacolo alla necessaria, immediatezza dei relativi provvedimenti, mentre eccessivi si appalesavano gli oneri finanziari imposti al l'Opera dalle nonne medesime per la dispensa nel sopra accennali termini. In considerazione di ciò, con decreto'epge 14 febbraio r.t.'io, analogamente a quanto si dispose in onesti ultimi tempi per i più importanti comuni e per vari enti parastatali, sono stati conferii- "\ Commissario dell'Opera speciali poteri per la dispensa dal servizio del dipendente personale e per l'attribuzione dei posti eventualmente vacanti e si è ainii» determinato il trattamento economico del personale, dispensato nei gius-ti limiti delia liquidazione del conto individuale presso l'apposita Cassa di previdenza, i cui fondi sono costituiti in massima parte da versamenti dell'Opera e dalla liquidazione dellp indennità di licenziamento, previste dalla legge sull'impiego privato. Nei particolari riguardi della nomina e della revoca del direttore generale s|[provvedaadlatWb^e»al Og^iasa Ho governativo.feW^ifjg Consiglio consultivo delI Opera .ferme Consigli- 'asciando le altre norme vigenti in materie, in base alle quali spetta al Capo del Governo di provvedere alla nomina ed alle revoche anzidette ■. fili ordinamenti sulla cittadinanza Al Senato 11 Ministro Guardasigilli ha presentato un importante disegno di legge sulla cittadinanza. Scrive il Ministro neWa sua relazione che le mutate esigenze della vita nazionale, sia in rapporto a'ie nuovo direttive gchcrriii della politica italiana, die m rapporto alle nuove leggi sulla cittadinanza, emanate da altri Siali, rendevano Indubbiamente necessaria una revisione organica dei nostri ordinamenti sulla cittadinanza. L'on. Ministro dà quindi conio delle principali modificazioni olla V-b-ge vigente. Tra l'altro, mentre oggi il tìglio che sia stato riconosciuto o dleniarato giudizialmente se ò maggiorenne o emancipato conserva il proprio stalo di cittadinanza ma può entro l'anno dal riconoscimento o dalla dichiarazione giudiziale «leggere la cittadinanza determinata dalla fliliuzione. secondo il disegno di legge il principio ò capovolto. Cioè 11 tìglio maggiorenne o emancipato nel casi anzidetti acquista la cittadinanza del padre, ma può nnunziarvi entro l'armo dal riconoscimento o dalla dichiarazione giudiziale. Inoìtra si rende gc:iera:e l'acquisto della cittadlnuuza Italiana da parte degli stranieri nati nel liegno o figli di genitori quivi residenti da almeno cinque anni al ttnipo della loro nascita, quando ni compimento del 2l.o anno essi risiedano nel Hegno, salvo la manifestazione di una contraria volontà. Si £ poi eliminata una ingiustificata restrizione e si è deciso bastare che il padre o la madre, o l'avo materno siano stati comunque cittadini per fare beneficiare lo straniero delle facilitazioni .per l'acquisto della cittadinanza Italiana. Si Introduce e si disciplina l'istituto della cosiddetra piccola cittadinanza, senza cioè il godimento dei diritti politici e senza gli obblighi del servizio militare. La piccola cittadinanza lia sempre il carattere di concessióne in seguito a domanda dall'interessato. E' fatta por decreto reale, udito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'Interno di concerto con quelli degli Affari Esteri e della Giustizia, quando concorrano speciali circostanze, e Cioè che lo straniero appartenga a famiglia d'origine italiana, che abbia perduto la cittadinanza originarla, ovvero abbia dato prove non dubbie di sentimenti italiani, ed offra serie garanzie di contribuire al mantenimento del buoni nome italiano. Successivamente si attribuisce la piccola cittadinanza ai cittadini delle Isole italiane dell'Egeo, pure conservando ad essi lo statuto personale. Ai medesimi può essere poi concessa la cittadinanza comprendente il godimento del diritti politici e l'obbligo del servizio militare, con decreto reale udito il Governatore delie Isole su parere favorevole del Consiglio di Stato. L'art. 6 disciplina l'acquisto della cittadinanza « pieno Jure », che importa cioè 11 godimento dei diritti politici e l'obbligo de! servizio militare. Questo articolo riproduce sostanzialmente la legge vigente, ma aggiunge altri due casi in cui può essere concessa la cittodiiianza, e cioè a chi abbia ottenuto da almeno tre anni la piccola cittadinanza, e «ilio straniero adottato da un cittadino italiano. Con quest'ultima disposizione viene implicitamente affermato che il rapporto di adozione non influisce per sè sulla cittadinanza posseduta dall'adottato. Questi però può chiedere, senz'altro titolo oltre la adozione, la concessione della cltiad'naiiza italiana. Lo svinoolo dalla nazionalità Nel nuovo sistema poi non si ammette la perdita de jure o derivante dalla mera volontu dell'Interessato, e si stabilisce che può perdere la cittadinanza italiana colui il quale acquisti una cittadinanza struniera, dichiari di volere rinunziare a quella italiana e stabilisca effettivamente la sua residenza all'estero. Ma perdio Ja rinunzia abbia efllcacla è necessario che 11 Governo ne prenda atto, secondo te norme che saranno stabilite dal regolamento. Il potere del Governo è discrezionale, e du tale suo caratter" dipende la facoltà che il Governo ha di esonerare colui che vuole divenire straniero dell'obbligo di trasferire all'estero la sua residenza. La innovazione e profonda, ma occorre bene ri-»T».'are che il principio difensivo a cu,' la disposizione si ispira non £ nuovo. Molte sono infatti !<• legislazioni estere che richiedono |J eosldetto svincolo d'Ha nazionalità, rimesso al discrezionale potere del (ioverno, p;r poter acquistare una cittadinanza straniera. Lo stesso ari. 9 stabilisce poi clip il Governo può dichiarare la perdila, della cittadinanza ni chi senza il suo permesso accetti all'estero o nel Regno un impiego o una carica di carattere pubblico da un Governo estero o du un Ente che ne 6ia diretta emanazione. La dichiarazione costituisce un atto discrezionale del Governo; è indipendente dail'applicazione delle sanzioni stabilite datile leg gl speciali e non ealmo diùI'obbMgo dei servizio militare. Con lì disegno di legge si consente il riacquisto delta, cittadinanza perduta in seguito ad acquisto di clttadinan za estera, per il svmpatce' fatto di ristabilire la residenza nel Regno senza richiedere, come vuole l'attuale legge, un blennio di residenza nel Regno. Inoltre si ammette la possibilità per il Governo d1 imporre la Inibizione al riacquisto ó>lla cittadinanza ancn« .-con provvedimento di carattere gene- rate. Viene poi accentuata la natura! politica del provvedimento stesso, la¬ sciando al Governi ja facoltà di ini blre il rlocquisto deWa cntadlnanz" prescindendo dal parere favorevole del Consiglio di Stato, lutavu, a parte il rilievo chu spesso la Inibizione deve rsspre fatta d'urgenza, non sembra sia necessario un parere del Gjnsicrllo 0i stato por ariot'.ire un provvedfraerito di cnratfeiv d:r?n-:>»

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