Lo statuto delle Mutue per i lavoratori dell'Industria Rom 6 otte

Lo statuto delle Mutue per i lavoratori dell'Industria Rom 6 otte Lo statuto delle Mutue per i lavoratori dell'Industria o i n o o o o i i o a o , i a l e l e z l o e o fo ; o o o i o i ae o u l o mo oi a dl e, se nnllaa mue o a,,n. Sotto gli auspici del Ministro delle Corporazioni è stato oggi concluso un importante atto. E' stalo cioè delinitivameiite approvato con le norme usate per i contratti collettivi lo statutotipo per le Casse Mutue professionali interaziendali interne di assistenza per malattie per i lavoratori dell'industria di tutta Italia, Di questo importante istituto abbiamo dato ampi particolari nel corso delle lunghe e laboriose trattative oggi concluse. Basterà quindi accennari! alle principali disposizioni dello statuto per avere la tlsonomia di questo nuovo organismo assistenziale. Ogni Cassa istituita in applicazione delia norma XXV11I della Caria del Lavoro assume la denominazione di Cassa Mutua paritètica professionale interaziendale o interna. La Cassa ha per scopo di: corrispondere agli iscritti in caso di malattia una indennità giornaliera (alle donne anche in caso di parto previa deduzione però del sussidio eventualmente percepito in base al decreto legge 13 marzo 11)20 sulla tutela delle operaie e impiegate durante lo slato dl gravidanza e di puerperio); prestare gratuitamente agli iscritti in caso di malattia l'assistenza medicoctiirurg-ica e farmaceutica (alla donna in caso di parto l'assistenza ostetrica o di maternità) e in caso di necessità concorrere ulle spese di ricovero in case di cura; erogare a favore del coniuge dell'iscritto e, in mancanza di esso, al congiunti, viventi a totale carico dell'iscritto stesso, un sussidio all'atto della morte del medesimo, a titolo di concorso per spese funerarie; concorrere eventualmente nelle spese per altre forme di assistenza aventi relazione con l'assicurazione contro le malattie, come cure in stabilimenti idroterapici, climatici, balneari e in convalescenziari, e concedere sussidi agli iscritti che vengano a trovarsi in istato di indigenza in conseguenza di gravi malattie o di luttuosi eventi di famiglia. Sono iscritti presso la Cassa tutti gli operai di ambo i sessi occupali nelle industrie, oppure presso le aziende. Sono esclusi dall'assistenza gli operai che non abbiano ancora superato il periodo di prova. L'iscrizione del lavoratore alla Cassa è obbligatoria in forza dei patti contenuti nel contratto collettivo di lavoro. L'iscrizione alia Cassa decorrerà dal giorno in cui 11 lavoratore ha iniziato il rapporto di servizio in base a regolare atto dl assunzione, e cessa quando tale rapporto venga a mancare per l'iscritto, sia per dimissione, che per licenzia- Udca3 gvnregFqle11sotrsotegntadsthsalisMsl'aralelamntotavccgsddacszasbtrrcdtsttapmento. Nel caso che l'iscritto venga a I ncessare dl far parte della Mutua e si itrovi disoccupato, la Cassa sarà temi- sta a concedergli la prestazione suddetta fino a due mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. In caso di cessazione del rapporto di iscrizione con la Cassa, non è ammesso nò a favore del datore di lavoro nò a favore del lavoratore alcun rimborso dei contributi versati. Ad ogni operaio iscritto verrà rilasciato un libretto su cui dovranno essere segnate le generalità del lavoratore, i contributi pagata, i periodi di malattia e le indennità riscosse, Da Cassa provvede ai suol scopi conti contributo degli iscritti e con quelli dei datori di lavora. I contributi sono stabiliti in ragione dulia retribuzione giornaliera e grava per metà a carico del lavoratore e per metà o carico del datore di lavoro. Nel caso di cassa interna, il datore di lavoro è tenuta a mettere gratuitamente a disposizione della Mutua 1 locali e il personale amministrativo necessario per il regolare funzionamento dell'istituto che però conserva piena autonomia amministrativa. Le donne iscritte alla Cassa hanno diritto in caso di parto a una indennità pari all'ammontare dell'Intera paga da esse percepita, sempre che in precedenza abbiano versato alla Cassa almeno 18 contributi settimanali e. sotto deduzione del sussidio eventualmente percepito in base al decreto legge 13 marzo 1929. L'indennità di parto è concessa dalla Cassa per i 20 giorni precedenti e i 20 giorni successivi al parto. All'iscritto colpito da malattia è prestata a spese della Cassa l'assistenza medica, chirurgica, ospitaliera, farmaceutica. L'assistenza comprende la cura di ambulatorio, ia cura a domicilio, nonché gli interventi chirurgici il cui costo superi le lire 800. f^*t?.-Sure 6 lfl visi,e mediche sono effettuate presso 1 medici o agli ambulatori della Cassa durante l'orario da questa stabilito, eccetto il caso in cui roer le condizioni dell'ammalato sìa necessaria la visita a domicilio dello 5. j U assistenza ospitaliera accor- r.™*»-1!* ^assa ai pr°J>rii isoritti comprende il ricovero durante la malattia non cronica in ospedali, cliniche, staDiijmen.ii di cura, con i quali la Ca«a ??p5' apposite convenzioni sia 2!L . Mà? del "coverò che per la determinazione della retta giornaliera da corrispondersi dalla Caisa stessa. Qualora l'ammalato sia ricoverato ili luogo di cura non vincolato daMa convenzione di cui sopra, la Cassa rtoborsa all'iscritto le spese di ricovero nella misura che sarà stabilita di volta m volta dal Consiglio di amministrazione. Lo spese di ricovero nei limiti sopra indicati sono sostenute dalla Cassa per un periodo non superiore ai tre mesi. L'assistenza farmaceutica comprende la somministrazione gratuita dei medicinali e altri mezzi terapeutici, escluse le specialità Nei Comuni delle Provincie dove non sia stato possibile costituire un Dispensario o quando l'ammalato non possa recarvisi perchè degente in luogo diverso In cui ha giurisdizione la Cassa questa rimborsa all' iscritto le spesò per medicinali sulla scorta della prescrizione su indicata e in ragione del 70 per cento della tariffa stabilita dagli Ordini farmaceutici o in base ad apposita tariffa stabilita dalla Cassa. Il servizio medico agli effetti dell'accertamento dello stato di malattia, nonché dell' assistenza medico-chirurgica prestata dalla Cassa è svolto direttamente da questa a mezzo di un proprio medico o di un sanitario da essa designato. Ogni Cassa è retta da un Consiglio di amministrazione composto di 6 o 8 o 10 membri mddpcvZzdgmdsddsmnPtndrzzvdlepcugsn

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