Il nuovo Codice Penale

Il nuovo Codice Penale Il nuovo Codice Penale ie proposte delle Sottocommissioni - Unanime elogio all'opera di S,E. Rocco ... . , , Roma, 4 notte, in Nei prossimi giorni, secondo quanto grebbiamo annunciai», si riunirà in se- eluula plenaria la Commissione inter- ne arlamentare incariuata por esprimere suo parere richiesto dalla legge di lega sul progetto definitivo di Codice enale predisposto dal Ministro Guarasigilli S. E. Rocco. La Commissione dovrà nelle sue ossime sodine, esaminare i verbali ei lavori delle singole sottoconimiaoni, tra le quali fu suddiviso il la oro preliminare di studio e di analisi ul testo del nuovo Codice, riferendone osservazioni e le proposte, giudiando sullo questioni rimaste in sopeso per non essere stati 1 subcommtsari concordi, e fondere quindi le re zioni delle singole sottocomrnissionl n un'unica relazione, che dovrà essere ottoposta al Ministro Guarda*i£i 1 stira stampata in un volume relativo lavori preparatori! del codice facista. I reati contro lo Stato Siamo in grado di darvi alcuni par- dimla re gliIca forfatratplf13 stastadifNto te siofedraredesiococolarì dell'interessante lavoro coni-1 "1.aIdi ! i iuto dalle due souoeommissioni che rimo esaurirono la loro opera; vale dire la sottocommissione a cui fu eferito l'esame della prima parte del bro secondo, relativo alle disposizioi riguardanti i reati contro la persoalità dello Stato, contro il sentimento eligioso e contro la pietà dei defunti, ontro l'amministrazione della giustiia, ecc., a dellu sottocommissione a ui fu dato l'incarico di riferire sulla econda pturte dello stesso llb'i'O del Codice, vale a dire sui reati contro a fede pubblica, contro l'economia azionale, l'Industria e il commercio, ontro la moralità e il buon costume, intlne contro la persona. Intorno al delitti contro la personaità dello Stato, la sottocommissione, presieduta dal senatore Milano Franco d'Aragona, ha discusso lungamente per lue sedute, approvando ed elogiando 'opera del Ministro, ma facendo alcune osservazioni, piti formali che sotanziali, su qualche disposizione. Tra 'altro, l'on. Ungaro ha proposto che sia resa più larga e meno restrittiva "espressione usata dal Codice per 1 reati di Intelligenza con il nemico, specificando che il reato sussiste anello rpiondo il colpevole non ha alcuna intorilà o veste per influire sul Governo in un senso o nell'altro. Gli onorevoli Leonardi e Farinacci hanno fato osservazioni sul reato di favoreggiamento economico del nemico. Il senatore Caiisse Ila rilevato l'opportunità di distinguere Io spionaggio in tempo di pace da quello esercitato In tempo di guerra, stabilendo delle aggravanti per quest'ultimo, e di chiarire che cosa significhi la frase « compromettere la preparazione e l'efflcenza bellica dello Stato » per non lasciarne completamente l'apprezzamento al giudice: lo stesso senatore Callsse ha proposto di elevare la pena quando appunto jl sia compromessa la sicurezza e l'efflcenza bellica dello Stato, in rapporto ad altre ipotesi dell'art. 267. Successivamente, sempre in ordine alla stessa materia. 11 senatore Callsse e li senatore Ronireiii, il presidente e l'on. Leonnrd! hanno discusso lunganipnte sul testo dell'art 265 e dall'articolo 269, analizzando il concetto di . notizie segrete •; il senatore Caiisse ha proposto e la sottocommissione ha approvato, di stabilire la pena di morpcr ii reato di disfattismo politico e militare, se. ti eol[>evolp abbia agito in seguito ;i intelligenze con il nemico. Su proposta dell'ón. Leonardi, si ft stabilito di considerare la Istigazione e la apologia dei reati miVari. anche se fatte privatamente, naturalmente on aggravante quando siano fatte in sp1 mesnolitpoopriInchvapomciammrapsoilgimpfecosabssee è clactàsctdspndfdempdflsCrnpubblico Egualmente è stata proiKisM vàggravanter^r il reato d? disfattlsm , Leconomico., quando n colpevole abbia bagito d'intesa col remico. Infine, si] proposta dell'ori. Leonardi, é stato deciso di proporre che la non punibilità del reato di brigantaggio politico venga limitala agli ascendenti e ai discendenti. Sui delitti contro il sentimento religioso e contro la pietà dei defunti, ha riferiti, lungamente e dottamente, per Incarico del presidente, l'on. Leonardi, illustrando il concetto animatore della riforma attuata dal Guardasigilli la questa parte del Codice, con la quale lo stato, non piti agnostico dinanzi al fenomeno religioso e ili fronte alle varie convinzioni e professioni di culto che esso ammette, tutte le tutela, ma ha particolare riguardo per quel la che è la religione di Stato, la Cattolica, Apostolica, Romana. L'esame dettagliato delle disposizioni relative è stato concluso con unanime approvazione. Sui delitti contro l'amministrazione della giustizia ha riferito, pure per incarico de! presidente, il senatore Bonice'.li, la cui dotta relazione è stala approvata ed elogiata. La sottocommissione è stata concorde nell'elogtare la sistemazione data a questa materia nel nuovo Codice, ispirato a un selevato sentimento della maestà dellaIe e e n à e e l a , a»| : i ri i e rdi a iili u ustizia. Su alcune disposizioni si -ono svolle efficaci discussioni, e tra l'r.'.tro, dopo brevi osservazioni del =enaiore Doniceli!, si è deciso di sottoporre alla commissione plenaria l'opportunità o meno di estendere le pene stabilite per la falsa testimonianza e la falsa perizia anche ai testimoni e periti chiamati nei giudizi arbitrali. I delitti contro l'ordine pubblico Su! delitti contro t'ordina pubblico ha riferno esaurientemente l'on. Ungaro, il quale ha poi esposto i rilievi di alcuni sub-commissari In inerito alla nuova configurazione del reato di istigazione a delinquere, alla riduzione da a a 3 dei soggetti attivi perche -orga la figura di associazione a delinquere, al più ristrettivo concetto fissa:» nel nuovo Codice per quanto si attiene alla condizione di prossimo congiunto nei riguardi della non punibilità del reato di assistenza alla associazione criminale quando, ben intesò, sia data u'.lo singole persone e non alla associazione nel complesso. la materia dei delitti contro l'incolumità pubblica è stata affidata, per riferirne, all'ori. Farinacci, il quale si è soffermalo sul delitto di eccessiva velocità configurato come delitto colposo, facendo presenti le difficoltà in cui -i novera il giudice ne! riconoscere questo reato, data l'incertezza dei mezzi di valutazione, complicati dalla diversità dei veicoli, cosicché esso dovrà attenersi all'apprezzamento degligenti verbalizzanti, spesso privi di requisiti necessari per formulare un preciso giudizio. L'on. Farinacci proponeva quindi la soppressione di questo articolo, ritenendo sufficienti le norme adottate in materia dal Codice della strada, e alla proposta s! associavano i commissari Ungaro, Leonardi e Boni celli, I quali hanno affermato che sle prcMcupaziwilji*t--la_autel& ueua ì pubblica im " Ili, esse, ne, danno delle esigenze vitali del prò» esso. La sottocommissione ha con. uso quindi proponendo la soppressilo, dell'articolo 456 del Codice, e subor _ _ubor- matamente l'adozione di una formai" diversa, la quale serva ad elimina-, gli inconvenienti che hanno oonàlata la soppressione. In ordine del delitti contro la pubbli amili ini strazione, l'ou. Urigaro ha rmalato, e la sottocommissione ha tto proprio, 11 voto che sia consideta oltraggio e non diffamazione la fesa al pubblico ufliciale a causa del sue funzioni fatta per mezzo della ampa. Il resto di questa materia è ato approvato senza proposte di mo» flcazloni. Nella sottocommissione a cui era sta. deferito l'esame della seconda par. del secondo libro, una lunga discusone si è svolta sui delitti contro la de pubblica, e dopo ampie considezioni fiel senatore Dieroa e degli onovoli Foschini, Madia e Pisenti, st è eciso di portare in seno alla commlsone plenaria alcune questioni sulla' onfigurazione del reato di falso num- an,°- .soprattutto circa l'opportunità distinguere il contraffattore dallo penditore, e di aggravare la pena per contraffattori di monete o di carUt monetaria di ingente valore, perchè ssi, tornati troppo presto alla liberta,, on possano riprendere l'attività dettuosa. Si è anche deciso di sotto* orre alla Commissione plenaria la pportunità di precisare meglio le varie ipotesi di questo reato; è stata" noltro proposta una maggior pena pei; hi detiene pesi e misure alterate, e ari altri ritocchi di secondaria Imortanza. Aggiotaggio, serrata e sciopero Trattando del delitto contro l'econo* mia pubblica, l'industria e il commer> iò, la sottocommissione ha discusso mpiamente il reato di aggiotaggio come è nel nuovo Codice, ed ha delibeato di sottoporre alla Commissiona i-maria varie considerazioni, intesa oprattutto a stabilire rigorosamenta l concetto che del reato di aggiotagio' sia elemento essenziale il dolo, ir» maniera che non sia punito, ad esemio, l'agente di cambio il quale mani, esta le sue previsioni e non abbia la oscienza di divulgare notizie false eagerate e tendenziose, ma agisca In buona fede. Interessante è stata anche"-la discusione svolta in seno alla sottocommls^ ione in merito ai reati di carattera con.;mico-sindacale, circa la serrata lo sciopero per fini contrattuali, e st è deliberato di proporre che venga pJii hiaramente ed esplicitamente tutelata a posizione deLl'imprenditore cha chiude il suo esercizio per impossibilià materiale di continuare il lavoro, senza subire gravi perdite, e ciò perche non sia dato adito a equivoche Interpretazioni delle disposizioni del Codice. Per quanto riguarda la serrata'c lo sciopero per fini non contrattuali ma politici (art. 511). la sottocommissione non ba trovato giustificata la diversità! di pena stabilita poi lavoratori nei con. front: dei datori di lavoro, ed ha deciso di proporre che la pena sia equiparata. Circa le frodi nell'esercizio del commercio, il senatore Diena ha ritenuta pericoloso l'art. 523 del Codice, secondo il quale ò punita la semplice difformità tra la cosa consegnata e quel, convenuta, senza che vi sia inclu. lo so 11 concetto di inganno, che è nel Codice vigente. Tale osservazione sarà sottoposia alla commissione pie. narla. Moralità pubblica • buon costume Trattandosi successivamente del da» auwues» vamenie uei da- L1"'00"^ ««""A PubbllCa 8 « b^She00esst»s ™' * a, hapfopo- sto che essendosi abbassati I limiti dell'età matrimoniale, possa di pari mi. sura essere abbassato il limite di età" stabilito dal Codice per la violenza carnale presunta, e lo stesso on. Madia ba proposto l'aggravante per ti reato di violenza carnale commesso da due o più persone, facendo rilevare che il Codice addotta la stessa pena per i reati di seduzione della donna a scopo di matrimonio quanto per, la seduzione a scopo di libidine, mentre questo secondo reato è assai più grave. In inerito alla seduzione con promessa di matrimonio commessa da persona coniugata, alcuni commissari hanno ritenuto che anche lo scapolo, quando seduca con promessa dt matrimonio e poi si sonragga ai suol impegni, dovrebbe essere perseguito. Assai discussa è stata la espressiona usato dal Codice per definire atti a oggetti osceni; ed è stato deciso di proporre la soppressione dell'articolo 53S, o subordinatamente di modificarne l'ultimo capoverso, nel senso cha ìe opere d'arte non debbono essera considerate cose oscene neanche so siano ol'lerte o procurate o date in vendita a minori di anni 18. La sottocommissione ha proposto che sia Ipiù elevata la pena per i reati di lsti- e r i a n i a i eo e a o i e a gaztone alla prostituzione, la revocabilità della querela di parte tino all'apertura de! dibattimento, la non estinzione de! reato, quando segua il matrimonio, riguardo a coloro che vi concorsero. A interessanti rilievi ha dato luogo l'esame delle disposizioni relativa ai delitti contro la famiglia. Tra l'altro la sottocommissione a maggioranza ha proposto che sia stabilita la punibilità della moglie «dultera, anche se separata dal marito per colpa di lui. quando con lei convivano figli minori; e ciò perchè in questo caso la madre lia l'imperioso dovere di non darà cattivo esempio ai figli. Adulterio a concubinato Gli onorevoli Pisenti e Modia Inumo proposto la non punibilità del marito per reato di adulterio, quando esista separazione di fatto, ancorché non legalizzata, specialmente quando tala stato di fatto duri da parecchi anni. Molle signore avevano fatto richiesta ai commissari perchè la pena per 1 muriti adulteri fosse resa eguale a quella sancita per le mogli e cioè cha fosse punito l'adulterio del marito, a non il solo concubinato. La sottocommissione ha deciso però di lasciare immutato il testo del progetto. Sui delitti contro la persona, la soitocommissione si soffermò non meno lungamente. Tra l'altro essa propose la pena massima, cioè la morte, per tutti l casi di parricìdio; l'ergastolo e non la morie per colui che uccide a scopo di sottrarci all'arresto e alla cattura; la pena massima e non l'ergastolo a chi uccide a :-copo di furto e di rapina, o di luco in genere. Nei complesso, entrambe le sottoC commissioni sono s;.-ite concordi nel-, l'elogiare l'armonica costruzione de; nuovo Codio», approvandone l'alto spirito di ihoruiliù collegato da un rigoroso ordine logico. Al Mlnistr.1 Guardasigilli è slato pertanto rivolto altìssimo plauso^

Luoghi citati: Milano, Roma