Il testo del Trattato

Il testo del Trattato Il testo del Trattato concluso tra l'Italia e l'Austria a o a a , e o a . l i ; i n a e i i o . i i i i nRoma, 12, notte. Ecco 11 testo del Trattato di amicizia, d! conciliazione e di regolamento giudiziario fra il Regno d'Italia e la Repubblica d'Austria: « s. M. il Re d'Italia e ti Presidente federale della Repubblica d'Austria, a» vendo constatato la concordanza di numerosi interessi comuni alle due Nazioni, animati dal desiderio di rafforzare e consolidare gli amichevoli rapporti esistenti tra l rispettiti Paesi e desiderosi di eongiungere i loro s/or> *i per il mantenimento della pace, hanno deciso di concludere un Tratta' tato di amicizia, di conciliazione e di regolamento giudiziario ed hanno destgnato a tale scopo come loro plenipotenziari: s. M. il Re d'Italia. S. E il Cav. Benito Mussolini, Capo del Go verno. Primo Ministro, Segretario di Stato. Il Presidente Federale della Repubblica d'Austria: S. E. Giovanni Schober Cancellière federale, l quali essendo fomiti dei pieni poteri hanno convenuto quanto segue -. La selezione dalla controversie Art. 1. — Le parti contraenti si ohbllgano di sottoporre ad una procedu ra di conciliazione le controverste che sorgessero tra di esse e che non avessero potuto essere risolte in via amichevole con i procedimenti diplomatici ordinari- Questa disposizione non si applica alle contestazioni nate da fatti che sono anteriori al presente trattato e che appartengono al passato. Qua torà fallisse la procedura di concilia ztone, la controversia sarà portata dinanzi ad arbitri o alla Corte permanente di giustizia internazionale dell'Aia, secondo gli articoli 8 e seguenti del presente Trattato. Le controversie per la cut soluzione le parti contraenti sono obbligate ad una speciale procedura da altri accordi esistenti tra loro saranno risolte in base alle dlspo sizioni di tali accordi. Art. 2. — Per le vertenze che. a tenore del presente Trattato, sono su. scettlbllt delle procedure prevedute dagli articoli 1, 8 e 9. se. in conformità delle leggi locali della parte contro la quale viene avanzato redo, mo, sono di competenza di una autorità giudiziaria o di una giurisdizione amministrativa, può questa parte chiedere che la controversia venga sottoposta alla procedura di concilia, zione, o, se del caso, e In conformità degli articoli 8 e seguenti, alla procedura dì arbitrato dinanzi alla Corte permanente di giustizia Internationale, solo dopo che sta intervenuta nel procedimento giudiziario o amministrativo una decisione definitiva. Per il caso in cui una delle parti intenda di impugnare la decisione dell'autorità giudiziaria o amministrativa, la vertenza dovrà essere sottova, sta alla procedura di conciliazione entro un anno al più tardi dopo che la decisione è slata pronunciata. Art. 3. — Se la decisione del Tribunale arbitrale o della Corte permanente di Giustizia Internazionale dichiara che una decisione o una disposizione Irrevocabile di un Tribunale o di altra autorità di una delle parti è in tutto o In parte In contrasto col diritto Internazionale e, secondo il diruto costituzionale di questa parte, le conseguenze della decisione o disposizione non possono essere interamente eliminate mediante provvedimenti amministrativi, sarà accordata alla parte lesa un'equa soddisfazione di altro ordine.. Una Commissiona di conciliazione Art. 4. — Le parti costituiranno una Commissione permanente di concilia zione composta di cinque membri, le parti contraenti nomineranno ciascuna liberamente un membro e, di comune accordo, sceglieranno gli altri tre. Questi ultimi tre membri non possono essere cittadini dell'uno e dell'altro degli Stati contraenti, nè possono avere la loro residenza nel territorio di essi o trovarsi od essersi trovali al loro servizio. Il presidente sarà, di comune accordo, nominato fra i medesimi' dalle parti contraenti. Fin quando non sia Iniziato un procedi mento, ciascuna delle parti ha il diruto di revocare il membro da essa nominato e di sostituirlo. Del pari ognuna delle parti potrà ritirare il suo consenso alla nomina di ciascuno del tre membri nominati di accordo In questo caso si deve procedere senza ritardo e d'accordo alla nomina di un nuovo membro. La sostUuzione di un membro ha luogo colla stessa procedura della sua nomina. Con lo slesso sistema indicato nel precedenti capoversi saranno nominati cinque membri supplenti. La Commissione di conciliazione si riunirà nel luogo designato dal presidente. Art. 5. — Ogni parte provvederà alle spese occorrenti pel membro da essa nominato nella Commissione permanente di conciliazione, nonché al rimborso della metà delle spese per l rimanenti membri. Ogni parte sosterrà inoltre le spese da essa provocate per il procedimen to e la metà di quelle che la Commissione permanente di conciliazione Indicherà quale spese comuni. Art. 6. — La Commissione perma nente di conciliazione entrerà in funzioni tosto che una parte ne farà richiesta. La parte richiedente rivolgerà la sua istanza contemporaneamente al presidente della Commissione permanente di conciltazione ed all'ai tra parte. Le parti contraenti ti ob bligano a facilitare in ogni caso e tot to tutti i rapporti 1 lavori della Commissione permanente di conciliazione ed in particolare a darle la possibilità di escutere sul territorio di esse, secondo le disposizioni in vigore per i loro Tribunali, t testimoni e i pe riti, e di procedere a sopraluoQhi. Art. 7. — La Commissione permanente di conciliazione esaminerà le spe ciati questioni ad essa deferite ed e sporrà i risultali delle proprie indagi ni in una rapporto inteso a chiarire Ir questioni di tatto ed a facilUare in soluzione della controversia. Nel rap porto la Commissione di conclllazlon determinerà i punti controversi e farò proposte per dirimere la vertenza. 1 rapporto sarà compilalo entro sei me si dal giorno in cui la controversta tv sottoposta alia Commissione perma nenie di concili azione, a meno che le parti non stabiliscano un termine di¬ vpmncgddIrinznstvpmdpevdraggpatdpqgdddlnavpvppnpcVccTidcdpstnasa e à r r n p ò e v a e iverso. A ciascuna delle parti sarà rimesso un esemplare del rapporto. Nei termine di tre mesi te parti dovranno pronunciarsi sulle proposte della Com mh'sione. Il rapporto della Commissto ne permanente di conciliazione non ho carattere di decisione definitiva obbli gatoria, nè riguardo alla constatazioni dei fatti, nè riguardo alle questioni d> diritto. Art. 8. — Se le parti sono fra di loro In disaccordo su una questione di di ritto e non accettano le proposte della Commissione di conciliazione, la con troversla sarà sottoposta, medlanu compromesso, ad uno speciale tribù nate arbitrale, fi compromesso tormu lerà chiaramente l'oggetto della con traversia, la competenza attribuita a detto tribunale e tutte le aure condì zioni convenute tra le parti. Esso sarà stabilito con scambio di note tra i Go verni delle alte parti contraenti e sarà Interpretato in ogni punto dal Tribù naie arbitrale. Il compromesso non ho luogo nel termine di sei mesi dal gtor no in cui una delle parti contraenti è stata investita dalla procedura di ar bttrato, ciascuna di esse potrà portare la controversia a mezzo di semplici richiesta, dinanzi alla Corte permanen te di giustizia interna ri anale. L'esecuzione dalla deolslonl arbitrali Art. 9. — Nei caso indicato nettar ttcolo precedente le parti potranno, in vece che al Tribunale arbitrale, sotto porre la controversia alla Corte per manente di giustizia internazionale dell'Aia, formulando d'accordo l termini delle questioni sulle quali si richiede la decisione. Se su tale formulazione le parti non si accordano, ciascuna di esse è autorizzata a portare la controversia direttamente innanzi alla Corte di giustizia intemazionale a mezzo di ricorso, dopo averne dato avviso al l'altra due mesi prima. Art. 10. — La decisione del Tribunale arbitrale e della Corte permanente d> giustizia intemazionale deve essere ese guita in buona fede dalle parti. Le parti contraenti si impegnano a non adottare, per la durata del procedimento della Commissione di conciliazione del Tribunale arbitrale o della Corte permanente di giustìzia internazionale, qualsiasi provvedimento che possa pre giudicare l'accettazione delle proposte della Commissione permanente di con dilazione, ovvero l'esecuzione dello decisione del Tribunale arbitrale o del la Corte permanente di giustizia Inter nazionale. Il Tribunale arbitrale può a richiesta di una parte ordinare prov vedimenti di cautela in quanto questi possono essere eseguiti dalle parti in via amministrativa. La Commissione permanente di conciliazione può dei pari tare proposte allo stesso scopo. Art. 11. — La Commissione permanente di conciliazione stabilirà la prò pria procedura, tenuto conto delle clausole della convenzione dell'Aia del Ve ottobre 1907 fui regolamento pacifico di conflitti internazionali. Salvo contrarie disposizioni del presente Trattato o del compromesso di orbi irato, saranno applicate per il procedimento del Tribunale arbitrale le clausole deUa anzidetta comeruione dell'Aia del 18 ottobre 1907. Inquanto il presente Trattato si richiama alle disposizioni della conuennone dell'Aia, tali disposizioni troveranno applicazione di rapportt tra le parti contraenti anche se una di esse od entrambe avessero denunciala la convenzione.. Art. 12. — Questo Trattalo troverà applicazione tra le parti contraenti an che se altre Potenze stano parimenti interessate alla controversia. Tuttavia, quando sìa possibile sottoporre la controversia ad una unica procedura di arbitrato o, ad unico giudizio con al tre Potenze interessate, le parti contraenti prenderanno accordi in tali sensi. Art. 13. — /I presente Trattato non si applica alle questioni che secondo l Trattati vigenti fra le due parti o il diritto intemazionale, sono di competenza di una delle parti. GII obblighi di membri della Società dalle Nazioni Art. 14. — Il presente Trattalo non porta alcuna modificazione ai diruti ed agli obblighi delle parti contraenti in quanto membri della Società delle Nazioni, nè limita in alcun modo le attribuzioni e le competenze della So cietà delle Nazioni. Resta nondimeno inteso che qualsiasi controversia che potesse sorgere fra le parti contraenti, dovrà essere sottoposta alla procedura prevista nell'art, l.o del presente Trattato prima di essere sottoposta al Consiglio della Società delle Nazioni a norma dell'art. 15 del Patto. Art. 15. — Le controversie che po lessero sorgere in rapporto alla Inter prelazione o alla esecuzione del presente Trattato saranno, salvo contrario accordo, sottoposte direttamente alla Corte permanente di Giustizia intemazionale con semplice richiesta. Art. 16. — 71 presente Trattato sarà ratificato al ptù presto possibile. Le ratifiche saranno scambiate in Roma Art. 17. — Il presente Trattato avrà vigore per la durata di dieci anni. Se non sarà denunciato sei mesi prima della scadenza di questo termine, resterà in vigore per altri cinque anni. Varrà la stessa norma per il tempo successivo. I procedimenti In corso al la scadenza del presente Trattato sa ranno regolati dotte disposizioni di esso, salvo patto in contrario. In tede di che, i plenipotenziari hanno firmato il presente Trattato. Fatto In doppio originale In Italiano ed In tedesco, t due Usti tacendo ugualmente tede. Roma. B febbraio 1930. Peb l'Italia: P.o: MUSSOLINI. PO L'AUSTRIA : P.O: SCHOBER. (Stefani). L'on. Do Stefani festeggiato a Berlino Berlino, 12, notte. Alla Casa Italiana, presenti l'Ambasciatore d'Italia, il Console generale e varie autorità, Ua avuto luogo im ricevimento offerto dalla Colonia italiana in onore dell'on. De Stefani, che ba pronunciato un applaudito discorso, Vedere in 8.a pagina Vita finanziarla e commerciale

Persone citate: Benito Mussolini, De Stefani, Giovanni Schober, Mussolini