Il contratto nazionale di lavoro

Il contratto nazionale di lavoro Il contratto nazionale di lavoro per gli operai addetti all'industria del laterizi Roma, 21, notte. Nei giorni scorsi sono state riprese e condotte a termine ile trattative per la stipulazione del contratto nazionale di lavoro per gli operai addetti all'industria dei laterizi. La stipulazione di questo contratto, che interessa oltre 1U0 mila operai, presentava diuicoUa che apparivano insormontabili, per la natura dell'industria estesa in tutte le Provincie deil Regno, con caratteri diversi da zona a zona, e spesse volte anche da azienda ad azienda. Lo spirito di sincera collaborazione, cui si sono informate le organizzazioni contraenti, ha reso possible una felice soluzione di tutte le questioni in discussione. Sono state così sanzionate nel contratto tutte le garanzie stabilite dalla Carta del Lavoro, determinando con la maggiore precisione le norme che regolano il trattamento morale, economico e disciplinare degli operaiOrario e paga La Federazione nazionale dei Sindacati dell'industria edilizia, rappresentata nelle sue trattative dal suo segretario, on. lrianni, ha insistito perchè fossero stabilite norme inolio precise per disciplinare l'orario, determi¬ nando nei oontratti integrativi da stipularsi localmente ila durata del iavoT0 ogni singolo mese dell'anno. 1 Patti locali determineranno inoltre, in base agW accordi intervenuti: il mini mo di paga oraria per le singole categorie, ed eventualmente le tariffe di cottimo nei casi appositamente previsti; la determinazione delle percentuali di maggiorazione per il lavoro di cottimo; la fissazione delle percentuali di maggiorazione per il lavoro straordinario notturno e festivo; la determinazione dell'ambito territoriale nel quale hanno valore le pattuizioni lo calmente concordate zzhoazcszpeaqlsLzlrznsnsctrnatctlllo-i t; la dteteUuzlone annuale dell'orario di lavoroTedl àltr^questioni di interesse esclusivamente slocale lSono state Inoltre fissate le disposi-izioni che riguardano l'assunzioneT dell i personale, l'ammissione delle donne Ji, jjb1 fanrsbìm B ,B rflrrnta rt., Dftrlod0;a e l e i l e o a o e e a l e a a e aa n idi del fanciulli, e la durata del periodo di prova ita armonia con le disposizioni di legge e secondo le norme che regolano la pubblicazione e il deposito dei contratti. I contratti locali determineranno altresì la durata normale di lavoro per ogni singolo mese dell'anno, ferme restando Oe norme stabilite dalla legge. Come lavoro straordinario è considerato quello fatto oltre l'orario normale stabilito. Non potranno essere riconosciute per ore straordinarie quelle che non siano state comunque disposte dai datori di lavoro. Per ore notturne si considerano quelle compiute dalle 52 alle C del mattino. Le percentuali di lavoro straordinario notturno e festivo saranno stabilite nelle pattuizioni locali. in casi di sospensioni di lavoro, che oltrepassino I 15 giorni, salvo che non si tratti d'interruzione normale e salvo eventuali accordi tra le associazioni locali, e il prolungamento di tale termine, l'operaio potrà richiedere il suo licenziamerito con diritto alla corre-.sponaione delle relative indennità, in Mcaso dà interruzioni di breve durata ejper causa di forza maggiore nelconteggio delle paghe non si terraconto delle interruzioni quando queste non superino i 30 minuti nella giorna-ta. Qualora l'impresa decida il reeu-pero delle ore lavorative perdute per cause di forza maggiore o di un'Interruzione di lavoro concordata tra datore di lavoro e lavoratore, esso avverrà a regime normale entro il limite di un'ora al giorno, con inizio entro la settimana successiva olla interruzione^ Riduzione di lavoro in caso di riduzione di lavoro, la direzione dell'azienda, ove lo ritenga compatibile con le esigenze dell'industria, curerà di addivenire ad una riduzione dell'orario di lavoro e all'effettuazione di turni tra la maestranze, primi di procedere al licenziamento. Dopo avere staibilito alcune norme sul passaggi di categoria, in base alle quali l'operaio adibito per un periodo mairgioit di sette giorni a mansioni per" le quali è stabilito un salario superiore, ha diritto a fruire di quest'ultimo trattamento economico, per la durata della occupazione, 11 contratto nazionale si occupa del sistemi di retribuzione e del trattamento salariale che sarà stabilito dai contratti di lavoro. Per quanto si riferisce al sistema di retribuzione, si stabilisce che, laddove le pattuizioni precedentemente applicate prevedano le tariffe di cottimo pieno, il sistema sarà mantenuto per le operazioni di stampa-tura a mano nelle fornaci. Laddove le pattuizionprecedentemente applicate prevedono paghe operaie con la usuale formula del cottimo, il sistema sarà conservato. Laddove, infine, non esistano pattuizioni, il sistema di retribuzione sa rà stabilito dalle organizzazioni ime ressate. Il lavoro a cottimo porrà es sere solo stabilito dal datore di lavoro in modo da permettere all'operaio laborioso, di normale capacità lavorativa, di conseguire un guadagno superiore alle paghe ordinarie nella misura da stipularsi nei singoli contrattlocali. Laddove tali contratti prevedono la determinazione contrattuale delle tariffe di cottimo, saranno anche specificate le condizioni che costituì s>:ono ii presupposto dell'entità delle ialine stesse. I licenziamenti • Le Casse Mutue II licenziamento dell'operalo non In prova o le sue dimissioni potranno avere luogo solo con preavviso di unaoi ci iseuimana. che è però in facoltà del daJi-tore di lavoro, che non voglia attende-di a o utl a- di di fa¬ re, di pagare. Ad ogni operaio licenziato senza sua colpa spetta un'indennità pari a 3 giorni di paga normale pei ogni anno di ininterrotto servizio pre stato presso l'azienda, computandosi le frazioni d'anno in ragione di un giorno per ogni quadrimestre intero di lavoro. In caso di morte la stessa Indennità viene corrisposta al coniuge o ai congiunti viventi a carico. L'an zianità deriva dalla data di stipulazione dea contratto, ma coloro che hanno un'anzianità di tre o più anni otterranno ili riconoscimento di due anni di servizio. La malattia denunziata non è motivo di licenziamepio che dopo tre mesi di assenza, trascorsi j quali si potrà far luogo al licenziamento con indennità. Il contratto prevede l'impegno fra le parti contraenti di costituire, dove non esistono, le Casso malattie finanziate o amministrate pariteticamente, e alile quali gli operai contribuiranno niellante ritenuta. L'iscrizione olla Cassa sarà obbligatoria per tutti irli operai. L'entità del contributo e la data d'inizio dei versamenti, nonché le modalità del funzionamento delle Casse saranno concordate tra le due Associa-. zioni entro due mesi dalla stipulazio- Nne deil contratto attuale. Nel contratto ,'gsi riconosce anche concordemente la j AlstcGuLrnlaiStdgplnecessità di creare e sviluppare la scuola professionale operaia. Si è stabilito che naturalmente, in caso di chiamata alle armi, il contralto di lavoro sia risoluto, ma all'operaio verrà corrisposto un compenso. Il richiamo alle armi o nella Milizia non risolve il contratto di lavoro, ed all'operalo richiamato viene computa- unCt?'Jagl.i effet,ti ^Tf^'nNTn?^riodo trascorso al lavoro il tempojn |cui prestò servizio militare o nella Milizia. Nella terza parte del contratto sono comprese le norme che riguardano 11 trattamento disciplinare degli operai, l'entrata e l'uscita dai cantieri, le as¬ . .senze, l'inventarlo, le visite personali, .la conservazione degli utensili, lusoidel materiale, l'osservanza del con- tratto, le mancanze d scio: nari e re-latlve sanzioni, il. licenziamento. Jn tronco, ed i reclami originati da con- troversie Individuali, che dovanno se- ^mre le consuetudinarie norme del e [stende ed essere risolte direttamente mira gli operai interessati ed I loro su-:Periori. In caso di controversia sul a. applicazione del patto si^JfKu ™ ^-.Jimf^^.J^SSb^^^S^ ten- tativo di conciliazione e 1 azione giù- diziaria. (II contratto avrà decorrenza dai 1.0. febbraio 1930 e resterà in vigore nno;al l.o febbraio 1931. intendendosi rin-inovato di anno in anno qualora nonisia disdetto da una delle parti entro ;il termine e con le modalità prescritte^^dalia legge. La pensione di vecchiaia ai contadini ,In seguito al colloquio avuto ieri .dall'on. Bazza, presidente della Confede razione dei sindacati agricoltori, coi Capo del Governo, lo stesso on. Razza ha diramato alle Unioni provinciali dipendenti la seguente circolare: chiaìa ai contadini che abbiano com. niu:o I 6a anni di età. Invito pertanto Me dipendenti Unioni a Iniziare -e prajtiche per la concessione u- la pensione ! a tutti i lavoratori agricoa della loro i provincia che hanno compiuto ì G5 an ini o che li compiano enU'o il 30 aprile l 1930. Si ricorda che per avere_ diritto ' a.i lavoratori, iniziando da quella d3ta la decorrenza della pensione di vec a a e e o i r i i i e o r o i o a ata e s ro aieuti ole e n o a - à i n o a e n- te aiìe raassel aita pensione occorre che siano stati versati dai datori di lavoro, che ne hanno l'obbligo per legge, i contributi dal 1920 alla data del compimento del 65.0 anno. „ . Verificandosi il caso di contadini che non risultino coperti dalì'assicurazione, si prega di l'aire le opportune se Knalazioni alle Federazioni Provinciali degli agricoltori, che riceveranno istruzioni al riguardo per collaborare al disbrigo delle pratiche. Gli elenchi dei lavoratori che hanno diritto alla pensione saranno rimessi alle sedi compartimentali della Cassa nazionale delle Assicurazioni socia'i, e. in erpia, a questa Confederazione, che inie-nde ee^uire dal centro lo svolgimento delle relative pratiche. A questa Confederazióne saranno anche segnalati i casi dei lavoratori di 05 anni per i quali non sono stati versati regolarmente i contributi d'assicurazione. Ixi S. V. dovrà segnalare l'iniziativa di questa confederazione e S. E. il Prefetto e a! Secretarlo Federale del Partito, per averne aiuti e consigli. Dovrà inoltre diffonderne con tutti i mezzi la conoscenza presso i lavoratori della provincia, anche perchè serva di incitamento per l'integrale applicazione delle norme sulle assicurazioni obbligatorie. Dopolavoro e sport nelle campagne S. E. Turati, Segretario del Paniloha inviato a tutti i Segretari federali delle istruzioni sui criteri che dovranno informare l'attività del Dopolavoro nel corso del 1930. S. E. Turali rileva che l'attività svolta dal Dopolavoro nell'anno passato è stata notevole, ma il nuovo anno dfve vedere una generale intensificazione di propaganda e 'di organizzazione. Con rassegnazione delle funzioni degli enti sportivi, i Segretari federaldovranno sviluppare, senza preoccuparsi di compartluienti stagni, le varie attività. Bisogna soprattutto portare il Dopolavoro e lo sport neille campagne. . .Al Dopolavoro dovranno essere riservati i giochi, fra cui qualcuno veramente caratterisico e appassionanteallo sport le forme agonistiche. Tutte queste opere, per le quali dovranno adoperarsi tutti -gli appassionati e glesperti, devono essere soprattutto guidate da considerazioni politiche, « perché — aggiunge S. E. Turati — non si deve fare dello sport per lo sportma dello sport in funzione di educazione fisica e morale del popolo, dello sport, in una parola, in funzione politica ». Il Segretario del Partito conclude avvertendo che palestre e campi dovranno essere aperti a tutti. Bisogna disciplinare le manifestazioni sportivema bisogna anche spalancare le por-

Persone citate: Bazza, Razza

Luoghi citati: Roma