L'amnistia

L'amnistia L'amnistia Quattrocentomila persone godranno della clemenza sovra* na « Seimila detenuti saranno immediatamente liberati Roma, 2 notte. S. M. U Re, in occasione del fausto evento delle nozze di S. A. R. il Principe di Piemonte, si è compiaciuto di elargire un'amnistia per reati comuni e militari. L'atto di indulgenza sovrana comprende i reati per i quali sia dalla legge comminata una pena restritti va della libertà personale non superiore ad un anno, o una pena pecuniaria. Per le pene restrittive della liberta personale di durata maggiore, è conctauto il condono di- un anno e, se si tratta di reati previsti dalle eggi penali militari, commessi da militari, il condono e esteso a due anni. I benefici suddetti non si applicano a coloro che, per i loro piecedenti penali, presentano particolare carattere di pericolosità, o quando si tratta di alcune forme di delinquenza che nel momento attuale producono più grave allarme sociale. In conseguenza di tale amnistia, saranno beneficiate oltre 400 mila persone, delle qualii circa un1 terzo imputate di delitti e il resto di contravvenzioni. In virtù del condono, verranno liberati circa 6 mila detenuti. II decreto è preceduto dalla seguente relazione ^i S. E. il Ministro Segretario di Stu.-j per la Giustizia gli Affari di Culto, a S. M. il Re: « Sire ! La Maestà Vostra, nell'impulso generoso del Suo animo, ha sempre voluto che nei giorni più fausti della Sua Casa, un atto di giusta e ragionevole clemenza intervenisse a favore di coloro che, pur traviati da un momentaneo errore, affidassero di un probabile ravvedimento. Clemenza giusta e ragione vote, ho detto, non teca indulgenza e in limiti tali mantenuto, da non riuscire dannosa per l'opera, pur necessaria, di repressione penale. Tutte le amnistie invero, largite dal la Maestà Vostra, ottennero ii duplice, scopo di conservare al magistero penale la sua efficacia, e di consen tire la riabilitazione dei rei occasionalmente caduti nel delitto. Cosi per il presente atto di indulgenza sovrana, che il Governo ha l'onore di proporre alla Maestà Vostra per festeggiare il faustissimo evento delle nozze di S. A. R. il Principe di Piemonte, amore ed orgoglio del popolo italiano. « Nessuna occasione, per la solennità dell'avvenimento, poteva essere più propizia. Il lungo tempo trascor so dall'ultima amnistia, quella del 1925, toglie ogni dubbio circa il fermissimo intendimento del Governo di Vostra Maestà di applicare con giusto rigore la legge penale II congegno stesso del presente alto di clemenza ne conferma l'alto significalo politico e sociale. Infatti, viene bensì conceduta amnistia pei reati pei quali sia dalla legge comminata una pena restrittiva della libertà personale non superiore ad un anno, o una pena pecuniaria; viene bensì fatto condono dì un anno per le pene restrittive della libertà personale di durata maggiore, ma la Sovrana indulgenza non ha luogo, quando si tratti di delinquenti pericolosi, o di delitti che, nell'attuale momento, producono più grave allarme sociale. In ispecie sono esclusi dai benefici conceduti con il presente decreto quelle torme di delitti proprie della delinquenza associata, contro le quali il Governo sta conducendo una lotta che suole essere senza quartiere. u Mi lusingo pertanto che Vostra Maestà voglia dare la Sua Augusta sanzione alle presenti proposte, che nuovo motivo di giubilo saranno per il popolo italiano, nella presente lietissima circostanza ». Il testo del Decreto La Gazzetta Ufficiale di stasera pubblica il seguente regio decreto in data l.o gennaio, contenente amnistia e indulto per reati comuni e militari: « Art. 1. — E' conceduta amnistia ■per tutti i reati per i quali è comminata dalla legge una pena restrittiva delia libertà personale non superiore nel massimo ad un anno, o una pena pecuniaria. Se. alla pena restrittiva Iella libenà personale sia congiunta una pena pecuniaria, l'amnistia si ap plica quando, convertita la pena pecu aiaria a norma di legge, la durata :omplessiva della pena non superi un inno. Art. 2. — E' altresì conceduta amnistia: a) per i furti e le appropriazioni ndebite. previsti negli articoli 102, 417 e 420. altimo capoverso, del Codice panale, sempre che il valore della ^osa (he ha formato oggetto del reato, non superi le lire 500; b) per le contrav venzionl. anche se previste in leggi speciali; c) per le trasgressioni previ ste nel Codice civile, nel Codice di procedura penale, e na-lia legge 16 feb braio 1913, n. 89, sul notariato, e nel relativo regolamento, per le quali sia stabilita una pena non superiore alla sospensione Art. 3. - Fuori dei casi prevedili: aei precedenti articoli, sono condonate le pene restrittive della libertà pedonale non superiori ad un anno, e sono ridotte di egual tempo quelle superio ri. Sono condonate altresi le pene pecuniarie Se si tratta di reati previsti nelle leggi penali nrlitari. commessi da militari, il coudono e la riduzione sono estesi a due anni L'Indulto -»i ha come non concesso quando chi ne ha beneficiato commetta un defitto entro il lei-mine d'anni 5 dal giorno dell'entrata in vigore del pres-eme decreto Nel caso dì nuova condanna, si prò lede al cumulo delle pene, a norma del Codice penale. Art. 4. — Sono esclusi dai benefici concessi con le precedenti disposizioni coloro che al tempo del commesso rea to, erano sottoposti alla vigilanza spe ciale dell'autorità d! P. S.. al confino di polizia o alla ammonizione, o che avevano riportato due condanne net delitti a pene restrittive della liberta personale, di cui una superiore a tra mesi, ancorché sia intervenuta amnistia o riabilitazione. Art. 5. — il presente decreto non si applica : a) ai delitti di tradimento, spionaggio, diserzione, abbandono di posto, codardia, rivolta, mutilazione, previsti dalle leggi penali militari, e di renitenza alla leva; b) ai delitti contro lo Stato, previsti nel capo l.o, titolo l.o, libro II dal Codice penale, nonché nella legge 23 novembre 1926, n. 2008, e nei regi decreti 12 dicembre 1926 e 13 marzo 1927, n. 313, sui provvedimenti per la difesa dello Stato; cj ai delitti di associazione a d«* linquere, previsti negli articoli 248 e 249 del Codice penale; di falsità In moneta e In carte di pubblico credito, previsti nel capo l.o, titolo 6.o. libro II del Codice penale; di omicidio, previsto nell'art. 366 del Codice penale; di furto, previsto nell'art. 404, n. 12, del Codice penale; e di rapina, estorsione e ricatto, previsti negli articoli 406, 407, 408. 409. 410 e 411 dell Codice pen.: d) ai reati previsti nella legge 18 febbraio 1923, n. 396, per la repressione dell'abusivo commercio di sostanze velenose aventi azione stupefacente, a nel relativo regolamento, approvato con regio decreto 11 aprile 1929. numero 1086; e) ai reati In materia finanziaria. Art. 6. — n presente decreto si applica anche alle Colonie per I reati commessi da cittadini metropolitani a altresi alle Isole italiane dell'Egeo. Art. 7. — L'applicazione e gli effetti dei benefici concessi col presente decreto sono regolati dalle disposizioni del Codice penale e del Codice di prò» cedura penale. Il condono ai militari La « Gazzetta Ufficiale » pubblica 11 seguente R. Decreto, In data l.o gennaio, contenente provvedimenti di clemenza per mancanze disciplinari, commesse da militari dei R. Esercito, del. la R. Marina e della R. Aeronautica: « Art. l.o — Potranno essere condonate, a domanda degli interessati, le seguenti punizioni, relative a mancanze commesse da militari del R. Eser. cito, della R Marina e della R. Aeronautica, dal l.o gennaio 1929 a tutto 11 31 dicembre 1929: « A) . Dispensa dal servizio permanente effettivo per l'art. 31 della legge sullo stato degli ufficiali. N. 397, e successive modificazioni; ■ B) Sospensione dall'impiego (e. sclusa quella inflitta per l'art. 66 della legge sullo stato degli ufficiali, N 397): • C) Sospensione dal grado (esefosa quella di carattere precauzionale, o inerente a condanna per reato che non sia compresa nell'amnistia); • D) Dispensa dal servizio, a sen. so della lettera D dei paragrafo 73 del Regolamento sullo stato del sott'ufHciaii del R. Esercito, approvato con Decreto 31 gennaio 19U7, N. 145, e sue. cessive moditìcaziom. o del terzo comma dell'art. 6 del R. D. 31 gennaio 1926 N 220. sul matrimonio del sott ufficiali e militari di truppa della R Aeronautica, o dell'ari. 264 del Regolamento di disciplina per i Corpi della R. Marina, approvato con li. D. 13 novembre 1924; " E) . Retrocessione dal grado, a senso della lettera A del paragrafo 85 del Regolamento sullo stato dei sott'ufflciali del R. Esercito, e del N. B87 del Regolamento di disciplina militare per il R. Esercito, 24 maggio 1929. od a sensi del l.o comma dell'art. 6 del citato R. O. 31 gennaio 1926, N 220; « F) - Passaggio alle Compagnie di disciplina, di punizione, purché esso non sia stato disposto per mancanza di carattere indecoroso, o contro la patrie Istituzioni. « Art. 2.o — Il condono di cui all'ar. ticolo l.o viene accordato su decisione insindacabile ed inappellabile del Ministro competente, con particolare riguardo ai militari decorati di almeno) una medaglia di argento al valor militare ed ai promossi per merito di guerra. » Art. 3.o — Il condono delle punlzloni, concesso In base agli articoli precedenti, avrà effetto dalla data di entrata in vigore dei presente Decreto. « Art. 4.0 — Per la riammissione In servizio nei casi indicali agli articoli precedenti, non è computabile coma servizio utile il tempo trascorso in congedo. « Art. 5.0 — Le domande di condono potranno essere inoltrate non oltre 60 giorni dalla data del presente Decreta per punizioni già inflitte, e non oltre 60 giorni dalla notificazione delle punizioni da infliggersi, in seguito però sempre a mancanze commesse dal l.o gennaio 1929 a timo il 31 dicembre 1929. » Art. *'>.•"• — 11 condono di cui al presente Decreto non tia effetti finanziari. I decreti sono entrati in vigore oggi stesso. La relazione del Ministro della Guerra II decreto e piectduto dalla seguente relazione di S. E il Ministro, segretario di Stato per la Guerra, a S. M. il Re: « Sire! Pei il fausto avvenimento delle nozze di S A R il Principe di Piemonti, ho ritenuto opportuno predisporre gli uniti provvedimenti di sovrana clemenza, con cui vengono condonate puniz'oni relative a :nà>icatiie commesse ila militari del R. Esercito, della R Manna e della R. Aeronautica, ponendo però alla loro base il cornetto di non riammettere nell'Esercito coloro i quali ne sono usciti in conseguenza dell'applicazione della leggi.- sullo stato degli ufficiali, e di quella sullo stato dei sottufficiali. » sembra invero si possa, senza tema di sminuire i principii fondamen. tali e di ledere il prestigio dell'Esercito e delle altre forze armate, condonare le punizioui aventi scopo correttivo, ina non quelle che ai prefiggono al epurare le forze armate dagli indegni, lenuto conto anche delle garenzie di serenità e pacatezza che circondano le procedure discip,inari relative. Al criterio sopra enunciato si ravvisa opportuno sottoporre una sola eccezione, raccomandabile altresì per ti carattere speciale nel lieto avvenimento, e ctod la riammissione in servizio degli ufficiali e sottufficiali che contrassero matrimoni" senza ti superiore assenso. Per evitare infine aggravio all'erario, si propone che tutti i benefici da considerarsi nel proposi' decreto non aDbiaur; .•; reca e alcun effptto finanziario retroattivo Rspn,it i criteri ronda* mentali dei pi ovvedimenti enunciati, mi onoro sottopone all'augusta Urinai de.la M V io schema del decreto dia li contempla »

Persone citate: Eser, Manna, Piemonti, Sire

Luoghi citati: Piemonte, R. O., Roma