Il mandato di comparizione contro il comm. Gambotti dopo una sentenza della Cassazione

Il mandato di comparizione contro il comm. Gambotti dopo una sentenza della Cassazione LA CONTESA EREDITA' DEL MILIONARIO CANAVESANO Il mandato di comparizione contro il comm. Gambotti dopo una sentenza della Cassazione n r o e -ì^s at'o emanato" in =Tuna ... ... 2 - La sezione d'istruttoria di Torino, a riunitasi in questi giorni, ha ordinato o'l'audizione, per mandato di compari-'zione, del noto industriale canavesano , icomm- Vittorio Gambetti, imputato di -1 appropriazione indebita di una parte o della famosa eredità del milionario Maurizio Gam botti. Questo provvedimento, che fa seguito a lunghe e complicate vertenze giudiziarie, sia in sede civile che in sede penale, e che è destinato a suscitare riva impressione in tutti, gli ambienti canavesani ed anche a Torino, dove il Gambotti è conosciutissimo. o e ' i o sentenza della Corte di Cassazione. I precedenti di questa sentenza, parte dei quali vennero da noi pubblicati nel febbraio scorso, presentano un vivo interesse. Il fratello del milionario Appunto nel febbraio scorso era stata pubblicata la notizia di un sentenza della allora Sezione di accusa a proposito di due denuncie per sottrazione di eredità sporte contro l'industriale Vittorio Gambotti da due suoi l'adicoisquritecacocugie prroavmRpalapdesomnapnipoti, coeredi nella successione del'fcdi lui fratello: il defunto milionario ncanavesano Maurizio Gambotti. DnZ^^Z^X^^^^Ì^deVta^J?^G™frrtier^TlS^ JstNon e il caso, qui, di riepilogare lejrel! vicende giudiziarie a cui diede luogo| . ;la vistosa eredità lasciata dall' indù- e n^o^o^^ridttA^'a?Solavi ~- "^fune-esse ti somma dì narecch* ?.A^^t^^^e^SA^-; tra il fratello del defunto, GambettiI^-' Vittorio tasorella A^a nubile i ni- Poti Gambotti.Giovannied Emilio «1 ca'-^elo, Teppati Edoardo di Giovanni e fu Rosa Gambotti, e Fasella Catte-,rina ^ pietro fu'Maddalena Gam- *,botti. Basterà ricordare che Mau- rizio Gambotti si era costituito in , | società con il fratello Vittorio, sotto la -1 ragione sociale M. V. Gambotti, per e ! condurre un'azienda di droghe e co. loniali che, _ avendo in Rivarolo la sua - sede principale ed una importante i - succursale in Torino, era rapidamente - ! salita a un grado di alta considerazio jne commerciale e primeggiava con à ! forti incassi e fortunate speculazioni o!su tutte le altre aziende della regione - canavesana. La ditta aveva continua- o ÈLfVffiS W"nS°J^„aI„8n1„?£S?: bre 1923, e da quel giorno era passata - in liquidazione. o,: circa sei mesi dopo avveniva, come a: abbiamo detto, la morte del fondatore - dell'azienda e si procedeva alla divia sione del suo ricchissimo patrimonio a fra gU eredi più sopra nominati. Du rante 1 mesi successivi, però, e cioè 'tra l'estate del 1924 e l'autunno del a 1925, era avvenuto che ad uno dei coe redi, e precisamente al nipote Emilio dGpmPTvl'ndricmpGpmnrntemdfpldo ; Gambotti, sorgesse il dubbiò che lo zioin-' Vittorio Gambotti (già socio, come fu!f-'detto- del fratello) avesse sottratti od a;occultati alcuni valori e la esistenza di certl credltl ereditari. 11 nipote, a mezzo degli avvocati Dal Fiume e Pa¬ store di Torino, sporgeva denuncia contro lo zio al Procuratore del Ke iì 12 novembre 1925. Il Giudice inquirente, dopo un anno dal giorno in cui era stata sporta la denuncia, riteneva che si dovesse addebitare all'industriale Vittorio Gambotti il reato di appropriazione e indebita qualificata. Pertanto contro - n Gambotti veniva spiccato (su riui chiesta del Pubblico Ministero) un S- mandato di comparizione che gli vet- i niva notificato nella sua abitazione ei 1 j-n dicembre 1926. g. ! Nel febbraio successivo quella proe cedura fu chiusa con una sentenza del e- j Giudice istruttore di Torino, il quale o- j dichiarava che il fatto ascritto aU'lmo- putato costituiva il reato di appropriar • zione indebita, ma non qualificata, e m. | stabili di conseguenza non doversi prò l(amzzbvdsio iocedere contro l'imputato per mancan za di querela. li nipote contro lo zio Più tardi un altro nipote del comm. 1 Vittorio Gambotti, e precisamente 1! e : signor Edoardo Teppati, compreso ano ; ch'esso, come abbiamo visto, nella lie I sta dei coeredi, sporgeva contro 10 r-1 zio una querela, nel novembre 1929 a i presentata dall'avv. Dal Fiume al el I Procuratore del Re di Torino e cont-1'ermata nel gennaio 1930 dinanzi e i alla Pretura di Rivarolo, aecusani- ' 'lolo di essersi, nel marzo 1925, cioè e alcuni mesi dopo la morte del fratello, i- ippropriato, convertendola in suo proe- ' ritto, una somma imprecisata, rappreel | sentante crediti, titoli e cespiti vari di del de o-1 ,unto Maurizio uamoottt ed a lui affio 'late, come socio del Maurizio stesso te inella nota dlt commerciale, con 1 obre 1,3li^° di consegnarla agii eredi, tzIl Giudice istruttore, nel giugno del J0, pronunciava sentenza che riteneva ò-1 brattarsi di appropriazione semplice e i- i dichiarava estinta 1 azione penale per ne ' prescrizione. I.-2SSSS -nnritaìS^i ILSfS ' istruttore aPJ>e0lla™ •> frocuratore]dmi (onerale e il 29 gennaio scorso usti- m e va la decisione della Sezione d'accusa1 iciie, aderendo alla tesi difensiva del-; FlAcJdssenshihdlstlsAstzlgdrcC—v 'aw. Cavaglià e giudicando trattarsi di appropriazione indebita semplice, confermava la sentenza del Giudice struttore. Le cose stavano a questo punto quando il Procuratore Generale di Torino, facendo sue le istanze della Parte Civile rappresentata dagli avvocati Dal Fiume e Pastore, ricorreva contro la sentenza della Sezione d'accusa in Cassazione, ribadendo i motivi già presentati a sostegno dell'appello e chiedendo che fosse dichiarata l'appropriazione indebita e che fosse prorogata la prescrizione. Il riaprirsi della questione Gambotti aveva dato luogo a vivissimi commenti e ad accese discussioni sia a Rivarolo Canavese che a Torino. Si parlava di 700 mila lire, mentre nela querela si trattava di 230 mila o poco più. Poi, in attesa del responso della Cassazione, tutto era stato messo a tacere. Ma ora la notizia improvvisa del mandato di comparizione riporta il nome del Gambotti alla ribalta. SI apprende infatti che la sentenza delfc tSSSS"^^^^^^ ntìto^owérSSo è in data de? 10 Z5^™*e»^d" ^^^^^' «Sa lezione^! stanti la Partc Civile e il Procuratore Generaie ~^"Sezione d'istruttoria ha~nonu?.at° estensore il comm. Pennacchiet^ P^^^S^ ^&t0a£k legione d^istrattona del" £*Effiu*m cui si chiede anzitutto la conferma Un memoriale della Difesa della sentenza 17 giugno 1930 del Giudice istruttore di Torino e l'improcedibilità dell'azione penale a termini dell'art. 124 del nuovo Codice di Procedura penale e dell'art. 41 delle Transitorie (152 C. P. P. vig.). in via subordinata il memoriale chiede l'improcedibilità parziale, per i sette noni, della pretesa appropriazione indebita non querelata dagli aventi diritto a tali quote (art. 134 C. P. P, cessato ). Si dovrebbe quindi — secondo il memoriale — limitare la cifra di appropriazione indebita, nei riguardi del Gambotti, a due soltanto delle nove parti, in cui fu divisa l'eredità. Il me mortale spiega infatti che solo i due noni dell'eredità spetterebbero al querelante Teppati; mentre gli altri sette noni riguardano altri eredi attualmente fuori causa. E poiché esiste, attuai mente, la sola querela Teppati, il capo di imputazione dovrà — afferma il difensore — basarsi, ad ogni effetto processuale, sul limitato importo di lire 51.230. unica cifra reclamabile dal Teppati siccome corrispondente n„„ _„_>-,, „oi i„r fila,?„uoll?u,cce3SO_rÌa nJ-1 SPSSJ-^S la sua querela, e non di lire 230.567 (Ciò in base al vecchio Codice e in antitesi col riuovo). Chiede ancora 11 memoriale la sospensione del giudi zio penale nn don 1 l'esito del giudizio di divisione, vertente avanti al Tribunale Civile di Torino. Come si vede, il nuovo periodo della vertenza, che si inizia con un mandato di comparizione, promette di non es sere privo di sorprese. rtrOsrsdbcgssdgqrzlepaqatmLmtdnradmdcprprPpdqfsslzfeèvlt