I motivi della sentenza per il concordato

I motivi della sentenza per il concordato LE BONIFICHE FERRARESI I motivi della sentenza per il concordato a a i i i a . è e o a , e a e , o e i ; o a i Ferrara, 20 notte. E" stata resa di pubblica ragione, oggi, mediante anche la formalità di affissione alla porta esterna del Tribunale di Ferrara, la sentenza pronunciata da questo Tribunale, della quale è già stato pubblicato giorni addietro, il dispositivo; sentenza di omologazione del concordato delle Bonifiche Ferraresi. Sul merito della causa, il giudicante ha osservato che sulla legittima dell'intervento sia della debitrice che de gli undici creditori non può essere sollevato alcun dubbio; deve però dubitarsi sull'ammissibilità dell'intervento del rag. Forlani, dacché egli non è ne debitore, nè creditore della Società concordataria. La più semplice è la questione che pone il Consorzio di Valle Isola, il quale nega in via principale la sua qualità di creditore e assume invece di essere debitore della Società concordataria, chiedendo in via subordinata che qualora il Tribunale lo ritenesse creditore, lo calcoli pel pagamento al cento per cento. Basterebbe l'accoglimento della principale, per togliere la materia alla discussione; senonchè è opportuno richiamare che in questa sede di omologazione, la facoltà del Tribunale è chiaramente limitata e precisata dal combinato disposto degli art.li 19 e 20 della legge citata. Non è quella che il Tribunale sta pronunziando una sentenza in causa di contestazione di crediti in procedura di fallimento, onde si possa valutare il merito delle insinuazioni e relativa contestazione e decidere quindi sulla collocazione dei varii creditori. Il secondo gruppo dei creditori Ond'è che se il Consorzio di Valle Isola non vuole essere considerato creditore non deve richiedere a questo Tribunale una dichiarazione che riconosca invece la sua qualità di debitore, ma deve provvedersi nella competente sede di merito e là opportunamente porre la questione. E' intervenuto poi un gruppo di altri creditori: i Comuni di Lagosanto e di Comacchio, la Immobiliare Lodigiana, la Ditta Mazzacurati, la Ditta Ricci, il Soffritti e il Bottoni, a chiedere la loro collocazione nel passivo della ricorrente in sede privilegiata. E' da richiamare quanto si è detto sopra e cioè che questa non è sede di merito per la pronunzia sulle ammissioni o contestazioni di crediti come si trattasse di verifica di crediti o di causa per contestazioni in sede fallimentare, ma è anche da aggiungere che per quanto attiene alla domanda di collocazione privilegiata non potrebbe in ogni caso il Tribunale tener conto delle domande, neanche agli effetti dell'art. 19 citato, in quanto, dappoiché i creditori privilegiati sono espressamente esclusi dalla votazione, i loro crediti non possono neppure, nella provvisoria e presuntiva valutazione consentita al Tribunale in questa sede di omologazione, influire nella valutazione agli effetti delle maggioranze. Il concordato preventivo è un contratto che il debitore dissestato fa coi proprii creditori chirogr'afari, i quali in determinate condizioni gli consentono di pagare al quaranta per cento, ed essendo tale contratto operativo contro tutti, è richiesta la omologa zione del Tribunale. Ma, come i creditori ipotecari e privilegiati sono esclusi dalla votazione, e cioè dal manifestare la loro volontà, a meno che non rinunzino al privilegio, e la mani festazione implica per legge tale ri nunzia anche se non espressa, sono esclusi anche dal contratto Crediti privilegiati Si ha la conseguenza che. mentre pei crediti in genere non può in questa sede il Tribunale pronunziare sul merito e deve limitare l'esame nei confinì disposti dall'art. 19. pei crediti assistiti da ipoteca, o da privilegio invece anche tale esame deve essere escluso. Ond'è che a parte ogni disamina intorno alla prova che gli intervenuti abbiano offerto del loro preteso credito le loro domande debbono essere respinte. Resta da esaminare la posizione della Banca Popolare di Milano la quale si oppone alla omologazione. Assume la Banca di essere creditrice della Società ricorrente per 1.000.000 del Gr. Uff. Gino Lisi già Presidente suo e chiede che sia dichiarata la esistenza di una società di fatto fra la Società stessa e il suo ex-Presidente in quanto le operazioni di riporto in dipendenza della quale, in origine, il credito, ner quanto figuri compiuto dal Lisi in proprio, in realtà lo fu nell'interesse della Società da lui presieduta e che il danaro derivato dall'operazione stessa affluì nelle casse di costui e in quanto non possa negarsi che fra le Bonifiche e il suo Presidente e amministratore delegatormrncrzuatuseildqccaSclcmldilatsttcdsmmsldopngrmtbesisteva una vera commissione di inte- e e i i , o o e o e a ì . e . i a ff. e a e a o n o o ressi e di intenti. Si rileva dalla comparsa di intervento che il primo del motivi dell'opposizione è nella trascurata inclusione della Banca ricorrente nel computo dei creditori delle Bonifiche agli effetti del voto e della maggioranza. Agevole è riconoscere la infondatezza del motivo di opposizione quando si pretende la inclusione nel passivo di una Società regolarmente costituita ammessa alla procedura del concordato preventivo, un credito dipendente da un rapporto di fatto con un preteso socio. E' ovvio che se fosse dimostrata la esistenza di una Società irregolare fra il Lisi e le Bonifiche (la confusione della gestione sarà motivo di reclamare dal Lisi i crediti verso le Bonifiche ) questa non potrebbe essere ammessa al concordato preventivo per la ragione che sopra si è detto ma poiché non si assume la esistenza di questa pretesa Società che ai fini di far includere il credito della Banca Popolare di Milano fra i debiti della Società Bonifiche non vede il Collegio che per questo mezzo si possa raggiungere il fine voluto. Il debitore è meritevole del beneficio Superate le questioni determinate dall' intervento in causa dei creditori il Tribunale si fa ad esaminare se nella specie sussistano le condizioni di cui all'art. 20 e cioè per intanto se il debitore sia meritevole del beneficio. Devesi tener presente che nella specie trattasi di anonima regolarmente costituita la quale pertanto deve considerarsi come una persona giuridica distinta dalle persone dei soci e degli amministratori. Ond' è che la sua posizione morale nei confronti dell'indagine demandata al Tribunale deve essere considerata con riguardo alla condotta della Società indipendentemente dalla condotta degli amministratori e pertanto ogni indagine al riguardo potrebbe apparire un fuori luogo. Anche se per avventura, il patrimonio sociale fosse stato danneggiato pe: gli errori dei preposti la Società verrebbe come entità giuridica ed economica a trovarsi nella posizione di parte danneggiata tanto è vero che avrebbe azione verso gli amministratori per ottenere la reintegrazione del proprie patrimonio onde è morale che questa non abbia a risentire ulteriormente la conseguenza di una eventuale colpevole amministrazione. La Società corno risulta attraverso gli atti compiuti ha cercato di raggiungere lo scopo sociale improntato a fini nobilissimi e se la sua situazione economica in un certo momento si è trovata impari a tale raggiungimento non per questo solo deve essere dichiarata immeritevole del beneficio. Dieci milioni oltre la maggioranza La sussistenza delle maggioranze risulta dal verbale di adunanza. Infatti i creditori che hanno approvato la prò posta di concordato e vi hanno aderito rappresentano Lire 107.072.021 e cioè 10 milioni in più della maggioranza di somma voluta dalla lccge essendo l'ani montare dei crediti chirografari di Li re 129.803.379. Ond'è che tenendo calcolo anche del creditore chirografario Soc. An. Case ed Uffici che deve considerarsi contostato e che vanta un credito di 625.207,90 ai fini del capo verso dell'art. 20 non si verifica spostamento nella maggioranza raggiunta. E che di tale solo credito si debba tener conto è agevole persuadersi ove si tenga presente quanto sepra si i detto. Infatti, dopo che si è ritenuta inam missibile la domanda della Banca Popolare di Milano, dopo che si è ritenuto che l'ammontare dei creditori privilegiati (cosi pretesi dai creditóri contestati) non influisce l'unico creditore chirografario di cui si debba tener calcolo è l'An. Case ed Uffici nei cui ri guardi va disposto a sensi dell'art. 20 capoverso. Resta ora l'esame sulla pre sunta sicurezza della esecuzione e « questo proposito è da rilevare che mentre la questione non può riguardare i creditori ipotecari e privilegiati la cui posizione non viene spostata dal concordato, la posizione dei chirografari è resa sicura dal fatto che una gran parte di essi si è impegnata di aderire ad un prossimo aumento di capitale per guisa che i loro crediti verranno compensati col debito del relativo conferimento e cioè si convertiranno in azioni delle Società. E' attraverso questo meccanismo che si può avere la sicurezza dell'adempimento del concordato. Verificandosi pertanto le condizioni di cui l'art. 20 il concordato stesso deve essere omologato. Quanto alle sne.se della causa, pur essendo rimasti tutti gli intervenuti soccombenti, ritiene il Collegio di dichiararle compensate dacché gli intervenuti non hanno aggravate le NchdeBrerai piLMniSSe- spese che la ricorrente ha sopportato.

Persone citate: Forlani, Gino Lisi, Lisi

Luoghi citati: Comacchio, Ferrara, Lagosanto