Applicazione dell'imposta di ricchezza mobile

Applicazione dell'imposta di ricchezza mobileI*O1.v 85 Ad 8 ITI SCAIvI Applicazione dell'impostadi ricchezza mobile Determinazione del reddito imponibile nema\ ngapll'ezio'.laritl'ettsimbuprblicrTImpurate ciaMi}-1 blDa più pani si levano da tempo vi-jdisve 1 agnatizi- sul sistema, gencmlmentel foadottala dagli ciuci delle Impòste, di gliprendere, «in-.* unica base di valuta- sezione del reddito mobiliare, la cifrai indel giro d'affari delle aziende. Cosi è detto, anebe da Importanti or-ileganizzaxioni sindacali e da autorevoli presponenti delle stesse che tale mero- sdo, specie in periodi di crisi e di continue diminuzioni di prezzi, e di grave pregiudizio per i contribuenti, poiché muove dall'errato presupposto elio il produrre ed il vendere procurino sempre un uiile, mentre non sono poche le imprese industriali e commerciali che in questi ultimi-tèmpi hanno dovuto produrre o vendere in perdita Aggiungono i critici di detto sistema che esso snatura completamente l'imposta di ricchezza mobile, trasformandola da imposta sul reddito in imposta sulla produzione e sulle vendite. Tatuo è che taluno di essi Ita osato proporre che lo Stato, tenendo conto che la trasformazione in pratica puri dirsi avvenuta, modillcbi in via legislativa l'imposta stessa in un contributo percentuale sulla cifra d'affari, come esiste In Francia e come in parte esiste già anche in Italia, sotto firma di tassa di bollo sugli scambi commerciali. Le critiche non sono infondale, poiché in effetti gli Uffici delle Imposte,{dache si erano messi sul terreno dell' montare delle vendile in serie di appli-j,|ccaztone dell imposta su profitti du si guerra, hanno esteso tale criterio cu azvalutazione anche agli accertamenti ed co«Ile revisioni mobiliari,'eoi risultato di .-mtrovare facilmente consenziente il mcontribuente nei periodi ih ascesa dei tuprezzi, in cui i margini dì guadagno' arrivavano generalmente a altezze notevolmente superiori ai coeltli enti di ■utile Unitario adottati dalla Finanza, e di vederlo invece resistere e protestare energicamente col sopraggiungere della deflazione monetaria, della crisi e del_ progressivo ribasso dei prezzi. Fd invero, nell'attuale periodo, non si può prendere a base della produttività di un'azienda la cifra delle vendite — calcolata per giunta generalmente in via induttiva — ed applicare dei coefficienti di utile presunto determinati con criteri che astraggono quasi completamente dalla'costante discesa dei prezzi all'ingrosso e dalia situazione particolare di ci una azienda. Non è possibile poiché tutte le imprese hanno dovuto ridurre enormemente i loro margini di utili e talune, non poche purtroppo, hanno dovuto alienare le giacenze di magazzino a prezzi inferiori a quelli di costo. Onesto senza considerare le perdite gravissime determinate dalle insolvenze della clientela, che sovente hanno compromesso la solidità di aZiende sane e di primaria importanza, e tacendo degli ingenti aggravi derivanti dalla legge sul contratto d'impiego privato, la quale in non pochi casi non ha consentito le riduzioni di personale imposte dalla mutata situazione. Per procedere ad accertamenti razionali, clic rispondano al reale stato economico delle aziende, sì dovrebbe poter portare l'indagine degli Ufllci — almeno per le Ditte di qualche importanza — sul Conto Perdite e Profitti, dando un valore molto relativo agli elementi presuntivi (personale occupato, unità tecniche di produzione, giro d'affari, ecc.), che possono orientare con sufficiente approssimazione l'investigazione fiscale solo in condizioni di perfetta normalità. Ma a ciò si oppone un complesso di difficoltà insormontabili. A prescindere dal fatto che la grande dei contribuenti non tiene una bilità decifrabile, il nella generalità dei sottoporla all'analisi tuchprantufoglciciracopemlodiciadvadachveunfalue pecu11 dofisfroga stgirimciil cocotreiqudelle Imposte, perché teme d'incorrere in conseguenze più gravi del danno che gli deriva da una tassazione basata su elementi indiziari. E quindi preferisce opporre un netto rifiuto alla richiesta di verifica contabile fatta dall'Ufficio Imposte. D'altra parte, rìevesl per la verità rilevare anche che troppo facilmente gli Uffici, senza peraltro addurre prove specifiche e concrete, impugnano di adulterazione le contabilità che consacrano risultati economici molto sfavorevoli e diversi da quelli presunti, giustificando questa eccessiva diffidenza con la considerazione che ormai e generalizzato l'uso della doppia contabilità. Una tale forma mentale, assai diffusa anche tra i migliori Funzionari delle Imposte, non incoraggia di certo all'esibizione dei libri, ed il lamentato ritegno della generalità dei contribuenti a lasciare campo libero alle indagini fiscali, appare sotto questo riflesso giustificato, come l'abusato sistema di non considerare mai sinceri, agli effetti della tassa di registro, i prezzi dichiarati negli atti di trapasso, non incoraggia certamente ad una maggiore sincerità nelle stipulazioni. Infine, è necessario anche tener presente die gli Uffici delle Imposte non avrebbero nemmeno la materiale possibilità, di personale e di tempo, di estendere le verifiche contabili oltre la cerchia delle Società Anonime e delle Ditte Commerciali più importanti, sicché anche sotto questo riguardo si rende inevitabile, per la generalità dei contribuenti, l'adozione del criticato metodo presuntivo, fondato essenzialmente sull'ammontare del giro d'affari. In questo stato di cose, perché non si creino degli eccessi che, oltre ad aggravare le "condizioni di disagio delle aziende, perpetuano il malcostume della cosidetta • legittima difesa contro Il Fisco », è indispensabile una maggiore aderenza alla realtà da parte degli Organi Fiscali, cui é demandata la funzione d'accertamento, poiché essi sono eptasi istintivamente portati a vedere redditi e guadagni anche laddove non esistono che perdite, e danno un peso eccessivo alle notizie riferite dagli informatori — generalmente tutt'altro che idonei alla delicatissima funzione loro affidata —, muovendo sempre dal presupposto dell'insincerità del contribuente, col risultato di far pentire e di spingere alla simulazione anche quei pochi che usano la massima lealtà e la più assoluta franchezza. Gli Uffici delle ImpostP devn.no rpn dersi conto che la cifra di produzione o di vendita, anche se stabilita con sufficiente esattezza, non è che un elemento di valore assai incerto come; I dii nemassa deconta-; "tcontribuente — ri,.a?j — non osa 10del Procuratore I *ochgarisasedireGnOvqudRmsotoillalalaDinRdleastisdler(ia(rrFvsdchtaglgLdcsprnftlbase di commisurazione del reddito,IAe che questo va ricercalo attraverso 'itdpaltri indizi ed altri fattori della prò-] ditttività delle aziende. Essi devono tener sempre presente l'elemento crisi, e fare oggetto di attento equine le peculiari condizioni di esercizio di ciascuna impresa, per stabilire In quale misura vi si ripercuotano le contingenze economiche attuali, dato ohe gli effetti sono diversi a sei onda aelli'mportanza dell'azienda, del grado di perfezionamento dell'attrezzatura industriale e commerciale, delle possibilità di smercio e dei sistemi di vendita, dell'entità degli interessi passivi che gravano sulla gestione e di tanti altri elementi di nou trascurabile portata. Infine gli Organi Finanziari, mentre non possono non tener conto dell'altezza delle alìquote per mitigare in 'rrualc-he modo i criteri d'accertamento, devono procurare di determinare con la massima ponderazione i coefficienti di utile unitario per le varie categorie d'industrie e di commerci e considerarli sempre con molto senso,jài relatività e più ancora sforzarsi dtl rori necessaria prudenza l'auspicata riforma della leglskizione llseale, che rlo-i \ ni inevitabiliiiente dilaniare gli Or-j ganl Corporativi a partecipare nll'iippllcaziorie elei tributi, e si attende ch'ei l'economia del Paese ritorni in cninllzioni di normalità, potranno ottenersi '.lai contribuenti una maggiore sin -erità ed una più piena coniìrienza nell'equità e nella oculatezza dell'azione ttscale. » • • n. - E' giusto flie gli Uffici delle imposte prendano comi Indice ilei buon andamento di un'azienda e dei profitti che realizza la spesa, di pubblicità e « reclame »? Non <s tinestp un criterio radicalmente sbagliato? Ti. — Effettivamente gli Uffici dell» Impone danno un peso eccessivo alla pubblicità commerciale non considerando abbastanza che. per dei crini nate categorie di industriali e-commercianti, la spesa di reclame e di pub bliriu'i p più indispensabile di quella distinguere tra contribuenti onesti e fontriiiuenti insinceri, per fare bersu glio di ogni rigore e della massima severità questi ultimi ed essere invece indulgenti e larghi di concessioni con Coloro che avranno dimostrato di vo¬ le assolvere con disciplina t lealtà i propri! doveri fiscali, solo cosi, mentre si elabora cor: la danti ,|c] personale, ed in numerosissimi ca si è usata come tavola di salvezza da aziende che attraversano gravi tiiffl colta e tentano di ridurre l propri ini .-mobilizzi Siamo quindi in linea di massima, d'accordo con lei sull'oppor tunita che eli Uffici delle Imposte con tunità che gli Uffici delle imposte cor chino più fondati elementi per le lo proposte di tassazione. Riterremmo anzi, sotto ogni riguardo, più opportuno che lo spoglio della pubblicità fosse diletto soltanto alla scoperta degli evasori, i quali sono ancora — specie in alcuni rami di attività commerciali — più numerosi d: quanto generalmente non si pensi. g-.or prezzolavato dalia|.non ho avuto [n. - Avevo un piccolo negozio di commestibili ed ho dovuto u-nderlo per un prezzo inferiore a quello da me sborsato sei anni la per acquistarlo. Nella scrittura registrala abbiamo dichiarato il giusto valore, ma l'Ufficio Registro lui costretto il rilevatario ad annientare a più del doppio tale valore. Ora l'Ufficio Imposte pretende da me l'impòsta sul ma: che presume io abbia ri vendita e sostiene che io ho realizzato1 un lucro di avviamento. Come debbo: fare per dimostrare eh lucro alcuno, ma perdita? lì. — Il ca^o da lei prospettato non e infrequente ed è originato dall'imperfezione ri»i mezzi d'accertamento di cui dispongono gli Uffici Finanziari. 11 rilevatario del suo negozio avrebbe dovuto però tinri accettare il valore fissato dall'Ufficio cid Registro ed affrontare il giudizio di stima che, con ogni probabilità, avrebbe avuto esito a lui favorevole. 11 concordato da lui stipulato a.^-ìi efretti della tassa di registro pregiudica la di lei posizionej riguardo all'accertamento di ricchezza mobile per avviamento, giacchè l'Ufti-i ciò Imposte ha ragione di ritenere che. il valore concordato dal cessionario] corrisponda all'effettivo. Lei ad ogni modo ha diritto di ri-j correre alle Commissioni, le quali po-trannò accogliere le sue ragioni, spe-leie se queste verranno suflragate . da qualche prova documentale anche o d e a e i prova documentale anche in I diretta (corrispondenza col rilevatario i nella quale si accenni al prezzo, libri del mediatore eventualmente interve; "tuo nella contrattazione, libretto di risparmio ne! quale risulti accredita 10 alla data delia stipulazione il nrez *o incassato, ecc.). E' probabile anzi che tali prove, se gano ad indurre ritirare senz'altro sazione. i ne dispone, vail'Ufficio Imposte a la proposta di tas- P. — Sono un parrucchiere ed, essendo provvisto di licenza per la veridita di profumerie, ho dovuto costituire il prescritto deposito cauzionale. Gli Interessi di detta cauzione vengono percepiti dall'Artigianato. Questa Organizzazione mi ha varie volte invitato a pagare il contributo sindacale quale dature di lavoro, avendo io fatto denunzia dei lavorarli Ricevo ora una carte mento dell'imposta di E. 25,10 in unasola rata al 10 Ottobre. Sono obbliga- to a pagare? Se non pago mi farannoil sequestro? li. — L'obbligo della prestazione de!-la cauzione e stabilito dalla Legge sulla disciplina de! commercio ili vendila al pubblico (Regio Decreto Legge Ili Dicembre 1926, n. 2174) e gli Interessi, in forza del disposto dell'uri. 25 dal R, Di L. 24 Febbraio 1927, n. 241, sono devoluti alla Confederazione Nazionale Fascista dei Commercianti — non all'Artigianato — sempre che il depositante eserciti effettivamente una attività commerciale e per questo titolo sia compreso negli elenchi della predetta Organizzazione. Se lei — come sembra — esercita tale attività commerciale in via accessoria, senza possedere un negozio toun(iriìflcamcnlc deinarrntn per la vendita al pubblico di oggetti di profumeria (Decreto Ministeriale il Gennaio rome titolare di una bottega-da parrucchiere, deve appartenere solo alla Federazione Artigiana, alla quale deve pertanto corrispondere i contributi sindacali obbligatori; ma avrà diruto di percepire gli interessi sul deposito cauzionale. La Cartella esattoriale che ha ricevuto si riferisce appunto al con tributo — non imposta artigiano rer l'anno 1929, ohe consigliamo di pagare senz'altro, essendo l'iscrizione nei moli perfettamente regolare. al mio servizio. ■a l'I.'1'.1'. Paga- sindacale

Persone citate: Profitti

Luoghi citati: Francia, Italia