Le controversie individuali del lavoro e gli uffici legali dei Sindacati dell'agricoltura

Le controversie individuali del lavoro e gli uffici legali dei Sindacati dell'agricoltura Le controversie individuali del lavoro e gli uffici legali dei Sindacati dell'agricoltura Bazza. Betta riunione aveva per scopo di esaminare il funzionamento degli illtici legali e la possibilità di una loro migliore attrezzatura in rapporto alle necessità del momento. L'on. Bazza, dopo avere ringraziato i presenti per l'opera svolta, ha aperto la discussione dando la parola all'avv. Roberto Roberti, il quale ha lòtto la relastbno fatta dalla Presidenza coniodoralo al Ministero delle Corporazioni in inerito alla legge sulle vertenze indiduali Vuonniin •' 1 V? \/. Roma, 17, notte, ilI dirigenti degli urtici legali della dConfederazione dei Sindacati' dell'Agri-:dcoltura sono stati riuniti a Roma dal l'on Le proposte al Ministero delle Corporazioni La relazione riguarda la riforma del B. Decreto 26 febbraio 1928. N. 471, sulle controversie individuali del lavoro e 1) Nei confronti dell'art. 1 del Re- De,"'eto appare opportuno di chia- n,e' ul lme dl evlliire <"sscusl g"-l"a' prudenziali, che la spedalo procedura si applica a tutte le controversie derivanti da rapporti di lavoro non solo soggetti, ma anche assoggettabili al contratto collettivo. Ciò sembra conformo allo spirito del Decreto stesso in quanto lo facilitazioni e semplificazioni procedurali da questo concosse non possono costituire che un'applicazione della tutela, che conformemente alia seconda Dichiarazione della Carta del Laoro, lo Stato dà a tutto il lavoro sotto tulio'le sue forme e quindi indipenelen temente dalla contingente esistenza o meno di un contratto collettivo. 2) Si giudica opportuno rendere obbligatorio l'intervento delle Associazioni sindacali per la composizione delle controversie, disposto dall'art. 4. Tale modifica si presenta come un perfezio namento del concetto espresso dalla do cima Dichiarazione della Carta del La voro e non urta contro il nostro siste ina giudiziario perchè lo Associazioni non giudicherebbero in luogo deTMUglj strato, ma agirebbero come arbitri ami clievoli compositori. L'esperienza quasi triennale ha mostrato la benefica elli- cacia di tale intervento che vale ad evi taro un eccessivo carico di liti alla Ma gistralura e vale a determinare un av- vicinamente tra le organizzazioni sin dutali ed | singoli contendenti da cui derlva ln queil] una maggiore comprensione dello spirito e dei lini dell'ori dinamento sindacale corporativo, ed in quelle un impulso ed un affinamento Uella propria attrezzatura tecnica ed un maggioro esercizio della propria influenza verso i rappresentati. 3) Al verbale di accordo redatto per iscritto e Urinalo congiuntamente dalle pani e dui rappresentanti delle Associazioni sindacali nel caso che il tentativo di conciliazione riesca, dovrebbe essere riconosciuto il carattere di Ululo esecutivo definitivo a norma dell'art, Gol dei Codice di Procedura Civile, 4) In conseguenza della precedente modifica, ossia della introduzione dei l'obbligo del tentativo di conciliazione sindacalo, si potrebbe sopprimere 1 obbligatorieta del tentativo di concUiazio ne <«a l'urte del Pretore o del Presiden^ che in pratica si e dimostralo nielli; le giungendo dopo altri analoghivari tentativi. Dovrebbe invece essere lascia ta al Preture o al Presidente la facoltà di esperi mentore tale tentativo durante il giudizio ogni qualvolta lo ritengano opportuno. Si otterrebbe in- tal modo Semplificazioni procedurali 5) L'ultimo colmila dell'art. 17 po un' vantaggioso risparmio di tempo, !; ^1 i^So^^n »'e#?"}e:uJ,^^uSlio If^B ™> »•» t ^on^màn^l^iì deposito del ricorso e per le noiincbe Idei controricorso, da 3U giorni ciascuIno a norma degli ari. 526 a ó3l Codice di Procedura Civile, a giorni 10 ognuno, Tale riduzione di termini risponue rebbr sia all'opportunità general lnbdstansetdusaCtdcdvps1sdcsds,tatrlgdsrpdigspdDnFzDIrebbe essere modilicato nel senso dilgggiuugero alla riduzione del termine del la maggioro sollecitudine ai giudizi, Sia alia opportunità che una stessa proporzione di riduzione incida sui termini di cui possono fruire il ricorrente u il controrieorreuie. b) Data la frequenza del caso dò- loroso di prestatori d'opera che per scarsezza di mezzi sono costretti a ri nunzi are a far valere ì loro diritti, si prospetta l'opportunità Che le agevo'.a /:om fiscali di cui all'ultimo comma dell'art. 10 si.aio estese a tutte le con troversie di carattere pretorile. Una neIcessila particolarmente sentita è quel!la che siano concesso agevolaziunl anche por il procedimento esecutivo cui si devo ricorrere frequentemente e che oggi, svolgendosi con lo nor- !f":' «I,'0'-X^tu\^K^dmì\ veduto sia con la concessione de iure del gratuito patrocinio in tutti i procedimenti esecutivi, nel quale caso il Fisco non potrebbe che anticipare le spose elio ricupererebbe ad esecuzione av venuta, sia con la concessione della esenzione del bollo e di qualsiasi dii ritto o tassa per tutto procedimento, l'e" la sentènza e verbale di concilia-[ f-fono sindacale di valore non supo- - jriore a ine •'(«hi. 7) Potrebbe inoltre essere utilrneo-:- traddiitorlo. -1 é) 11 Pretore e il Presidente del Tri bunale, prima di fissare l'udienza di compunzione, dovrebbero assegnare - ai convenuto un breve termine per rispondere al ricorso formulando le proprie conclusioni di rito e di rito. Al ricorso e alla risposta dovi-,:! bero essere uniti i documenti o le ri mo- chieste di prova. La causa verrebbe già istruita alla prima udienza nella qua-' le. potrebbe avvenire la discussione delle parti, e il giudice potrebbe prend.erf'. lo deliberazioni previste dall'ar licolo 11 9) Dovrebbe infine essere disciplinata più efficacemente la. facoltà attribuita dall'art. 11, lettera b) al giudice di Ussaro modi e termini per l'espletamento dei mezzi istruttori. Attualmente molti giudici si attengono alle norme del Codice di rito con danno dell'economia del giudizio. Una sensibile semplificazione si avrebbe ad esempio con lo stabilire, per le prove testimoniali, clic le parli debbono indicare i testimoni nel verbale della udienza in cui la prova viene disposta e che la citazione di essi avvenga a mezzo di raccomandata a cura della Cancelleria. La relazione è stata discussa da tutti i presenti ed approvata. Si e quindi discusso sulla necessità di ottenere che venga esteso il privilegio sui rro-diti dei lavoratori, poiché detto pri- vllegio o previsto dalla Logge soltanto per i contratti d'impiego. Sono state inoltre .prospettale' questioni di carattere giuridico riflettenti 1 estensione di competenza della Magistratura del Lavoro per quanto riguarda le controversie sorte in materia dicolonia e mezzadria, ed infine sonostate fatte alcune proposte sulla proce dura della Magistratura del Lavoro stessa.

Persone citate: Bazza, Roberto Roberti

Luoghi citati: Roma