La sentenza di condanna dei responsabili

La sentenza di condanna dei responsabiliIL DISSESTO DELLA « MOBILIARE £ La sentenza di condanna dei responsabili a a o a e Roma, 5 notte. E' stata depositata, nel pomeriggio di oggi, la sentenza pronunziata dalla IX Sezione del nostro Tribunale nel processo a carico degli ex-dirigtmti della fallita Banca Mobiliare. Imputati erano, come si ricorderà, il comm. Alvaro Marinelli, il prof. Luigi Migliorino, il gr. uff. Cesare Paris; il comm. Romeo Bernardini, il rag. Fernando Meriggiai e la signorina Ebe De Fazi contabile del Banco Mercantile di Civitavecchia Questo mastodontico processo durato 15 mesi, nel quale il solo interrogatorio del principale imputato, Alvaro Marinelli, durò ben 15 udienze, ebbe termine il 16 maggio scorso con la condanna di tutti gli imputati, a pone varie, ad eccezione della contabile De Fazi che venne assolta per insufficienza di prove. Appropriazioni per oltre 13 milioni La sentenza, di cui è estensore lo stesso Presidente, comm. Zuoconi, consta di ben quattrocento pagine dattilografate. Essa prende dettagliatamente in esame tutte le numerose imputazioni, contestate sia al Marinelli ehe ai suoi complici, per stabilire in ordine a ciascuna di esse, le singole esponsabilità. In ordine alla imputazione più grae, che riguarda l'a>ppropriazione in debita qualificata e continuata per oltre 13 milioni in danno dei Magazzini Generali Banco Mercantile di Civitaecchia, la sentenza ritiene pienamene provata la responsabilità del Mari nelli e del Migliorino. « Gli imputati ed il Marinelli specialmente — nota al riguardo la sentenza — si sono affaticati in lunghe udienze e in lunghi memoriali a tentare di dimostrare l'impiego del denaro ricavato dai versamenti fatti a seguito dei prelevamenti di merci; ed una tesi ossessionante per tutti, specialmente per Mariuelli, è stata quella della sua attuale completa miseria, tanto da sostenere di non avere neanche disponibili quelle poche lire che apparivano necessarie per la citazione dei testi a difesa. 11 Tribunale iperò ritiene che tali affermazioni, che potrebbero forse discutersi quanto alla loro consistenza in fatto, non abbiano 'nvece alcun interesse ai lini dell'acertamento delle responsabilità del Marinelli e degli altri nei confronti del primo capo di imputazione. Infatti, dato per pienamente vero che il Marinelli abbia perduto nelle sue speculazioni un patrimonio suo — patrimonio daila cui esistenza è però lecito dubitare ricordando ceni piccoli eplodi dai quali risulta che in certi momenti egli andava ricercando l'aiuto di qualche migliaio di lire — sta in fatto che esso ha perduto, nell'espleamento della sua attività, anche i denari degli altri, i denari cioè dei posessori delle note di pegno. <■ Il reato di appropriazione indebita qualificata si è venuto esplicando e concretando nei suoi elementi in tutti momenti diversi nel quali il Marinelli o chi per lui asportava dal Banco Mercantile il denaro in deposito, e ne "aceva un qualsiasi impiego che riguardava unicamente il profitto di esso Marinelli e suoi compagni. Che se poi gli affari in tale modo iniziati ed espletati non andarono a buon fine e se quindi il Marinelli non ritrasse più alcun guadagno ed incorse anzi in perdite, tutto ciò non può avere influenza alcuna sulla esistenza del delitto di appropriazione indebita, delitto che ormai era già stato consumato. Il Marinelli, che aveva per sua azienda principale quella del Magazzini Generali Banco Mercantile di Civitavecchiar-è-^he secondo-lui avrebbe" versato al Consorzio Banche Regionali tutti quei milioni che andava prelevando nel modi sopra detti dai Magazzini stessi, non tenne neanche un appunto lutto ciò; quando, nel maggio 1928il rag. Mosca, assunto come contabile dal Cbnsorzio, fu invitato a porre in ordine la contabilità del Consorzio stesso dalla sua nascita al maggio '28 ». Le altre imputazioni In merito al famoso conto prelevamenti dal Banco Mercanitle, del quale molto si parlò durante il processo e dcui il Migliorino disse di avere ignorata l'esistenza, il Tribunale osserva che invece il contegno tenuto dal Migliorino induce a ritenere che le divergenze tra lui e Marinelli riflettevano, più che altro, la forma da dare alla scrittura, non la sostanza; cioè l'esistenza di tale conto prelevamenti. Eassurdo, secondo la sentenza, pensare che il Migliorino, che era l'elemento tecnico a fianco del Marinelli, potesse ignorare ciò. La sentenza passa quindi ad esami nare l'altra imputazione di truffa in danno della Banca d'Italia, di bancarotta fraudolenta grave e delle altre bancarotte semplici. Occupandosi più particolarmente dell'imputato Paris la sentenza lo scagiona dalla maggior parte degli addebiti che gli sono statmossi dalla pubblica e privata accusa e, dopo avere dettagliatamente preso in esame i suoi rapporti con il Marinelli, ritiene che nei suoi confrontnon possa parlarsi in nessun caso ddoio ma soltanto di colpa, in quanto che, facendo parte delle varie aziendcreate dal Marinelli, egli non si incaricò di seguire l'attività di costui, lasciando quindi che avvenisse tutto quello sfacelo che ha condotto poi aprocesso. La sentenza, passando ad occuparsdella Banca Mobiliare e delle altrbanche aderenti al famoso Consorziche costituirono l'effimera costellazione bancaria creata ffal Marinelli, osserva che se non si può contestare essera stato il Marinelli l'Ideatore dquanto avvenne per la Banca Mobliare, certo è che Bernardini e Migliorino cooperarono con lui nel modpiù efficace e anche essi « attinsero am piamente, come del resto in parte hanno anche ammesso, alle casse dell'Isttuto già acquistato con sospette finalità ». Esaminate le responsabilità degli im putati minori, Fernando Meriggioli e Ebe De Fazi, la sentenza conclude Al-, chiarando Marinelli responsabile di quasi bancarotta fraudolente continuata a-danno della Banca Mobiliare, del Banco Mercantile, del Consorzio Italiano Banche Regionali, della Società Commissionaria e della Società italorussa; di appropriazione indebita qualificata e continuata di valore molto rilevante, di falso in warranls e di truffa continuata commessa con i warrantt falsificati, nonché di varie baccarotte semplici. Le condanne Migliorino è dichiarato responsabile di complicità nei reati di bancarotta fraudolenta continuata, di appropriazione «indebita qualificata di valore molto rilevante e di distinte bancarotte semplici. Le stesse complicità sono ascritte al Bernardini, mentre Cesare Paris è ritenuto responsabile di sola bancarotta colposa; il Meriggioli di distinte bancarotte semplici e la De Fazi è assolta per insufficienza di prove. La sentenza dà infine ragione della graduatoria che il Tribunale ha ritenuto di dovere seguire nelle pene, condannando Marinelli a 13 anni 1 mese e 15 giorni di reclusione, e 20.366 lire di multa; Luigi Migliorino a 6 anni 6 mesi e 6 giorni e 16.366 lire di multa; Romeo Bernardini a 4 anni 6 mesi e 5 giorni e ì.Vjù lire di multa; Meriggioli e Paris ciascuno ad 1 anno di detenzione. Per Marinelli, Migliorino e Bernardini la sentenza dichiara condonato 1 anno di reclusione nonché le intere multe. Come è noto, contro tale sentenza, gli imputati hanno proposto appello, che verrà discusso alla ripresa autun naie. gqcfzficsatmLl

Luoghi citati: Civitavecchia, Mosca, Roma