Le nuove leggi penali

Le nuove leggi penali Le nuove leggi penali Le norme per il trapasso -- I delitti sottoposti al Tribunale per la difesa dello Stato Roma, 25 notti;, Dato l'avvicinarsi della data def1" luglio 1931, fissata all'entrata iti vigore del nuovo Codice Penale e di Procedura penale, il Ministro Guardasigilli, on. Rocco, ha rimesso al la Commissione parlamentare, incaricata di esaminare e dar parere sulla nuova legge penale dello Stato Fascista, le disposizioni di coordinamento e transitorie, così per il Codice Penale come per il Codice di Procedura Penale. La Commissione parlamentare si riunirà martedì prossimo per esaminare tali disposizioni e rimetterà sollecitamente al Ministro della Giustizia la propria relazione. Dopo tale esame, le norme stesse, con le eventuali modificazioni che il Ministro riterrà di accogliere, saranno sottoposte all'esame del Consiglio dei Ministri e quindi pubblicate in forma ufficiale per regolare il trapasso dai Codici che vanno a scadere con quelli nuovi già promulgati, e che, come abbiamo detto, avranno vigore a partire dal prossimo 1° luglio. Le disposizioni di coordinamento e transitorie, per il Codice Penale, sono contenute in uno schema di Decreto, comprendente 58 articoli, suddivisi in due titoli, sotto i quali sono rispettivamente raggruppate le disposizioni di coordinamento e quelle transitorie. Lo schema di decreto regola anzitutto il coordinamento fra il Codice Penale, la Legge 25 novembre 1926, li. 2008, sui provvedimenti per la difesa dello Stato, e le successive norme di attuazione. Tini giorno di at n. 200S, gli articoli 1, 2 del R. Decreto 12 dicembre 192C, n. 2062, e l'articolo 6, parte prima, del R. Decreto 16 marzo 1927, n. 313, e in loro vece si applicano le disposizioni corrispondenti dello stesso Codice. La competenza del Tribunale Speciale Spetteranno quindi ancora alla cognizione del Tribunale Speciale per la difesa dello Stato: a) i delitti preveduti dasK articoli 241 (attentati contro l'integrità,, l'indipendenza e l'unità dello Stato), 243 (intelligenze con lo straniero, a scapo di guerra, contro lo Stato italiano); 244 (atti ostili verso uno Stato straniero, che espongano lo Stato italiano al pericolo di guèrre), 245 (inlrligenze con lo straniero per impegnare lo Stato italiano alla neutralità o alla guerra), 24C (corruzione del cittadino eia parte dello straniero), 253 (distruzione o sabotaggio di opere militaIri), 254 (agevolazioni colpose), 255 (soppressione, falsificazione o sottrazione di atti o documenti concerInenti la sicurezza dello Stato), 256 ;(procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato), 257 [(spionaggio politico militare), 258 .(spionaggio di notizie di cui è stata vietata la divulgazione), 259 (agevolazioni colpose), 260 (introduzione clandestina in luoghi militari e possesso ingiustificato di mezzi di spionaggio), 261 (rivelazione di sescreti di Stato), 262 (rivelazione di notizie tìi cui è stata vietata la divulgazione), 263 (utilizzazione dei segreti di Stato), 269 (attività antinazionale del cittadino all'estero), 270 (associazioni sovversive), 271 (associazioni antinazionali), 272 (propaganda ;ed apologia sovversiva ed antinazionale), 276 (attentati contro il Re, Jl Reggente, la Regina, il Principe (Ereditario, i Principi della Famiglia Reale), 280 (attentati contro i! Capo ded Governo). 283 attentati contro la Costituzione dello Stato), 284 (insurrezione armata contro i poteri dello Stato), 285 (devastazione, saccheggio e strage), 286 (guerra civile) e 289 (attentati contro gli organi costituzionali); 6) i delitti preveduti dagli artiboli 303 (pubblica istigazione e apologia), 304 (cospirazione politica mediante accordi), 305 (cospirazione politica mediante associazione), 306 (bande armate, formazione e partecipazione) e 307 (assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata, quando l'esplicazione, la apologia, la cospirazione o la banda armata concernono alcuno dei dedotti indicati dalla lettera A); c) i delitti preveduti dagli articoli 253. 255, 256. 257, 258, 259, 261, 262 te 263, quando sono commessi in danno di uno Stato estero, alleato od associato, a fine di guerra, con 10 Stato italiano. Il nuovo Codice di P. P. Lo schema di Decreto, contenente le disposizioni di attuazione del Codice di Procedura Penale, anche esco sottoposto dal Ministro Guardasigilli, per un atto di ossequio al Parlamento, all'esame della Commissione consultiva, composta di deputali {e senatori, comprende 77 articoli suddivisi in quattro Titoli. Il primo {Contiene le disposizioni di attuazio ne (disposizioni generali, disposizio ni relative al detenuti); quelle relative all'istruzione del giudizio di primo grado, al giudizio di impugnazione, alla esecuzione ai rapporti giurisdizionali con autorità straniere. Il Titolo secondo contiene le disposizioni di coordinamento; il Titolo terzo le disposizioni transitorie e il Titolo quarto le disposizioni finali. Anche questo schema, come 11 precedente, è accompagnato da una lucida relazione del Ministro jGuardasigilli. Di grande interesse sono le disposizioni transitorie, vivamente attese negli ambienti giudiziari. Lo schema accoglie il principio generale, unanimemente riconosciuto dalla scienza, per il quale la nuova legge si applica immediatamente a tutti i procedimenti penali in corso. In qualunque tempo sia stato commesso il reato per cui si procede, e ciò perchè il procedimento, diversamente dal reato,. non è un fatto passato, ma presente o futuro. Nondimeno sono adottati vari temperamenti, fra cui quello in fnr za del quale gli atti compiu'.i con l'osservanza delle norme prescritte dal Codice del '13 conservano la lofro validità e non soltanto per quanto riguarda la loro esistenza formale, ma anche la sostanza. La disposiziono — scrive il Ministro nella sua relazione — deve necessariamente concernere pure i Inerii di prova, di cui gli atti pro¬ i .cessuali costituiscono !a dncumenflazione, tal che quando tali mezzi i sono stati validamente assunti sotto i l'impero della legge processuale o i e , abrogata, essi devono conservare la loro idoneità originaria, come base di discussione e valutazione, sotto l'impero della nuova legge, anche se questa disponga in modo diverso. Per lo stesso ordine di ragioni, la prova deve, di regola, continuare ad essere disciplinata dalle limitazioni in vigore al tempo in cu; venne raccolta, anche se la nuova leggo tali limitazioni sopprima. Vei questo il decreto prescrive che continuerà ad osservarsi In disposizione dell'articolo 201 del Codice abrogato, ' in quei procedimenti per i quali anteriormente al primo luglio 1931 è stata pronunziata sentenza di rinvio a giudizio o depositato l'atto di accusa, o emesso il decreto di citazione. L'atto processuale ripete la sua validità dalla legge del tempo in cui fu compiuto, si come le eccezioni di nullità degli atti compiuti nell'istruzione e nel giudizio e delle sentenze pronunziate anteriormente alla entrata in vigore del nuovo Codice, sono proposte e decise in conformità del Codice del 1913. Egualmente la facoltà e le condizioni per impugnare il provvedimento del giudice emesso sotto l'impero del Codice abrogato, sono regolate dal Codice stesso. La procedura dei termini I termini di decadenza, che scadono dal 21 giugno 1931 a tutto il 10 luglio 1931, sono prolungati di dieci giorni, per rendere possibile l'attuazione dei nuovi Istituti e per attenuare, transitoriamente, i rigori dei termini fissati da! nuovo Codice. All'imputato che si %r>iva in stato di custodia preventiva nel momento in cui il nuovo Codice entra in vigore, si applicano le disposizioni, circa la custodia preventiva, del Codice abrogato, in quanto siano più favorevoli. Le istruzioni in corso al l.o luglio 1931 dovranno, in ogni caso, essere proseguite in via formale c sommaria secondo che furono iniziate nell'una o nell'altra forma; tuttavia è fatto obbligo di osservare le norme del nuovo Codice, sia per quanto concerne gli atti in cui possono concretarsi le due menzionate forme del rito istruttorio, sia per quanto concerne la competenza dei magistrati. Onando' al l.o luglio 1931 l'istruzione sia stata definita, ma il dibattimento non sia ancora in corso davanti ai giudici di primo grado, ossia per quella data il procedimento si trovi nel periodo degli atti preliminari, nulla si oppone a che possa continuare ad avere osservanza il precetto generale, vale a dire essi debbono essere portati dinanzi al Giudice competente secondo il nuovo Codice di Procedura Pénale, e la citazione _ davanti al giudice diverso deve ritenersi come non avvenuta. Quando al l.o luglio 1931, un dibattimento sia in corso davanti alla Corte di Assise, con l'intervento dei giurati, il dibattimento deve conti nuare fino alla fine; ma se a quella data si trovi rinviato, o anche soltanto sospeso, deve essere portato a. nuovo giudizio dinanzi alla Corte di Assise, costituita secondo il Decreto 23 marzo 1931. Le eccezioni di nullità degli atti compilati nell'istruzione o nel giudizio e delle sentenze pronunziate anteriormente all'entrata in vigore del nuovo Codice, sono proposte e decise in conformità alle disposizioni del Codice abrogato.

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