Il nuovo ordinamento della Giustizia militare

Il nuovo ordinamento della Giustizia militare Il nuovo ordinamento della Giustizia militare I Tribunali territoriali ridotti a sai Roma, 23 notte. La Gazzetta Ufficiale pubblica il regio decreto-legge 20 gennaio 1931 dal titolo: «Nuovo ordinamento della Giustizia militare ». Il decreto dispone che i Tribunali militari territoriali siano sei ed abbiano sede nelle seguenti località: Torino, Bologna, Trieste. Roma, Napoli, Palermo; i Tribunali militari marittimi due, con sede nelle seguenti località: Spezia e Taranto. Con decreto reale, in caso di necessità possono istituirsi Sezioni di Tribunali. Con decreto del Ministro per la Guerra saranno fissate le date d'inizio del funzionamento dei Tribunali militari territoriali e di quello Supremo Militare costituiti secondo le norme del decreto, quella sotto cui cesseranno di funzionare i Tribunali militari soppressi e le norme relative ai procedimenti che a quella data risulteranno presso di questi pendenti. Per i Tribunali militari marittimi il decreto sarà emanato dal Ministro per la Marina di concerto con quello della Guerra. I Tribunali militari territoriali sono costituiti: a) da un Presidente appartenente al R. Esercito e avente grado di generale di brigata; b) da uno o più giudici relatori appartenenti al ruolo della Giustizia militare; c) da sei giudici militari appartenenti: quattro al R. Esercito e due alla R. Aeronautica, tutti in servizio permanente effettivo e nei ruoli delle armi combattenti. 1 quattro giudici appartenenti all'Esercito avranno: uno il grado di colonnello, uno quello di tenente colonnello, uno quello di maggiore ed uno il grado di capitano. I due giudici appartenenti alla R. Aeronautica avranno: uno il grado di tenente colonnello o maggiore ed uno il grado di capitano. Presso ogni Tribunale militare territoriale so: no inoltre almeno sei giudici militari supplenti, dei quali almeno quattro per il R. Esercito e due per la R. Aeronatuica, aventi gradi come i giudici effettivi predetti, essi pure in servizio pieueiu, essi puic »' ?" v-jj-| permanente effettivo e nel ruolo delle armi combattenti, i quali sostituiran no 1 giudici effettivi legittimamente impediti. In caso di mancanza o di impedimento del Presidente, ne farà le veci.il giudice militare di grado più elevato e di maggiore anzianità. I Tribunali militari marinimi sono composti di un Presidente avente grado di contrammiraglio o di capitano di vascello, di un giudice militarp e di altri tre giudici militari, dei qua! due saranno scelti fra gli ufficiali dei vari Corpi della R Marina ed uno fra, gli ufficiali di vascello.

Luoghi citati: Bologna, Napoli, Palermo, Roma, Taranto, Torino, Trieste