Le questioni che saranno esaminate

Le questioni che saranno esaminate L'Assemblea generale del Consiglio Nazionale delle Corporazioni Le questioni che saranno esaminate ■ „_ „ t, _ . ., *°ma- ™ i10"6' . ! . <-onJ- c not0' 1 Consiglio Generale ' £fUe Corporazioni, si riunisce in anem "ea f ?nerill1e novembre nella nuo- Ka sedo del ,fmlfster° deI e CorporajZIom in v'a ^ ^ del P^n ! a-ua,c Sla lordine del giorno: Coopera- t^ionp- r>nìir-nvorcirt ,nrllvirinoli Hi lnvrv s n o o , e o o e o e e a o , e i , - , a a e i , , e o a n zione; controversie individuali di lavoro: uffici di collocamento; proroga dei contratti collettivi scaduti; Camere di Commercio italiane all'estero. Accenniamo ora brevemente alle questioni che, sotto la laconica enunciazione dell'ordine del giorno, sono comprese; ed incominciamo dalla Cooperazione. Cooperative Si propone al Consiglio una riforma della Legislazione sulla Cooperazione: riforma formale e sostanziale. Le norme concernenti la cooperazione, sono attualmente disperse in numerose leggi e di queste alcune riguardano altre materie. Evidentemehte è opportuno raccogliere le norme generali applicabili a tutti gli Enti cooperativi, in un'unica legge organica e le altre, prevalentemente di ordine tecnico, applicabili a singole specie di cooperative, in un Regolamento separato. E' questa tutta la parte formale della riforma. Nella parte sostanziale vengono proposte varie e numerose innovazioni. CI limitiamo ad accennare solo alle più importanti : 1) Innanzi tutto si propone all'esame del Consiglio la questione se la riforma consortile, oggi ammessa nel campo del lavoro, possa estendersi anche alle altre forme di cooperative; 2) Se convenga mantenere ferme le norme per cui gli istituti di consumo sono sottratti al fallimento; 3) Definizione della Società cooperativa. Essendo la questione tuttora'incerta, si propone di risolverla legislativamente; 4) Costituzione e riconoscimento giuridico; La Cooperativa è una Socie tà commerciale e quindi, come ogni al tra Società, deve ricorrere all'autorità giudiziaria per ottenere la omologazione dei suoi atti costitutivi; ma le disposizioni attuali prevedono per alcune Cooperative anche l'accertamento dei requisiti tecnici ed economici; cosi, ad esempio, le Cooperative di produzione e lavoro non vengono ammesse ai pubblici appalti se prima non sia accertato che abbiano i detti requisiti. Questo principio si è dimostrato nella pratica utile ed opportuno. Conviene, con i necessari adattamenti, estenderlo a tutte le Cooperative?; 5) Soci: occorrono attualmente almeno 10 soci per formare una Cooperativa di lavoro. E' il caso di mantenere fermo il principio di un numero minimo?; 6) Quote sociali: la quota.massima era fissata dal Codice di' commercio in lire 5 mila; nel 1927 fu elevata a 30 mila, ma la legge, del Registro concede benefici alle Cooperative di cui tutto il capitale non superi le 30 mila lire. Occorre mettere in armonia, le due disposizioni; 7) Voto: Il Codice attribuisce a ciascun socio d'una Cooperativa un solo voto, qualunque sia il numero di azlo ni da lui posseduto; inoltre, il capitale non deve essere rimunerato con un dividendo. Questi due principil scoraggiano la formazione e l'aumento del capitale sociale. Secondo alcuni, il concetto della cooperazione pura non viene fuorviato anche se si assegni al capitale un giusto valore nel funzionamento aziendale, pur lasciandosi integro il principio che gli utili non siano dei soci come tali; ad ogni modo il problema è di vitale importanza e deve essere affrontato e risolto; 8) Utili: Infine, per quanto riguarda la distribuzione degli utili, la relazione propone che la riforma si Ispiri a tre principii: Aj assegnazione alle azioni di un interesse in misura non superiore all'interesse legale, e divieto di dividendo; B) aumento della percentuale da destinare alla riserva; C) trasformazione degli utili in azioni da assegnarsi ai soci ed ai cooperatori non ancora soci che concorsero a produrli. Queste sono le questioni principali che la relazione ministeriale pone in luce. Rileviamo di passaggio la novità del i metodo. Finora ad una assemblea, soprattutto se legislativa e deliberativa, gtevtrvdMcrtrauzo si usava proporre uno schema, un diseSé}800 di provvedimento; l'assemblealo a6 ! approvava o lo respingeva. Oggi, invece, al Consiglio delle Corporazioni vengono sottoposti i problemi: esso dovrà risolverli. Ciò pone in luce quale | intima collaborazione a questo organo - ili regime intenda richiedere nella for-[inazione della norma, ma pone anche - ] in evidenza il suo carattere prevalen ò, |temente consultivo Controversie individuali di lavoro e e r nincvdctppvfitdad1mrdsnpzCtcpivspzrpfinpt a : ^a majeria delle COntroversie indi- ividuali di lavoro è regolata dal R De- c-,creto 9g febbraio 1929 da un decreto il lcioÈ c"he ha sojj quattr0 anni di vita' 'senonchc la necessità di una riforma' e Qltre ad esSere soatenuta da una lar<*à e- joaprente. dt^oHxlnai. * ~ Imposta dafia e ste3Sa esperienza ed è vivamente sol- i, lecitata dalle associazioni sindacali ^,, ^« i-j "copodi fendere feouSSile ei;rapida e sollecita la definizione delle e ! controversie mediante un provvedimen-aìto che pm. offn,ndo le de&te garanzie i-; ^ contendenti, fosso nel contempo sem- n- jplice ed economico e non lasciasse adito o-;a manovre defatiganti e ad espedientie- : dilatori, non poche tuttavia sono state a-he questioni sórte nella pratica giudi- zlaria. ; In scguito a(1 intose intercorse tra iil Ministero delle Corporazioni e quel- se 10 di Grazia 0 Giustizia, furono inter- pollate tutte le magistrature del Re- gno c, cinò, organi più competentia pronunciarsi sul pratico funziona- mentri dello norme vigenti. Sui puntipiù importanti furono anche inlerpel-i i,ate !e Confederazioni, le quali hannoio ìfornito utili elementi tratti dalla realtàio stessa della vita sindacale. j Le riforme più importanti che ven-erre 1 o a e o a n a i a e o e l o e i n ; a n i n l a, gono oggi esposte, riguardano: le contestazioni di crediti, per causa di lavoro, in regime fallimentare; le controversie nascenti dal rapporti di lavoro tra le aziende ed 1 loro dipendenti; l'assistenza degli esperti nella: Magistratura giudicante in materia di controversie individuali; il valore da riconoscersi al verbale di conciliazione tra le associazioni, che diventerebbe un atto contrattuale ricevuto da pubblico ufficiale autorizzato a riceverlo con forza di titolo esecutivo. o i e o e o Uffici di collocamento. - Lo sbloccamento della Confederazione generale in Sindacati fece sorgerei in ogni provincia tanti uffici di collocamento quante erano lo unioni provinciali ivi esistenti. La relazione ministeriale osserva che dei vari! inconvenienti verificatisi nel collocamento, la causa principale è stata la molteplicità degli uffici. SI propone, perciò, di unificare in tutte'le province le Commissioni amministrative degli uffici di collocamento e di' unir ficare, nelle provincle di minor importanza, gli uffici stessi. L'ordinamento attuale delle Camere di Commercio italiane all'estero -risale al tempo della guerra e si concreta nel due decreti luogotenenziali 13 ottobre 1918 e 20 febbraio 1919. La relazione ministeriale dimostra con molta chiarezza e con molta efficacia, la necessità di una riforma e, per convincersene, basta pensare al fatto che, essendo l'ordinamento sindacale e corporativo-.sdrto parecchi anni dopo che quelle disposi^ zioni sono state emanate, le Camere di Commercio estere vi sono rimaste del tutto estranee. Come per le altre questioni, cosi anche per questa il Ministero non sottopone al Consiglio un provvedimento, ma i principil fondamentali ai quali si dovrà ispirare la riforma. Ed 1 principil sono i seguenti: a) maggior ingerenza e vigilanza'da parte dello Stato nella costituzione, funzionamento ed attività delle Camere ;• b) partecipazione degli organi corporativi al funzionamento ed allo sviluppo delle Camere; c) dotazione più adeguata di mezzi finanziari ed eventuale istituzione di nuove Camere nei Paesi in cui se ne presenti la necessità, in rapporto all'interesse della nostra esportazione; d) costituzione di apposite Consulte commerciali in determinati Paesi in cui non vi sono Camere di commercio nè addetti commerciali, al fine di stendere una rete, per quanto possibile completa, di organi tecnici per l'incremento delle nostre relazioni commerciali con l'estero. Proroga dei contratti collettivi di lavoro scaduti Il Comitato intersindacale, centrale, nella seduta del 19 luglio 1928, affermò il principio che i contratti collettivi dovessero rimanere in vigore anche oltre la data di scadenza fino a che non venissero sostituiti da nuovi contratti. Naturalmente questa deliberazione del Comitato intersindacale centrale, pur avendo un alto valore morale e politico, non aveva alcun valore giuridico: non era legge e non era fornita.di sanzioni; conseguentemente essa lasciò la questione insoluta. Che cosa ha insegnato la pratica in questi ultimi anni? Ha insegnato che spesso le Associazioni sindacali non raggiungono l'accordo per la stipulazione del nuovo contratto e che, intanto, il vecchio contratto muore e le categorie ne restano prive. L'esperienza ha anche dimostrato che questi casi sono frequentissimi e che le associazioni sindacali, alla cui iniziativa è rimesso l'esperimento dell'azione giudiziaria, sono restie a ricorrere alla Magistratura del lavoro. Pertanto, l'assemblea del Consiglio è chiamata a pronunciarsi sulla questione se sia giunto il momento di trasformare in norma di legge il principio già a suo tempo affermato sul terreno politico dal Comitato intersindacale centrale. I caposaldi del provvedimento dovrebbero essere i seguenti: 1) proroga dell'efficacia obbligatoria dei contratti collettivi (e quindi anche delle sentenze e dei lodi arbitrali in materia di rapporti collettivi di lavoro) ancorché denunciati scaduti, fino alla entrata in vigore dei nuovi contratti; 2) fissazione di un termine decorrente dall'intervenuta denuncia, entro il quale debbono svolgersi e concludersi le trattative per lo stipulamento del con. tratto collettivo; 3) facoltà del Ministero delle Corporazioni, di rimettere il verbale, di mancato accordo, in caso di fallite trattative di conciliazione, al Pubblico Ministero presso la Corte d'Appello competente, il quale promuoverebbe d'ufficio l'azione per la formazione delle nuove condizioni di lavoro. Si afferma che il provvedimento non i- osserverebbe le linee del sistema attuae- le Cl anzi' sarebbe uno sviluppo oppor- o tuno e loSico di esso. E" evidente che, a' finche dura l'attuale depressione econoa' mk'a' il sistema che viene proposto sarà à vantag&ioso per i lavoratori: infatti le a Io^a»ocla^o^-tn«m a^ywwii^ l- pestivamente alla stipulazione di nuovi contratti, avranno tutto da guadagnare, K-ttlS0, e Naturalmente, nel caso che le condi- e zioni economiche mutassero, il sistema n-1 sarebbe vantaggioso per i datori di la» e ivoro c!le potrebbero giovarsi della pa¬ m-! ro§'a dei contratti scacluU e procrast:- o inare la concessione di aumenti salaria;:. ti; Si prevede, perciò, che la discussione e idi questa ultima questione in seno al i-1 Consiglio sarà assai vivace. I datori di lavoro obbietteranno sul campo giuri- a dico che il sistema proposto annulla i l- due istituti del «termine» e della «de- r-1 nuncia » e, sul terreno economico, la e- j inopportunità di un ulteriore irrigiditi1 mento del sistema in un momento diffia- ' cile come l'attuale, ti- Le associazioni dei lavoratori, alla lol-(ro volta, tenderanno a portare la discus-v o,sione sul terreno politico, affermando à;la necessità di un sistema ehe diamag- , giore tranquillità ai la%'oratori, stabilii n-izando le loro rnpdizioni di lavoro,