L'amnistia del Decennale

L'amnistia del DecennaleL'amnistia del Decennale Tutti i reati puniti con la detenzione sino a 5 anni sono amnistiati, così i reati militari e i reati finanziari commessi nel quinquennio - Il condono di 3 anni per i condannati sino a 10 anni e di 5 anni per i condannati a pena superiore Roma, 7 mattino. H. R. Decreto per la concessione di amnistia e indulto nella ricorrenza del primo Decennale, è preceduto dalla seguente relazione, di S. E. il Capo del Governo Primo Ministro e di S. E. il Ministro per la Grazia e Giù stizia, presentata a S. M. il Re nella udienza del 5 novembre 1932-XI: Sire! La data che segna il Primo Decen naie dell'avvento del Fascismo al Governo sta ad indicare non soltanto un evento fausto e memorabile, ma tutto un periodo di alto fervore spirituale, di ricostruzione economica, di rinascita politica. \ Prova dì forza 'Assicurato il tranquillo ed armoni co svolgimento di tutte le attività, fissati nuovi e moderni ordinamenti giuridici, stabilito un assetto di equi librio nei rapporti economici e so ciati, impresso un rapido ritmo ad o gni forma di vita e ad ogni categoria di opere, rafforzata l'autorità dello Stato all'interno, accresciuto il pre stigio della Nazione all'estero, l'Italia appare oggi come la creatrice e l'iniziatrice di una nuova fase di civiltà. TI popolo, fuso in salda unità dalla comunione delle idee e dalla consapevolezza della sua missione, guarda con giusto orgoglio al cammino percorso durante il decennio di Gover no delle Camicie Nere e trae da questa contemplazione incitamento ad imprese maggiori. L'Italia di Vittorio Veneto, inquadrata nei Fasci, serrata in una compagine tanto salda per sapiente struttura e per universale consenso da poter sfidare ogni ostilità ed ogni attacco, è tutta in piedi attorno a Voi, o Sire, in una sóla volontà di potenza e in un solo impeto di azione; e, in attesa di riprendere la marcia, leva al vento le sue bandiere e i suoi gagliardetti e scioglie il suo canto di gioia virile. In questa fausta ricorrenza è prova di forza compiere un atto di generosità e di clemenza verso coloro che, illusi o traviati da errori e da tristi passioni, sono incorsi nelle sanzioni della legge. Il Governo Fascista si onora pertanto di sottoporre all'approvazione della Maestà Vostra un atto di clemenza, che, per la sua straordinaria larghezza, superiore a quella di tutte le precedenti amnistie, è pari alla grandiosità degli avvenimenti, a cui si ricollega. : L'estensione del provvedimento Il provvedimento invero contempla sia i reati preveduti dalle leggi comuni, sia quelli preveduti dalle leggi penali militari, sia infine i reati e Te violazioni in materia finanziaria. Riguardo ai primi, l'art. 1 comma 1 concede amnistia per tutti indistintamente i reati, rispetto ai quali la legge commina una pena detentiva non superiore, nel massimo, a 5 anni ovvero la sola pena pecuniaria. La dizione « Legge » usata nell'articolo 1, comprende, come è ovvio, non soltanto le norme penali contenute nel Codice penale, ma tutte le altre norme penali, che prevedono reati, quale che sia l'atto di cui fanno parte. Ne sono escluse soltanto quelle delle leggi.penali militari e delle leggi finanziarie, poiché per i reati ivi contemplati si applicano altre disposizioni del decreto. Qualora con la pena restrittiva delia-libertà personale siano comminate pene pecuniare o pene accessorie, si ha riguardo unicamente alla pena detentiva e non sì tiene quindi conto ne della pena pecuniaria, ne di quella accessoria (art. 1 comma 1). L'amnistia si applica altresì ai reati preveduti dal Codice penale abrogato per i quali era comminata una pena detentiva della libertà personale superiore a cinque anni, purché pe rò per tali reati il nuovo Codice sta bilisce una pena detentiva non eccedente i cinque anni (art. 1 comma 2). Anche in questo caso non si tiene conto delle altre pene che fossero stabilite congiuntamente alla pena restrittiva della libertà personale. Con l'art. 2 comma 1, vengono condonate le pene detentive inflitte in misura non superiore a tre a>ini, Sono poi ridotte di tre anni le pene inflitte in misv.ra non supcriore a dicci anni; se la pena inflitta è superiore a dicci anni, essa è ridotta di cinque anni (art. 2 comma 2). Norme perequative Allo scopo di evitare in qualche omo sperequazioni fra i condannati a (pena non supcriore a dieci anni ed i condannati a pena eccedente questa misura, si è opportunannente stabilito che per questi ultimi la pena inflitta non può, in nessun caso, ridursi, per effetto dell'applicazione del beneficio conceduto dal presente decreto, a misura inferiore a sette anni. Naturalmente, sulla pena così ridotta, dovranno comprendersi i con* dani a cui il condannato avesse diritto m virtù di precedenti decreti (art. 2, comma 2). Il condono si estende inoltre (art. 2, comma 3) alle pene pecuniarie, quale che sia il loro ammontare, ed anche se siano inflitte congiuntamente ad una pena restrittiva della libertà personale. Sono infine condonate (art. 2, comma 3) le pene accessorie della interdizione temporanea dai pubblici uffici, della interdizione temporanea da una professione o da un'arte e della inabilitazione della professione di commerciante. Con queste disposizioni si è voluto che coloro, i quali a seguito del condono della pena detentiva verranno a riacquistare Ha libertà, possano senz'altro dedicarsi all'esercizio della loro professione o arte e redimersi con l'onesto lavoro dal triste passato. Rimane perciò esclusa l'applicazione dell'art. 174, comma 1, del Codice penale. Nell'art. 3 si sono volute particolarmente considerare, fermo restando il disposto degli articoli 1 e 2 (art. 3, comma 3), le sanzioni comminate per reali commessi da coloro che, essendo iscritti nelle matricole della gente di mare, esercitano la professione marittima. E si sono quindi contemplati, per il beneficio della amnistia (art. 3, comma 1), quei reati rispetto ai quali è stabilita la pena della sospensione dai gradi marittimi, sia sola, sia congiunta ad una pena restrittiva della libertà personale per non più di cinque anni. Si concede poi il beneficio dell'indulto tanto per la indicata pena della sospensione dai gradi marittimi (art. 3, comma 2, lettera A), quanto per quella della inibizione dell'esercizio della navigazione, inflitta o da infliggersi a marittimi, in virtù delle disposizioni richiamate nel predetto art. 3 (comma 2, lettera B). Vengono infine condonate (art. 3, comma 2, lettera C) le sanzioni speciali previste} per una particolare categoria di marittimi, nell'art. 13 del R. Decreto-legge 3 settembre 1926, N. 1557, e infine le sanzioni stabilite nell'art. 453 del Codice per la marma mercantile. Le esclusioni Per quanto di eccezionale larghezza, il provvedimento non doveva evidentemente favorire coloro che, per la loro vita anteriore, non si sono resi meritevoli dell'atto di clemenza. Con questo sì vuole bensì essere indulgenti a chi dia affidamento di mettersi sulla retta via, non già dare alle persone pericolose la possibilità di arrecare nuovo pregiudizio alla società. Anche qui però si sono seguiti criteri di grande clemenza, evitandosi l'applicazione dell'articolo 151, ultimo comma, del Codice penale. Sono esclusi (art. 4, comma 1) dai benefici del provvedimento coloro che, a tutto il 4 novembre 1932, anno XI, fossero confinati di polizia ovvero ammoniti. Sono esclusi inoltre (art. 4, comma 1) coloro che all'epoca del commesso reato: A) abbiano riportato due condanne, per delitti, a pena restrittiva della libertà personale, quando una di esse sia superiore a tre mesi; B) ovvero abbiamo riportato tre o più condanne, per delitti, a pena detentiva, quale che sia la pena inflitta con ciascuna condanna, e quindi anche se inferiore a tre mesi. Agli effetti dell'applicazione del disposto dell'art. 4, comma 1, non si tiene conto però delle condanne per reati estinti da precedenti amnistie e di quelle per le quali siasi verificata la riabilitazione. Così pure non si tiene conto delle condanne con le quali siano state inflitte pene militari non superiori al carcere militare, vale a dire una delle pene indicate nei numeri 3, 4, 5 e 6 (carcere militare, dimissione, rimozione dal grado, sospensione dall'impiego) dell'art. 4 del Codice penale per l'esercito e del Codice penale militare marittimo (art. 4, comma 2). Una terza esclusione, ma limitata al condono, riguarda quelli che siano latitanti. Costoro si trovano in istato di ribellione alla legge, e quindi nessuna indulgenza deve usarsi verso di essi, a meno che non si costituiscano in carcere entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto (art. 4, comma 3). Tuttavia, per ragioni di opportunità, si sono esclusi daU'obbligo di questa presentazione coloro ì quali, per effetto dell'indulto, non devono più scontare la pena (art. 4, comma 4). Alle accennate esclusioni, di carattere subbiettivo, una, di carattere obbiettivo, ne aggiunge l'art. 4. Il provvedimento non poteva infatti non tenere presenti le speciali provvidenze che sono state stabilite con la legge 21 agosto 1921, N. 1312, e con. ì» legge 26 luglio 1929, N. 1397, per assicurare l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra e rispettivamente degli orfani di guerra. Agli uni e agli altri, non deve mancare, in alcun momento, la vigile tutela dello Stato; e perciò, nel comma 5 del citato art. 4, si sono escluse dai benefici di cui agli articoli 1 e 2, le contravvenzioni alle leggi suindicate. Le sanzioni disciplinari sono contemplate nell'art. 5, il quale, nella sua larga dizione, consente che siano condonate le punizioni inflitte anche a chi non possa usufruire dei benefici già accordati, in questa materia, con recenti provvedimenti. Per i militari Per i reati preveduti nelle leggi penali militari, gli articoli da 7 a 12 dettano norme speciali, in considerar zione delle particolari esigenze del sei-vizio e della disciplina militare. Il consorzio militare è retto da norme sue proprie e garantito da sanzioni caratteristiche, talune delle quali inducenti, come è noto, indegnità di appartenere alle forze armate. A questa particolarità di esigenze, di norme e di sanzioni, è adeguato, sia nella sostanza sia nella forma, l'atto di sovrana clemenza. Così, per quanto concerne questi reati, l'amnistia viene coìicessa con l'art. 1 solo nel caso che essi siano punibili col carcere militare o con la reclusione militare non superiore, nel massimo, a cinque anni, o con pena pecuniaria (si intende, sola o congiunta a pena detentiva), ovvero con una fra le pene militari restrittive della capacità giuridica (comminata come pena unica, ovvero congiunta o accessoria ad altra restrittiva della libertà personale), che non colpiscono d'indegnità U condannato. Ne restano quindi escinsi i reati per ì quali possono comunque essere inflitte le pene militari della degradazione e della destituzione; le. quali, correlativamente, rimangono del pari escluse, per gli stessi motivi, dai beneficio dell'indulto. Questo, infatti, vieyie bensì applicato, giusta l'art. 10, nei limiti e con le condizioni di cui all'art. 4, anche alle pene inflitte o da infliggersi per reati preveduti nelle leggi penali militari; ma, per quanto concerne le pene morali, anche se di carattere accessorio, l'applicazione ne è circoscritta a quelle da cui non derivi indegnità militare (art. 10, comma 2). Senonchè, sempre in relazione a queste pene morali, l'art. 11 ribadì sce il principio che la concessione dell'amnistia e dell'indulto non ha per effetto di reintegrare nel grado il militare che lo abbia perduto in conseguenza di condanna irrevocabile. Meritevole di indulgenza è apparsa anche la condizione dei militari che non risposero alla chiamata alle armi per istruzione, nonché di coloro che, limitatamente alle leve di terra e dì mare dal 1901 al 1911, incorsero nel reato di omissione nelle liste relative, o in quello di renitenza alla leva. Giustamente però il beneficio dell'amnistia, che l'art. 8 concede per tali reati, è subordinato, relativamente ai due ultimi, alla condizione che la posizione militare sia regolarizzata in un termine congruamente stabilito, con particolare riguardo ai residenti in territorio estero (art. 9).- Alle cause di esclusione dai benefici, di carattere soggettivo, stabilite nell'art. 4 altre ne aggiunge l'art. 12, di carattere oggettivo, in relazione ai reati preveduti nelle leggi penali militari. E ciò è stato fatto in considerazione del contenuto specifico e della maggiore gravità e pericolosità inerenti a quelli, fra i reati stessi, che costituiscono attentati esiziali alla difesa militare dello Stato, o imperdonabili violazioni degli speciali doveri di fedeltà, di servizio e di disciplina, che astringono i cittadini alle armi. Questi motivi, che attengono alla tutela e alla stessa ragion d'essere delle istituzioni militari, giustificano l'esclusione, dai benefici concessi con gli articoli 7 e 10, dei reati di tradimento, spionaggio e arruolamento illecito preveduti nei capi primo e secondo, titolo secondo, libro primo, parte prima, dei Codici penali militari, come pure dei reati di codardia, rivolta, diserzione e mutilazione volontaria. E' sembrato infine opportuno evitare il cumulo dei presenti larghissimi benefici con quelli già elargiti con il R. Decreto 2 settembre 1919, n. 1502. Le leggi finanziarie Le violazioni delle leggi finanziarie sono prevedute negli articoli da 13 a 20; le precedenti disposizioni del decreto non riguardano quindi, come è evidente, la materia finanziaria. I singoli articoli specificano in modo chiaro e preciso i fatti ai quali si estende il beneficio. Non appare pertanto necessario passare all'esame analitico di ciascuna norma; ma sarà opportuno esporre alcune considerazioni di carattere generale. Innanzi tutto si è ritenuto di concedere l'amnistia, anziché l'indulto, per seguire, anche per le violazioni delle leggi finanziarie, quello spirito di grande generosità a cui è ispirato questo atto di clemenza. Con ciò si è voluto in puri tempo evitare l'inizio o la continuazione dì lunghe procedure, le quali finiscono con intralciare i normali, servizi dell'amministrazione finanziaria. E' superfluo avvertire che in nessun caso il beneficio potrebbe essere invocato per chiedere all'amministrazione la restituzione di somme pagate a soddisfazione delle sanzioni giù inflitte, Attesa la particolare natura delle accennate violazioni, alcune delleì qualì di lieve entità, non si è creduto]nopportuno di escludere dal beneficio coloro che si trovassero nelle condizioni previste nell'art. 4. Tale esclusione avrebbe in ogni caso richiesto indagini lunghe e difficili da parte degli organi finanziari chiamati ad infiggere molte delle sanzioni a cui si estende l'atto di clemenza; mentre occorre che il decreto abbia facile e spedita applicazione. L'amnistia nelle Colonie Due disposizioni dì carattere generale completano il provvedimento. La prima è quella dell'art. 21, la quale estende tutte le norme del Decreto alle isole italiane dell'Egeo e, per quanto concerne i fatti commessi da cittadini metropolitani, anche alle Colonie. sttrbRrelancigrisi11mnd L'altra disposizione di portata generale è quella dell'art. 22, la quale stabilisce che il presente Decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno ed ha efficacia per tutti i reati e, in generale, per tutte le violazioni, che siano stale commesse fino a tutto il 4 novembre 1932-XI, e cioè fino alla mezzanotte di questo giorno. Il condono conceduto con l'art. 5 riguarda però soltanto i fatti, che siano stati commessi dal 29 ottobre 1927-77 compreso, al 28 ottobre 1932-X incluso. Tale è il contenuto del provvedimento che il Governo fascista ha l'onore di sottoporre all'augusta firma della Maestà Vostra.

Persone citate: H. R., Sire

Luoghi citati: Italia, Roma, Vittorio Veneto