Una singolare operazione e le sue consaguenze giudiziarie

Una singolare operazione e le sue consaguenze giudiziarieUna singolare operazione e le sue consaguenze giudiziarie oma,notte. Su una nuova, interessante questiona di natura medico-legale sarà chiamate a decidere la Corte di Cassazione . Nella terza sala medica degli incurabili a Napoli si trovava ricoverato, ne! giugno 1930, lo sbudente Paolo Roberto Salvatori. Un giorno egli fu at_ tratto da una discussione scientifica che sd svolgeva tra alcuni medici, i quali volevano, primi in Italia, tentare il trapianto di una glandola genitale da uomo a uomo. Avute assicurazione che in nulla il suo fisico sarebbe stato meno- 1 maio, lo studente si offrì per l'Importante operazione. La glandola doveva, essere trapiantata In segmenti ad un tale Vittorio Lapegna, affetto da ipotrofia del corrispondente organo, e quindi menomato nello funzioni generative. Fu convenuto per lo studente un compenso di 10 mila lire, e la delicata operazione fu compiuta dal prof. Gabriele Jannelli nella propria cllnica di NapoH con l'assistenza del dottori chirurghi Giuseppe Fersina, Giuseppe De Nlta e Gaetano Manfredi. La cosa venne però a conoscenza della Procura de! Re, la quale, ritenendo che tutti 1 chirurghi che avevano preso parte all'operazione fossero incorsi nel delitto di lesioni volontarie con arma in danno del Salvatori, iniziò d'officio procedimento penale e come primo atto istruttorio ordinò una perizia sullo studente. I periti che dovevano riferire sulle conseguenze dell'atto operatorio volontariamente subito dal Salvatori dichiararono che questi era guarito in otto giorni dalla ferite riportata per la ablazione della glandola e che l'asportazione non aveva determinato in lui alcunché di anormale nel sistema nervoso e nella funzione fisiologica; Nonostante ciò, 11 Procuratore del Re sostenne nella sua requisitoria scritte che l'operazione aveva ugualmente menomato lo studente nella sua potenziar lità e polche fu d'avviso che non fosse applicabile l'art. 50 del Codìoe Penale, per cui è esente da pena chi lede un diritto con il consenso di chi può validamente disporne, in quanto nel caso in esame il diritto leso era una funzione sociale quale quella generativa, di cui perciò il Salvatori non poteva disporre, rinviò a giudizio tutti i medici sopra ricordati nonché il Lapegna. Come si può immaginare, il dibattito dinanzi al Tribunale di Napoli assunse vivo interessa per tutto il mondo sctantóflco. n Pubblico Mònistoro sostenne in pieno l'accusa e chiese la condanna degli imputati a 11 mesi di reclusi ono ciascuno. Il Tribunale però, accogliendo la tesi difensiva secando la quale non vd era reato perchè mancavano il dolo e il danno e perchè in ogni caso il consenso dell'offeso doveva funzionare come discriminante, mamdò assolti gli imputati perchè il fatto non costituiva reato. Sì gravò contara tale sentenza il Pubblico Ministero, ma la Corte d'Appello di Napoli confermò interamente il primo giudicato. Senonchè anche contro questa sentenza, è insorto 11 Procuratore Generale ricorrendo per Cassazione per chiederne l'annullamento. Si sostiene nei motivi di ricorso che il consenso era viziato da errore e pertanto In nessun caso può applicarsi la discriminante di cui all'articolo 50 Codice Penale. Resistono al ricorso i chirurghi in parola, assistiti dagli avvocati Porzio, JamneUl, Oastellett, Manfredi di Napoli e Manfredonia di Roma.

Persone citate: Gabriele Jannelli, Gaetano Manfredi, Giuseppe De Nlta, Paolo Roberto Salvatori, Porzio, Vittorio Lapegna

Luoghi citati: Italia, Manfredonia, Napoli, Roma