La portata dell'accordo commerciale fra Italia e Jugoslavia

La portata dell'accordo commerciale fra Italia e Jugoslavia La portata dell'accordo commerciale fra Italia e Jugoslavia Roma, 26 notte. L'accordo addizionale al Trattato di commercio e navigazione del 1924 tra l'Italia e la Jugoslavia firmato ieri a Palazzo Chigi ha per scopo principalmente di modificare la par te tariffaria del Trattato stesso ed i ain particolar modo assicurare una]smaggiore protezione a favore della- i industria zootecnica italiana. L'accordo raggiunto dopo ampie discussioni nelle quali le due parti hanno dimostrato npirito di collaborazione e di comprensione dei reciproci interessi, soddisfa i voti ripetutamente espressi dalle nostre categorie produttrici ed agricole e specialmente dagli allevatori di bestiame. E' noto che la bilancia commerciale fra l'Italia e la Jugoslavia è sfavorevole all'Italia principalmente perchè noi siamo forti importatori di legname di cui il vicino Regno è ricco. Anche per il bestiame, le carni fresche e i prodotti derivati del bestiame, In Jugoslavia aveva potuto avvantaggiarsi nei nostri confronti sovrattutto perchè l'Italia con il Trattato del 1924 aveva consentito in favore della Jugoslavia dazi assai ridotti che poi ner la clausola della Nazione più favorita vennero estesi anche ad altri Paesi. Ciò aveva finito per danneggiare assai la nostra produzione zootecnica che risentiva fortemente della concorrenza del bestiame proveniente dai Paesi danubiani. Ai primi dello scorso novembre fu avanzata richiesta alla Jugoslavia di apportare modifiche al Trattato vigente ed il 23 dello stesso mese venne raggiunto un accordo con il quale le due parti si impegnavano a negoziare le modificazioni al Trattato del luglio 1924. In tale accordo si prevedeva anche che i negoziati avrebbero dovuto raggiungere un risultato entro il 31 maggio 1932 e che, in caso contrario, si sarebbe denunziato il Tratato in vigore e le parti avrebbero ripreso libertà di azione. Non vi è stato tuttavia bisogno di ricorrere a tali estremi poiché, come dimostra il comunicato ufficiale, l'accordo è stato felicemente raggiunto con ampia soddisfazione delle parti. L'accordo, mentre lascia quasi del tutto invariate le parti riguardanti i rapporti commerciali fra l'Italia e la Jugoslavia e mentre salvaguarda gli interessi della nostra esportazione nel vicino Regno, che ha carattere prevalentemente industriale, modifica invece sostanzialmente a nostro favore il Trattato del 1924 nel senso che eleva sensibilmente il limite dei dazi convenzionati sul bestiame bovino e suino e sul pollame vivo e morto, sulla carne fresca, ecc., costituendo un'efficace tutela della zootecnica italiana. Con il nuovo accordo inoltre vengono convenzionate le uova di pollame. Sarà quindi possibile all'Italia quando in seguito agli accordi con l'Ungheria, la Svizzera, la Romania, e l'Albania si sarà svincolata da tariffe generali sui prodotti zootecnici, di applicare alla Jugoslavia i nuovi dazi che sono sensibilmente superiori agli attuali e sufficienti per garantire il mercato nazionale. L'accordo riguarda anche la tariffa di alcuni prodotti per i quali l'Ita- sCbmbGmHgsHarndlia aveva ottenuto nel 1924 delle pagevolazioni, ma i ritocchi hanno\una portata assai limitata e non in- taccano in ogni modo la consisten- ] za delle esportazioni verso la Jugoslavia. Anzi si può aggiungere che per qualche prodotto l'Italia ha ! ottenuto dei miglioramenti. L'ac , cor(jo concerne anche il mercato dei;ie divise. Le restrizioni adottate in |questi ultimi tempi dalla Jugosla i via hanno fatto soffrjre n nostro mo !virnento di esportazione, ma una so1 luzione sara sicuramente raggiunta ed in maniera soddisfacente come è stato fatto con la Cecoslovacchia. Si ritiene che l'accordo potrà entrare in vigore non più tardi del 31 mao-crir. Tp nuovo ta-ift> andranno ìmlior'eou^^ colati da^^^ colata dagli altri t-aesi m c-ase ai trattamento della Nazione più favo rita. L'accordo ha la durata di un anno dal giorno della sua entrata in vigore, ma può essere prorogato automaticamente. Tutte le questioni di carattere economico non comprese nell'accordo e specialmente quelle di ordine amministrativo, tecnico, doganale, ecc. formeranno oggetto di esame da parte di una Commissione mista la quale dovrà anche dirimere le divergenze di natura economica che potrebbero eventualmente sorgere fra i due Paesi. La Commissione, che potrà essere affiancata da esperti, nominerà nel suo seno un Comitato economico permanente.