Rosa Vercesi ha ricorso in Cassazione

Rosa Vercesi ha ricorso in CassazioneRosa Vercesi ha ricorso in Cassazione le ragion! prospettate dalla Difesa per chiedere 5'annuUamsnfo dalia sentenza ^t^v^UM^aAf^'acesso Rosa Vercesi dichiarò di ri?o?" ™22 i« n? vercesi aicniaro ai ricor- vÌZ/^S^?0™ 1vntT0 «entwu» dche la condannava all'ergastolo. La di- dchiaraziohe di impugnazione che oliatto pervenire alla Cancelleria della cCorte .d'Assise per il tramite dell'Unì- cciò Matricola delle carceri, era generi- mca: nessun accenno ai motivi su cui si lilondava 1 impugnazione e, invece, la ri- rServa di indicare tali motivi entro il ntermine consentito dalla legge e cioè mnei venti giorni successivi alla « notifi-itca del deposito della sentenza» mte «S^MW ordinamento delle Corti d'Assise, te|vsentenze pronunciate da queste Corti non devono semplicemente consacrare, come avveniva in passato, il verdetto reso dal * giury v e le considerazioni che avevano presieduto alla determina- j tzìone dell3 pena applicabile in base al;*?verdetto, ma devono contenere un mo- Idtivato esame del merito; in altre paro-|ale, non facendosi più luogo alla emana- uzione di un verdetto segreto ed insin-1 tdacabile. ma partecipando gli assesso- jmri, col Presidente e col Consigliere re-!*iatore, alla decisione in Camera di Con- itsiglio, ne consegue che il giudizio orna- !cnato deve essere motivato sia in rap-sporto alle circostanze di fatto che lo dhanno determinato, sia in rapporto alle'.'questioni di diritto che col giudizio sono I Pconnesse. Molteplici, e tutte salienti, jrfurono !e questioni precettate durante | il dibattimento che condusse alte con-[sdanna di Rosa Vercesi e questo, sol- [tetanto, spiega come la redazione della \ vsentenza abbia potuto essere inusitata- ; rimente laboriosa, sì che il deposito del j ddocumento non si è compiuto che il 5 marzo scorso. Il convinciracriic della Corta gctesIeri, approssimandosi lo scadere dei ISventi giorni consentiti alla difesa, dopo Sil compiersi di questa .formalità, per la ì cindicazione dei motivi destinati a sor-isreggere l'impugnazione, l'avv. Carlo Pavesio ha presentato alte Cancelleria della Corte d'Assise i motivi sui quali si fonda il ricorso della Vercesi. I motivi sono di un triplice ordine, e l'atto che li prospetta e li svolge è sottoscritto dall'avv. Pavesio e dall'avv. prof. Eugenio Florian ppncnooinRosa Vercesi era incolpata di ornici-1 cdio premeditato, aggravato dalle circo-;mstanze che ella compì il delitto per com-1 cmettere un furto ( la sottrazione dei, intitoli e dei preziosi) e colla finalità di jgassicurarsi l'impunità per un preceden-n.nte reato di appropriazione indebita con- j ssumata in danno della vittima, Vittoria |pNicolotti, e della madre di lei. La Cor- cte ritenne la Vercesi pienamente colpe- iMvole e giudicando che ella avesse agitoItecon premeditazione, la condannò alla<fUpena dell'ergastolo. Tale giudizio --l'non occorre avvertire per chi seguì tal'andamento e le risultanze del proces-1aso — non conseguì all'emergere di una ;uprova cosidetta diretta, quale avrebbe oìin'ii'n r,c-ars la nrnvTocoinrin Hall'') o r ! 1 _ ! X potuto essere la confessione deil'accu sata od altro elemento d'accusa egualmente insuperabile e convincente, ma scaturì dal collegamento di una serie di indizi che nella loro obbiettività conferivano a designare l'imputata come autrice del delitto, secondo le ipotesi e le modalità che erano prospettate dall'Accusa. Senonchè, come fu operato questo collegamento, come furono tratte le induzioni e le deduzioni che legittimarono nella Corte il convincimento della colpevolezza della vercesi? • I motivi addotti dalla difesa a sostegno del ricorso, affrontano, nella loro sostanza, questo problema e la sobria jHnuiì&£Jn2r. „k= ,n am< A^^r. ì r,■>t-or,i ifètadgdstedlacclaillustrazione che di essi donno i patroni j rappresenta per così dire una sintetica critica della sentenza. I due primi motivi sono d'ordine principale e sostanziale (il terzo motivo si connette alle questioni procedurali che si affacciarono nel corso del dibattimento, allorchè la Vercesi si tenne lontana dall'aula) e rienardrao la premeditazione, che fu affermata dalla Corte, e la motivazione che nella sentenza ne è stata data rispetto al preteso movente del delitto. Cominciamo colte premeditazione, avvertendo come il legislatore abbia incluso tra le circostanze aggravanti che rendono punitile l'omicidio con l'ergastolo questa circostanza, senza tuttavia definirla. Anche se il concetto di predefinire — fu ptvpdcemncftsadinpmeditazione è difficile a _ detto — nondimeno è presente alla co-! cscienza umana. Secondo l'opinione pre- Ipvalente, la premeditazione aggiunge unis« quis pluris » a quel grado di rif lessio-, p'tne che è comune alla maggior parte delle azioni delittuose; nella premeditazione la riflessione, inerente al proposito di delinquere, si protrae più o meno lungamente nel tempo, senza soluzioni di continuità, alimentando continuamente il proposito stesso, alla ricerca o in attesa dell'occasione di attuare. Orbene, fissato con qualche approssimazione questo concetto, sentiamo come la Corte ha argomentato per affermare che la Vercesi agì con premeditazione: La premeditazione « La Corte non dubita punto che la Vercesi ha macchinato il delitto mentre giaceva nel letto della Nicolotti madre, in camera attigua a quella della vittima. La stessa modalità di esecuzione del delitto prescelta dall'accusata per sopprìmere l'amica, dà la prova chiara, convincente, che la mente della colpevole, dopo intensa riflessione, si posò su tale mezzo violento di uccisione, essendole apparso come il più facile, più sicuro e di pronto effetto ». Ma questo procedimento, «ffermano i patroni, è viziato da un errore profondo: « Ad avviso della Corte — è detto nella memoria della difesa — la premeditazione sussiste perchè <;la Vercesi ha macchinato il delitto » e si decise al delitto « dono matura riflessione », ma evidentemente aueste frasi rispecchiano semplicemente la comune determinazione di delinquere, il comune proposito criminoso, che deve accompagnare ogni delitto, non la premeditazione, che di tanto aggrava il delitto moralmente e giuridicamente, e la quale s'incarna in una lenta incubazione, in un programma lungamente elaborato, in una minuziosa preparazione di mezzi. Ora le circostanze istes.se, che la sentenza fissa come certe, escludono ciò: anzi indicano piuttosto un delitto iniprovvisato o per lo meno un dolo comune. E' pacifico, infatti, secondo la sentenza: 1) che le due donne, dopo aver cenato insieme e dopo essersi recate al cinematografo, salirono insieme nella casa della Nicolotti, per invito di questa, verno mezzanotte (ore 23,45); 2) che in casa, poiché la Vercesi sarebbe andata a dormire nel letto della ma mncssetazsasrilclsriafdtsl jll- dre della Nicolotti, turano cambiate le ;f^a^anlric^jMffSu^^WotaN^vS^^Vt&^l^feSlóra Nicolotti madre, perchè questa !5™- ^.^r,otntri npl suo letto imnronte ri-Ora argomenta la difesa, poiché la Vercesi sali in casa Nicolotti verso lamezzanotte, ed un certo tempo fu ne- cesaario per il cambio delle lenzuola, mentre altro tempo trascorse in chiac- cteere e litìgi, ne consegue — dal mo- mento che il grido della vittima fu udi-to all'alba —"che"la Vercesi rimase nel letto per breve tempo: non più di tre ore " Se"il"deÙtto'Tu"dunque *« macchi- nato ^dati-imputata mentre giaceva sul letto della Nicolotti madre è da esclu-dersi categoricamente l'ipotesi della tiremeditazione, a meno che non si vo-glia ravvisare questa aggravante nel- la semplice decisione che deve necessa- a^^ Precedere ogni delitto, nel; d™L ..Snf^ pmva* agB»-;lavante o tutti i delitti sarebbero preme-ivdtoti. Non vi è infatti delitto in cui il stdisegno criminoso non sia nrlma forma- to e non pSa ragione Vche il deMonondSa'nàS^ l^cedente prcppr?zioae ne d" ttti nflt !Rmezzi e documentai piuttosto"una tra- irica decisione improvWa; te dXa non >mrecò seco nè uso arma alcuna- bpniì isnon adoperò che le mani(strVn-olt ìCmento) e la stessa violenza della lot-' ta, la colluttazione fra le' due donne ICmostra che la decisione &u7%3rea5 te # lvÈra »uo«Jj* I movesti e la motivazione E concludendo su questo punto, i pa¬ troni affermano: « Dalla sentenza stes *?a si ricava, dunque, che l'affermazione deila premeditazione non 0 motivata ed anz' .'e circostanze assodate nella prouuncia, la escludono. Evidentemente si tratta qui non di un puro apprezz.imento di fatto, bensì di un ragionamen*0 viziato da errore giuridico, da contraddizione e da insufficienza. Nè si dica c^e la ricorrente non abbia interesse a tale reclamo, giacchè la preir.edidizione abbrutisce singolarmente il deitto ed è tale che può determinare di Per sè il diniego delle attenenti generiche, che infatti non furono concesse ». Non meno saliente e sostanziale è il secondo motivo, con cui si lamentìi, nel te sentenza, una motivazione « manchevole ed in ogni caso contradditoria rispetto ai moventi del delitto ». Secondo la difesa, un grave mistero psicolo- vTa sochcetosedoraQcogico incombe su questo delitto, mistero che il processo non ha svelato. La Core ha avvertito tutto ciò e si è propota, con nobile scrupolo, l'indagine dei SS^™^ Xtttlto Sto^sSo^&S condo i.Accuspai j. moventi sarebbero tati „ f t -, sopp^sionè delle soppressione prove di un reato precedente (appro priazione indebita). La Corte li ritenne entrambi fondati. Disse che la Vercesi agi a scopo di furto perchè ritenne avvenuto il trafugamento di taluni oggetti dopo il delitto, c Sennonché — osserva la Difesa — la sentenza che si ndugia a dimostrare che la Vercesi laa inprrasinevel'epeRsusasoè SppaLpr_ cocommise "il furto* non contiene che" una i C0mera affermazione, senza"dimostrazio- " ce, sul punto essenziale: che il non ngente furto fosse davvero lo scopo del gravissimo fatto di sangue. La Corte, n sostanza, è caduta nell'insidia di as umere un rapporto di successione temporale come rapporto psicologico di ausalità: « Post hoc, propter hoc: ». Molte ipotesi che escludono l'aggravan- bireunla l'iclude-pe. erano oossibili: quella che T'idea del|zaUrto sia sonrefegiunta dopo consumato 'omicidio? ed «ch^ azione degli oggetti fesse avvenuta*per j-"'avvalorare la versione che altri avesse Mucciso e proprio a scopo di furto. Ad jCrogni modo qui il difetto di motivazione X —^ „ 1 „ ^ , : „ ,, „t, a n.>nnt-n —1 n ,1 n nnl H V? , ^ ., ,. -t„ furto e con ciò riconobbe il furto reato è palese, giacchè questa riguarda sol anto la materialità della asportazione degli oggetti, ma non investe la soggettività del fatto ed il momento della decisione al furto, se precedente o susseguente al delitto. E il dolo susseguene non può mai diventare motivo del delitto ». Il furio e l'appropriazione indebita Ma si ha di più: « La perplessità dela Corte su questo punto, anzi la intima contraddizione in cui si dibattè la sua coscienza, è resa palese dal fatto che a Corte applicò una separata pena pel per sè stante. Invece, se avesse ritenu to il furto scopo dell'omicidio, non avrebbe potuto nemmeno lontanamente pensare di applicare una pena indipendente pel furto, che in tal caso avrebbe costituito una aggravante dell'omicidio e che quindi nell'omicidio sarebbe rimasto conglobato, perdendo ogni autonomia di pena. Con ciò la Corte cancellò ogni connessione tra omicidio e furto Nè meno infondata — secondo i patroni — è la motivazione relativa al secondo movente che avrebbe mosso la accusata. A tal fine la sentenza si indugia a stabilire i rapporti di affari ntercorsi tra la vittima e l'accusata, psr concludere che la Vercesi aveva consumato ai danni di quella una ap propriazione indebita. <r Ma il punto essenziale — osservano 1 patroni — il punto psicologico, che la Vercesi « non trovò altro scampo se non col soppri* mere la creditrice », è solo affermato, non dimostrato. Anzi appare in pieno contrasto con la circostanza salientissima, perfettamente risultante dalla sentenza, e cioè che non una, ma due erano le creditrici della Vercesi, entrambe le Nicolotti. madre e figlia. Ed allora, secondo la logica della sentenza, la Vercesi avrebbe dovuto proporsi di sopprimerle entrambe! Ciò docu erOldanoerstiQdicAcnataAlirtafudi daprtenaGiniPocepra amdaGlsuL^«ente SS Èffiattribuì alla ricorrente e che — ripete- ?*si — non fu dimostrato ». |1 Ila Corte dichia- jtoNella sua sentenza, rò che la causa non presenta carattere indiziario e che non esistono dubbi sulle modalità che accompagnarono l'esecuzione del delitto. Sennonché più oltre la Corte riconobbe anche: « Quello che sia avvenuto fra le due donne si ignora ». Orbene — rilevano i patroni — in queste condizioni, quando si rifletta alla violenza della lotta intervenuta fra le due donne, alla colluttazione tra dì esse, che la stessa sentenza ripetutamente attesta avvenuta, l'indagine sui motivi è quasi impossibile o quanto meno assai ardua e non può concludere come la Corte ha concluso, senza una dimostrazione, chiaro e precisa, che invece manca del tutto. Qui pure l'apprezzamento della Corte non è di puro fatto: ad ogni modo è retto da falsi criteri di diritto e di logica, criteri pienamente censurabili ». „ E i difensori, ricordando che la Giustizia deve procedere serena anche dinanzi ai delitti che si presentano più atroci, esprimono la persuasione che i due principali motivi ninno giuridicamente fondati, tali da dover recare all'annullamento della sentenza e del giudizio insieme, giacchè tanto la premeditazione come i moventi penetrano nell'essenza del fatto, lo impregnano di sè e non può giudicarsene se non dal complesso di tutte le circostanze. L'itnpedtfflento dell'zccusata satadeprfadifestvu(s« mconchseremdnvcl'ebFdbladel ricordo te"atfes^di Rosa^VerceS vtopS le orchnanle pronunciate nei ! scorso del dibattimento, perchè dettate pin violazione alle norme del Codice di;cj,.iwi..,wi * ^«v.^... ;..w...w« . —w-.r fesa è stata obbligata a presentare a : r;Proce<jura Penale. E illustrando onesto nN"*1^ 1 Peroni Premettono: «La di-irfe*a«^^* Pprerenonein"ir !P"rere ne^ '"" - ,cvT,lX il momento altre impugnative relative I .ai verbale stesso; perchè deve rilevarsi m che fino alla data di ieri 23 marzo | 1932-X, e cioè dopo circa tre mesi dal- la sentenza, non 6 stato messo a dispo- t sizione del difensore, a termine dell'ar- bjticolo 201 Cod. Proc. Pen., con tutti gli t altri atti e documenti del procedimeli- n ito, il verbale d'udienza nella sua forma « autentica e "cioè debitamente firmato d dai Presidente e dal Cancelliere, e ciò a: in aperta violazione dell art. 201 pre- s detto e lo4 Cod. Proc. Pen. La Difesa|, inoltre fa osservare che anche la sen ! tenza della Corte d'Assise fu depositata soltanto in data 5 marzo, e cioè dopo sq apndue mesi e cinque giorni dalla data deia pronuncia, e ciò in aperta inosservanza dell'art 151 in relazione ti 154 stesso Codice'». relazione al io4 e , , . V Su quali circostanze si fonda il mo¬ l^111 i!nF,,^a2Loni? Con l'ordinanza Rro?unf,a*a »J 28 dicembre 1931, la d:f ? atto ch,e 11 Prof' Carrara, medlco de"c carcori s. „,. -ir ir — ••-«-; «- iCa nell'jmputata> e valutando la prò- ^V0 orfl stata eos! data dal medi- C0 , 0 c'jrccn> conchiuse di poter dte*?™A£raRi^?S&-Ì^^te?^2£fal&SSS ^Wvtada^CdeSl! aveva, constatato'* un certo stato di depressione psichi-| vece di impugnazione il fatto che non ITf^ìTJfV":?^* 1'^?!d^St° l'wa comparire in udiènza. E sostenendo questo assunto, che la Corte ha violato la legge di prò cedurn pei- non avere sospeso o rinviato il di Battimento malgrado che l'assenza dell'imputata dall'udienza fosse dovuta « ad assòluta impossibilità per ragione di malattia ». Ecco, in sintesi, il terzo motivo. Quando seguirà la discussione del ricorso avanti il Supremo Collegio? Con (c! 1ma11i1fa presentazione delle ragionr addotte j pa sostegno dell'impugnazione, non si è Idniziato che il primo atto della nuova I sprocedura. Alcune settimane occorre- Lranno prima che gli atti processuali !ciano trasmessi alte Corte di Cassazio-jene e che la discussione avanti il Collegio | cvenga fissata. Pare certo tuttavia che:t'esame del ricorso avverrà prima del'speriodo feriale. In questo frattempo ; dRosa Vercesi, la quale è tornata nella ua cella dopo la breve parentesi pasata all'infermeria, rimarrà a Torino, ottoposta al consueto regime. Ella si dn rinfrancata in questi giorni e spera, j 1Spera come non ha, forse, sperato in passato. L'antenna della radio L'impresario ed il muratore condannati per omicidio colposo La VII Sezione del nostro Tribunale, resieduta dal Consigliere d'Appello onto cav. uff. Ferdinando Pinelli, ha 0Qdannati l'impresario Ernesto Rao ia ed il muratore Eugenio Gabannino, esponsabili del crollo dell'antenna di na radio che nell'ottobre scorso causò a morte di due bambini ricoverati nel lnalaarainpmvt[vistituto a^-ià^uSateràìii^^^-^- !2lusione per un anno, al risarcimento j 5ei danni, al rimborso alla P. C. delle gpeso di costituzione e di rappresentau-l ca concedendo loro il donnio beneficio!r. i PP .t,eneuc]'°-p "'1 Mandato assolti il cav. Giuseppe tMoiraghi e la di lui consorte Luigia!sCrespi. Le famiglie delle due vittime Irrano patrocinate dagli avvocati Piero Ollivero e Porzio; il Rabbia era difeso all'on. aw. Villabruna ed il Gabannio dall'avv. Benelli. I coniugi Moiraghi rano assistiti dagli avvocati De Agotini e Enrico Zola. Quattro anni di reclusione per un furto di 600 lire Alessandria, 24 notte. E' comparso in Tribunale il pregiuicato Carlo Rasoira, di 25 anni, da Acqui, imputato di furto: il 17 genaio scorso si era introdotto nell'abiazione di Rosa Scottini, residente in Acqui, e si era impossessato di 600 ire e oggetti varii. Il Tribunale, tratandosi di un recidivo in materia di urti, lo ha condannato a quattro anni i reclusione, e a 3200 lire dì multa, anni e spese di giudizio. Latte annacquato Stradella, 24 notte. Si è svolto alla nostra Pretura un rocesso a carico di sei vendite-i di tette che dall'analisi era risultato anacquato e scremato. Essi seno certi Giuseppe Lane, di Mezzanino, Lumeio Negri e Mario Corti, di Pinarolo Po. Angelo Villani, di Verrua, Franesco Bernini e Giovanni Gibelli. I rimi quattro sono stati indonnati pene varianti da 100 a 500 lire di mmenda ed uno di essi è stato conannato ad un mese di reclusione. Gli altri due sono stati assolti per inufficienza di prove. 1prclecflomdcmmncliqasdpppc17mteciic

Luoghi citati: Acqui, Alessandria, Carrara, Mezzanino, Pinarolo Po, Stradella, Torino