I consorzi obbligatori per la disciplina della produzione

I consorzi obbligatori per la disciplina della produzione I consorzi obbligatori per la disciplina della produzione Lo schema di legge approvato dal Comitato Corporativo Centra c presieduto dal Duce , o 2 o Roma, 15 notte. Il Comitato Corporativo Centrale ha ultimato, nella seduta del 15 corrente, l'esame dello schema di provvedimento legislativo predisposto dal Ministro delle Corporazioni circa la disciplina della costituzione dei consorzi obbligatori, approvandone i principii informatori e la formulazione degli articoli. La discussione su tale argomento è stata particolarmente ampia. Essa si è iniziata con le dichiarazioni del Capo del Governo il quale, dopo aver riassunto in un rapido ed efficacissimo scorcio la storia e le vicende dei principali consorzi obbligatori e volontari sorti in Italia in questi ultimi tempi, ha dimostrato la necessità della loro regolarizzazione a mezzo di quella autodisciplina delle categorie produttive che l'ordinamento corporativo va attuando nel superiore interesse dell'economia nazionale. I criteri delio schema di legge Il Ministro Bottai ha esposto le caratteristiche principali dello schema di provvedimento dimostrando come esso, secondo le direttive assegnate dal Capo del Governo, costituisca un sistema organico che, partendo dalle iniziative individuali, le coordina e le disciplina, attraverso l'intervento sindacale prima, quello corporativo poi, e dà infine allo Stato, tutore dei diritti del consumatore, la facoltà di vigilanza che non intralcia l'opera e non soffoca l'iniziativa degli aggruppamenti produttivi. Dopo che tutti i componenti del Comitato hanno preso la parola nella discussione generale esprimendo la loro visione sui principii che informano lo schema del disegno di legge, sono stati esaminati ed approvati i singoli articoli. Su questi articoli ha spesso interloquito il Capo del Governo ed hanno preso la parola i Ministri Bottai e Acerbo e gli onorevoli Bianchini, Razza, Benni, Barai, Ciardi, Maraviglia, Peverelli, Lantini e dott. Anselmi. Lo schema di provvedimento che ha riportato l'unanime parere favorevole del Comitato intende stabilire in via di massima le condizioni essenziali che debbono ricorrere per disporre l'obbligatorietà dei consorzi, la procedura di costituzione e la forma di funzionamento, di scioglimento e di liquidazione. I criteri salienti a cui il provvedimento è ispirato consistono : a) nella sussistenza della volontà, nella notevole maggioranza degli interessati a un determinato ramo di produzione, intesa a costituire il con sorzio ; b) nel giudizio che le Corpora> zioni competenti devono emettere sulla costituzione medesima in relazione alle particolari esigenze della economia nazionale; o) nell'istituzione della vigilanza da parte dello Stato da esercitarsi in forma e limiti ben precisati e con il concorso degli organi corporativi sull'azione e sul funzionamento dei consorzi ; d) nella facoltà di disciplinare l'impianto e l'ampliamento di nuovi stabilimenti per la fabbricazione di prodotti che formino oggetto di consorzi obbligatori già costituiti e nella facoltà, attribuita al Governo, di rivedere ed eventualmente modificare le norme che regolano i consorzi obbligatori attualmente esistenti. Come risulta dai principii su accennati, il provvedimento è congegnato in modo che l'eventuale creazione di consorzi obbligatori viene ad inquadrarsi armonicamente nel sistema economico corporativo vigente ammettendo l'interesse degli organi sindacali corporativi all'inizio, funzionamento ed eventuale cessazione di tali organismi. Le indennità di licenziameovto agli impiegati Quindi il Comitato Corporativo Centrale è passato ad esaminare una proposta del Ministero delle Corporazioni tendente a riformare la disposizione del decreto-legge 13 novembre 1924 con la quale all'impiegato che viene licenziato senza giusta causa viene assicurata, come è noto, la corresponsione di un'indennità stabilita nella misura di mezza mensilità di stipendio per ogni anno di servizio prestato. Il Sottosegretario on. Alfieri ha messo in rilievo come da molto tempo le categorie padronali hanno insistentemente fatto presente la grave difficoltà in cui si trovano quasi tutte le'aziende industriali e commerciali le quali, desiderose di procedere al necessario alleggerimento dei costi di produzione, non possono sopportare l'aggravio costituito dal¬ le somme, talvolta assai ingenti, da pagarsi a impiegati i quali, entrati in servizio molti anni addietro a condizioni di stipendio esigue, dovrebbero, in caso di licenziamento, avere liquidate somme assai rilevanti. L'on. Alfieri, dopo avere citati alcuni significativi esempi, ha illustrato il principio informativo della progettata riforma che è ispirato al criterio di contemperare la giusta tutela delle classi meno abbienti con le esigenze delle aziende. In base a tale proposta, si mantiene integro il diritto alla corresponsione dell'indennità di licenziamento per gli emolumenti sino a-lire 60 mila annue; per quelli che superano tale somma, la parte di emolumento che è al di sopra del limite di lire 60 mila non viene computata agli effetti dell'indennità di licenziamento. Sulla relazione dell'on. Alfieri si è svolta una discussione alla quale hanno partecipato il Capo del Governo, gli onorevoli Barai, De Marsanich, Mezzetti, Lantini, Marchi, Bianchini e dott. Anselmi. A conclusione di questa, il Comitato Corporativo ha approvato lo schema di provvedimento. Il Capo del Governo ha delegato il Ministro delle Corporazioni a presiedere una prossima riunione in cui verranno sottoposti al parere del Comitato Corporativo Centrale i vari statuti di assicurazione professionale. Le conclusioni a cui il Comitato Corporativo Centrale, dopo una lunga discussione svoltasi sotto la presidenza del Duce è pervenuto in ordine alla disciplina della costituzione dei consorzi obbligatori, meritano di essere segnalate per la loro importanza economica, corporativa e giuridica. Col nuovo provvedimento, che sarà presentato con la massima soHecitudine all'approvazione delle due Camere dal Ministro Bottai, si mira ad ordinare stabilmente e ad inquadrare armonicamente nella legislazione economica e corporativa degli ultimi anni una materia delicata e vitale, nella quale, per forza di cose ed anche per stabilire i necessari esperimenti, si era proceduto finora senza principii direttivi ben fissi e precisi. Il valore del progetto approvato Il concetto da cui parte il disegno di legge approvato dal Comitato Corporativo Centrale è che in certi particolari momenti, in certe tipiche situazioni dei singoli rami della produzione, si possa delineare la necessità di sottrarre i produttori ai pericoli ed alle alee di una sfrenata concorrenza, la quale potrebbe avere per risultato un danno trascendente le persone degli imprenditori e capace di riverberarsi sfavorevolmente nell'economia generale. Necessità, quindi, che i produttori si intendano, stabiliscano un contingentamento della produzione, si dividano i compiti ed il mercato, volgendo le energie al potenziamento della loro attività, anziché a farsi una lotta che è lungi dall'essere dimostrata sempre ed in ogni caso benefica nelle sue ultime conseguenze. Riconosciuta, come non poteva non riconoscersi in determinati casi una ragion d'essere ai consorzi obbligatorii, il Comitato Corporativo Centrale è passato a ricercare le condizioni e le modalità per la costituzione dei consorzi, mirando a salvaguardare non soltanto la difesa equilibrata degli interessi dei consorziati o dei consorziabili, ma anche di quelli del ramo di produzione che si intende rafforzare e proteggere, e infine, quel che più conta, degli interessi dei consumatori. Una prima, necessaria, condizione al sorgere di un consorzio obbligatorio sarà che esso sia spontaneamente richiesto dalla maggioranza dei produttori. Si dice maggioranza e non totalità per ragioni ovvie. Non sarebbe giusto, infatti, riconoscere ad una esigua minoranza di discordanti il potere di sacrificare le sorti di un'industria quando obbiettivamente risultasse la necessità di una disciplina consortile. D'altro lato, non sarebbe neanche giusto limitare il consorzio ai soli aderenti, e ciò non solo perchè l'efficacia dei consorzi ne verrebbe minata, ma anche perchè i produttori rimasti di fuori verrebbero a beneficiare di tutti i vantasrei dell'azione del consorzio senza sottostare ad alcuna delle limitazioni che ne sono il corrispettivo, il che sarebbe indebito privilegio. L'esistenza di una forte maggioranza favorevole non è ritenuta pfist a però, di per se stessa, elemento sufficiente a consentire senz'altro la costituzione del progettato consorzio, Qui subentra l'altra condizione, quella intesa a salvaguardare gl'in teressi trascendenti quelli dei produttori. Tutela della produzione A tale scopo, si stabilisce che sulla proposta costituzione si prO' nunci la Corporazione o meglio si pronuncino le Corporazioni compe^ tenti, con un giudizio che investa la totalità del consorzio, in relazione alle effettive esigenze dell'economia nazionale. Si tratta, in sostanza, di verificare autorevolmente che l'interesse dei produttori — della cui esistenza fa fede l'accertata maggioranza dei richiedenti — coincida con gli interessi generali della pro> duzione. Quanto l'una e l'altra condizione esistano e siano state debitamente accertate, il consorzio sorge, ma lo Stato non lo abbandona. Un priu cipio di grande Importanza è infatti affermato nel disegno di lesrge: ed è il prin^i-ruo della vigilanza statale suH'a?ione e sul funzionamento dei consorzi, vigilanza da esercitarsi in forme e limiti ben definiti, in nome dell'interesse generale, con il concorso e, crediamo anche, attraverso le Corporazioni competenti. Siamo, come si vede, sostanzialmente lontani dai tipi di consorzio costituiti recentemente per l'industria siderurgica e nei auali l'azione dello Stato si arrestava alle soglie dell'atto costitutivo e la vigilanza veniva demandata alla Confederazione dell'industria, espressione di interessi troppo strettamente di categoria per poter svolgere il suo compito con criteri sempre obiettivi e generali. Della necessità di assicurare all'azione dei consorzi un'efficacia reale, concreta, discende un altro caposaldo del nuovo provvedimento: la facoltà, attribuita al potere esecutivo, di disciplinare l'impianto o l'ampliamento di nuovi stahiìimenti ner la fabbricazione di prodotti che formano oggetto di consorzi obbligatori già costituiti. E' chiaro, in realtà, che bisogna impedire, quando sia costituito un consorzio, che nuovi produttori liberi da ogni legame consortile sopravvengano ad avvantaggiarsi di auei benefici che potrebbero derivare, soprattutto nei riguardi dell'andamento del mercato, dall'azione del nuovo consorzio. Al Governo sarà altresì attribuita la facoltà di rivedere, ed eventualmente modificare, le norme che regolano i consorzi obbligatori attualmente esistenti: crediamo però di sapere che di tale facoltà il Governo non si varrà, che a mano a mano che i consorzi vigenti verranno a scadere, procedendo così per gradi a mettere in armonia i preesistenti organismi con la nuova legge che avrà, al riguardo, carattere fondamentale. Licenziamenti e alti stipendi Anche l'altro provvedimento approvato dal, Comitato Corporativo Centrale ha una sua importanza che non deve sfuggire. Si tratta di una modifica alla legge per l'impiego privato che riduce per gli stipendi più alti, e precisamente per quelli superiori a lire 60.000 annue, l'indennità di licenziamento. In tal modo si viene incontro, senza sacrificare le posizioni dei medi e dei piccoli impiegati, alle richieste avanzate dai datori di lavoro desiderosi di vedere alleggeriti gli oneri gravanti sulle aziende per indennità di licenziamento. Neil' esaminare queste richieste, il Comitato Corporativo Centrale ha dovuto riconoscerle in gran parte giustificate, non solo perchè non sono poche le difficoltà delle imprese in questo momento, ma anche perchè tutto ciò che può facilitare smoI bilizzi di capitale si ripercuote a tut'to vantaggio della produzione e quindi, in ultima analisi, a beneficio della stessa massa impiegatizia e lavorativa. Il sacrificio però sarà giustamente imposto solo a chi guadagna stipendi superiori a 5000 lire mensili, nel presupposto ragionevole che un tale emolumento possa consentire margine sufficiente per economie e risparmi. Per gli impiegati fruenti di stipendi inferiori, i quali male potrebbero provvedere da sè ad atti di previdenza per affrontare eventuali periodi di disoccupazione, la situazione attualmente assicurata dalla legge sull'impiego privato sarà mantenuta integralmente. , EssecappatlcIdlcgCstllmsrsmdfn|

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