Le vicende della Compagnia dell'Africa Occidentale Nel 1931 veniva costituita tra i si

Le vicende della Compagnia dell'Africa Occidentale Nel 1931 veniva costituita tra i si Le vicende della Compagnia dell'Africa Occidentale Nel 1931 veniva costituita tra i si Nel 1931 veniva costituita, tra i signori Vittorio Zancanaro e Menandro Lamenti, una società in nome collettivo, con sede in Torino, e con la denominazione « Compagnia Agenzie Commerciali per l'Affrica Occidentale », avente per oggetto l'esportazione e l'importazione per e dalle regioni dell'Affrica Occidentale, col capitale di L. 100.000, versato per L. 75.000 dallo Zancanaro e per L. 25.000 dal Laurenti. La durata di tale società era stata fissata in dieci anni, ma era stato pattuito che qualora fosse risultata la perdita d'un terzo del capitale sociale ciascuno dei soci avrebbe potuto chiederne lo scioglimento anticipato e la liquidazione. Poiché nel 1932 si era verificata tale circostanza — il capitale sociale era andato interamente perduto — lo Zancanaro invitava il Laurenti — a norma delle disposizioni dell'atto costitutivo della società — a nominare il proprio arbitro per la risoluzione delle contestazioni che potessero sorgere tra le parti, fra cui la messa in liquidazione della società. Il Laurenti a tale invito rispondeva, alcuni mesi dopo, ricorrendo al Presidente del Tribunale per chiedere il sequestro giudiziario dello attività e dei documenti contabili appartenenti alla società: egli narrava, nel suo esposto, che mentre egli si trovava, a Winneba (Costa d'Oro) a curare — secondo quanto pattuito — la gestione dele filiali africane della società ed a svolgere — con discreto risultato — il commercio del cacao, che era il ramo da cui la società si riprometteva maggiori utili, lo Zancanaro non solo cessava completamente l'invio dei fondi che si era impegnato di fornire per gli acquisti della merce durante il periodo della stagione in corso, ma giungeva a Winneba il 18 febbraio 1932 e, coadiuvato da due poliziotti indigeni, gli intimava di chiudere i locali della società affermando d'essere l'unico proprietario dell'azienda, si impadroniva di tutte le attività della medesima fino al punto da far rompere una cassaorte per appropriarsi del contenuto. Egli provvedeva immediatamente ad evocare lo Zancanaro avanti il Giudice della Corte divisionale di Capo Coast: uesti elaborava una transazione conizionata, accettata e sottoscritta da ntrambi i soci, nella quale essi si imegnavano di verificare assieme i conti egli affari della società nel West Affrica e a realizzarne le attività, di eguire la stessa linea 11 condotta per gli affari svolti in Italia. Ma lo Zananaro — secondo il Laurenti — non manteneva fede a nessuno del predetti mpegni. Giunto con stenti e con riardo in Italia, il Laurenti trovava che ià da un mese gli era stata notificaa, ad istanza del socio, la diffida uesposta per la nomina del suo arbiro: inoltre si vedeva inibito di freuentare la sede della società o di inerirsi comunque nella gestione degli ffari sociali. Oltre a ciò apprendeva he lo Zancanaro aveva denunziato la essazione della società ed aveva ■preentato un bilancio al 30 giugno 1932, edatto da un perito di sua fiducia, con ui. falsandosi la consistenza patrimoiale dell'azienda sociale, ne veniva ffermata una perdita ammontante a . 437.793,45. n Laurenti si era trovato pertanto ell'impossibilità di esplicare e di tuelare i suoi diritti di socio, nonché di rendere visione della contabilita dela società, che gli occorreva verificare er stabilire se lo Zancanaro aveva seguito tutti i versamenti a cui si era bbligato e se erano stati portati in ontabilità tuta gli incassi effettuati. nvocava, quindi, un sequestro giudiziario di tutte le attività dell'azienda e del documenti contabili, polche vi era pericolo di alterazioni e di sottrazioni a suo danno. H Presidente del Tribunale accoglieva tale istanza. Lo Zancanaro, coerente alla sua diffida, premesso che il Laurenti non aveva risposto all'invito di nominare l'arbitro, con citazione l.o ottobre 1932 conveniva 11 Laurent! davanti al Tribunale, chiedendo, in via principale, di dichiarare decaduta la clausola compromissoria contenuta nell'atto sociale e lo scioglimento della società: In via subordinata, dandosi atto che egli teneva ferma la nomina del suo arbitrodi dichiarare il Laurenti tenuto a designare il proprio arbitro. Il Laurenti, nel dicembre del 1932, ricorreva nuovamente al Presidente deTribunale e narrando che lo Zancanaro era In trattative per la vendita (se già non aveva venduto) di una sua casa e di tutti i mobili in essa contenuti, nonché della sua automobile, che aveva già venduto un terreno di sua proprietà e che con ciò egli intendeva rendersi insolvente per sottrarsi alle conseguenze delle responsabilità derivantegli dacomportamento dannoso che aveva tenuto nei riguardi della società, chiedeva, ed otteneva, il sequestro conservativo sui beni mobili di proprietà dello Zancanaro fino alla concorrenza d160 mila lire. Le tre cause venivano unite e portatall'esame della V sezione del nostro Tribunale (Pres. comm. Clerici; estensorFulco) la quale ha emesso ieri la susentenza. Il Collegio ha dichiarato anzitutto infondata la pretesa che il Laurenti sia decaduto dalla facoltà di valersi della clausola compromissoria contenuta nell'atto costitutivo della societàPer quanto riguarda il sequestro giudiziale chiesto dal Laurenti, ha rigettatcome infondata la tesi dello Zancanardi nullità dell'esecuzione del sequestrper mancanza della dichiarazione di immediata esecutorietà dell'ordinanza relativa. Sostanzialmente infondata hritenuta anche la tesi di nullità del sequestro stesso per essere stato chieste concesso a cautela di pretesi diritcontro la Società, senza che questa sistata comunque convenuta nel relativprocedimento, perchè è chiaro che gestremi del ricorso Laurenti non trascendevano ed in pari tempo esaurivano l'ambito del rapporto sociale tra contendenti e che quindi praticamentil ricorso Laurenti, e il successivo provvedimento, importavano conseguenzdiverse di quelle della chiamata in causa della Società. Circa il sequestro conservativo non sembrato al Tribunale che possano sriamente essere posti in dubbio gli estremi per la sua concessione. Il Tribunale, quindi, ha dichiarato valevole la clausola compromissoria; hescluso la propria competenza a decidre sulla domanda Zancanaro per lo sciglimento e liquidazione della Societnonché sulla domanda del Laurenti pla condanna dello Zancanaro a pagarla somma di L. 150 mila. Ha dichiarto, inoltre, rituale l'ordinanza del Prsidente per il sequestro giudiziale cotro lo Zancanaro, rituale l'esecuzionrelativa e altresì legittimo il sequestrmedesimo. Il Laurenti è stato assistito duranquesta lunga vertenza dall'aw. Ferdnando Rango d'Aragona; lo Zancanadagli avvocati Guillot e Mondini.

Luoghi citati: Africa Occidentale, Italia, Torino, Winneba, Zananaro