La pinza dimenticata nel ventre dell'inferno

La pinza dimenticata nel ventre dell'infernoLa pinza dimenticata nel ventre dell'inferno Il chirurgo condannato al risarcimento dei danni . te occupati E' stata resa pubblica ieri la senten-1za emessa dalla prima sezione della nostra Corte d'Appello ( Pres. S .E. Casoli; estensore il comm. Garoglio)|nella causa intentata dagli eredi di Eu-genio Mlglioli contro il prof. Tomaso Busacchi e l'Ospedale Maggiore di Cremona, causa di cui ci siamo largamen-allorché i rappresentanti elsare i motivi della causa delle parti contendenti, aV primi delfebbraio scoi-.: al Collegio Giustizia. nio Mlglioli veniva sottoposto il 18 co- venibre 1920 dal prof. Busacchi, prima- rio dell'Ospedale Maggiore di Cremo- na, ad una operassi rostomia anteriore mosi; alcuni mesi glieli si lamentava qunll 11 medico curanu i rendersi ragione, veniva ! l'esame radiografico, i latenza, nell'addome del so, comparvero dinanzi radicante del Palazzo diOspedale Maggiore di Cremo- na, ad una operazione di gastro-ente-Il fatto e i giudizi precedenti Pochi cenni sono necessari per pre- Euge- 1conteggio' dei ferri prima e'dopo V tervento. Su entrambi i punti la Corte u A?peU° dl Brescia dissenti dal Tri jhunale, ma mentre sul primo il ragie plnza Péan. Un chirurgo dell'Ospedale dl Milano procedette all'estrazione della pinza, ma tale intervento riuscì letale, perchè ad esso consegui una peritonite settica diffusa che trasse a morte l'infelice. Gli eredi del Miglioli convennero il prof. Busacchi e l'Ospedale Maggiore di Cremona dinanzi al ;Tribunale civile di Cremona, il quale, pronunciando la condanna del prof. Busacchi, individuava in due elementi j la sua responsabilità: uno consistente Inolia dimenticanza della pinza nell'ad- : dome dell'infermo, il che sarebbe stato |frutto di disattenzione dell'operatore; l'altro consistente nel contegno del 1 chirurgo, .anteriore e posteriore all'o-terazione, in quanto non procede al. conteggio dei ferri prima e dopo l'in-Iparve incompleto in quanto la Corte | avrebbe dovuto proporsi il quesito, e | risolverlo, circa i doveri del chirurgo ; prima, durante e dopo l'operazione, In i rapporto ai mezzi che la scienza e la [tecnica gli offrono per la prevenzione ideila grave jattura di cui il Miglioli fu[vittima. La Corte di Brescia aveva: bensì disposto delle indagini peritali j affidandole al prof. Donati, ma tali in, dagini non sembrarono sufficienti alla 1 Cassazione in quanto essa aveva circo i scritto al solo computo dei ferri il .quesito peritale i-mentre esso avrebbe .dovuto comprendere tutti gli altri mez ! zi adottati dall'odierna tecnica chirur gica». Infine la Cassazione lamentò i che la Corte di Brescia avesse dichla ; rato che la perizia sarebbe stata mez- : zo risolutivo della lite là dove il giudi-1 ce non può rinunciare al suo compito di perito dei periti. Di qui l'annulla- 'mento della sentenza ed il rinvio della«CaUSa a"a COrt° t0rtaeSfi- 1 ìhni»! AM„ rnJna ! 1 I°n'tl deUa C°Ìpa j La sentenza della nostra Corte dopo aver dichiarata illegittima l'Insistenza del f^1»S!^A^^l^JS!^i ira del nesso di causalità tra pènna- inenza della pinza e morte del Miglioli , per effetto dell'operazione milaneso, e-'"'t*"i.'i''' ""r'»."",1? * *"•;*" """"""""a sarebbero stati di grande utilità, pas- sa ad esaminare le ragioni edotte in[giudizio dal prof. Busacchi e quelle degli^ credi del Miglioli al Supremo-(Collegio. -i Sui rapporti contrattuali dl presta-e zlone d'opera — dice la sentenza —- non si può porre, in dubbio il caso del l [malato il quale si rivolga direttamente al medlco per avere assistenza profes-- slonale. ingegnandosi, esplicitamenteei od implicitamente, a corrispondergli il - compenso dovuto. TI (medico dovrà e quindi rispondere delle conseguenze se ,[ da sua colpa derivi al malato danno) ' anziché vantaggio nella salute o addi a, rittura la morte. Può, se mal, conce*.- rere anche la responsabilità extra con-0 ! trattala!», come è stato ritenuto in dot-i ; trina sul noto insegnamento di Ulpia-a, no -si soxvum imperite secaverit velo!ex locato, ve! ex loge aqutlia compe-ì I tara actionom». Può, infatti, la colpa-■ solo il contratto cinecome il diritto dellao ex locato, vei ex it ì tere actìonam». Pu a del medico violare s -: al malato lo lega e -1 Contratto e persona sono allora contro-, di lui, dato che col primo il malato ha-1 rato ad òpera del chirurgo addetto a o | quel determinato reparto. Questi, in Jtalo caso, deve «vssere considerato ini juauiiu iu a^ga tujuc il uiiii.li/ ut-'iiapersona ad essere rispettata come taloChiesto di guarire mentre la secondaò difesa dalla società sopra ogni altra»' '"osa: due azioni, dunque nel senso cheM nell'aglre contro 11 medico ci si puo [giovare dei vantaggi dell'una o deJ-■ l'altra tutela. La situazione giuridicanon muta se l'accordo contrattualeanziché direttamente col medico ehirurgo, autore del fatto colposo, si 6stretto con l'anuniaistrazione dell'aspedale, dove l'ammalato Cu ricoveratoappimto per essere ricoverato e cua . i U - ' '-a'0 caso, deve tessere c a \ rappresentante dell'ente, per effetto da | rappresentanza propria e necessariaa (non potendo esso, per la sua essenza.|e finalità, esplicare l'opera sua verso-lterzi di pubblico o di privato interesse™iche mediante l'azione degli organi dee «tlnay ad attuarne in concreto la vo-iiontà». Il Collegio passsa quindi a vagliare I PROCESSI 1 col massimo scrupolo e con la mas sima serenità le ragioni esposte dal runa e dall'altra pai te per affermare |o per escludere ila civile rosponsabi|lltà del prof. Busacchi. , ! ?°l,P^.ad^ La sentenza |»endòlè «^«"5;»^ leM™L$!*!£?_ j « La ! sponde assai r atti, traendo da esse gli .u Per illustrare ì punti più controver- sl del dibattito tra le parti. La sentenza quindi si pone i tre que-siti seguenti: il sinistro di cui fu vlt-tima il Miglioli e raro o frequente? è prevedibile od imprevedibile? e evi- vitabile ^»S^,u«;.ln„/m,M w ti La conclusione malinconica — ri-, u -n^ìedfin;!.'ÌntÌoCÌonnt,li SSW «sai meno rari di quanto non si sup- ] PO"K^- e lajy^em^atess^ae^ nu^e rare una colpa » E difatti la Corte ritiene che il sinistro era prevedibile ed evitabile e quindi ampia la responsabilità del prof. Busacchi; pur contenendo tale responsabilità nei limiti della colpa contrattuale, e cioè della diligenza del buon padre di famigiia. la vuole adeguata del- . Ialla gravità ed alla delicatezza Il'oggetto su cui si e esercitata, i Esclusa la necessità di ogni ulteriore istruttoria la Corte conferma, per al tri motivi, quel giudizio di responsao : bilità che venne emesso dall'lmpugna jta sentenza del Tribunale di Cremona, Quanto alla pretesa colpa del chllrurgo la Corte ribadisce le tre senten. izrs già emesse in altra sede che l'han -ino esclusa. no esclusa Il Collegio, quindi, dichiara indivisibilmente responsabili in via civile della morte di Eugenio Miglioli tanto il e temuti" quindi al risarcimento deie danni; conferma, con questa premessa, o nel dispositivo, la sentenza appellata;n condamoa p'.i appellanti, prò quota, aa | rimborsare agli eredi Miglioli le epese e l del presente giudizio di rinvio, del giùu ' " a i a l diziò cassato e delle relative sentenze. Condanna il -solo prof. Busacchi a rimborsare ai;!i stessi appellati le spese del giudizio di Cassazione; rinvia la causa avanti il Tribunale dl Cromona por il corso ulteriore del giudizio.

Luoghi citati: Brescia, Cremona