Come verranno applicati gli accordi

Come verranno applicati gli accordi IL REGIME CONTRO LA DISOCCUPAZIONE Come verranno applicati gli accordi stipulati dalle Federazioni di categoria Le convenzioni per i tessili, gli del credito e dell'assicurazione impiegati delle aziende e i lavoranti pasticceri Roma, 30 notte, itiA breve distanza dalla stipulazione ddella convenzione interconfedcrale, mi-1 p, rante a lenire la disoccupazione, age-| solando gradatamente il riassorbimen- Vto della mano d'opera sono stati sta-j]ebiliti dalle singole Organizzazioni na-jtzionali di categoria particolari accordi ■ ppiù aderenti alla necessità e alle par- zticolari condizioni dell'industria. dMobilitazione generale dunque nel J vcampo del lavoro e da parte delle Or- \ inganizzazioni sindacali per l'attuazione | mdi provvedimenti atti a distribuire più ' eequamente il lavoro, per raggiungerei quella « più alta giustizia sociale » segnata dal Duce non solo ai lavoratori, j ma a tutte le forze produttive del Paese. I diversi accordi stanno a dimostrare come dalle convenzioni di carattere generale si sia rapidamente passato, all'esame dei casi particolari, di ape- : ciali possibilità di aziende, a situazioni di categoria che richiedono per le diverse fasi di lavorazione speciali ac corgimenti e o à e e - r, rls: c| ieUna categoria vastissima e che èl senza dubbio la più ricca di speciali la- \ dvorazioni è quella che si comprende ; dsotto il nome di industria tessile. 1 aI sei accordi stipulati dalle Federa-' zioni dei lavoratori con le rispettive ; vFederazioni dei datori di lavoro com-|lprendono di questa industria tutti i dgrandi rami: industria della lana, co- gtoniera, della filatura e tessitura della sseta, industria delle tintorie e stampe- drie, della juta, del lino e della canapa. ! cSono accordi che opportunamente com-j pletano la convenzione intersindacale Cianetti-Pirelli dell'll ottobre, considerando le necessità e le opportunità dell'adattamento di ciascuna industria e!categ0rie operaie dell'industria laniera a , a I ve eSaere sostituita con quella maschi -\le nelIe segUenti lavorazioni: a) donne ejaddette alle barche o vasche di tintoa i a a o i ^Ireparitt'óu'stopèrià, OntÒ^Tmbiàn e|Chimento e nelIe operazioni meccaniche a rifinizione (esclusi -' l a tmfiedi ogni rispettiva categoria alle norme j rgenerali. Lanieri e cotonieri Per quanto riguarda i lanieri, gli accordi federali hanno portato a stabilire i seguenti punti: 1) La riduzione dell'orario di lavoro per conseguire gli scopi contemplati dalla premessa della convenzione interconfederale è possibile dal punto di vista tecnico e si attua per tutte le 2) Il periodo di tempo al quale la durata media del lavoro settimanale deve essere riferita è di sei settimane al massimo. 3) La mano d'opera femminile de ria; b) donne addette ai battitoi e alla tagliatura del materasso di mista; c) donne addette alle macchine di carbonizzazione degli stracci; d) manovalanza in genere, in rapporto alla gravezza fisica della prestazione. 4) La mano d'opera femminile di età inferiore a 17 anni occupata nei a , i a, . 0 i i reparti cimatori e calandratori) sarà sostituita con mano d'opera femminile di età superiore ai 17 anni. L'accordo dovrà essere realizzato entro il 2 dicembre 1934. Le organizzazioni cotoniere hanno stipulato quanto segue: 1) La riduzione dell'orario di lavoro è possibile dal punto di vista tecnico ed economico e si attua per tutte le categorie operaie dell'industria co-1 toniera eccettuate lo seguenti: a) tes-! sitori e tessitrici addetti alla lavora- ! gsddce. il si o. - zione di articoli «a jacq *; b) provi-, natura, registratura, controllo titoli ! nella filatura, sempre se a queste man- «1^^ e dTfìdlìcla~"dT fuochisti èÌet-:à ■ tricisti cabinisti e centralisti cilindrai j -ì 9)' •,, periodo Ai tempo al ouale la 1 r- \ durata media del lavoro settimanale 1 sioni sia inerente un incarico di vigilanza e di fiducia; c) provinatura, marcatura di difetti di pezze, registratura campionari, intessitura e finimen- j 1 to, sempre che queste mansioni impor:'itino un incarico responsabile di vigi-1 lanza e di fiducia; d) fuochisti, elet- \ deve essere riferita è ' al massimo. 31 La mano d'opera femminile ! deve essere sostituita con quella maschile nelle seguenti lavorazioni: a) 'mescita e battitoi; b) macchine da ! stampa: ci barche nella tintoria dei filati; d I « jeggers v nella tintoria di tes; suti; e) conduzione di macchine di can¬ dì sei settimane i .|deggio; f) conduzione di macchine di:I mercerizzazione di tessuti; g) asciuga- , toi a tamburo e presse nel finissaggio |dl tessuti: h) manovalanza in rapportoalla gravezza fisica della prestazione.4) La mano d'opera femminile di' età inferiore al 17.0 anno occupata nei j reparti di stamperia, tintoria, candeg| gio, indicata alla lettera c (b) delle 1 tabelle salariali annesse al contratto ! collettivo nazionale di lavoro per gli operai degli stabilimenti cotonieri, del 30 ottobre 1932-X, sarà sostituita con j mano d'opera femminile di età superio: re ai diciassette anni. L'accordo dovrà ; essere realizzato entro il l.o dicembre Per ì filatori e tessitori di Seta!Per la filatura e tessitura della seta si è convenuto: La riduzione dell'orario di lavoro sarà attuata per tutte le I categorie dell'industria appresso indicate, con esclusione delle categorie per . ciascuna industria rispettivamente spe- ! cificate: 11 Per la trattura: a) assistente Idi filanda; b) assistente di sala; c) re- 1 cottiere e recottina, meccanici, falegnami. 2) Per la torcitura: a) assistente 'di sala: hi fuochisti, meccanici e falegnami. 3l Per I industrie, in l'art. 5 dell'accordo interconfederale, si dà conformemente risposta negativa. ambedue le sopra indicate relazione al disposto del- 4i Per la tessitura serica: a) tes-sitrici e tessitori addetti alla lavorazio- ne di articoli a jacquard o speciali Un- ti in filo; b) maestrine; c) tirapezze; d) montatori di disegni; e) fuochisti patentati. 5) La mano d'opera femminile de Ve essere sostituita con quella maschi]e nelle seguenti lavorazioni: a) tessitura a mano, b) manovalanza, in rap port0 alla gravezza fisica della prcsta zione. Il periodo di tempo al quale la durata media del lavoro settimanale de- vo eSsere riferita è, per tutte le sopra indicate industrie, fissato in sei setti mane. L'accordo dovrà essere attuato entro rj 3 dicembre, , : Tintorie e stamperie Per l'industria delle tintorie, stamperie, ecc., si è convenuto: 1) La riduzione dell'orario di lavo, ro si attua per tutte le categorie dell'industria della tintoria, candeggio, stamperia, mercerizzazione e affini per : conto di terzi, eccettuate le seguenti: | incisori, fuochisti, elettricisti, cabinisti e centralisti. l 2) Il periodo di tempo al quale la \ durata media del lavoro settimanale ; deve essere riferita è di sei settimane 1 al massimo. ' 3) La mano d'opera femminile de ; ve essere sostituita con quella maschi' |le nelle seguenti lavorazioni: macchinò da stampa, barche di tintoria e lavag gio pezze, jeggers nella tintoria di tes suti, conduzione di macchine di can. deggio, conduzione di macchine di mer ! cerizzazione tessuti, rammes, asciugaj e e toi a stufa, manovra di presse a mano, manovalanza in rapporto alla gravezza fisica della prestazione. 4) La mano d'opera femminile di età inferiore ai 17 anni occupata nel j reparti di stamperia, tintoria, candege a e e ; i i n . o e -1 -! - ! gio, mercerizzazione e finissaggio sarà sostituita con mano d'opera femminile di età superiore ai 17 anni. L'accordo dovrà essere realizzato entro il 3 dicembre. Lavorazioni della juta e del lino Per le aziende esercenti l'industria della juta si è stabilito: 1) La riduzione dell'orario di lavoro si attua per tutte le categorie eccettuate le seguenti: operai alla scelta e bagno, operaie distenditrici al brecker, orditoio, capomacchina, fuochisti, elettricisti, cabinisti e centralisti. 2) Il periodo di tempo al quale la durata media del lavoro settimanale de' ve essere riferita è di sei settimane al massimo. 3) La mano d'opera femminile deve essere sostituita con quella maschile di età superiore ai diciotto anni nelle seguenti lavorazioni: operai ausiliari o qualificati a giornata, trasportatori di filatura, tessitura e saccheria, facchini e manovali. L'accordo dovrà essere realizzato entro il 3 dicembre. Per l'industria del lino e della canapa si è stabilito: 1) La riduzione dell'orario di lavoro si attua per tutte le categorie eccetcettuate le seguenti: assorti trici e assortitori, pettinatrici a mano e squadratici, candeggiatura di filati, fuochisti, elettricisti, cabinisti e centralisti, tessitori e tessitrici addetti ai telai Jacquard. 2) Il periodo di tempo al quale la durata media del lavoro settimanale deve essere riferita è di sei settimane al massimo. 3) La mano d'opera femminile deve essere sostituita con quella ma- -, i ! f^Ì,e. ^^^JSS^^Sl - trici a mano, manovalanza in rapporto alla gravezza fisica della prestazione. 4) La mano d'opera femminile di età inferiore ai 17 anni, di cui al secondo comma della lettera b) del punto 4 del contratto nazionale salariale per l'industria del lino e della canapa, sti- -:Pulato >'8 giugno 1934 tra le due coni j petenti Federazioni nazionali di catea 1 g°ria. sara sostituita con mano d'opera e 1 femminile di età superiore al 17.o anno. , - j -1 - e ) a ¬ e i L'accordo dovrà essere realizzato entro il 3 dicembre 1934. Credito e assicurazione Tra le Organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori del credito e dell'assicurazione è stato stipulato un accordo sindacale per l'attuazione di .provvedimenti atti a lenire e frontegi:giare Ja disoccupazione. Le Organizza- ; hanno ora concluso un accordo ino tegrativo e interpretativo per l'applio, cazione della convenzione di cui sopra, .; Esso si basa sui seguenti punti: i, 1( poiché la disposizione dell'aci ; cordo che sj riferisce al divieto di oc- e o i l n à cupazione di pensionati, che usufruiscono di assegni di quiescenza superiori a un certo limite, non contempla casi di eccezione, resta egualmente inteso che eccezioni, da esaminare caso per caso dalle organizzazioni sindacali, possono consentirsi per elementi forniti di particolari requisiti tecnici o professionali. Inoltre non debbono considerarsi come usufruenti di un trattamento di a! quiescenza gli ufficiali che si trovino in aspettativa speciale per riduzione di a e r - e - ee esi quadri o in posizione analoga loro creata con la prospettiva che essi potessero riprendere l'esercizio di una diversa attività nella vita civile dopo aver lasciato quel!a militare. 2) Per quanto si attiene alle percentuali fisse di personale femminile nelle aziende con più di venti dipendenti, si precisa che, ai fini dell'applicazione della percentuale per azienda, deve intendersi il complesso degli stabilimenti di ciascuna azienda isedi, filiali, succursali, agenzie, uffici ecc.) compresi nell'ambito di ciascuna prote vin?ia singolarmente considerata. Tutl- tav'a' quando liniera azienda, intesa cioè nella più lata estensione di carattere interprovinciale o nazionale abbia in tutto il territorio di sua giurisdis-1 zione una percentuale di personale femo- j minile non superiore a quella indicata n-1 dall'accordo, le Organizzazioni sinda-

Persone citate: Chimento, Cianetti, Duce, Jacquard

Luoghi citati: Roma