Quesiti fiscali

Quesiti fiscali Quesiti fiscali e e o a n o e n e a u o : — e — e • — i e: : , ; — e e i : — o » e : r1 , : : : ule QIMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE rj. — Qual'è il trattamento fiscale dei compensi agli amministratori, ai sindaci ed ai componenti il comitato di sconto di una banca? La valutazione dei titoli in portafoglio (azioni, obbligazioni) può farsi al prezzo di borsa del giorno dell'inventario, con un congruo scarto prudenziale? r. — I compensi fissi agli amministratori c commissari di sconto, corrisposti a norma di statuto, anche sotto forma di gettoni di presenza, d'indennità fisse e periodiche o di premi — purché non commisurati agli utili netti — e gli emolumenti ai sindaci, sono ammessi in detrazione dal reddito lordo di Categoria B della Banca e vengono assoggettati all'imposta di R. M. in Categoria C2 al nome della Banca stessa, con l'obbligo per questa dell'esercizio della rivalsa sui percipienti. Le somme pagate agli amministratori a titolo di interessenze o compartecipazioni agli utili della Banca non sono ammesse in deduzione dal reddito di Categoria B e soggiacciono quindi all'imposta in tale Categoria a nome della Banca (vedasi in Rivista di Finanza Moderna, 1934, pag. 33). Per il principio che l'imposizione riflette le sole variazioni economiche effettive e non quelle di registro, la svalutazione dei titoli che una banca conservi nel proprio portafoglio — se risponde ad elementari principi di sana amministrazione e di sincerità dei bilanci non può essere considerata, agli effetti fiscali, come perdita detraibile dal reddito, così come, nell'ipotesi inversa, il plusvalore non concorre alla formazione del reddito imponibile, essendo essenziale agli effetti dell'imposta di R. M. che la diminuzione o l'aumento di valore si traducano da potenziali in effettivi mediante il realizzo dei titoli (Comm. Centrale 3/5/1932, n. 36826, in Giur. Imp. Dirette 1932, pag. 201, e Comm. Centrale 20/1/1931, n. 16945 in Race. Uff. 1932, pag. 27, supp. 11). D. — Qual'è lo stipendio di un impiegato dello Stato avente il grado di primo segretario della categoria B? Qual'è lo stipendio netto? r. — Lo stipendio annuo lordo è di L. 11.658,24, cui sono da aggiungersi L. 2.428.S0 di indennità di servizio attivo. Al netto di tutte le ritenute lo stipendio mensile è di L. 998. La suddetta cifra di stipendio lordo annuo è assegnata agli impiegati di prima nomina; durante la permanenza massima nel grado lo stipendio aumenta periodicamente a L. 12.11,4, L. 12.812,64 e L. ■\S.520,S2 (rispettivamente dopo quattro, dopo otto e dopo tredici anni dalla nomina al grado) restando sempre invariata la suddetta indennità di servizio attivo. PENALITÀ' IN MATERIA D'IMPOSTE DIRETTE. D. — Quali sono le decisioni che escludono l'applicabilità della sopratassa per infedele denunzia alle rettifiche di R. M. presentate prima della scadenza del quadriennio di stabilità? Come si può ottenere il rimborso delle sopratasse del genere indebitamente applicate ? R. — In materia fanno stato le decisioni della Commissione Centrale n. 40219 e 40477 del 19 e 26 luglio 1932 con le quali è stato fermato il principio che la sopratassa per infedele dichiarazione si rende applicabile soltanto alle denunzie di reddito obbligatorie per il contribuente, non a quelle facoltative, cosicché la sanzione ricade esclusivamente sulle denunzie che il contribuente è tenuto a presentare dal l.o maggio al 31 luglio dell'ultimo anno del quadriennio di stabilità della tassazione. Dette decisioni devono ritenersi accettate dall'Amministrazione essendo state inserite, a cura della medesima, nella raccolta ufficiale delle decisioni della Commissione Centrale (pag. 244 a.247 del 1933) in distribuzione agli uffici delle imposte. Contro l'illegale applicazione della sopratassa occorre ricorrere alle commissioni amministrative, le quali si pronunziano con la decisione che giudica sul merito dell'accertamento. Qualora sia già intervenuta una decisione definitiva — e, nel caso prospettato da uno degli interpellanti, di concordato concluso dopo la decisione di primo grado — riteniamo che non vi sia altro rimedio che quello dell'azione giudiziale, da promuoversi entro 6 mesi dalla pubblicazione del ruolo nel quale è stata iscritta la sopratassa, e soggetta al principio del solve et repete. IMPOSTA CELIBI. D. — Sojio un operaio e da tre anni lavoro soltanto quattro mesi all'anno, percependo un salario inferiore a lire 1500 annue. Può il datore di lavoro trattenermi l'imposta celibi per l'intero anno? R. — Se al l.o gennaio ed al l.o lu glio lei si è trovato occupato il datore di lavoro non poteva fare a meno dì denunziarla agli effetti dell'imposta celibi e di trattenerle le due semestralità della quota fissa d'imposta, dato che egli aveva l'obbligo in proprio di versarle anticipatamente allo Stato e quello tassativo ed inderogabile di esercitare la rivalsa su di lei mediante ritenuta sulla mercede. IMPOSTA FABBRICATI. D. — Mi è stata testé notificata una revisione in aumento di reddito di fabbricato con decorrenza l.o gennaio 1934. L'accertamento non dovrebbe avere decorrenza dal l.o gennaio dell'anno successivo a quello in cui è proposto? Interponendo ricorso solo per la decorrenza incollerei in qualche sopratassa in caso di decisione sfavore vote ! R. — La Commissione Centrale, con decisione a Sezioni Unite N. 51558 del 14 giugno 1933 (in Rivista di Legislazione Fiscale, 1934, N. 11324), ha statuito « che, come risulta dalla relazioni: ne della Commissione istituita con « decreto di S. E. il Ministro della Fi« nanze del 5/2/1929, non s'intese af«fatto col predetto articolo (art. 1, 2.o « comma, del R. D. 28/1/1929, N. 360, « ora rifuso nell'art. 2 del R. D. 17 settembre 1931, N. 1608) di modificare «l'art. 10 della legge 11 Luglio 1889, « N. 6214, che ha confermato il prini cipio che le revisioni parziali abbia« no effetto dall'anno successivo a quel <; lo in cui le variazioni sono state ac* ceriate ». Lei quindi, qualora non le riesca di ottenere dall'ufficio la modificazione bonaria della decorrenza, potrà ricorrere alle Commissioni amministrative, invocando tale giudicato. Quanto alla sopratassa per infedele denunzia, sebbene l'art. 24 del R. D. 17 settembre 1931, N. 1608, prescriva che essa può essere annullata solo quando l'accertamentto è definito mediante concordato stipulato prima che intervenga alcuna decisione amministrativa, in linea di principio riteniamo che potrebbe ottenersene egualmente, in via di equità, l'annullamento dalle Commissioni, facendo in linea pregiudiziale dichiarazione di esplicita accettazione del reddito proposto dall'Ufficio e limitando l'opposizione alla semplice decorrenza. Ciò nel caso che la sopratassa fosse ritenuta legittimamente accertata; ma noi siamo d'avviso che nella fattispecie essa non sia applicabile poiché, trascorso il 31 dicembre 1933 senza che l'Ufficio abbia proposto revisione in aumento pel 1934, deve presumersi che nessuna variazione di reddito si sia verificata nel 1933, per cui, a sensi dell'art. 2 del suddetto decreto N. 1608, sino al 31 gennaio 1935 si sarebbe in termine per dichiarare, come avvenuta nel 1934, ogni variazione di reddito (Vedasi sull'argomento un interessante studio di Leonardo Patrizi, Procuratore Superiore delle Imposte, in « Il Funzionario delle Imposte Dirette, 1934, n. 6, pag. 191194*). Francesco Fretto. mrlpmncmrslsggtvshsarscvetcccvpssnl

Persone citate: Leonardo Patrizi, Procuratore Superiore, Race