L'imposta di ricchezza mobile sui redditi di Categoria C2

L'imposta di ricchezza mobile sui redditi di Categoria C2L'imposta di ricchezza mobile sui redditi di Categoria C2 Con circolare diramata 11 19 corr., Il Kinistro Jung ha voluto dissipare gli allarmi che tra i datori di lavoro ed i prestatori d'opera salariata, ed in ispecie tra quelli delle categorie industriali, erano stati suscitati dalla precedente circolare 22 dicembre s. a., commentata su « La Stampa > del 5 corrente, e più ancora dalle errate interpretazioni che alla stessa erano state date da varie fonti. Nel chiarire ed illustrare l'effettiva portata dei criteri fissati con la suddelta circolare n. 12.500, 11 Ministro ha rihadito ancora più fermamente il concetto che le nuove norme, secondo rassicurazione data a suo tempo nei duo rami del Parlamento, non intendevano innovare minimamente i principi che regolavano il campo dett'impoa'zione dei redditi della specie prima della riforma introdotta col R. D. L. SO gennaio 1933, n. 18, ed andavano intese 'unicamente come metodo per conseguire una maggiore precisazione ed un più sicuro orientamento. L'ultima circolare avverte infatti che la retribuzione limite di L. 600 'mensili era stata assunta e deve essere considerata come elemento presuntivo di prestazioni d'opera specializzata o di fiducia a carattere non precario, essendo fondato ritenere che in via normale e di massima, secondo il livello medio delle mercedi correnti, tale retribuzione non possa essere goduta da prestatori d'opera manuale eforniti dei requisiti di specializzazione o di fiducia, che, con l'elemento della continuiti, costituivano per l'addietro 1 presupposti per la tassabilità del redditi salariali. Non solo quindi non si è voluto allargare il campo dell'imposizione, ma, con la fissazione della retribuzione base di L. 600 mensili, esso viene più rigorosamente circoscritto a quelle categorie salariali aventi mansioni superiori alle comuni, e godenti perciò di un trattamento economico che rappresenta di per sè un indice, sia pure non assoluto, della natura non precaria e specializzata o fiduciaria di dette mansioni. A questo proposito è necessario tener sempre ben presente che il minimo imponibile fissato dalle disposizioni legislative vigenti è, anche per 1 redditi costituiti da mercedi, di lire 2000 annue, sicché in concreto le nuove norme, come abbiamo già avuto altra volta occasione di rilevare, hanno elevato di L. 5.200 detto minimo nei confronti del reddituali operai. ' Fissato chiaramente il concetto che le anzidette norme riflettono esclusivamente « la tassazione delle mercedi « degli operai non manuali e non pre« cari (ossia di coloro che prestano du- < revolmente opera specializzata o con «carattere di'fiducia) », il Ministro, nell'intento di evitare in questa prima fase di applicazione ogni aggravio a quel datori di lavoro che nel cono del 1933 avessero omesso l'uso della rivalsa verso dipendenti assoggettabili al tributo, consente che «in linea di « eccezionale concessione e sino a nuo«va disposizione gli Unici accordino < uno scarto del 50 % su tutta la mas- < sa salariale imponibile secondo le «norme della circolare n. 12.500 dello « scorso anno! venendosi così In prati« ca ad applicare a tale massa, anche «nella tassazione di conguaglio per il « 1933,' l'aliquota del 4 % anziché del« l'8 per cento ». Tale larga concessione, preannunziata a fine d'anno da una circolare dell'Associazione fra le Società per azioni, mentre pone le categorie salariali dell'industria e del commercio, nel rapporti dell'aliquota d'imposta, sulla stessa base di trattamento delle maestranze dipendenti dallo Stato e da Enti locali, od addette ad imprese di comunicazioni, porterà una notevolissima attenuazione delle tassazioni, tanto che il Ministero con ragione prevede che l'onere per le aziende — tra quote d'imposta non recuperabili per rivalsa e quote di reintegro delle mercedi — non dovrebbe eccedere quello sopportato pel 1932, quando non veniva esercitata la rivalsa per l'imposta 9 % relativa alle quote di massa salariale, ritenute tassabili coi noti concordati « à forfait ». La circolare inoltre, chiarisce che il minimo imponibile di L. 600 mensili deve essere calcolato senza tener conto « di eventuali retribuzioni di lavoro, aventi carattere straordinario, accidentale ed occasionale », nel senso cioè che tale minimo deve essere rappresentato dalla retribuzione normale di carattere continuativo, con l'avvertenza tuttavia che, riconosciuta l'esistenza di una retribuzione tassabile, perchè non inferiore al minimo anzidetto, « l'imposta dovrà essere applicata, ritenuta e versata dal datore di lavoro su qualsiasi altra rimunerazione anche accidentale ed occasionale ». Appaiono pertanto del tutto evidenti l'assoluta mancanza di fondamento degli allarmi e delle lamentele originati dalla precedente circolare, ed il fermo proposito del Governo di applicare l'imposta sulle mercedi degli ope-ral"« non manuali e non precari» conTri\eri di massima largh^^^ SASB r «• ... .. aloni, in base al criteri teorici tradizionali della specializzazione e detta fiducia, erano già assoggettate al tributo, anche se notevolmente Inferiori al nuovo minimo Imponibile di Lire 7.200. E' Infatti inverosimile che nei confronti di tali reddituarl gli ufficivogliano attenersi anche per l'avveni-re al limite d'imponibilità di legge diti. 2000 annue, poiché siffatta pretesa, oltre a creare ingiuste ed Inammissibili sperequazioni, non troverebbe alcuna base nette direttive impartite dal Ministero con le due circolari in commento. Il Ministro, poi, per dare concreta efficacia stte raccomandazioni già fatte egli uffici per l'equa e prudente liquidazione del 1933, li ha autorizzati « ad astenersi, per questo primo annodall'applicazione delle penali previste per il caso in cui risulti omesso l'uso della rivalsa*, il che costituisce altra significativa riprova della volontà del Governo di dare atta materia un assetto definitivo nelle forme più adatte alle circostanze ed alle non lievi difficoltà del momento economico. La circolare infine, nell'intento di incoraggiare ogni forma di previdenza, creata a favore dei prestatori di opera d'ogni categoria, dispone che 1 contributl versati dai dipendenti a casso autonome od a fondi di previdenza aziendali non vengano, al pardelle quote versate dai datori di lavoroassoggettati all'imposta, pur costituendo « vere e preprie erogazioni dereddito già percetto che il prestatore d'opera impiega a scopo di previdenza e quindi a suo vantaggio ». Ma il Ministero ha voluto tener conto dello scopo altamente sociale di tali forme di previdenza ed ha perciò consentito che i relativi contributi, per la parte facente carico al dipendente, vengano dedotti dalla retribuzione agli effetti della ritenuta dell'imposta di categoria C.2, la quale verrebbe applicata solo al momento della riscossione dell'indennità liquidata dalla cassa o dal fondo di previdenza. Cogliendo l'occasione n Ministro ha voluto, nell'ultima circolare, trattare anche, oltre ad altri punti di minore importanza, delle indennità di licenziamento, ed ha illustrato diffusamente le ragioni che giustificano l'ormai assodato principio della tassabilità dello indennità stesso per ie ordinarie norme vigenti per i redditi di categoria C.2.Non può difatti essere posto in dubbio, come si nota nella circolare, che tali indennità, per il fatto di essere do¬ vute in dipendenza del rapporto d'Impiego ed in somme certe e definite, devono essere classificate tra i redditi di categoria C.2. Pertanto esse non possono non ricadere sotto le norme del R. D. L. 30 gennaio 1933, n. 18, tanto agli effetti della dichiarazione, quanto agli effetti della tassazione e del conseguente obbligo della rivalsa, e vi ricadono per 11 loro intero ammontare, a nulla rilevando che in parte esse siano state costituite anteriormente al l.q gennaio 1933, dato che « il diritto a percepire il reddito sorge all'atto e per effetto del licen- ztamento, ed allora soltanto l'imposta trova la sua applicazione ». |II Ministro, dopo aver rammentato Iene, prima della riforma, dette inden-!nltà erano regolarmente tassate in Ca- itegoria C2 ed escluse dal « blocco » nel Iperiodo in cui questo vigeva, rileva che j il rammentato decreto n. 13 non solo Inon ha portato nessuna modificazione alle precedenti disposizioni circa la I classificazione del redditi in categoria C2, ma ha « indirettamente ribadito la « tassabilità in categoria C2 delle In« dennità di licenziamento e di morte, « giacché — mentre gli art. 15, 16 e 171«della legge organica parlano, oltre « che degli stipendi e pensioni, degli «-1 * sigiti — 11 Regio Decreto sopra cl< tato parla, al primo comma dell'art. « 3, dotili emolumenti di qualaiaM na« tura corrisposti in ciascun anno ed « assoggettati a ritenuta di rivalsa ». In ogni modo, in analogia a quanto era stato stabilito per i pagamenti eseguiti nel 1933 per prestazioni riferentisl ad anni anteriori, viene concesso che «in linea equitativa e per quanto riguarda l'obbligo della rivalsa » le nuove norme non si applichino nel casi in cui le indennità materialmente corrisposte nel 1933 dipendano da 11- cenzlamentl o da morti avvenuti pri ma del l.o gennaio 1933, il che, natii Talmente, non esonera il datore di la- voro dall'obbligo di corrispondere l'imPosta relativa. Nel concludere questa nota, non possiamo fare a meno di rilevare come le istruzioni avanti illustrate denotino, nel ,oro insieme e nelle singole parti, Ia vlglle cura d21 Governo a che 11 passa§f&io dal vecchio al nuovo regime tri- butario pei redditi di cat. C2 avvenga s^nza aggravi eccessivi, cosi per le a- WTZrf«S T,,!" ziende come per i dipendenti, e l'asse- stamento definitivo sia raggiunto congradualità 'ed improntato a criteri diutilità sociale ed equità. 'FRANCESCO FRETTO

Persone citate: Iene, Jung