Il decreto sul nuovo Prestito 5%

Il decreto sul nuovo Prestito 5% Il decreto sul nuovo Prestito 5% Le norme dell'emissione ^ p^e"tito nVz'iònaTolcnoWatoiRendita 5 %. [11 decreto determina: Creazione di un titolo di Rendita : Roma, 25 notte. La Gazzetta Ufficiale pubblicai stasera 11 R. D. L. 20 settembre 935-XIII, n. 1G84, sulla emissione Pubblica, fruttante l'interesse an- ; nuo di lire 5 par ogni cento lire1 di capitale nominale, a partire dal I 1" luglio 1935-XIII, esente da ogni I mposta presente e futura, paga- bile nel Regno e nelle Colonie ini "» ^^HU 1?SSESÌ Sfl to luglio di ciascun anno. Il tito- o predetto sarà iscritto nel Gran Libro del Debito Pubblico con la denominazione « Rendita 5 % », e non sarà soggetto a conversione fino al 1" luglio 1956-XXXIV. « I titoli del Prestito creato con l presente decreto saranno offerti n pubblica sottoscrizione al prezzo di emissione fissato nella ragione di lire !);"> per ogni cento lire di capitale nominale. Ai sottoscrittori sarà corrisposto anticipatamente all'atto del versamento il rateo idi interesse 5 '/, sul nuovo titolo da| giorno del versamento stesso al 31 dicembre 1935-XIV. « Saranno accettati in sottoscri- jpresente dfS tQ Redimibile 3.50 % emesso con R. D. L. 3 febbraio 1934, n. CO. con a cedola in corso alla data di pub- ndicazione del presente decreto, al prezzo di lire 80 per ogni cento li- re eli capitale ^ La conversione del Redimibile « I presentatori dei titoli del Re- [dimrbiìè~V.5FPVr Mnto"do7ranno versare, all'atto della consegna dei titoli medesimi, lire 15 per ogni cellto lire di capitale nominale dei nuoVo fresato. Ai presentatori menteSfTdeCoSMdl^etU Utoùlel AlSSétw £1 cento e del versamento integrati- vo, l'interesse 5% in ragione dìanno portato dal nuovo titolo dal l.o luslio al 31 dicembre 1935xi°V dedotto il"atee Spinterelle ò'7, sulle dette lire 15 dal l.o lù- glio 1935 XIII al giorno del ver- lamento. ' 1 sottoscrittori al Prestito in ?.ontany Per .somme, superiori a lire 100, nonché i sottoscrittori in ^ ir^t^^ 100, hanno facoltà di pagare il contante a rate con conguaglio del relativi interessi, mediante versamenti por ogni cento lire di ca pitale nominale del nuovo presti so, in ragione, per i sottoscrittori m contanti di lire 35, e per quelu in Redimibile di lire 6, all'atteIdei- la sottoscrizione e rispettivamente di lire 35 e di lire 6 entro quattro mesi dalla data di apertura delleTtentr?2aitri%tce«iri quattro mesi successivi quattro 'Ài sottoscrittori saranno rlla- sciati, all'atto del versamento del contante e della consegna dei ti- toii al portatore del Redimibile 3'50 I?er cento, certificati proyvi sorl da commutarsi in titoli deli nitivi del nuovo Prestito. I titoli nominativi del Redimibile 3.50 per cento presentati in sottoscrizione saranno sostituiti, senza necessità di autorizzazione veruna o di qualsiasi formalità giudiziaria, in ti- toli nominativi del nuovo Prestito aventi la medesima intestazione ed i vincoli ed ipoteche gravanti sui titoli presentati in sottoscri- _• _„ 1 zione. « Al nuovo Prestito sono estese tutte le disposizioni di legge che regolano il Gran Libro e il ser-vizio del Debito Pubblico, in quan- to non siano contrarie a quellecontenute nel presente decreto « I titoli e le relative cedolefruiscono di tutte le garanzie c di tutti i privilegi e benefici con-cessi alle Rendite di Debito Pub-blico nonché delle agevolezze con-sentite ai titoli del Redimibile 3,o0per cento dal titolo 11 del R. a 1. 3 febbraio 1931 XII n. 60. tranno essere concesse dall'Istituto di emissione per due anni, a desti non siano emessi sui - . ufficiali 4! interesse pari al saggio ufficiale0 ?f?.syto_f fiSLi! ffif&aSSAnticipazioni sui nuovo titolo t Por quanto particolarmente riguarda le anticipazioni esse po- correre dalla data di apertura delle sottoscrizioni sui titoli del nuo-relativicertificati provvisori ad un tassodiminuito di mezzo punto e per lo periodo di tempo resterà prorogata anche nei riguardi delle t0 creato col presente decreto e per la formazione del mercato del relativo titolo, è costituito un con- sorzio presieduto dal Governatoreanticipazioni da concedersi sui titoli predetti da Casse di Risparmio, da Società e da Istituti l'esen. zione dalla tassa considerata negli art. 20 e seguenti del R. D. 30 dicembre 1923 n. 3280. Per il collocamento del Presti-della Banca d'Italia e di cui fanno parte obbligatoriamente, oitre la pl.cstiU, l'istituto nazionale delle Assicurazioni, l'Istituto nazionale fascista per la previdenza sociale, l'Istituto nazionale fascista per la assicurazione contro gli infortuni s,u'J?.y010 Banca stessa, le Casso depositi enii Istituti di credito di diritto pubblico, le Casse di Ri-' Milano e la Reale Mutua Assicu razione di Torino. « Le ricevute, i certificati provvisori e i trasferimenti di essi titoli definitivi da emettersi in dipendenza dell'operazione disposta col presente decreto sono esenti da ogni tassa di registro e bollo e dconcessione governativa. Parimenti tutti gli atti e documenti comunque necessari per la detta o perazione sono esenti da tassa d oallo e dl concessione governaii va e, ove occorra la registrazione ] questa sarà eseguita gratuita I mente. sbarralo del Regno, il Monto deiPaschi, la Banca Commerciale ita-Tti££V^SP?JJS^Milano e di Novara, il Banco Ani-brosiano. la Banca d'America ed'Italia, la Società Italiana per leStrade Ferrate Meridionali, laRiunione Adriatica di Sicurtà, leAssicurazioni Generali di Triestela Compagnia di Assicurazioni d| <■ Con decreti del Ministero pe rHntegrattve e regolamentari per l'attuazione del presente decreto. nonché quelle per il riordinameli- ranno stabilite le caratteristiche le Finanze saranno fissate le dato per l'apertura e per la chiusura delle sottoscrizioni e saranno ema nate tutte le norme complementa. dei nuovi titoli e la loro ripartizio ne in tagli ».

Persone citate: R. D.

Luoghi citati: Milano, Novara, Roma, Torino