Affitti e depositi cauzionali

Affitti e depositi cauzionali Il decreto del 26 luglio Affitti e depositi cauzionali iornale ha eia avuto|srecentemente emanato ■■ Il nostro occasione di occuparsi del provve-1 dimento recentemente emanato j per l'obbligatorio investimento in titoli di Stato dei depositi cauzio-1 nali costituiti a garanzia dei con- ! tratti di"locazione di fabbricati aOra che il provvedimento stesso !è entrato in applicazione, gioverà villustrarne brevemente ai lettori sla precisa portata e le modalità di esecuzione, prendendo in esame le norme racchiuse nel R. d. l. ■ 9fi ìno-iin ìci's n mia nnhWirnto 26 luglio lfion. n. 1312, pubblicato, 'pInsulla G. TJ, del 5 corrente E' necessario precisare anzitutto che, contrariamente a quanto era stato in un primo tempo ritenuto e pubblicato, l'obbligo dell'investimento in titoli di Stato dei depositi a garanzia riguarda i depositi realmente costituiti dal conduttore o sub-conduttore e non implica che per tutte le locazioni di fabbricati si renda obbligatoria la prestazione di un deposito di garanzia. Le parti invece, com'è stato chiaramente avvertito dalle istruzioni impartite dal Ministero delle Finanze con Circolare 7 corrente, n. 49589, continuano ad essere libere di convenire o meno, sulla costituzione del deposito, con l'unica differenza, in rapporto alla situazione precedente al Decreto, che se un deposito viene, per libera pattuizione, costituito, i locatori o sub-locatori sono tassativamente tenuti ad investirne l'ammontare in titoli dello Stato, e ciò tanto nel caso in cui il deposito venga effettuato in contanti, quan-^to nel caso in cui sia formato da!titoli diversi da quelli di Stato. cVMetddE' tuttavia necessario aggiungere che la legge equipara a cauzione l'anticipo di più mensilità di pigione, nel senso che è fatto obbligo ai locatori o sub-locatori che percepiscono la pigione a rate anticipate di più mensilità, d'investirne almeno due in titoli di Sta¬ to. come se queste fossero state espressamente costituite in depo- sito cauzionale: e d'altro lato, per mantenere invariato il patto del pagamento anticipato della pigio- ne, è fatto obbligo al conduttore o sub-conduttore di rimborsare al locatore o sub-locatore la somma da questi investita in titoli entrò e non óltre la data stabilita da! contratto o dalla consuetudine, per effettuare il pagamento delle al- time rate anticipate o dell'ultima rata anticipata di locazione. Val quanto dire che prima della sca- tore l'investimento in titoli ledenza del contratto nel corso del quale è stato effettuato dal loca-ane mensilità di pigione anticipa-ta trasformate in cauzione a sen-si di legge, a conduttore è tenu-to a rimborsare al locatore l'importo di dette mensilità. La legge però ammette che talerimborso possa essere eseguito.d'accordo tra le parti, con diffe-nti modalità, come per esempioin forma rateale, purché vengaosservato l'obbligo dell'investimento in titoli di Stato di una quota di pigione di almeno due mensilità. Come si vede, data la grande diffusione della consuetudine del pagamento dell'affitto a rate an-ticipate di due o più mensilità, ladisposizione sull'obbligatoria com-mutazione in cauzione di almenotine mensilità di pigione avrà lar-ghissima applicazione, tenuto con-to che la legge in commento con-tempia tutti i contratti di locazio-ne e di sublocazione di case, di ap-partamenti o di locali, anche mo-biliati, destinati ad uso di abita-zione, di alberghi o pensioni, d'uf-ficio o di altro esercizio professio-nale, industriale o commerciale, L'art. 2 della legge prescriveche l'investimento del deposito intitoli di Stato deve risultare darelativo contratto scritto o denunzia di contratto verbale per i contratti di locazione o sub-locazione che vengono conclusi dopo la data di entrata in vigore della legge stessa (cioè dal 6 agosto 1930 in poi); in tali contratti scritti o denunzie di contratti verbali, dequali è obbligatoria ia registrazione in termine fisso a sensi dellavigente legge del Registro, dovràcontenersi la descrizione dei titoldi Stato, nei quali il deposito stato investito, con l'indicaziondei relativi numeri. Per i contratti in corso alla predetta data di entrata in vigordella legge, se la scadenza cadentro l'anno dalla data stessa, ldescrizione dei titoli costituenti depòsito dovrà risultare dall'attdi rinnovo o di proroga (tanto sscritto, quanto se in forma di denunzia di contratto verbale), sogsetto pure all'obbligo della regstrazione entro il termine di vengiorni dalla data del rinnovo o dela proroga; se la scadenza invecha luogo oltre detto termine, l'investimento del deposito in titodeve essere effettuato entro l'anndalla data di entrata in vigore ddecreto (e cioè entro il 5 agost1936) e dovrà risultare dn uttscritto, che potrà consistere anche in una semplice quietanza, parimenti soggetto a registrazione che dovrà contenere l'anzidetdescrizione dei titoli rappresenttivi del deposilo. Per espressa dclaratoria della legge (art. 7) prova del deposito non può essedata con mezzi diversi dai docmenti suindicati, debitamente rgistrati. La tassa di Registro sulle covenzioni relative alla costituziondei depositi cauzionali è stabilinella misura fissa di L. 2. tanto incluse nei contratti di locazioo nelle denunzie di contratto vebaie, quanto se risultanti da sparato alto scritto o quietanzper questi ultimi, inoltre, è cocessa l'esenzione da tassa di bolo, di modo che possono essere rdatti su carta semplice, ed è ache consentito che uno stesso at o quietanza contenga la descrizio-ne dei titoli di più depositi cau- zionali relativi a differenti con-tratti, purché tutti riguardanti tino stesso immobile. Eliminando le incertézze sorte al primo annunzio del provvedi- mento. l'art. 3 del decreto stabili- |sce che i titoli nei quali deve es- sere investito il deposito vanno computati al prezzo di compenso 1 fissato, pel mese precedente a quello della data del contratto di locazione, nella Borsa più vicinaa' luoS° in cui sono situati gl'im- mobi,i: prescrive anche che l'in- vestimento del deposito deve es- sere effettuato nei limiti in cui è Possibile l'acquisto dei titoli, re- «tanno a mani del locatore o aub. locatore — in contanti — le even- tuali frazioni inferiori al valore d{ Qorsa dj un ^ ^ stsito g che il deposito, una volta costituì- to, non dovrà subire variazioni per tutta la durata delle locazio- Ini, quali che siano le oscilla- . zioni nel valore di Borsa dei titoli j Con tali disposizioni s'impedì-isce ogni possibilità di divergenza tra le parti circa l'effettivo prez 'zo di acquisto dei titoli, si sempli- ! 'ic,a l'operazione di investimento ;dcl deposito. e si dà a questo op P°fcuna stabilità per tutta la du- ra'a della locazione, a meno che. nel corso di questa. 1- parti non : convengano, come ne hanno dirit-to, di aumentare, diminuire od eli-. . .„ . ™1™'5 11 deP0SlL° stesso ; vedremo in una prossima nota le norme che regolano l'incamera- mento, la ricostituzione e le altre ivariazioni dei depositi, la deten «e*, depositi stessi, accre dito degli interessi a conduttore, jle Banzioni comminate a carico idel trasgressori e le modalità di applicazione di esse, nonché l eso- nero da penalità conc€SSO per la regolarizzazione al bollo ed al re £istro dei contratti di locazione ,n corso. ' Francesco Fretto