I processi

I processi I processi l tenore Pertile ed i contratti con il suo agente Roma, 21 notte. L'agente teatrale Anacleto Tavernari fin dal 1911 « lanciò> nel mondo dell'arte lirica il celebre enore Aureliano Pertile. Nel 1913 ra i due veniva stipulato un conratto di rappresentanza, della durata di nove anni, in virtù del quale al Tavernari veniva affidato l'incarico di trattare in modo esclusivo tutti gli affari riguardanti l'attività artistica del Pertie, dietro corresponsione di una provvigione. In seguito il Tavernari concludeva con l'Ente autonomo Teatro la Scala di Milano un contratto-scrittura triennale per il proprio rappresentato, rinnovabile fino alla stagione 19281929, con una retribuzione ammontante a lire 2.700.000, somma sulla quale sarebbe spettata al'agente una congrua provvigione. Ma il Pertile rifiutò di riconoscere i propri impegni verso il Tavernari; questi pertanto lo citò dinanzi al Tribunale civile di Milano, chiedendone la condanna a pagargli 234.250 lire, quanto al contratto del 1913 e 135 mila lire, quanto alla scrittura con la Scala. Aureliano Pertile in giudizio eccepì la prescrizione e chiese che il Tavernari fosse obbligato a esibire il contratto di rappresentanza, stipulato nel 1913. Non essendo avvenuta tale esibizione il Tribunale ritenne che anzitutto dovesse farsi luogo all'accertamento ai fini fiscali dell'avvenuta registrazione del contratto in parola e respinse la tesi del Tavernari, che chiedeva di provare oralmente l'esistenza e gli estremi della convenzione. Con ulteriore sentenza il Tribunale- non accedette alla tesi secondo cui il contratto sarebbe stato distrutto negli uffici della Società italiana tra gli artisti lirici e affermò l'esistenza del contratto, notando che non lo si voleva esibire in giudizio onde sottrarsi al fisco: respinse pertanto tutte le domande del Tavernari. Tale sentenza veniva confermata dalla Corte di Appello di Milano E' contro questo giudicato di secondo grado che il Tavernari, assistito dagli avvocati Alberto La Fogna, Guido Casclani e Vincenzo Paltrinieri, ha prodotto ricorso in Cassazione. Al ricorso ha resistito Aureliano Pertile Nella sentenza pronunciata al riguardo, il supremo Collegio respinge i primi tre motivi del ricorso, ma accoglie il quarto notando che « la domanda del Ta vernarl era fondata sopra due titoli diversi e cioè sul contratto di rappresentanza del 1913 e sul rap porto di mediazione per il con tratto con la Scala. Quanto a quo sto secondo capo la Corte di Appello di Milano non poteva, per la sola ragione dell'assunta sussistenza in quello stesso periodo di tempo del contratto di rappresentanza, escludere senz'altro che la scrittura del Pertile alla Scala da parte del Tavernari non fosse potuta dipendere da un altro rapporto e più precisamente dal patto di mediazione, tanto più che di questo rapporto il Tavernari domandava di dare la prova. Quanto all'altro capo della domanda la Cor te di Appello, dal fatto della mancata esibizione in giudizio ai finì fiscali del contratto di rappresentanza, avrebbe dovuto trarre, non già, corno ha fatto, la conseguenza del rigetto della domanda giudiziale ritenendola non provata, ma quella della sospensione del giudizio essendosi, nel caso, di fronte ad un semplice impedimento temporaneo che ben si sarebbe, in seguito, potuto rimuovere con il rinvenimento e la esibizione del documento del quale, in ogni caso, il Tavernari chiedeva di dare la prova, trattandosi di materia commerciale. Pertanto la Suprema Corte ha annullato la sentenza rinviando la causa per il nuovo giudizio alla Corte di Appello di Brescia. fsgzengMtsttgszv

Luoghi citati: Brescia, Milano, Roma