Il testo del Decreto per i depositi dei contratti di locazione

Il testo del Decreto per i depositi dei contratti di locazione Il testo del Decreto per i depositi dei contratti di locazione Roma, 5 notte. La « Gazzetta ufficiale » pubblica il R. D. L. 26 luglio 1935 - XIII, elativo all'obbligatorietà dell'investimento in titoli di Stato dei depositi a garanzia dei contratti di ocazione di fabbricati. Esso conta dei seguenti articoli: Art. 1. — I depositi in contanti 0 in titolo diverso da quello dello Stato, comunque costituiti, alla data di entrata in vigore del preente Decreto, o che in avvenire aranno costituiti a garanzia di ontratti di locazione o sub-locaione di case, di appartamenti o di locali, anche se ammobiliati, detinati a uso di abitazione, di uffiio o di altri esercizi professionai, industriali o commerciali, debbono essere investiti in titoli emesi dallo Stato. La disposizione di ui al precedente comma si applia anche se-la cauzione venga pretata sotto forma di più rate menili anticipate di affitto. In tal cao la conversione in titoli emessi allo Stato è obbligatoria per almeno due mensilità di affitto, da relevarsi sulle rate anticipate ed l conduttore o sub-conduttore ha obbligo di reintegrarle per l'ammontare delle due mensilità sudette, non oltre il termine stabiito per il pagamento delle ultime ate anticipate di'locazione, salvo diversa pattuizione fra le parti. Art. 2. — Per i contratti di locazione e di sub-locazione, che verranno posti in essere a decorrere dalla data dell'entrata in vigore del presente Decreto e per la oro rinnovazione o proroga, l'investimento del deposito ..in. titoli emessi dallo Stato deve risultare dal relativo contratto scritto o denuncia del contratto verbale. Per contratti invece in corso alla daa di entrata in vigore del presene Decreto, se il contratto scade entro un anno da detta data,, l'investimento del deposito ih titoli'de ve risultare dal contratto di rinnovazione o di proroga del conratto o della relativa denuncia di rinnovazione o di proroga di conratto verbale. Qualora il contrat o in corso scada oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente Decreto, l'investimento del deposito in titoli deve essere effettuato entro tale anno e risulare da atto scritto o quietanza. Nei detti atti, contratti, quietanze o denuncie, debbono essere descritti i titoli dello Stato nei quai il deposito è stato investito, con 'indicazione dei loro numeri. Art. 3. — I titoli nei quali deve essere investito il deposito, debbono computarsi ài prezzo di compenso fissato, per il mese precedente a quello della data del conratto di locazione, dalla borsa più vicina al luogo in cui sono situati gli immobili dati in locazione. Lo nvestimento del deposito deve avere luogo nei limiti in cui è possibile l'acquisto dei titoli. Le eventuali differenze restano presso il ocatore o sub-locatore. Il deposito del contratto non subisce variazioni per tutta la durata della locazione, quali che siano le oscillazioni nel valore di borsa dei titoli. Art. 4. — Qualora nel corso del contratto di locazione o di sub-locazione il deposito cauzionale debba, per qualsiasi motivo, essere aumentato o ricostituito, la ricostituzione del deposito e l'investimento di esso in titoli di Stato, a norma delle disposizioni contenute nel presente Decreto, deve risultare da apposito atto scritto o quietanza. Art. 5. — Le convenzioni con :ernenti la costituzione del deposi¬ to cauzionale e l'investimento del deposito in titoli inseriti nel contratto di locazione o sub-locazione, o menzionati nelle denucie di contratto verbale sono soggetti a distinta Tassa di Registro nella misura fissa di lire due. Gli atti separati o le quietanze, dai quali risulta la costituzione del deposito o del suo investimento in titoli, in conformità alle norme stabilite dal presente decreto, sono soggetti a registrazioni, nel termine di giorni venti dalla loro stipulazione. Il locatario o sub-locatario può, con un medesimo atto, fare constare di più investimenti in titoli corrispondenti a più contratti di locazione, riguardanti un medesimo immobile. I detti atti separati e quietanze sono esenti da tassa di bollo e soggetti anche essi alla tassa fissa di registro di lire due. . Art. 6. — Il locatario o sub-locatario è responsabile dell'Investimento in titoli del deposito a norma del presente Decreto, nonché dell'esistenza effettiva del detto deposito il quale rimane presso lo stesso locatore o sub-locatore. L'importo degli interessi deve, dal locatario o sub-locatario, essere detratto dalla prima rata del canone di affitto, che viene a scadere dopo che gli interessi stes- acèctptznlgt si siano resi esigibili. Qualunque fe80 contrario è di nessun ef ' cau^l^^Slg fflffi tratti di locazione o sub-locazione è data ad ogni effetto esclusiva mente dal contratto scritto e dalla [denuncia del contratto verbale, ov- vero da separati atti scritti, o da quietanza, recanti la specificazione esatta dei titoli e del contratto cui si riferiscono, é registrati. E' escluso ogni altro mezzo di prova. Art. 8, — Le disposizioni del presente Decreto non si applicano alle locazioni e sub-locazioni fatte allo Stato, nonché a quelle fatte dagli istituti per le case economiche e popolari e quelle dell'istituto nazionale per le case degli impiegati statali. Art. 9. — Il locatore o sub-locatore è soggetto alla pena pecuniaria nella misura da una a due mensilità del canone di locazione: a) se non ha investito in titoli dello Stato ai termini del presente Decreto il deposito che sia stato costituito dall'aumento, ovvero almeno due mensilità del canone di affitto nel caso preveduto al comma 2 dell'articolo 1; b) se non è denunciato ovvero descritto nei contratti o nelle denuncie dei contratti verbali o nei separati atti previsti dal presente Decreto, il titolo costituente il deposito cauzionale. , Alla stessa pena pecuniaria, nella misura da una a due mensiità del canone di locazione, è soggetto il conduttore o sub-conduttore, che non provveda alla reintegrazione del deposito effettuato dal locatore o sub-locatore, ai sensi del secondo comma dell'articolo 1; nel casi previsti dai comma precedenti se non risulti l'ammontare della mensilità del canone di locazione, la pena pecuniaria è da lire 200 a lire 2;000. L'applicazione della pena pecuniaria, stabilita in questo articolo, non pregiudica quella delle sanzioni penali, qualora il fatto non costituisca reato. Art. 10. — L'applicazione della pena pecuniaria, comminata dal precedente articolo, ha luogo secondo le.norme all'uopo stabilite nella legge 7 gennaio -1929 n; 4. In deroga peraltro al disposto dell'articolo 56 di detta legge, è ammesso il ricorso al Ministero delle Finanze contro l'ordinanza dell'intendente di finanza, quando la pena pecuniaria, che può essere applicata ai termini dell'articolo precedente, superi nel massimo le lire 500. L'accertamento delle violazioni alle norme contenute nei presenti Decreti, spetta in particolar modo agli ufficiali e agenti della polizia tributaria, agli ispettori delle dogane e delle tasse e ai procuratori del registor, Art 11. — Contro l'ordinanza dell'Intendenza di Finanza, ovvero contro il Decreto del Ministro delle Finanze, è dato reclamo alla Corte d'Appello nella cui giurisdizione ha sede l'Ufficio di Intendenza di Finanza che ha pronunciato l'ordinanza, anche se il reclamo riguarda il Decreto mi nisteriale. Il reclamo deve essere fatto entro il termine di trenta giorni dalla data della notificazione del provvedimento impugnato, che deve essere unito al reclamo, ed è presentato all'Intendente di Finanza, il quale lo rimette alla Corte d'Appello insieme con gli atti che vi si riferiscono. La Corte d'Appello a istanza dell'interessato, fatta nel reclamo, può fissare un termine per la presentazione di memorie e documenti; se occorrono investigazioni uno dei consiglieri è incaricato di eseguir le in via sommaria. Il giudizio della Corte è dato in ogni caso, sentito il P. M., mediante Decreto motivato non soggetto ad al cun gravame. Copia del Decreto è trasmessa, a cura della cancelleria della Corte d'Appello, all'Intendente di Finanza. Art. 12. — La riscossione della pena pecuniaria è effettuata dagli uffici del Registro con procedura stabilita per la riscossione delle pene pecunarie relative a violazione della legge delle tasse sugli affari. Art. 13. — Sono esenti dalla sopratassa e pena pecuniaria, prevista dalla legge del Registro e del bollo e incorse anteriormente all'entrata in vigore del presente Decreto, coloro che entro 60 giorni dalla data dell'entrata in Vigo re del presente Decreto paghino tocneatfaeazsletipilsnpcstc(i cpzmmbdizpflqtusssrtcGtsatodzrgMintegralmente le tasse dovute e adempiano nello stesso termine alla relativa formalità stabilita dalla suddetta legge, per quanto riguarda il contratto di locazione e sulle locazioni di cui all'art, del presente Decreto. Art. 14. — Con Decreto Reale, su proposta del Ministro per le Finanze, di concerto col Ministro per la Grazia e Giustizia e di quello delle Corporazioni, saranno emanate le norme che potranno occorrere per attuare e integrare le disposizioni del presente Decreto. Il presente Decreto entrerà in vigore il giorno successivo quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

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